Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10273/99, proposto da:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del ministro in
carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
PEGORARO FRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Donata Bianchi, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Zanacchi in Roma,
viale delle Milizie, n. 19;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione
prima, 12 novembre 1998, n. 535;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Pegoraro;
vista la memoria prodotta dall’appellato a sostegno delle proprie difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 22 ottobre 2004 il consigliere Carmine Volpe,
e udito altresì l’avv. dello Stato A. Vessicchelli per l’appellante;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La sentenza viene appellata dal Ministero per i beni e le attività culturali
nella parte in cui è stato accolto il ricorso n. 1972/95 proposto dal signor
Franco Pegoraro avverso il decreto ministeriale (d.m.) 7 luglio 1995, che aveva
annullato la concessione edilizia 28 aprile 1995, n. 6021, al medesimo
rilasciata dal sindaco di Imperia e avente anche valore di autorizzazione ai
sensi dell’art. 7 della l. 29 giugno 1939, n. 1497.
La costruzione di cui trattasi era stata assentita inizialmente con concessione
edilizia 11 maggio 1994, n. 168. Interveniva poi una concessione edilizia in
variante, n. 6021/1995, che comportava un abbassamento del piano interrato di
circa 20 cm.; ma la costruzione rimaneva eguale alla prima quanto a volumi
esterni, impatto ambientale, sagoma e altezza.
Il primo giudice ha rilevato che sul progetto della prima concessione edilizia
non era stato esercitato il potere ministeriale di annullamento e che la
costruzione non poteva alterare la visione panoramica della zona. Ha ritenuto,
poi, che l’annullata concessione edilizia n. 6021/1995 fosse attenta ai profili
paesaggistici ponendo determinate condizioni costruttive, e che vi fosse anche
la violazione del termine di legge in quanto il provvedimento di annullamento
non era stato comunicato nei 60 giorni.
La sentenza viene impugnata dal Ministero per i beni e le attività culturali che
deduce i seguenti motivi:
1) la situazione di illegittimità sarebbe stata già rilevata dalla competente
Soprintendenza con riguardo alla prima concessione edilizia n. 168/1994;
2) la costruzione inciderebbe sul crinale della collina, modificandone il
profilo nelle vedute panoramiche della collina medesima e pregiudicando le
inquadrature panoramiche della strada di cresta;
3) l’atto di annullamento non avrebbe carattere recettizio; esso, inoltre,
sarebbe stato tempestivo, essendo stato adottato 58 giorni dopo che il
provvedimento del sindaco di Imperia era pervenuto alla Soprintendenza
competente.
Il signor Pegoraro si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in
appello. Lo stesso ha prodotto memoria con la quale ha ulteriormente illustrato
le proprie difese.
La sezione ritiene, innanzitutto, che il decreto di annullamento impugnato in
primo grado fosse tempestivo, essendo stato emesso nel termine perentorio di 60
giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel
testo modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1985, n. 431.
Il detto termine di 60 giorni si riferisce solo all’adozione del provvedimento
ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di
costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di
comunicazione o notificazione. Così che è irrilevante che la comunicazione
dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine,
trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter
procedurale relativo al controllo ministeriale (da ultimo, questa sezione, 14
gennaio 2004, n. 69 e 7 ottobre 2003, n. 5903). Esso, inoltre, inizia a
decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento
conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione
centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione
stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale (questa
sezione, 14 gennaio 2004, n. 69, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17 febbraio 2000, n.
885).
Nella specie, il d.m. di annullamento 7 luglio 1995 risulta adottato nel termine
di legge di 60 giorni.
La sezione ritiene che, per il resto, il primo giudice abbia pronunciato
correttamente.
L’originaria concessione edilizia n. 168/1994 veniva annullata dal presidente
della Provincia di Imperia, con provvedimento n. 30182 in data 25 agosto 1995
(successivo all’impugnato d.m. 7 luglio 1995), per contrasto con il piano
regolatore generale e il regolamento edilizio comunale. Veniva rilasciata,
quindi, una nuova concessione edilizia, la n. 6021/1995, in variante rispetto
alla precedente. Così che un primo ricorso proposto dal signor Pegoraro (n.
1889/95) avverso il provvedimento della Provincia era dichiarato improcedibile
dal primo giudice. Di qui un ulteriore ricorso (n. 1972/95) del signor Pegoraro
avverso il d.m. 7 luglio 1995, che aveva annullato la concessione edilizia n.
6021/1995.
Come rilevato correttamente dal primo giudice, il Ministero per i beni e le
attività culturali non aveva mosso alcun rilievo avverso l’originaria
concessione edilizia n. 168/1994, pur avendola conosciuta l’11 maggio 1994. La
variante aveva comportato solo l’abbassamento di circa 20 cm. del piano
interrato, senza modifica alcuna dell’ubicazione, dei volumi esterni, della
sagoma e dell’impatto ambientale rispetto alla costruzione assentita con la
concessione n. 168/1994. Ne consegue che non è consentito al Ministero rilevare
la non conformità con il vincolo di una costruzione, che cambia in minima parte
e in misura irrilevante per il paesaggio rispetto a quella autorizzata con
provvedimento conosciuto oltre un anno prima e sul quale non è stato esercitato
il potere di annullamento conferito dalla legge.
Inoltre, come risulta anche dalla relazione tecnica depositata dall’appellato in
data 21 settembre 2004, la costruzione di cui trattasi non si trova “in
corrispondenza di un tratto di crinale, lungo un percorso viario in cresta”;
come invece affermato nel d.m. impugnato.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese e gli onorari
del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere
compensati.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
Compensa tra le parti le spese e gli
onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 22 ottobre
2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di
consiglio, con l’intervento dei signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere Est.
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
1) Beni culturali e ambientali - Costruzione edilizia in zona protetta - Provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico - Termine - Decorrenza - Fase di comunicazione o notificazione. In tema di tutela dei beni culturali e ambientali, il termine di 60 giorni si riferisce solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. Pertanto, è irrilevante che la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69 e 7 ottobre 2003, n. 5903). Esso, inoltre, inizia a decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17 febbraio 2000, n. 885). Pres. GIOVANNINI - Est. VOLPE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura generale dello Stato) c. PEGORARO (conferma TAR Liguria, sezione prima, 12 novembre 1998, n. 535). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, Sentenza n. 160
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