Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1999 ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal sig. Ezio ALIMENTI, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giuseppe La Spina e Maria Anna Sciabola ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo dei detti patroni, in Roma, via G.
Nicotera, n. 29 (studio avv. Domenico Arlini), giusto mandato a margine del
ricorso;
contro
il Comune di Spoleto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Antonio Campagnola, domiciliatario, in Roma, viale Carso, n. 71,
giusto mandato in calce al ricorso avversario,
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per l’Umbria n. 1146 del 2
dicembre 1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Comune di Spoleto con i
relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti ed i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 3807/2004, pubblicata il 14
giugno 2004, alla quale il Comune di Spoleto ha prestato esecuzione con la nota
documentata depositata il 20 novembre 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2004, nominata relatrice cons. Rosalia
Maria Pietronilla Bellavia e udito l’avv. Arlini per delega dell’avv. La Spina;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto appresso.
FATTO
Con l’appellata sentenza, il T.A.R. Umbria ha congiuntamente deciso due ricorsi
proposti dal sig. Ezio Alimenti, dichiarando inammissibile il primo (n.
152/1997), diretto contro il provvedimento del Comune di Spoleto 11 dicembre
1996, n. 382, con il quale era stato ordinato al predetto di sospendere i lavori
abusivi di costruzione di un fabbricato e di demolire quanto già realizzato, e
respingendo il secondo (n. 659/1997), rivolto contro il provvedimento del
medesimo Comune 12 giugno 1997, n. 3318/1997, contenente il diniego di
concessione edilizia in sanatoria del detto fabbricato.
Dopo la proposizione del ricorso in appello, il sig. Alimenti, con memoria
depositata il 15 marzo 2004, ha fatto presente che il fabbricato in questione
sarebbe stato suscettibile di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32,
comma 25, della L. 24 novembre 2003, n. 326.
Questa Sezione, con l’ordinanza 14 giugno 2004, n. 3807, ha disposto incombenti
istruttori a carico del Comune di Spoleto, il quale, a riscontro, in data 20
novembre 2004, ha depositato gli atti di un procedimento concernente la domanda
di concessione edilizia in sanatoria per il manufatto abusivo di cui trattasi
avanzata dal sig. Ezio Alimenti il 19 aprile 2002, antecedentemente all’entrata
in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre
2003, n. 326, e definito con provvedimento di diniego n. 11198 del 2002.
L’appellante, a sua volta, in data 19 novembre 2004 ha prodotto la copia della
domanda di concessione edilizia in sanatoria avanzata ex art. 32, comma 25,
della L. 24 novembre 2003, n. 326, presentata al Comune in data 25 marzo 2004.
DIRITTO
Da quanto esposto in fatto risulta che l’appellante sig. Ezio Alimenti, per il
manufatto abusivo oggetto dei provvedimenti dallo stesso impugnati in primo
grado, ha avanzato domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32,
comma 25, della L. 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definita dal Comune di
Spoleto.
La citata norma ha disposto che per le opere edilizie abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 ed aventi determinate caratteristiche si
applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28 febbraio 1985, n.
47, le quali consentono la sanatoria degli abusi edilizi.
In questa sede non si deve verificare se, in astratto, l’opera per la quale si
controverte con il ricorso in appello sia riconducibili tra quelle sanabili,
atteso che l’art. 44 contenuto nel capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47,
dispone la sospensione di tutti i procedimenti attinenti al capo medesimo e cioè
ad opere edilizie suscettibili o non suscettibili di sanatoria.
Il procedimento attivato con il ricorso in appello deve, pertanto, essere
sospeso.
Il Comune di Spoleto resta tenuto a comunicare l’esito della detta ultima
domanda di concessione edilizia in sanatoria prodotta dal sig. Ezio Alimenti,
allorchè sarà stata definita, allegando il relativo provvedimento decisorio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), con riserva di
ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, sospende il
procedimento attivato con il ricorso in appello specificato in epigrafe e ordina
al Comune di Spoleto di fornire, documentandole, le notizie di cui in
motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2004, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), con l’intervento
dei seguenti magistrati:
Raffaele Carboni Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere redattrice
Aniello Cerreto Consigliere
Nicolina Pullano Consigliere
Michele Corradino Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia
f.to Raffaele Carboni
f.to Gaetano Navarra
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30 marzo 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo - Demolizioni - Domanda di concessione edilizia in sanatoria – Opere edilizie suscettibili o non suscettibili di sanatoria - Sospensione – Presupposti e limiti – Fondamento. Il procedimento attivato con la domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32, comma 25, della L. 24 novembre 2003, n. 326), non ancora definita dal Comune, sospende il provvedimento amministrativo di demolizioni del fabbricato abusivo o di quanto già realizzato. Sicché per le opere edilizie abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 ed aventi determinate caratteristiche si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le quali consentono la sanatoria degli abusi edilizi. In questi casi, il G.A., non deve verificare se, in astratto, l’opera sia riconducibili tra quelle sanabili, atteso che l’art. 44 contenuto nel capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la sospensione di tutti i procedimenti attinenti al capo medesimo e cioè ad opere edilizie suscettibili o non suscettibili di sanatoria. Pres. Carboni – Est. Bellavia – Alimenti (avv.ti La Spina e Sciabola) c. Comune di Spoleto (avv. Campagnola) (sospende con riserva di pronuncia, TAR Umbria n. 1146 del 2 dicembre 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 marzo 2005 (C.c. 21.12.2004), Sentenza n. 1331
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