Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 6456 del 2004 proposto dal Comune di Vicenza,
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vaiano e dall'avv. Sebastiano Artale
domiciliato in Roma, presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio, n.
3;
c o n t r o
BAZZAN ANGELO, RIVA ANTONELLA, MORBIN TARCISIO, MORBIN LUIGINO, PORELLI ADRIANO,
RIGO SERGIO, RIGO LORENZO, RIGO MARIA LUISA, SPAGNUOLO OLFEO, SCHIAVO MARIA PIA,
rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Campesan, dall'avv. Claudio Mondin e
dall'avv. Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto in Roma presso lo
studio dei quest'ultimo, via Cosseria, n. 5;
e nei confronti di
BEDIN TIZIANO, PAGE MELANE, BEDIN ANTONIO, MARCON ELENA, BEDIN MARIO, BEDIN
GIULIANO, BERTINOZZI SILVANO, MASO MASSIMO, DALLA RIVA DORIANA, DONADELLO MARCO,FRACARO
MICHELA,BEDIN MARCO, CORDOVA RITA, BIASI ADRIANO, DALLA VECCHIA ELEONORA,
ROZZANIGO LUIGIA, CASAROTTO ELISA, BALDINAZZO NATALINO, BALDINAZZO LUIGINO, DAL
BON MARIA ROSA, COPIELLO ERIKA, COPIELLO ELISA, BEDIN STEFANO, FASSINA MIRCA,
BIASI GIUDITTA, DALLA LIBERA GINO, MANFRIN ELISABETTA, DONADELLO ALESSANDRO,
CANTARELLA MARIA ROSA, SCARSO GIANNI, DONADELLO ATTILIO, CAZZOLA DENISE, ZANINI
MASSIMO, SCANFERLA VALTER, ANTONELLO PAOLA, MOGNON ADRIANO, SCANFERLA ANTONIO,
CORDOVA ANNAMARIA, TRENTO LORIS, MUTERLE MANUELA, BULATO GIULIANA, BACCINELLI
GAETANO, PIGOZZO EMILIA, CORRADINI ALFEA, GREGOLIN VITTORIANO, GAIOLA ANNAMARIA,
GREGOLIN LUIGI, GIACOMINIA ANTONIETTA, ISEPPI ACHILLE, BULATO EMILIA, BILLO
FLORIANO, COSMA DANIELA, FRANCESCHETTO GIOVANNI, ZIGGIOTTO DARIO, SGREVA ANGELO,
BIZZIATO BENITA, DANI ANNA MARIA, DAL PRA' IMELDE, SGREVA NICOLA, CORDOVA
SAMUELE, SPEROTTO ANTONINA, RAUSSE DINO, BEDIN MILENA, GALVANIN NEREO, ILESA
S.R.L. , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 14 aprile 2004
n. 1029
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati, contenente atto di
appello incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo di sentenza n. 37/2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il Consigliere Filippo
Patroni Griffi; udito l'avv. Resta su delega dell'avv. Vaiano e l'avv. G. F.
Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1. Sette proprietari e sessantasei residenti impugnano innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto gli atti relativi alla procedura
espropriativa volta alla realizzazione di una strada di collegamento tra Strada
del Paradiso e Strada di Setterà nel territorio del Comune di Vicenza.
L’impugnazione concerne, in particolare, il decreto di occupazione d’urgenza 14
marzo 2003 n. 1 e i provvedimenti di approvazione dei progetti di opera pubblica
e, segnatamente: la delibera di Giunta comunale 14 dicembre 2000 n. 787, recante
l’approvazione del progetto preliminare; la delibera di Giunta comunale 15
luglio 2002 n. 234, recante l’approvazione del progetto definitivo (in
sostituzione del precedente progetto approvato con delibera n. 388 del 2001); la
determinazione del Dipartimento dei lavori pubblici del Comune di Vicenza,
recante l’approvazione del progetto esecutivo.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte
accolto il ricorso, annullando il progetto preliminare e gli atti allo stesso
conseguenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione “con
particolare riferimento alla riapprovazione del progetto preliminare emendato
del vizio suddetto”, cioè della mancanza dello studio di prefattibilità
ambientale, delle indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari e delle prime indicazioni per il piano di sicurezza.
Avverso la sentenza propone appello il Comune di Vicenza.
Resistono gli appellati, i quali, altresì, impugnano la medesima sentenza,
deducendo, tra l’altro: che tra i proprietari originari ricorrenti è da
annoverare anche la signora Antonella Riva; che anche l’impugnazione proposta
dai sessantasei residenti è da ritenere tempestiva; che le spese del giudizio
non potevano essere compensate.
All’udienza del 25 gennaio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appello è infondato, con le precisazioni che seguono.
Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il progetto preliminare, e
gli atti allo stesso conseguenti, sul rilievo che mancano gli allegati allo
stesso richiesti dall’articolo 18, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
L’appellante Comune di Vicenza contesta la statuizione sotto vari profili,
deducendo:
a) la tardività del ricorso originario anche rispetto ai proprietari;
b) la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
inammissibile l’impugnazione della delibera n. 234/02, recante l’approvazione
del progetto definitivo, e, al contempo, ha fatto decorrere da quella delibera
la lesività del progetto preliminare di cui alla delibera n. 787 del 2000;
c) nel merito, che le carenze nella documentazione progettuale sono state
regolarizzate dal responsabile del procedimento nel “verbale di validazione” del
15 novembre 2002, in cui si attesta la completezza della documentazione e che le
indagini geologiche e geotecniche non sono necessarie.
Le argomentazioni dell’appellata amministrazione non possono essere condivise.
Quanto alla tardività del ricorso di primo grado, eccepita sul rilievo che i
proprietari erano stati destinatari di avviso del procedimento e comunque erano
a conoscenza della procedura espropriativa in atto e della stessa approvazione
del progetto, la Sezione non può che ribadire il pacifico insegnamento
giurisprudenziale, secondo cui il termine per l’impugnazione degli atti della
procedura espropriativa, a partire dall’approvazione del progetto equiparata a
dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne
abbia ricevuto il proprietario (IV, n. 1196 del 2003; V, n. 1758 del 1999); ed è
onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova certa di
tale conoscenza individuale; prova che, in assenza di notificazione individuale,
non può essere surrogata né dall’intervenuta pubblicazione né da presunti
elementi di conoscenza desunti aliunde.
Quanto alla denunciata contraddittorietà della sentenza, che ha ritenuto
inammissibile l’impugnazione del progetto definitivo di cui alla delibera n. 234
del 2002, ma poi da tale delibera ha fatto insorgere la lesività del progetto
preliminare, la questione va riguardata congiuntamente al dedotto profilo di
censura attinente al merito e, al riguardo, va precisato quanto segue.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto inammissibile le censure specificamente
proposte avverso il (solo) progetto definitivo approvato con la delibera n. 234
del 2002, non l’impugnazione del provvedimento che, nell’ottica del primo
giudice, resta caducato dall’annullamento del progetto preliminare.
Va ancora precisato che esula dal presente giudizio ogni controversia attinente
all’originario progetto definitivo, approvato con la delibera n. 388 del 2001,
mai contestata in sede giurisdizionale, peraltro impugnata - come assumono gli
appellati- con ricorso straordinario sul rilievo di una pretesa “reviviscenza”
della delibera n. 388/01 per il caso che se fosse annullata la delibera n. 234
del 2002 (cioè, rivivrebbe l’originario progetto definitivo se fosse annullato
il secondo).
Nel giudizio in esame tale questione, a prescindere da ogni considerazione
sull’esattezza di quanto osservato dal primo giudice, appare ultronea, sicché
sul punto la motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo è da
intendersi corretta (sicché non può condividersi l’eccezione di carenza di
legittimazione e di interesse adombrata dal Comune di Vicenza a pag.25 né il
gravame incidentale in parte qua degli appellati).
Invero, in relazione alla presente controversia, è sufficiente prendere in esame
il dedotto vizio di legittimità -ritenuto fondato dal primo giudice- consistente
nella mancata allegazione della documentazione che l’articolo 18 del D.P.R. n.
554 del 1999 richiede allegata al progetto preliminare.
La Sezione, in relazione alla disciplina per la realizzazione delle opere
pubbliche introdotta dalla legge n. 109 del 1994 e dal richiamato regolamento di
esecuzione, ha avuto più volte modo di chiarire che, ai sensi dell’articolo 16
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’attività di progettazione per
l’esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto
esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non
può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una
compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo
progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua
realizzazione (IV, n. 6917 del 2002 e n. 6436 del 2002).
E se è vero che la compiuta rappresentazione della fattibilità dell’intervento
può aversi anche nella fase del progetto definitivo, è comunque indispensabile
che, all’atto dell’approvazione di tale progetto, l’organo competente, nella
specie la Giunta municipale, abbia a disposizione tutti gli elementi di fatto e
di ordine tecnico che compongono ai sensi di legge il progetto (preliminare e)
definitivo.
Se è quindi vero che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 109, il
responsabile del procedimento può integrare o modificare le prescrizioni
relative agli elaborati descrittivi e grafici previsti per i ciascuno dei tre
tipi di progetto, deve ritenersi che, al fine di evitare che tali prescrizioni
siano inutiliter datae, l’intervento del responsabile avvenire, con riferimento
alla progettazione preliminare e a quella definitiva, almeno immediatamente
prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, in modo che l’autorità decidente sia in grado di effettuare
consapevolmente la scelta sulla base di una progettazione concreta e assistita
delle informazioni che la norma richiede (articolo 16 della legge e articolo 18
del regolamento).
Non può pertanto attribuirsi rilevanza, nel senso voluto dall’appellante, al
verbale di validazione in cui il responsabile del procedimento ha ritenuto
esaustiva la documentazione agli atti, in quanto tale verbale è stato redatto,
oltre che a distanza di circa due anni dal progetto preliminare, addirittura
successivamente al progetto definitivo e contestualmente all’approvazione del
progetto esecutivo con determinazione dirigenziale.
