Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2001 ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 3660/2001, proposto dalla Provincia di Milano,
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bassano
Baroni ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in
Roma, Via A. Gramsci, n. 3,
CONTRO
La Sig.ra Grazia Voltini, non costituitasi in giudizio;
e nei confronti del Sig. Giovanni Cacchi, non costituito,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, II Sezione, del 24.11.2000, n. 6619;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26.11.2004, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Baroni e Pafundi per delega dell’avv. Romanelli, come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Sig.ra Grazia Voltini, dipendente della Provincia di Milano impugnava al
T.A.R. della Lombardia le deliberazioni della Giunta del 17.6.1997, n. 46552 e
n. 57582 nella parte in cui è stata collocata nella 1^ fascia dei dirigenti con
attribuzione dell’indennità di posizione stabilita dagli artt. 39 e ss. del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli enti locali
approvato con decreto del P.C.M. del 1.12.1995, nella misura minima di Lire
10.000.000.
La Provincia di Milano si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento
del ricorso.
Il Sig. Giovanni Cacchi, al quale il ricorso era stato notificato, non si
costituiva.
Il T.A.R. della Lombardia, II Sezione, con la sentenza del 24.11.2000, n. 6619,
accoglieva il ricorso.
La Provincia di Milano propone appello deducendo la erroneità della sentenza e
domandandone la riforma.
La ricorrente in primo grado si è costituita in appello chiedendo la conferma
della sentenza appellata.
Il Sig. Giovanni Cacchi non si è costituito neppure in appello.
Alla pubblica udienza del 26.11.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per
la decisione.
DIRITTO
La Provincia di Milano propone appello avverso la sentenza della II Sezione del
T.A.R. della Lombardia in epigrafe indicata, con la quale è stato accolto il
ricorso proposto dalla Sig.ra Grazia Voltini, dipendente dell’ente, e sono state
annullate le deliberazioni della Giunta del 17.6.1997, n. 46552 e n. 57582.
Tali deliberazioni, con le quali la Provincia di Milano ha applicato ai propri
dipendenti gli artt. 39 e seguenti del Contratto collettivo di lavoro dei
dirigenti degli enti locali, approvato con provvedimento del P.C.M. del
1.12.1995, erano state impugnate in relazione al collocamento della Sig.ra
Voltini nella 1^ fascia dei dirigenti.
L’appello è fondato nel merito.
La Sezione non si sofferma, pertanto, a riesaminare le eccezioni in rito
respinte dal T.A.R. e riproposte dall’ente appellante.
Per l’esame del merito, è utile riportare la normativa di riferimento.
Il citato art. 39 del Contratto collettivo di lavoro dei dirigenti degli enti
locali, al secondo e al terzo comma, prevede: “2. Le amministrazioni determinano
la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento
economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Le
funzioni sono graduate tenendo conto di parametri connessi alla collocazione
della struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali
interne ed esterne. 3. Le Amministrazioni attribuiscono un valore economico ad
ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo dell’ente, in
base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente e secondo i
criteri indicati negli artt. 40, 41 e 42 che non prefigurano alcun modello
organizzativo”.
L’art. 40, comma 1, per le Province, stabilisce a sua volta che, nei limiti
della consistenza di un fondo appositamente costituito ai sensi del precedente
art. 37, la retribuzione di posizione, alla quale fa riferimento l’art. 39, “è
definita entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a)fino ad un massimo di lire 70.000.000, per le posizioni dirigenziali che
prevedono autonomia gestionale nell’ambito degli indirizzi politici e la
responsabilità di impostare e seguire politiche o funzioni pubbliche di ampio
raggio, curando il funzionamento di distinte e complesse tipologie di servizi ed
interventi; b) fino ad un massimo di Lire 38.500.000, per le posizioni
dirigenziali che prevedono responsabilità di raggiungimento di obiettivi
riferiti al funzionamento di strutture e alla gestione di importanti risorse
economiche e umane; c) da un minimo di Lire 10.000.000 ad un massimo di
26.000.000, per le posizioni dirigenziali che prevedono responsabilità
gestionali per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni”.
Le norme ora riportate stabiliscono, quindi, che l’amministrazione deve
individuare le “posizioni dirigenziali” e inserire queste, in relazione alla
tipologia delle funzioni che vi sono collegate e al loro livello di
responsabilità (“collocazione della struttura, complessità organizzativa,
responsabilità gestionali interne ed esterne della relativa funzione”), in una
delle tre fasce di valori in cui la normativa ripartisce la cd. indennità di
posizione (a,b,c).
L’indennità, pertanto, secondo la norma in esame, può essere corrisposta in
misura diversa per le varie posizioni dirigenziali anche di una stessa fascia.
La normativa in esame ha considerato che alcune posizioni, pur avendo funzioni
genericamente caratterizzate da uno stesso ambito di responsabilità, potessero
essere ulteriormente specificate e graduate e ha di conseguenza diversificato
anche la corresponsione della relativa indennità. La norma ha pertanto stabilito
per la concreta attribuzione di tale indennità un limite minimo ed un limite
massimo entro i quali collocare concretamente le singole posizioni dirigenziali.
