Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10336/1999, proposto dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, e la Soprintendenza
BAA di Brescia rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e
per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro
ENEL s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, cui è succeduta a
titolo particolare la TERNA (Trasmissione Elettricità Rete Nazionale) s.p.a., in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli
avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Guido Palozzi e Claudio Iaccarino,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via G.D.
Romagnosi, n. 1/B;
e nei confronti
della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia - Brescia, 5 agosto 1999, n. 734,
resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società subentrata a quella
appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 il consigliere Rosanna De
Nictolis e udito l'avvocato dello Stato Pampanelli per le amministrazioni
appellanti;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la ENEL s.p.a. impugnava il decreto del
Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni
ambientali e paesaggistici, datato 16 dicembre 1996, recante annullamento del
provvedimento 24 ottobre 1996, n. 43824, emesso dalla Regione Lombardia, recante
autorizzazione paesaggistica in relazione a lavori di costruzione della linea
elettrica 132 KV <<Malegno - Darfo>> Allacciamento <<C.S. Resio>> nei Comuni di
Darfo Boario Terme ed Esine, nonché gli atti presupposti.
1.1. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva in parte il
ricorso, e, in particolare, riteneva fondata la censura con cui si era lamentato
che il Ministero avrebbe esercitato un non consentito sindacato di merito.
1.2. Ha proposto appello l’amministrazione statale, deducendo, con l’unico,
sintetico, motivo, che l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe
stato pronunciato per vizi di legittimità, e in particolare per difetto di
istruttoria ed eccesso di potere, essendo mancata una adeguata motivazione in
ordine all’impatto ambientale dell’opera progettata.
2. Va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività dell’appello, contenuta nella
memoria di parte appellata.
Si assume che l’appello sarebbe sottoposto al rito speciale di cui all’art. 19,
d.l. n. 67 del 1997, e dunque al termine dimezzato di proposizione.
Si deve al contrario ritenere che l’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 si applica ai
soli provvedimenti relativi ad aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, che si collochino nell’ambito di una
procedura di affidamento per la realizzazione dell’opera. Ne esulano, pertanto,
i provvedimenti autorizzatori che, comunque necessari per la realizzazione
dell’opera, quali, p.es. i nulla osta paesaggistici e i relativi atti di
controllo ministeriale, non rientrano, tuttavia, nell’ambito di una procedura di
affidamento, finalizzata alla selezione del contraente privato e alla esecuzione
dei lavori.
3. Nel merito, l’appello è infondato.
Il provvedimento di autorizzazione, basandosi su una relazione tecnica, ha dato
atto delle caratteristiche dell’opera da realizzare (tralicci per la
trasmissione della corrente elettrica), ha ritenuto che la stessa fosse di
limitato impatto visivo, ha prescritto accorgimenti esecutivi per ridurre
l’impatto ambientale dell’opera.
A fronte di tale valutazione, motivata, e in sé corretta ove si considerino
altresì la necessità della realizzazione della rete elettrica e la modesta
entità dei lavori, l’amministrazione statale si è limitata a sostituire una
propria, non consentita, valutazione di merito (C. Stato, ad. plen., 14 dicembre
2001, n. 9), radicalmente opposta, e che oltretutto non tiene conto della
peculiarità dell’opera da realizzare.
Deve infatti ribadirsi il principio, costantemente affermato dalla Sezione,
secondo cui il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico
non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute
dalla regione, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una
propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio
dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si
estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione (C. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4812).
4. Per quanto esposto l’appello va respinto.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2004 con la
partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 25 gennaio 2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
1) Appalti - Termine dimezzato - Applicabilità - Limiti - Provvedimenti autorizzatori - Esclusione. L’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 si applica ai soli provvedimenti relativi ad aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che si collochino nell’ambito di una procedura di affidamento per la realizzazione dell’opera. Ne esulano, pertanto, i provvedimenti autorizzatori che, comunque necessari per la realizzazione dell’opera, quali, p.es. i nulla osta paesaggistici e i relativi atti di controllo ministeriale, non rientrano, tuttavia, nell’ambito di una procedura di affidamento, finalizzata alla selezione del contraente privato e alla esecuzione dei lavori. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161
2) Beni culturali e ambientali - Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale - Condizioni e limiti - Controllo di legittimità - Sussiste - Valutazione di merito - Esclusione - Fondamento. Il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (C. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4812). Fattispecie: realizzazione di rete elettrica di modesta entità attraverso tralicci per la trasmissione della corrente elettrica. Pres. Giovannini - Est. De Nictolis - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) - ENEL s.p.a., (avv.ti Passeggio, Bruno, Palozzi e Iaccarino) ed altri (conferma T.A.R. per la Lombardia - Brescia, 5 agosto 1999, n. 734). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161
3) Beni culturali e ambientali - Nulla osta paesaggistici - Termine dimezzato - Applicabilità - Esclusione. L’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 non si applica ai c.d. provvedimenti autorizzatori che, comunque necessari per la realizzazione dell’opera, quali, p. es. i nulla osta paesaggistici e i relativi atti di controllo ministeriale, non rientrano, tuttavia, nell’ambito di una procedura di affidamento, finalizzata alla selezione del contraente privato e alla esecuzione dei lavori. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161
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