Ne consegue che esattamente il primo giudice ha ritenuto che l’attività di
progettazione fosse sprovvista della prevista documentazione a corredo,
dovendosi solo precisare, rispetto alla sentenza impugnata, che l’eventuale
attività amministrativa conseguente all’annullamento dei provvedimenti, disposto
nel presente giudizio, potrà riprendere anche dall’approvazione del progetto
definitivo (anzi che dalla riapprovazione del progetto preliminare), in quanto
gli elementi informativi e i corredi grafici mancanti ben possono intervenire
nella fase di approvazione del progetto definitivo, ovvero, sempre in quella
sede, essere ritenuti superflui o esaustivi dal responsabile del procedimento.
L’appello principale deve essere pertanto respinto.
3. Può procedersi nell’esame dell’appello incidentale.
Questo è fondato nella parte in cui rivendica la posizione della signora
Antonella Riva nel novero dei proprietari legittimati al ricorso originario,
anzi che dei semplici residenti nella zona, in quanto la circostanza nemmeno è
contestata da controparte.
Il gravame incidentale è invece infondato per quanto concerne la declaratoria di
irricevibilità dell’originaria impugnazione proposta dai residenti non
proprietari delle aree interessate dall’espropriazione, in quanto per questi, a
differenza che per i proprietari, deve ritenersi -secondo un costante indirizzo-
che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione dei provvedimenti,
non potendosi far dipendere il dies a quo dall’estrazione di copia degli atti a
richiesta di parte.
Del pari infondato è il motivo di gravame incidentale afferente alla
compensazione delle spese di giudizio, in quanto la oggettiva complessità della
questione è elemento di per sé idoneo a sorreggere la discrezionalità rimessa al
primo giudice di disporre la detta compensazione.
Infine, va confermato il difetto di interesse a dedurre la nullità della
costituzione del resistente comune in primo grado, sia perché l’istruttoria,
anche documentale, rientra comunque nei poteri del giudice, sia perché, quanto
alle spese, in primo grado ne è stata disposta la compensazione.
Per il resto, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile in conseguenza
della reiezione dell’appello principale.
4. Alla stregua delle svolte considerazioni, l’appello principale va respinto,
mentre l’appello incidentale va accolto limitatamente alla posizione della
signora Antonella Riva, in tal senso riformandosi la sentenza del Tribunale
amministrativo.
Il Comune di Vicenza va condannato, per il principio di soccombenza, al
pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati proprietari,
nella misura indicata in dispositivo, potendosi disporre la compensazione delle
stesse tra le altre parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l’appello
principale e, pronunciando sull’appello incidentale, lo accoglie limitatamente
alla posizione della signora Antonella Riva.
Condanna il Comune di Vicenza al pagamento, in favore degli appellati
proprietari, delle spese del presente grado, che liquida, comprensive di
onorari, in diecimila euro, oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2005 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con
l’intervento dei Signori:
Lucio Venturini Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere est.
Pierluigi Lodi Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Il Dirigente
Filippo Patroni Griffi
Lucio Venturini
Rosario Giorgio Carnabuci
Antonio Serrao
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 marzo 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
1) Espropriazione - Impugnazione degli atti della procedura espropriativa - Termini - Approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità - Tardività dell’impugnazione - Onere della prova. Il termine per l’impugnazione degli atti della procedura espropriativa, a partire dall’approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario (IV, n. 1196 del 2003; V, n. 1758 del 1999); ed è onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale; prova che, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata né dall’intervenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti aliunde. Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417
2) Espropriazione - Impugnazione proposta dai residenti non proprietari delle aree interessate dall’espropriazione Termine - Pubblicazione dei provvedimenti. E’ infondata la declaratoria di irricevibilità dell’originaria impugnazione proposta dai residenti non proprietari delle aree interessate dall’espropriazione, in quanto per questi, a differenza che per i proprietari, deve ritenersi -secondo un costante indirizzo- che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione dei provvedimenti, non potendosi far dipendere il dies a quo dall’estrazione di copia degli atti a richiesta di parte. Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417
3) Urbanistica e edilizia - Appalti - Disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche - Attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - tre livelli: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo - Scansione procedimentale - Obbligatoria. In relazione alla disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche introdotta dalla legge n. 109 del 1994 e dal richiamato regolamento di esecuzione, ha avuto più volte modo di chiarire che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua realizzazione (IV, n. 6917 del 2002 e n. 6436 del 2002). Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417
4) Urbanistica e edilizia - Pubblica amministrazione - Disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche - Responsabile del procedimento - Poteri e limiti - Approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 109, il responsabile del procedimento può integrare o modificare le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici previsti per i ciascuno dei tre tipi di progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), deve ritenersi che, al fine di evitare che tali prescrizioni siano inutiliter datae, l’intervento del responsabile avvenire, con riferimento alla progettazione preliminare e a quella definitiva, almeno immediatamente prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in modo che l’autorità decidente sia in grado di effettuare consapevolmente la scelta sulla base di una progettazione concreta e assistita delle informazioni che la norma richiede (articolo 16 della legge e articolo 18 del regolamento). Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417
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