Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
(Segnalata dall'Avv. Francesco D'Alonzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 2399/1995, proposto dal Ministero
dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, Commissione centrale finanza
locale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
contro
Mangiaruga Francesco, non costituito;
e nei confronti di
Comune di San Ferdinando in persona del sindaco pro tempore, Regione Calabria –
Comitato regionale di controllo sezione decentrata di Reggio Calabria - in
persona del presidente pro tempore, non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, n. 971 del 7 dicembre 1994.
Visto il ricorso in appello;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 26 aprile 2005 la relazione del
consigliere Vito Poli, udito l’Avvocato dello Stato Pamieri;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente
notificato e depositato, il Ministero dell’interno - Commissione centrale
finanza locale - proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria
meglio indicata in epigrafe, che aveva:
a) rigettato l’eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione
attiva, del ricorso proposto da Francesco Mangiaruga avverso le decisioni della
Commissione centrale finanza locale che non approvavano la modificazione della
pianta organica del comune di San Ferdinando (tale capo non è stato impugnato);
b) dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso di
primo grado nella parte in cui attaccava la richiesta di controdeduzioni
formulata dalla Commissione al comune di San Ferdinando (anche tale capo non è
stato impugnato);
c) accolto il primo motivo di censura, imperniato sulla tardività del diniego di
approvazione definitiva della pianta organica per violazione dei termini sanciti
dall’art. 7, d.l. n. 153 del 1980, e conseguentemente annullata la decisione
della Commissione del 17 settembre 1991;
d) condannato il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio.
2. Non si costituivano le parti intimate.
3. Con ordinanza cautelare della sezione n. 681 del 1995 veniva respinta la
domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
4. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 aprile 2005.
5. L’appello è infondato e deve essere respinto.
6. Sul punto di diritto controverso la sezione non può che rinviare (a mente
dell’art. 9, l. n. 205 del 2000), agli specifici precedenti afferenti identiche
determinazioni rese dalla Commissione centrale della finanza locale sopra
provvedimenti di nuovo inquadramento assunti dal comune di San Ferdinando (cfr.
sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 235).
In linea generale deve osservarsi che ai sensi dell’art. 7, d.l. 7 maggio 1980
n. 153, convertito dalla l. 7 luglio 1980 n. 299, il termine di novanta giorni,
decorso il quale l’atto comunale inviato al controllo della Commissione centrale
della finanza locale diventa esecutivo, si interrompe nel caso in cui la
Commissione si attivi per disporre un’istruttoria relativa all’atto in
questione, riprendendo a decorrere nella sua interezza dopo il compimento
dell’istruttoria stessa; tale istruttoria può essere disposta anche oltre il
termine di trenta giorni assegnato alla Commissione dall’articolo 7, comma 2,
del d.l. 7 maggio 1980 n. 153 per la richiesta di meri chiarimenti, purché
appunto l’organo di controllo si attivi nei suddetti novanta giorni (cfr. sez.
V, 13 aprile 1999, n. 407).
Lo stesso è a dire per la richiesta di controdeduzioni da parte della
commissione centrale per la finanza locale, che produce l’effetto
dell’interruzione, e non della sospensione, del termine per l’esercizio del
controllo, sicché al pervenire delle controdeduzioni dell’ente esso riprende a
decorrere per l’intero periodo di novanta giorni (cfr. sez. IV, 10 luglio 1999,
n. 1207).
In quest’ultimo caso, dopo la ricezione, da parte della Commissione centrale per
la finanza locale, della risoluzione di un ente locale di controdedurre ad un
precedente atto di disapprovazione di una pianta organica, il termine di 90
giorni previsto dall’art. 7 cit., ricomincia a scorrere integralmente (cfr. sez.
IV, 21 novembre 1994, n. 908; sez. IV, 4 maggio 1994, n. 382).
In materia di controllo da parte della Commissione centrale per la finanza
locale disciplinato dall’art. 7 cit., la prassi secondo cui l’organo di
controllo pur decidendo nel termine di novanta giorni sulle deliberazioni
rimesse al suo esame per l’ipotesi in cui ritenga di non poterle approvare solo
in parte, assegna all’Amministrazione un ulteriore termine di novanta giorni
per, eventualmente, controdedurre, va intesa nel senso che la determinazione
assunta abbia carattere sostanzialmente definitivo solo per la parte in cui
l’approvazione è concessa, mentre è negata per la parte in cui consente un
riesame; pertanto, se il comune non produrrà nei novanta giorni controdeduzioni
il rifiuto parziale di approvazione diverrà definitivo, mentre se lo farà la
Commissione centrale avrà l’onere di controllare “ex novo” tale capo della
delibera originaria, che dovrà concludere entro lo stesso termine (90 gg.)
previsto per la prima fase (cfr. sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 85).
Nel caso di specie, non è in contestazione fra le parti che la seconda
determinazione è stata assunta dalla C.C.F.L. in data 17 settembre 1991, e cioè
dopo che era scaduto il termine di 90 giorni fissato dall’art. 7, secondo comma,
cit. decorrente dalla ricezione in data 13 giugno 1991 delle controdeduzioni del
comune di San Ferdinando (delibera del 12 maggio 1991).
La citata determinazione del 17 settembre 1991 deve quindi considerarsi come
inutiliter data e correttamente, per tal motivo, è stata annullata dal T.A.R.
Né la parte della pronuncia dello stesso T.A.R. rimasta inoppugnata (quella
dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui essa era
diretta avverso la precedente determinazione della C.C.F.L. in data 21 novembre
1990) risulta in qualche modo conservativa del precedente atto di approvazione
parziale degli atti sottoposti al controllo, pur reso nel termine prescritto
dalla legge, essendo tale atto inidoneo, secondo il paradigma procedimentale
sopra prospettato, ad assumere un qualsiasi carattere di definitività, avendo
esso, per la parte in cui nega (provvisoriamente) l’approvazione, mero carattere
interlocutorio, e rivelandosi quindi incapace di acquisire qualsivoglia
carattere di definitività (come appunto nel caso di specie), specie ove il
Comune abbia poi prodotto, nei 90 giorni assegnatigli, quelle controdeduzioni,
espressione del principio di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni,
che sembra governare l’anomalo procedimento de quo.
Nemmeno, poi, vale in tal caso a restituire autonomia (sotto il profilo
soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne possono derivare) alla citata prima
determinazione della Commissione, il fatto che la determinazione definitiva
oggetto del presente giudizio, nel “confermare” il precedente provvedimento
decisorio, rinviasse alle motivazioni che avevano determinato quest’ultimo,
trattandosi di ipotesi tipica di motivazione ob relationem, nella quale le
argomentazioni del provvedimento richiamato risultano come trasfuse nel
provvedimento richiamante, che non per questo perde il suo carattere di unica
fonte della disciplina dell’assetto di interessi di cui si tratta (cfr. negli
esatti termini sez. IV, n. 235 del 2005 cit.).
7. L’appello del Ministero dell’Interno va, in definitiva, respinto e
l’impugnata sentenza va confermata nei sensi di cui sopra.
Nulla è da statuirsi circa le spese e gli onorarii del presente grado di
giudizio, non essendosi costituite le parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2005, con la
partecipazione di:
Lucio Venturini - Presidente
Filippo Patroni Griffi - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
25 maggio 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
1) Pubblica Amministrazione - Comune - Atto comunale - Inviato al controllo della Commissione centrale della finanza locale - Esecutività - Condizioni. Ai sensi dell’art. 7 del d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito dalla l. 7 luglio 1980 n. 299, il termine di novanta giorni, decorso il quale l’atto comunale inviato al controllo della Commissione centrale della finanza locale diventa esecutivo, si interrompe nel caso in cui la Commissione si attivi per disporre un’istruttoria relativa all’atto in questione, riprendendo a decorrere nella sua interezza dopo il compimento dell’istruttoria stessa; tale istruttoria può essere disposta anche oltre il termine di trenta giorni assegnato alla Commissione dall’art. 7, comma 2, cit. per la richiesta di meri chiarimenti, purché appunto l’organo di controllo si attivi nei suddetti novanta giorni. Pres. VENTURINI, Est. POLI; Ministero dell’Interno (avv. gen. Stato) c. Mangiaruga ed altri (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 maggio 2005, Sentenza n. 2698
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza