Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9901 del 1997 proposto dai sig.ri Francesco
Mazza e Giuseppina Sacco, rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Iuliano, con
domicilio eletto presso la dott. Rosalinda Iuliano in Roma, via Bruno Rizzieri
55;
CONTRO
il signor Bruno Guido, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia e
Francesca Attinà, con domicilio eletto in Roma, via Sannio 65;
il Comune di San Pietro Apostolo, in persona del sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre
1997;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avvocati Iuliano e Colalillo per delega dell’avv. Attinà
come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Bruno Guido ha impugnato davanti al Tar della Calabria la concessione
edilizia n. 16 del 1994, rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo ai signori
Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la costruzione di muri di sostegno in
cemento armato a monte di fabbricati esistenti, lamentando, con un articolato
motivo di gravame, la violazione degli articoli 873 e seguenti del codice
civile, la violazione dell’articolo 17 del regolamento edilizio comunale e
l’eccesso di potere per mancanza di presupposti, travisamento dei fatti, omessa
istruttoria, motivazione illogica, contraddittoria e carente. Il Tar ha accolto
il ricorso, motivando nel senso che l'opera, ai fini del computo delle distanze,
non poteva essere considerata come lavoro di sostegno e contenimento ma come una
nuova costruzione, in quanto ad avviso del consulente tecnico d’ufficio nominato
dal pretore civile di Catanzaro " il terreno avente pendenza naturale non
richiedeva alcuna opera di sostegno". Da qui la violazione dell'articolo 17 del
regolamento edilizio comunale, che imponeva una distanza minima tra le
costruzioni di metri 10 e di metri 3 dal confine.
La sentenza è appellata dai signori Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, i quali
prospettano i seguenti motivi di appello:
1) Errore nei presupposti e difetto di istruttoria. La sentenza ha seguito una
affermazione apodittica del consulente tecnico d'ufficio nominato dal pretore
civile di Catanzaro, non corroborata da alcun riscontro oggettivo.
Travisamento del fatto. Anche i dati relativi alla misurazione delle distanze
sono contraddittori.
2) Perplessità e difetto di motivazione, relativamente alla parte della sentenza
in cui l'opera è qualificata come costruzione.
Gli appellanti hanno, in seguito, notificato un motivo aggiunto, sostenendo che
la sentenza è errata nella parte in cui sostiene che, secondo gli elaborati
progettuali, il muro disterebbe metri 2,10 dal confine e metri 5,10 dal
fabbricato del ricorrente.
Gli appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza di cui
all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello il signor Bruno Guido, che contesta la fondatezza delle tesi
avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
Con decisione 1 luglio 2003, n. 7109, questa sezione ha ordinato alla Regione
Calabria di procedere ad una verificazione tecnica per accertare gli elementi di
fatto sui quali si fonda la qualificazione giuridica delle opere consentite la
concessione edilizia impugnata.
DIRITTO
L’appello proposto dai sig.ri Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la riforma
della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha annullato la concessione
edilizia n. 16 del 1994, loro rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo, è
infondato.
Il punto centrale sul quale ruota la controversia è la qualificazione giuridica
dei lavori oggetto della concessione edilizia in questione. Secondo gli
appellanti ed, ovviamente, l'amministrazione comunale che ha adottato il
provvedimento partendo da questo presupposto, l'opera autorizzata (muri di
sostegno) "assolve esclusivamente alla specifica funzione di contenimento della
montagna che sovrasta la casa degli appellanti" per cui "non può considerarsi
costruzione agli effetti delle norme sulle distanze".
Secondo il ricorrente in primo grado, la cui tesi è stata accolta dal Tar, è
esatto il contrario, in quanto a suo parere "i muri di cemento armato realizzati
degli appellanti sono finalizzati non già al contenimento del naturale declivio
del terreno, ma a sostenere un'opera artificiale (terrapieno) e pertanto non
potevano essere assentiti in violazione delle distanze legali dal confine con la
proprietà del deducente."
La verificazione tecnica, disposta dalla sezione con decisione 1 luglio 2003, n.
7109, ed effettuata dall'architetto Andrea Iovene, del dipartimento urbanistica
della Regione Calabria, ha chiarito tale aspetto della vicenda. Infatti, la
relazione tecnica, trasmessa con nota del 29 gennaio 2004, dopo aver effettuato
una precisa ricostruzione dell'esatto stato dei luoghi ed avere verificato i
dati progettuali di cui alla concessione edilizia questione, ha esposto gli
elementi su cui fondare il giudizio tecnico circa la natura delle opere, in
relazione alla funzione assegnata ai muri di cemento armato a monte dei
fabbricati esistenti, ed è pervenuta alla conclusione che: "i muri, pur
finalizzati al contenimento del terreno, avrebbero potuto essere realizzati
anche diversamente (con minori altezze ed impatto) se si fosse perseguito
esclusivamente l'obiettivo di salvaguardare il fabbricato da eventuali possibili
rilasci di materiale dal terreno a monte e non ha anche di utilizzare più
agevolmente lo stesso."
Tale conclusione, che di certo non è smentita dai tentativi della difesa degli
appellanti di confutarne le basi tecniche su cui è fondata, se per un verso pone
in luce come i lavori abbiano adempiuto ad un'esigenza di contenimento del
terreno, per altro verso chiarisce come l'intento è andato ben oltre giungendo
fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto
fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione. Tanto
basta per poter affermare che si tratta di una nuova costruzione soggetta alle
regole urbanistiche concernenti la distanza fra costruzioni. A tal riguardo si
richiama l'indirizzo di questa sezione che ha avuto modo di osservare come "ai
fini dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il
muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato
quello già esistente per natura dei luoghi costituiscono costruzioni." Consiglio
di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637).
L'appello pertanto va respinto. Le spese seguono soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge
l'appello.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che liquida in
complessivi € 5.000, di cui € 2.500 a titolo di onorari sostenuti dalla
controparte e € 2.500 a titolo di compenso e spese per la verificazione tecnica
effettuata dall'architetto Andrea Iovene.
Ordina che la presente decisione sia eseguita all'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2004, con
l’intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
f.to Aldo Fera
f.to Agostino Elefante
f.to Agatina Maria Vilardo
f.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia - Costruzione di muri di sostegno in cemento armato - Modifica dell'assetto fisico naturale del terreno – Norme sulle distanze dal confine – Applicazione. I lavori per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato che adempiono ad un'esigenza di contenimento del terreno, e che per altro verso vanno ben oltre l'intento giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione, devono considerarsi costruzione agli effetti delle norme sulle distanze. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
2) Urbanistica e edilizia – Distanza - Costruzione di muri in cemento armato - Disciplina sulla distanza – Applicabilità. Le opere, se pur autorizzate, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che modificano l'assetto fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in quelle di “nuova costruzione” soggette alle regole urbanistiche concernenti le distanze fra costruzioni. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
3) Urbanistica e edilizia – Distanze - Terrapieno e muro di contenimento - Produzione di dislivello o aumento di quello esistente per natura dei luoghi – Disciplina sulla distanza – Applicabilità. Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine costituiscono costruzioni, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi. (Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637). Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619
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