AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 aprile 2005 (ud. 5 novembre 2004), Sentenza n. 1543 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 

D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 6456 del 2004 proposto dal Comune di Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vaiano e dall'avv. Sebastiano Artale domiciliato in Roma, presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
c o n t r o
BAZZAN ANGELO, RIVA ANTONELLA, MORBIN TARCISIO, MORBIN LUIGINO, PORELLI ADRIANO, RIGO SERGIO, RIGO LORENZO, RIGO MARIA LUISA, SPAGNUOLO OLFEO, SCHIAVO MARIA PIA, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Campesan, dall'avv. Claudio Mondin e dall'avv. Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dei quest'ultimo, via Cosseria, n. 5;
e nei confronti di
BEDIN TIZIANO, PAGE MELANE, BEDIN ANTONIO, MARCON ELENA, BEDIN MARIO, BEDIN GIULIANO, BERTINOZZI SILVANO, MASO MASSIMO, DALLA RIVA DORIANA, DONADELLO MARCO,FRACARO MICHELA,BEDIN MARCO, CORDOVA RITA, BIASI ADRIANO, DALLA VECCHIA ELEONORA, ROZZANIGO LUIGIA, CASAROTTO ELISA, BALDINAZZO NATALINO, BALDINAZZO LUIGINO, DAL BON MARIA ROSA, COPIELLO ERIKA, COPIELLO ELISA, BEDIN STEFANO, FASSINA MIRCA, BIASI GIUDITTA, DALLA LIBERA GINO, MANFRIN ELISABETTA, DONADELLO ALESSANDRO, CANTARELLA MARIA ROSA, SCARSO GIANNI, DONADELLO ATTILIO, CAZZOLA DENISE, ZANINI MASSIMO, SCANFERLA VALTER, ANTONELLO PAOLA, MOGNON ADRIANO, SCANFERLA ANTONIO, CORDOVA ANNAMARIA, TRENTO LORIS, MUTERLE MANUELA, BULATO GIULIANA, BACCINELLI GAETANO, PIGOZZO EMILIA, CORRADINI ALFEA, GREGOLIN VITTORIANO, GAIOLA ANNAMARIA, GREGOLIN LUIGI, GIACOMINIA ANTONIETTA, ISEPPI ACHILLE, BULATO EMILIA, BILLO FLORIANO, COSMA DANIELA, FRANCESCHETTO GIOVANNI, ZIGGIOTTO DARIO, SGREVA ANGELO, BIZZIATO BENITA, DANI ANNA MARIA, DAL PRA' IMELDE, SGREVA NICOLA, CORDOVA SAMUELE, SPEROTTO ANTONINA, RAUSSE DINO, BEDIN MILENA, GALVANIN NEREO, ILESA S.R.L. , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 14 aprile 2004 n. 1029
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati, contenente atto di appello incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo di sentenza n. 37/2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il Consigliere Filippo Patroni Griffi; udito l'avv. Resta su delega dell'avv. Vaiano e l'avv. G. F. Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

F A T T O e D I R I T T O


1. Sette proprietari e sessantasei residenti impugnano innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto gli atti relativi alla procedura espropriativa volta alla realizzazione di una strada di collegamento tra Strada del Paradiso e Strada di Setterà nel territorio del Comune di Vicenza.


L’impugnazione concerne, in particolare, il decreto di occupazione d’urgenza 14 marzo 2003 n. 1 e i provvedimenti di approvazione dei progetti di opera pubblica e, segnatamente: la delibera di Giunta comunale 14 dicembre 2000 n. 787, recante l’approvazione del progetto preliminare; la delibera di Giunta comunale 15 luglio 2002 n. 234, recante l’approvazione del progetto definitivo (in sostituzione del precedente progetto approvato con delibera n. 388 del 2001); la determinazione del Dipartimento dei lavori pubblici del Comune di Vicenza, recante l’approvazione del progetto esecutivo.


Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte accolto il ricorso, annullando il progetto preliminare e gli atti allo stesso conseguenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione “con particolare riferimento alla riapprovazione del progetto preliminare emendato del vizio suddetto”, cioè della mancanza dello studio di prefattibilità ambientale, delle indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari e delle prime indicazioni per il piano di sicurezza.


Avverso la sentenza propone appello il Comune di Vicenza.


Resistono gli appellati, i quali, altresì, impugnano la medesima sentenza, deducendo, tra l’altro: che tra i proprietari originari ricorrenti è da annoverare anche la signora Antonella Riva; che anche l’impugnazione proposta dai sessantasei residenti è da ritenere tempestiva; che le spese del giudizio non potevano essere compensate.


All’udienza del 25 gennaio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.


2. L’appello è infondato, con le precisazioni che seguono.


Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il progetto preliminare, e gli atti allo stesso conseguenti, sul rilievo che mancano gli allegati allo stesso richiesti dall’articolo 18, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.


L’appellante Comune di Vicenza contesta la statuizione sotto vari profili, deducendo:
a) la tardività del ricorso originario anche rispetto ai proprietari;
b) la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’impugnazione della delibera n. 234/02, recante l’approvazione del progetto definitivo, e, al contempo, ha fatto decorrere da quella delibera la lesività del progetto preliminare di cui alla delibera n. 787 del 2000;
c) nel merito, che le carenze nella documentazione progettuale sono state regolarizzate dal responsabile del procedimento nel “verbale di validazione” del 15 novembre 2002, in cui si attesta la completezza della documentazione e che le indagini geologiche e geotecniche non sono necessarie.


Le argomentazioni dell’appellata amministrazione non possono essere condivise.


Quanto alla tardività del ricorso di primo grado, eccepita sul rilievo che i proprietari erano stati destinatari di avviso del procedimento e comunque erano a conoscenza della procedura espropriativa in atto e della stessa approvazione del progetto, la Sezione non può che ribadire il pacifico insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il termine per l’impugnazione degli atti della procedura espropriativa, a partire dall’approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario (IV, n. 1196 del 2003; V, n. 1758 del 1999); ed è onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale; prova che, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata né dall’intervenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti aliunde.


Quanto alla denunciata contraddittorietà della sentenza, che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione del progetto definitivo di cui alla delibera n. 234 del 2002, ma poi da tale delibera ha fatto insorgere la lesività del progetto preliminare, la questione va riguardata congiuntamente al dedotto profilo di censura attinente al merito e, al riguardo, va precisato quanto segue.


Il Tribunale amministrativo ha ritenuto inammissibile le censure specificamente proposte avverso il (solo) progetto definitivo approvato con la delibera n. 234 del 2002, non l’impugnazione del provvedimento che, nell’ottica del primo giudice, resta caducato dall’annullamento del progetto preliminare.


Va ancora precisato che esula dal presente giudizio ogni controversia attinente all’originario progetto definitivo, approvato con la delibera n. 388 del 2001, mai contestata in sede giurisdizionale, peraltro impugnata - come assumono gli appellati- con ricorso straordinario sul rilievo di una pretesa “reviviscenza” della delibera n. 388/01 per il caso che se fosse annullata la delibera n. 234 del 2002 (cioè, rivivrebbe l’originario progetto definitivo se fosse annullato il secondo).


Nel giudizio in esame tale questione, a prescindere da ogni considerazione sull’esattezza di quanto osservato dal primo giudice, appare ultronea, sicché sul punto la motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo è da intendersi corretta (sicché non può condividersi l’eccezione di carenza di legittimazione e di interesse adombrata dal Comune di Vicenza a pag.25 né il gravame incidentale in parte qua degli appellati).


Invero, in relazione alla presente controversia, è sufficiente prendere in esame il dedotto vizio di legittimità -ritenuto fondato dal primo giudice- consistente nella mancata allegazione della documentazione che l’articolo 18 del D.P.R. n. 554 del 1999 richiede allegata al progetto preliminare.


La Sezione, in relazione alla disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche introdotta dalla legge n. 109 del 1994 e dal richiamato regolamento di esecuzione, ha avuto più volte modo di chiarire che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua realizzazione (IV, n. 6917 del 2002 e n. 6436 del 2002).


E se è vero che la compiuta rappresentazione della fattibilità dell’intervento può aversi anche nella fase del progetto definitivo, è comunque indispensabile che, all’atto dell’approvazione di tale progetto, l’organo competente, nella specie la Giunta municipale, abbia a disposizione tutti gli elementi di fatto e di ordine tecnico che compongono ai sensi di legge il progetto (preliminare e) definitivo.


Se è quindi vero che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 109, il responsabile del procedimento può integrare o modificare le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici previsti per i ciascuno dei tre tipi di progetto, deve ritenersi che, al fine di evitare che tali prescrizioni siano inutiliter datae, l’intervento del responsabile avvenire, con riferimento alla progettazione preliminare e a quella definitiva, almeno immediatamente prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in modo che l’autorità decidente sia in grado di effettuare consapevolmente la scelta sulla base di una progettazione concreta e assistita delle informazioni che la norma richiede (articolo 16 della legge e articolo 18 del regolamento).


Non può pertanto attribuirsi rilevanza, nel senso voluto dall’appellante, al verbale di validazione in cui il responsabile del procedimento ha ritenuto esaustiva la documentazione agli atti, in quanto tale verbale è stato redatto, oltre che a distanza di circa due anni dal progetto preliminare, addirittura successivamente al progetto definitivo e contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo con determinazione dirigenziale.


