AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 

 

Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso


 Copyright © Ambiente Diritto.it

 

 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 febbraio 2005 (cc. 17 febbraio 2004), Sentenza n. 339

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sui ricorsi in appello:
1) - n. 10844 del 2002 proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ugo Petronio e dall'avv. Mario Di Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43,
contro
la Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e la ditta individuale Berti Piero, rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo Fanzini e Arnaldo Foschi ed elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Grez,
e nei confronti
del Comune di Forlimpopoli e del Responsabile dell'Area di sanità pubblica veterinaria della Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, dott. Rodingo Usberti, non costituiti in giudizio;
§§§
2) - n. 185 del 2003 proposto dal dott. Rodingo USBERTI, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Grez,
contro
la Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e la ditta individuale Berti Piero, come sopra rappresentate, difese e domiciliate;
e nei confronti
della Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, in giudizio per intervento volontario, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
e del Comune di Forlimpopoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e la riforma
della sentenza n. 904 in data 4 luglio 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi della Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e della ditta individuale Berti Piero e quello di intervento volontario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì nel giudizio di cui al ricorso n. 185 del 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 307 del 28 gennaio 2003, con la quale è stata accolta in parte la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata con il ricorso n. 185 del 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 gli avv.ti Petronio, Saporito e Fanzini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO


Su ricorso della Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e della ditta individuale Berti Piero, con la sentenza n. 904 in data 4 luglio 2002 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, ha pronunciato l’annullamento del provvedimento di sequestro di "un laboratorio per la preparazione di estratto di cervello di coniglio", disposto il 31 agosto 2001 dal Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì al termine di sopralluogo effettuato presso il macello cunicolo della Romagnolcarni sito in Forlimpopoli; nonché dei successivi provvedimenti n. 15701 in data 1 settembre 2001 e n. 19150 del 19 ottobre 2001, rispettivamente di convalida parziale e di riconferma del sequestro, adottati dal Sindaco del Comune di Forlimpopoli.


Con la stessa sentenza, inoltre, è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ditta Berti, ed è stata disposta la condanna dell’Azienda u.s.l. di Forlì e del suo dirigente dell’Area di sanità pubblica veterinaria, dr. Rodingo Usberti, al pagamento delle spese di giudizio.


Hanno proposto appello sia l’Azienda u.s.l. di Forlì, con il ricorso iscritto al n. 10844 del 2002, sia il dr. Usberti, con il ricorso iscritto al n. 185 del 2003. Entrambi hanno chiesto la riforma della sentenza, siccome errata ed ingiusta, con reiezione del ricorso di primo grado; vinte le spese e competenze dei due gradi di giudizio.


L’Azienda u.s.l. di Forlì ha anche spiegato intervento ad adiuvandum nella causa di cui al ricorso avanzato dal dr. Usberti.


Nei due giudizi si sono costituite entrambe le ditte appellate, le quali hanno controdedotto ai gravami, concludendo per la solo reiezione perché infondati; con ogni conseguente determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.


Con ordinanza n. 307 del 28 gennaio 2003, la domanda di sospensione della sentenza appellata, formulata nel ricorso n. 185 del 2003 è stata accolta limitatamente alla condanna dell’appellante dr. Usberti al pagamento delle spese di giudizio.


Le cause sono state trattate all’udienza pubblica del 17 febbraio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.


DIRITTO


1. Gli appelli sono rivolti contro la stessa sentenza e, pertanto, se ne dispone la riunione a norma dell'art. 335 cod. proc. civ..


2. Essi presentano, inoltre, profili di censura uguali, che ne consentono la trattazione unitaria.


Occorre premettere in fatto che, a seguito di segnalazione da parte del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Bologna e del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, personale del Servizio di vigilanza igienico-sanitaria dell’Azienda u.s.l. di Forlì procedeva, in data 31 agosto 2001, al sequestro di "un laboratorio per la preparazione di estratto di cervello di coniglio" mediante uso di acetone nell’ambito dello stabilimento della società appellante, sito in Forlimpopoli, destinato a macello cunicolo. Il sequestro veniva convalidato dal Sindaco con ordinanza del seguente 1 settembre 2001 e successivamente confermato, con atto sindacale del 19 ottobre 2001 di diniego di dissequestro, in conformità al parere espresso dal responsabile dell’Area di sanità pubblica veterinaria della A.u.s.l..


