AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 9901 del 1997 proposto dai sig.ri Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, rappresentati e difesi dall’avv. Tommaso Iuliano, con domicilio eletto presso la dott. Rosalinda Iuliano in Roma, via Bruno Rizzieri 55;
CONTRO
il signor Bruno Guido, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Torchia e Francesca Attinà, con domicilio eletto in Roma, via Sannio 65;
il Comune di San Pietro Apostolo, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avvocati Iuliano e Colalillo per delega dell’avv. Attinà come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO


Il signor Bruno Guido ha impugnato davanti al Tar della Calabria la concessione edilizia n. 16 del 1994, rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo ai signori Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato a monte di fabbricati esistenti, lamentando, con un articolato motivo di gravame, la violazione degli articoli 873 e seguenti del codice civile, la violazione dell’articolo 17 del regolamento edilizio comunale e l’eccesso di potere per mancanza di presupposti, travisamento dei fatti, omessa istruttoria, motivazione illogica, contraddittoria e carente. Il Tar ha accolto il ricorso, motivando nel senso che l'opera, ai fini del computo delle distanze, non poteva essere considerata come lavoro di sostegno e contenimento ma come una nuova costruzione, in quanto ad avviso del consulente tecnico d’ufficio nominato dal pretore civile di Catanzaro " il terreno avente pendenza naturale non richiedeva alcuna opera di sostegno". Da qui la violazione dell'articolo 17 del regolamento edilizio comunale, che imponeva una distanza minima tra le costruzioni di metri 10 e di metri 3 dal confine.


La sentenza è appellata dai signori Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, i quali prospettano i seguenti motivi di appello:
1) Errore nei presupposti e difetto di istruttoria. La sentenza ha seguito una affermazione apodittica del consulente tecnico d'ufficio nominato dal pretore civile di Catanzaro, non corroborata da alcun riscontro oggettivo.


Travisamento del fatto. Anche i dati relativi alla misurazione delle distanze sono contraddittori.


2) Perplessità e difetto di motivazione, relativamente alla parte della sentenza in cui l'opera è qualificata come costruzione.


Gli appellanti hanno, in seguito, notificato un motivo aggiunto, sostenendo che la sentenza è errata nella parte in cui sostiene che, secondo gli elaborati progettuali, il muro disterebbe metri 2,10 dal confine e metri 5,10 dal fabbricato del ricorrente.


Gli appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.


Resiste all’appello il signor Bruno Guido, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.


Con decisione 1 luglio 2003, n. 7109, questa sezione ha ordinato alla Regione Calabria di procedere ad una verificazione tecnica per accertare gli elementi di fatto sui quali si fonda la qualificazione giuridica delle opere consentite la concessione edilizia impugnata.


DIRITTO


L’appello proposto dai sig.ri Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la riforma della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha annullato la concessione edilizia n. 16 del 1994, loro rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo, è infondato.


Il punto centrale sul quale ruota la controversia è la qualificazione giuridica dei lavori oggetto della concessione edilizia in questione. Secondo gli appellanti ed, ovviamente, l'amministrazione comunale che ha adottato il provvedimento partendo da questo presupposto, l'opera autorizzata (muri di sostegno) "assolve esclusivamente alla specifica funzione di contenimento della montagna che sovrasta la casa degli appellanti" per cui "non può considerarsi costruzione agli effetti delle norme sulle distanze".


Secondo il ricorrente in primo grado, la cui tesi è stata accolta dal Tar, è esatto il contrario, in quanto a suo parere "i muri di cemento armato realizzati degli appellanti sono finalizzati non già al contenimento del naturale declivio del terreno, ma a sostenere un'opera artificiale (terrapieno) e pertanto non potevano essere assentiti in violazione delle distanze legali dal confine con la proprietà del deducente."


La verificazione tecnica, disposta dalla sezione con decisione 1 luglio 2003, n. 7109, ed effettuata dall'architetto Andrea Iovene, del dipartimento urbanistica della Regione Calabria, ha chiarito tale aspetto della vicenda. Infatti, la relazione tecnica, trasmessa con nota del 29 gennaio 2004, dopo aver effettuato una precisa ricostruzione dell'esatto stato dei luoghi ed avere verificato i dati progettuali di cui alla concessione edilizia questione, ha esposto gli elementi su cui fondare il giudizio tecnico circa la natura delle opere, in relazione alla funzione assegnata ai muri di cemento armato a monte dei fabbricati esistenti, ed è pervenuta alla conclusione che: "i muri, pur finalizzati al contenimento del terreno, avrebbero potuto essere realizzati anche diversamente (con minori altezze ed impatto) se si fosse perseguito esclusivamente l'obiettivo di salvaguardare il fabbricato da eventuali possibili rilasci di materiale dal terreno a monte e non ha anche di utilizzare più agevolmente lo stesso."


Tale conclusione, che di certo non è smentita dai tentativi della difesa degli appellanti di confutarne le basi tecniche su cui è fondata, se per un verso pone in luce come i lavori abbiano adempiuto ad un'esigenza di contenimento del terreno, per altro verso chiarisce come l'intento è andato ben oltre giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione. Tanto basta per poter affermare che si tratta di una nuova costruzione soggetta alle regole urbanistiche concernenti la distanza fra costruzioni. A tal riguardo si richiama l'indirizzo di questa sezione che ha avuto modo di osservare come "ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi costituiscono costruzioni." Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637).


L'appello pertanto va respinto. Le spese seguono soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello.


Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000, di cui € 2.500 a titolo di onorari sostenuti dalla controparte e € 2.500 a titolo di compenso e spese per la verificazione tecnica effettuata dall'architetto Andrea Iovene.


Ordina che la presente decisione sia eseguita all'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2004, con l’intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore



L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO                                           IL DIRIGENTE
f.to Aldo Fera                                   f.to Agostino Elefante                                 f.to Agatina Maria Vilardo                               f.to Livia Patroni Griffi


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Costruzione di muri di sostegno in cemento armato - Modifica dell'assetto fisico naturale del terreno – Norme sulle distanze dal confine – Applicazione. I lavori per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato che adempiono ad un'esigenza di contenimento del terreno, e che per altro verso vanno ben oltre l'intento giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle di modificare l'assetto fisico naturale del terreno al fine di una sua migliore utilizzazione, devono considerarsi costruzione agli effetti delle norme sulle distanze. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619

2) Urbanistica e edilizia – Distanza - Costruzione di muri in cemento armato - Disciplina sulla distanza – Applicabilità. Le opere, se pur autorizzate, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che modificano l'assetto fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in quelle di “nuova costruzione” soggette alle regole urbanistiche concernenti le distanze fra costruzioni. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619

3) Urbanistica e edilizia – Distanze - Terrapieno e muro di contenimento - Produzione di dislivello o aumento di quello esistente per natura dei luoghi – Disciplina sulla distanza – Applicabilità. Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze dal confine costituiscono costruzioni, il terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi. (Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637). Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619 
 

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza