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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (C.c. 29 ottobre 2004), Sentenza n. 1613 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 747/2005 proposto da Natali Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Torrelli ed elettivamente domiciliato in Roma Via F. Delpino n. 7 presso A.R. Zedda;
contro
il Comune di Roseto degli Abruzzi, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per gli Abruzzi – L’Aquila 6.9.2004 n. 981;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza del 12 aprile 2005 il Consigliere Antonino Anastasi; udito l’avv. Tarquini per delega dell’avv. Torrelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Nel 1999 il comune di Roseto degli Abruzzi ha rilasciato all’odierno appellante una concessione edilizia per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato di proprietà.
Iniziati i lavori di ricostruzione, il comune ne ordinava la demolizione perchè l’altezza esterna del nuovo edificato risultava di m. 7,98 anzichè 7,85 come da progetto assentito e, successivamente, rigettava l’istanza di sanatoria prodotta dal titolare.


I relativi provvedimenti sono stati però annullati dal Tribunale con sentenza n. 141 del 2003 non appellata.


Successivamente il comune, con provvedimento del 30.7.2003, ha annullato la concessione a suo tempo rilasciata, rilevando che l’altezza effettiva del fabbricato da ristrutturare era stata quella di m. 6,64, anzichè 7,85 come dichiarato in progetto.


Il provvedimento di autotutela è stato quindi impugnato dal Natali avanti al TAR de L’Aquila il quale, con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il ricorso.


In particolare il Tribunale ha rilevato che la falsa rappresentazione (nel progetto allegato alla richiesta di concessione) dell’altezza del fabbricato preesistente era comprovata dai rilievi dei VV.UU., facenti fede fino querela di falso.


La sentenza è qui impugnata dal soccombente che ne chiede l’integrale riforma, deducendo col primo motivo che la relazione dei vigili urbani ha valore fidefaciente solo nella parte in cui contiene accertamenti di tipo oggettivo, e non già nelle parti contenenti ulteriori e soggettivi giudizi che i vigili hanno ricavato in via deduttiva dalle misurazioni eseguite.


Con il secondo motivo l’appellante contesta che i rilievi dei vigili potessero trovare riscontro nella domanda di sanatoria da lui presentata, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale.


Con il terzo motivo l’appellante deduce che in ogni caso la falsa rappresentazione, ove esistente, non aveva carattere doloso.


Con il quarto motivo l’appellante lamenta la sproporzione fra la misura di autotutela adottata dal comune (annullamento totale del titolo rilasciato) e l’abuso in concreto riscontrato.


Con istanza depositata il 29.3.2005 l’appellante ha chiesto ai sensi dell’art. 41 R.D. n. 642 del 1907 la concessione di un termine per la proposizione della querela di falso.


All’Udienza del 12 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


Con il primo motivo l’appellante deduce che la relazione dei vigili urbani non ha valore fidefaciente nella parte in cui deduttivamente determina l’altezza del fabbricato preesistente.


Il mezzo è fondato.


In linea generale, per giurisprudenza consolidata, il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati.


Tuttavia, in base all' art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l' ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal P.U., riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari.(ad es. V Sez. 22.5.2001, n. 2829).


Tanto premesso, nel caso in esame il personale della Polizia Municipale di Roseto degli Abruzzi ha redatto relazioni riferite al punto qui in controversia (altezza del pregresso fabbricato Natali) alle date del 9.12.1999, del 7.2.2000 e del 23.11.2000.


Nella prima relazione, anche sulla base di testimonianze raccolte in loco, si procede a raffrontare una foto che riproduce la situazione ante ricostruzione e la nuova struttura realizzata, rilevandosi la maggiore altezza di questa rispetto alle preesistenze.


Nella relazione del 7.2.2000 i vigili riportano innanzi tutto dichiarazioni dei vicini dalle quali risulta che la modanatura (piccolo cornicione) del vecchio edificio Natali era alla stessa quota della modanatura del vicino edificio Braca.


I vigili misurano quindi (partendo dal foro sede della trave infissa nel cornicione a confine con la proprietà Braca: elemento B nella foto applicata alla copia in atti della tav. 7 di cui alla richiesta di concessione) in m. 6,64 la distanza dal bordo inferiore della modanatura al marciapiedi della via Cavour ed aggiungendo i 15 cm. della modanatura determinano l’altezza complessiva dell’edificio demolito.