Ciò emerge con tutta evidenza dal fatto che la norma, disponendo che la
indennità di posizione di ciascuna fascia possa essere di valore “fino ad un
massimo di Lire 70.000.000“ ovvero “da un minimo di Lire 10.000.000 ad un
massimo di 26.000.000” chiaramente autorizza l’amministrazione a differenziare
l’indennità di posizione in relazione alla specifica posizione che il dirigente
occupa “nella struttura organizzativa dell’ente”.
Ciò stante, la Sezione non condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il
T.A.R. che, in accoglimento della tesi dell’appellato, ha affermato che la
Provincia di Milano non avrebbe potuto ulteriormente suddividere le tre fasce
previste dall’art. 40 della normativa in esame, realizzando due fasce per
ciascuna di esse. E’ evidente che, con tale suddivisione, la Provincia ha inteso
esercitare quella facoltà di graduazione delle posizioni che la normativa del
contratto nazionale le consentiva di effettuare e che, invece, di riferirla alle
singole posizioni l’ha operata per gruppi, inserendo le singole posizioni
dirigenziali, ai fini della indennità di posizione, in due ulteriori fasce per
ciascuna delle fasce previste dalla normativa esaminata, ritenendo omogenee o
quanto meno analoghe le funzioni collegate a ciascuna di dette posizioni.
Le argomentazioni del T.A.R. secondo cui la Provincia di Milano, così operando,
non avrebbe tenuto in alcun conto l’impegno e la qualità delle prestazioni dai
singoli dirigenti (“omettendo di valutare in concreto la qualità dell’attività
svolta, così sottraendosi ad ogni valutazione individuale”) è evidentemente
erronea. Tali parametri non sono attinenti alla cd. indennità di posizione, che
si riferisce, come si può rilevare dalle considerazioni che precedono, alla
rilevanza oggettiva del posto occupato dal dirigente nella organizzazione
dell’ente (dalla “posizione”), ma dalla diversa indennità cd. di risultato che
rappresenta altra voce retributiva per i dirigenti, commisurata, appunto, alla
qualità delle prestazioni e all’impegno effettivamente profusi.
L’appello della Provincia di Milano, in conclusione, deve essere accolto,
risultando dalle considerazioni che precedono la piena legittimità delle
deliberazioni impugnate in primo grado. Le ulteriori argomentazioni dedotte con
il ricorso originario dall’appellata, anche quelle prospettate con i motivi
assorbiti dal giudice di primo grado, non sono assolutamente idonee a modificare
le conclusioni che precedono che, del resto, sono meramente descrittive del
contenuto delle norme del contratto collettivo di lavoro alle quali si
riferiscono.
In riforma della sentenza appellata, pertanto, deve essere respinto il ricorso
originario.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per procedere alla integrale compensazione
fra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie
l’appello della Provincia di Milano e, per l’effetto, respinge il ricorso
originario proposto dalla Sig.ra Grazia Voltini.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 26.11.2004, con l'intervento dei
signori:
Emidio Frascione Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
Claudio Marchitiello
Emidio Frascione
Francesco Cutrupi
Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30 marzo 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Pubblica Amministrazione - Fasce dirigenziali - Individuazione - C.d. indennità di posizione - Facoltà di graduazione delle posizioni - Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli enti locali - Decreto del P.C.M. del 1.12.1995. Le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli enti locali approvato con decreto del P.C.M. del 1.12.1995, stabiliscono, che l’amministrazione deve individuare le “posizioni dirigenziali” e inserire queste, in relazione alla tipologia delle funzioni che vi sono collegate e al loro livello di responsabilità (“collocazione della struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali interne ed esterne della relativa funzione”), in una delle tre fasce di valori in cui la normativa ripartisce la cd. indennità di posizione (a,b,c). Sicché, legittimamente la Provincia può suddividere, ulteriormente, le tre fasce previste dall’art. 40 della normativa, realizzando due fasce per ciascuna di esse. E’ evidente che, con tale suddivisione, la Provincia ha inteso esercitare quella facoltà di graduazione delle posizioni che la normativa del contratto nazionale le consentiva di effettuare e che, invece, di riferirla alle singole posizioni l’ha operata per gruppi, inserendo le singole posizioni dirigenziali, ai fini della indennità di posizione, in due ulteriori fasce per ciascuna delle fasce previste dalla normativa esaminata, ritenendo omogenee o quanto meno analoghe le funzioni collegate a ciascuna di dette posizioni. L’indennità, pertanto, può essere corrisposta in misura diversa per le varie posizioni dirigenziali anche di una stessa fascia. La normativa in esame ha considerato che alcune posizioni, pur avendo funzioni genericamente caratterizzate da uno stesso ambito di responsabilità, potessero essere ulteriormente specificate e graduate e ha di conseguenza diversificato anche la corresponsione della relativa indennità. La norma ha pertanto stabilito per la concreta attribuzione di tale indennità un limite minimo ed un limite massimo entro i quali collocare concretamente le singole posizioni dirigenziali. Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Provincia di Milano (Avv.ti Baroni e Merlino) c. Voltini e altro (nn.cc.) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, II Sezione, del 24.11.2000, n. 6619). Conf.: Cds sez. V 30.03.2005 nn. 1352-1351-1350-1349-1348-1347-1346-1345-1344-1343-1342-1341-1340-1339-1338-1337-1336-1335-1334. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 marzo 2005 (C.C. 26.11.2004), Sentenza n. 1353
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