Gli appellanti contestano la correttezza del percorso argomentativo attraverso il quale il T.A.R. è pervenuto all’annullamento di questi atti. In particolare, evidenziano come il giudice di primo grado abbia errato nel qualificare la misura adottata in termini di mero sequestro cautelativo, ordinato esclusivamente in attesa delle competenti valutazioni circa l’interferenza dell’attività svolta nel laboratorio, comportante l’uso di acetone, sulla salubrità della macellazione. Concorreva, infatti, la necessità di evitare che in una struttura destinata alla sola attività di macellazione e come tale riconosciuta dall’Autorità fosse esercitata altra attività (estrazione di polvere acetonica) senza autorizzazione alcuna ed in contrasto, tra l’altro, con le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508.


Di qui, soggiungono gli appellanti, l’erroneo convincimento che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per provvedere in via contingibile ed urgente a norma dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, ritenendosi applicabile, piuttosto, il rimedio della chiusura dello stabilimento prevista dall’art. 22 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.


Le censure sono fondate.


Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, invero, alla situazione sopra riferita non potevano trovare applicazione le norme dettate dalla L. 30 aprile 1962 n. 283 e dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.


Il fatto accertato consisteva nella produzione di una sostanza non destinata all’alimentazione umana, ma alla diagnostica clinica, in un laboratorio, privo di qualsiasi riconoscimento od autorizzazione, realizzato all’interno di uno stabilimento per la macellazione di conigli ed allocato in locali non isolati da quelli utilizzati per la macellazione.


Per altro, è indubbio che la materia prima adoperata non può qualificarsi altrimenti che “parte di animale”, la quale, siccome non presentata all’ispezione veterinaria post mortem in occasione della macellazione, costituisce “rifiuto di origine animale” e “materiale ad alto rischio”, a norma degli artt. 2, c. 1, 1) e 3, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, recante disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 667/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.


Si trattava, dunque, di materiale suscettibile di essere trasformato, secondo quanto prescrive il secondo comma del citato art. 3 D.Lgs. n. 508/92, soltanto in uno stabilimento munito di specifico riconosciuto da parte del Ministero della Sanità, nella specie, ovviamente, mancante.


In una situazione siffatta, deve convenirsi che sussistevano tutti i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, puntualmente richiamato nei provvedimenti sindacali impugnati. Occorreva, infatti, innanzitutto impedire la prosecuzione di un’attività illegittima e, per le cautele ora riferite da cui è circondata, già considerata pericolosa dal legislatore; oltre che verificare la portata del pericolo di danno alla parallela attività di produzione alimentare. E tanto, in mancanza nella normativa apprestata dal D.Lgs. n. 508 del 1992 di strumenti ordinari e specifici a tal fine.


Gli appelli in esame, pertanto, meritano di essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa loro riunione, accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.


Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Rosalia Bellavia Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere

 


L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO                                              IL DIRIGENTE
f.to Corrado Allegretta                          f.to Raffaele Iannotta                              f.to Francesco Cutrupi                                       f.to Antonio Natale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 8 febbraio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

 

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Rifiuti di origini animali - Trasformazione e immissione sul mercato di rifiuti di origine animale - Laboratorio - Specifico riconoscimento da parte del Ministero della Sanità - Necessità - Materiale ad alto rischio - Poteri d’intervento contingibile ed urgente - Sussistenza - D.Lgs. n. 508/1992 - Dir. CEE n. 667/90 - art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833. In tema di trattamento di rifiuti di origini animali, la materia prima adoperata (estratto di cervello di coniglio mediante uso di acetone) non può qualificarsi altrimenti che “parte di animale”, la quale, siccome non presentata all’ispezione veterinaria post mortem in occasione della macellazione, costituisce “rifiuto di origine animale” e “materiale ad alto rischio”, a norma degli artt. 2, c. 1, 1) e 3, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, recante disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 667/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale. Pertanto, il materiale suscettibile ad essere trasformato, secondo quanto prescrive il secondo comma del citato art. 3 D.Lgs. n. 508/92, può essere trattato soltanto in uno stabilimento munito di specifico riconoscimento da parte del Ministero della Sanità, nella specie, ovviamente, mancante. In una situazione siffatta, sussistono tutti i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì (avv. Petronio e Di Giovanni) c Romagnolcarni soc. coop. a r.l. (avv.ti Fanzini e Foschi) ed altri (riforma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I 4 luglio 2002, sentenza n. 904). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 febbraio 2005 (cc. 17 febbraio 2004), Sentenza n. 339

Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale:  Giurisprudenza