Ne consegue che esattamente il primo giudice ha ritenuto che l’attività di progettazione fosse sprovvista della prevista documentazione a corredo, dovendosi solo precisare, rispetto alla sentenza impugnata, che l’eventuale attività amministrativa conseguente all’annullamento dei provvedimenti, disposto nel presente giudizio, potrà riprendere anche dall’approvazione del progetto definitivo (anzi che dalla riapprovazione del progetto preliminare), in quanto gli elementi informativi e i corredi grafici mancanti ben possono intervenire nella fase di approvazione del progetto definitivo, ovvero, sempre in quella sede, essere ritenuti superflui o esaustivi dal responsabile del procedimento.


L’appello principale deve essere pertanto respinto.


3. Può procedersi nell’esame dell’appello incidentale.


Questo è fondato nella parte in cui rivendica la posizione della signora Antonella Riva nel novero dei proprietari legittimati al ricorso originario, anzi che dei semplici residenti nella zona, in quanto la circostanza nemmeno è contestata da controparte.


Il gravame incidentale è invece infondato per quanto concerne la declaratoria di irricevibilità dell’originaria impugnazione proposta dai residenti non proprietari delle aree interessate dall’espropriazione, in quanto per questi, a differenza che per i proprietari, deve ritenersi -secondo un costante indirizzo- che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione dei provvedimenti, non potendosi far dipendere il dies a quo dall’estrazione di copia degli atti a richiesta di parte.


Del pari infondato è il motivo di gravame incidentale afferente alla compensazione delle spese di giudizio, in quanto la oggettiva complessità della questione è elemento di per sé idoneo a sorreggere la discrezionalità rimessa al primo giudice di disporre la detta compensazione.


Infine, va confermato il difetto di interesse a dedurre la nullità della costituzione del resistente comune in primo grado, sia perché l’istruttoria, anche documentale, rientra comunque nei poteri del giudice, sia perché, quanto alle spese, in primo grado ne è stata disposta la compensazione.


Per il resto, l’appello incidentale va dichiarato improcedibile in conseguenza della reiezione dell’appello principale.


4. Alla stregua delle svolte considerazioni, l’appello principale va respinto, mentre l’appello incidentale va accolto limitatamente alla posizione della signora Antonella Riva, in tal senso riformandosi la sentenza del Tribunale amministrativo.


Il Comune di Vicenza va condannato, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati proprietari, nella misura indicata in dispositivo, potendosi disporre la compensazione delle stesse tra le altre parti.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l’appello principale e, pronunciando sull’appello incidentale, lo accoglie limitatamente alla posizione della signora Antonella Riva.


Condanna il Comune di Vicenza al pagamento, in favore degli appellati proprietari, delle spese del presente grado, che liquida, comprensive di onorari, in diecimila euro, oltre IVA e CAP.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Lucio Venturini Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere est.
Pierluigi Lodi Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere


L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO                                                    Il Dirigente
Filippo Patroni Griffi                                    Lucio Venturini                                        Rosario Giorgio Carnabuci                                       Antonio Serrao

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 marzo 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Espropriazione - Impugnazione degli atti della procedura espropriativa - Termini - Approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità - Tardività dell’impugnazione - Onere della prova. Il termine per l’impugnazione degli atti della procedura espropriativa, a partire dall’approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario (IV, n. 1196 del 2003; V, n. 1758 del 1999); ed è onere di chi eccepisce la tardività dell’impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale; prova che, in assenza di notificazione individuale, non può essere surrogata né dall’intervenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti aliunde. Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417


2) Espropriazione - Impugnazione proposta dai residenti non proprietari delle aree interessate dall’espropriazione Termine - Pubblicazione dei provvedimenti. E’ infondata la declaratoria di irricevibilità dell’originaria impugnazione proposta dai residenti non proprietari delle aree interessate dall’espropriazione, in quanto per questi, a differenza che per i proprietari, deve ritenersi -secondo un costante indirizzo- che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione dei provvedimenti, non potendosi far dipendere il dies a quo dall’estrazione di copia degli atti a richiesta di parte. Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417

3) Urbanistica e edilizia - Appalti - Disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche - Attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - tre livelli: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo - Scansione procedimentale - Obbligatoria. In relazione alla disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche introdotta dalla legge n. 109 del 1994 e dal richiamato regolamento di esecuzione, ha avuto più volte modo di chiarire che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua realizzazione (IV, n. 6917 del 2002 e n. 6436 del 2002). Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417

4) Urbanistica e edilizia - Pubblica amministrazione - Disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche - Responsabile del procedimento - Poteri e limiti - Approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 109, il responsabile del procedimento può integrare o modificare le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici previsti per i ciascuno dei tre tipi di progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), deve ritenersi che, al fine di evitare che tali prescrizioni siano inutiliter datae, l’intervento del responsabile avvenire, con riferimento alla progettazione preliminare e a quella definitiva, almeno immediatamente prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in modo che l’autorità decidente sia in grado di effettuare consapevolmente la scelta sulla base di una progettazione concreta e assistita delle informazioni che la norma richiede (articolo 16 della legge e articolo 18 del regolamento). Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza