Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 747/2005 proposto da Natali Mario,
rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Torrelli ed elettivamente
domiciliato in Roma Via F. Delpino n. 7 presso A.R. Zedda;
contro
il Comune di Roseto degli Abruzzi, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per gli Abruzzi – L’Aquila
6.9.2004 n. 981;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza del 12 aprile 2005 il Consigliere Antonino
Anastasi; udito l’avv. Tarquini per delega dell’avv. Torrelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel 1999 il comune di Roseto degli Abruzzi ha rilasciato all’odierno appellante
una concessione edilizia per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
di un preesistente fabbricato di proprietà.
Iniziati i lavori di ricostruzione, il comune ne ordinava la demolizione perchè
l’altezza esterna del nuovo edificato risultava di m. 7,98 anzichè 7,85 come da
progetto assentito e, successivamente, rigettava l’istanza di sanatoria prodotta
dal titolare.
I relativi provvedimenti sono stati però annullati dal Tribunale con sentenza n.
141 del 2003 non appellata.
Successivamente il comune, con provvedimento del 30.7.2003, ha annullato la
concessione a suo tempo rilasciata, rilevando che l’altezza effettiva del
fabbricato da ristrutturare era stata quella di m. 6,64, anzichè 7,85 come
dichiarato in progetto.
Il provvedimento di autotutela è stato quindi impugnato dal Natali avanti al TAR
de L’Aquila il quale, con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il
ricorso.
In particolare il Tribunale ha rilevato che la falsa rappresentazione (nel
progetto allegato alla richiesta di concessione) dell’altezza del fabbricato
preesistente era comprovata dai rilievi dei VV.UU., facenti fede fino querela di
falso.
La sentenza è qui impugnata dal soccombente che ne chiede l’integrale riforma,
deducendo col primo motivo che la relazione dei vigili urbani ha valore
fidefaciente solo nella parte in cui contiene accertamenti di tipo oggettivo, e
non già nelle parti contenenti ulteriori e soggettivi giudizi che i vigili hanno
ricavato in via deduttiva dalle misurazioni eseguite.
Con il secondo motivo l’appellante contesta che i rilievi dei vigili potessero
trovare riscontro nella domanda di sanatoria da lui presentata, come invece
erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Con il terzo motivo l’appellante deduce che in ogni caso la falsa
rappresentazione, ove esistente, non aveva carattere doloso.
Con il quarto motivo l’appellante lamenta la sproporzione fra la misura di
autotutela adottata dal comune (annullamento totale del titolo rilasciato) e
l’abuso in concreto riscontrato.
Con istanza depositata il 29.3.2005 l’appellante ha chiesto ai sensi dell’art.
41 R.D. n. 642 del 1907 la concessione di un termine per la proposizione della
querela di falso.
All’Udienza del 12 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo l’appellante deduce che la relazione dei vigili urbani non
ha valore fidefaciente nella parte in cui deduttivamente determina l’altezza del
fabbricato preesistente.
Il mezzo è fondato.
In linea generale, per giurisprudenza consolidata, il verbale di sopralluogo,
col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi
edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di
falso dei fatti accertati.
Tuttavia, in base all' art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l' ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni
compiute dal P.U., riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere
contestati nei modi ordinari.(ad es. V Sez. 22.5.2001, n. 2829).
Tanto premesso, nel caso in esame il personale della Polizia Municipale di
Roseto degli Abruzzi ha redatto relazioni riferite al punto qui in controversia
(altezza del pregresso fabbricato Natali) alle date del 9.12.1999, del 7.2.2000
e del 23.11.2000.
Nella prima relazione, anche sulla base di testimonianze raccolte in loco, si
procede a raffrontare una foto che riproduce la situazione ante ricostruzione e
la nuova struttura realizzata, rilevandosi la maggiore altezza di questa
rispetto alle preesistenze.
Nella relazione del 7.2.2000 i vigili riportano innanzi tutto dichiarazioni dei
vicini dalle quali risulta che la modanatura (piccolo cornicione) del vecchio
edificio Natali era alla stessa quota della modanatura del vicino edificio
Braca.
I vigili misurano quindi (partendo dal foro sede della trave infissa nel
cornicione a confine con la proprietà Braca: elemento B nella foto applicata
alla copia in atti della tav. 7 di cui alla richiesta di concessione) in m. 6,64
la distanza dal bordo inferiore della modanatura al marciapiedi della via Cavour
ed aggiungendo i 15 cm. della modanatura determinano l’altezza complessiva
dell’edificio demolito.
In tal senso i vigili evidenziano che i fori obliqui visibili nelle foto
anteriori alla ricostruzione (cfr. elemento C nella foto applicata alla copia
della richiesta di concessione – tav. 7) rappresentano l’imposta del vecchio
tetto, mentre i fori orizzontali (elemento A) rappresentano l’imposta del
pavimento del sottotetto.
Con la terza relazione i vigili confermano gli accertamenti esperiti in
precedenza.
Come si vede, il verbale redatto dai P.U. incaricati contiene insieme
rilevamenti obiettivi sicuramente fidefacienti e deduzioni da questi tratte, la
cui veridicità la parte può liberamente contestare senza necessità di ricorrere
allo specifico procedimento per querela di falso avanti al Tribunale civile: non
è quindi necessario concedere all’appellante termine per la proposizione della
querela.
Tra i rilevamenti obiettivi è sicuramente ricompresa l’altezza da terra del
cornicione.
Per quanto riguarda l’appoggio del tetto, quella dei vigili è invece una
conclusione raggiunta in via deduttiva e che quindi, pur avendo evidente valore
probatorio nel procedimento, non fa però fede fino a querela di falso.
Tanto chiarito, l’appellante contesta però quanto ritenuto dai vigili,
osservando che: a) i fori orizzontali allocavano l’imposta del pavimento
calpestabile del sottotetto; b) i fori obliqui fungevano da supporto intermedio
della copertura; c) questa poggiava sui muri portanti perimetrali e sul muro
portante interno.
In relazione a tali deduzioni, si impone preliminarmente a giudizio del Collegio
di accertare mediante verificazione se l’altezza effettiva del fabbricato poi
demolito è compatibile con quella di m. 7,85 indicata nella richiesta di
concessione.
A tal fine si puntualizza che nel progetto allegato alla richiesta di
concessione l’altezza dell’edificio preesistente (dal piano del marciapiedi
all’imposta della copertura) è dichiarata in m. 7,85 su lato Via Cavour e in m.
7,85 (con inclinazione fino a m. 10,50) per il lato su Via Triboletti, mentre il
comune ritiene che l’altezza reale su entrambi i lati fosse di m. 6, 64.
In relazione a quanto sopra occorre perciò in particolare stabilire:
a) quale era la funzione del foro sul cornicione a confine con la proprietà
Braca (c.d. elemento B di cui sopra) ed se questo rappresenta la sede in cui era
infissa la trave di sostegno del cornicione sul lato Via Cavour dell’edificio
demolito;
b) quale era la funzione dei fori obliqui (elemento C) e se cioè essi potevano
sostenere l’imposta del tetto in coppi (come ritenuto dai vigili) o invece
contenevano un elemento intermedio a sostegno del tetto (come dedotto
dall’appellante e come rappresentato in progetto allegato alla richiesta di
concessione);
c) se le travi a sostegno della copertura potevano invece poggiare sui muri
perimetrali.
Della verificazione è incaricato il Provveditorato regionale alle Opere
Pubbliche per l’Abruzzo nella persona del Dirigente tecnico preposto alla
sezione lavori per la Provincia di Teramo, il quale, in contraddittorio tra le
parti – assunto ogni necessario elemento conoscitivo dall’appellante e dal
comune di Roseto degli Abruzzi – riferirà alla Sezione con apposita relazione
nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente decisione.
Resta nel frattempo riservata ogni statuizione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, interlocutoriamente pronunciando, ordina la
verificazione di cui in motivazione.
Dispone che a cura della Segreteria copia della presente decisione sia trasmessa
al Ministero per le attività produttive – Provveditorato regionale alle Opere
Pubbliche per l’Abruzzo.
Fissa il seguito dell’esame dell’appello per l’udienza del _______ .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere
Anna LEONI Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Dirigente
Antonino Anastasi
Stenio riccio
Rosario Giorgio Carnabuci
dott. Giuseppe Testa
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28/06/2005
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
1) Urbanistica edilizia - Tecnici comunali - Commissione di abusi edilizi - Atto dotato di fede privilegiata - Art. 2700 C.c. - Querela di falso. Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati. Tuttavia, in base all'art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale, riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari (Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2829). Pres. - Riccio - Est. Anastasi - Natali (avv. Torrelli) c. Comune di Roseto degli Abruzzi (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3434
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