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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO sez. V, 28 gennaio 2005 (c.c. 26/10/2004), sentenza n. 188  

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 7584 del 2004 proposto dalla sig.ra Silvia PIROVANO, in giudizio di persona, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato,
contro
il Comune di San Giuliano Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza n. 3174 in data 22 luglio 2004 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. II;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Nessuno comparso alla pubblica udienza del 26 ottobre 2004;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


A seguito di domanda di accesso del 5 febbraio 2004, la sig.ra Silvia Pirovano ha ottenuto copia del verbale della seduta tenuta dal Consiglio Comunale di S. Giuliano Milanese in data 7 luglio 2003, nel corso della quale era stato illustrato il progetto del piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.). Così appresa l’esistenza di elaborati grafici e tavole di progetto, illustrati durante la seduta, l’interessata ha presentato in data 6 maggio 2004 nuova istanza di accesso relativa agli atti tecnici suddetti e, contro il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.


Con la sentenza appellata il ricorso è stato dichiarato inammissibile, nella considerazione che la ricorrente agiva, quale cittadina del Comune, per l’accertamento dell’appartenenza al demanio comunale di alcune strade e, pertanto, che non avesse alcuna situazione giuridica soggettiva da far valere, ma soltanto una situazione di interesse semplice, propria di tutti i cittadini alla conoscenza degli atti amministrativi.


In realtà, come fa rilevare la ricorrente con l’appello in epigrafe, essa ha esplicitato nel ricorso di primo grado che il suo interesse a detto accertamento, attraverso l’esame degli atti tecnici ai quali ha domandato l’accesso, riguarda la via Carlo Pisacane e la via Tito Speri, nella quale essa ha l’abitazione al civico n. 20, che sono state chiuse da alcuni residenti a mezzo di cancelli collocati all’intersezione con altre pubbliche vie.


Sussiste, pertanto, in capo alla odierna appellante la titolarità di una specifica, concreta e personale situazione giuridica da tutelare, costituita dall’interesse al ripristino del libero accesso, quanto meno, alla strada in cui abita.


Il ricorso originario, quindi, deve ritenersi ammissibile. Esso è altresì fondato, nella parte in cui è dedotta l’illegittimità del rigetto tacito da parte del Comune della domanda di accesso del 6 maggio 2004, sebbene questa avesse per oggetto degli allegati all’atto consiliare di cui la ricorrente aveva già ottenuto copia.


A norma dell’art. 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che regolamenta le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, “l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento”, che, nella specie, peraltro, non risultano sussistere.


L’appello va, pertanto, accolto e in riforma della sentenza impugnata, anche il ricorso proposto in primo grado deve essere accolto. Per l’effetto, si deve ordinare all'Amministrazione comunale di S. Giuliano Milanese di consentire alla sig.ra Pirovano di visionare i documenti indicati nell’istanza in data 6 maggio 2004 ed eventualmente di estrarne copia.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed ordina al Comune di S. Giuliano Milanese di consentire alla ricorrente di visionare i documenti indicati nell’istanza in data 6 maggio 2004 ed eventualmente di estrarne copia.


Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2004 con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Cesare Lamberti - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere


L'ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO                                             p. IL DIRIGENTE
f.to Corrado Allegretta                           f.to Emidio Frascione                                        f.to Gaetano Navarra                                        f.to Livia Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 gennaio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi – Accoglimento della richiesta - Facoltà di accesso agli altri documenti appartenenti al medesimo procedimento – Sussiste – Limiti – Fattispecie - Art. 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352. In tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che regolamenta le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso, l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. Pres. Frascione - Est. Allegretta - PIROVANO c. Comune di San Giuliano Milanese (annulla TAR Lombardia Sede di Milano, Sez. II, 22 luglio 2004, sentenza n. 3174). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 28 gennaio 2005 (c.c. 26/10/2004), sentenza n. 188

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