In tal senso i vigili evidenziano che i fori obliqui visibili nelle foto anteriori alla ricostruzione (cfr. elemento C nella foto applicata alla copia della richiesta di concessione – tav. 7) rappresentano l’imposta del vecchio tetto, mentre i fori orizzontali (elemento A) rappresentano l’imposta del pavimento del sottotetto.


Con la terza relazione i vigili confermano gli accertamenti esperiti in precedenza.


Come si vede, il verbale redatto dai P.U. incaricati contiene insieme rilevamenti obiettivi sicuramente fidefacienti e deduzioni da questi tratte, la cui veridicità la parte può liberamente contestare senza necessità di ricorrere allo specifico procedimento per querela di falso avanti al Tribunale civile: non è quindi necessario concedere all’appellante termine per la proposizione della querela.


Tra i rilevamenti obiettivi è sicuramente ricompresa l’altezza da terra del cornicione.


Per quanto riguarda l’appoggio del tetto, quella dei vigili è invece una conclusione raggiunta in via deduttiva e che quindi, pur avendo evidente valore probatorio nel procedimento, non fa però fede fino a querela di falso.


Tanto chiarito, l’appellante contesta però quanto ritenuto dai vigili, osservando che: a) i fori orizzontali allocavano l’imposta del pavimento calpestabile del sottotetto; b) i fori obliqui fungevano da supporto intermedio della copertura; c) questa poggiava sui muri portanti perimetrali e sul muro portante interno.


In relazione a tali deduzioni, si impone preliminarmente a giudizio del Collegio di accertare mediante verificazione se l’altezza effettiva del fabbricato poi demolito è compatibile con quella di m. 7,85 indicata nella richiesta di concessione.


A tal fine si puntualizza che nel progetto allegato alla richiesta di concessione l’altezza dell’edificio preesistente (dal piano del marciapiedi all’imposta della copertura) è dichiarata in m. 7,85 su lato Via Cavour e in m. 7,85 (con inclinazione fino a m. 10,50) per il lato su Via Triboletti, mentre il comune ritiene che l’altezza reale su entrambi i lati fosse di m. 6, 64.


In relazione a quanto sopra occorre perciò in particolare stabilire:
a) quale era la funzione del foro sul cornicione a confine con la proprietà Braca (c.d. elemento B di cui sopra) ed se questo rappresenta la sede in cui era infissa la trave di sostegno del cornicione sul lato Via Cavour dell’edificio demolito;
b) quale era la funzione dei fori obliqui (elemento C) e se cioè essi potevano sostenere l’imposta del tetto in coppi (come ritenuto dai vigili) o invece contenevano un elemento intermedio a sostegno del tetto (come dedotto dall’appellante e come rappresentato in progetto allegato alla richiesta di concessione);
c) se le travi a sostegno della copertura potevano invece poggiare sui muri perimetrali.


Della verificazione è incaricato il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per l’Abruzzo nella persona del Dirigente tecnico preposto alla sezione lavori per la Provincia di Teramo, il quale, in contraddittorio tra le parti – assunto ogni necessario elemento conoscitivo dall’appellante e dal comune di Roseto degli Abruzzi – riferirà alla Sezione con apposita relazione nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente decisione.


Resta nel frattempo riservata ogni statuizione in rito, in merito e sulle spese.
 

P.Q.M.
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, interlocutoriamente pronunciando, ordina la verificazione di cui in motivazione.
Dispone che a cura della Segreteria copia della presente decisione sia trasmessa al Ministero per le attività produttive – Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per l’Abruzzo.

 
Fissa il seguito dell’esame dell’appello per l’udienza del _______ .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere
Anna LEONI Consigliere


L'ESTENSORE                               IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO                                             Dirigente
Antonino Anastasi                           Stenio riccio                                              Rosario Giorgio Carnabuci                                 dott. Giuseppe Testa


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28/06/2005
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica edilizia - Tecnici comunali - Commissione di abusi edilizi - Atto dotato di fede privilegiata - Art. 2700 C.c. - Querela di falso. Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati. Tuttavia, in base all'art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale, riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari (Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2829). Pres. - Riccio - Est. Anastasi - Natali (avv. Torrelli) c. Comune di Roseto degli Abruzzi (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3434
 

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