Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha
pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 831/2003, proposto dai Sigg. Maurizio
Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda Chiocchetti
rappresen¬tati e difesi dagli Avv.ti Massimo Amadori e Riccardo Olivo, ed
elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, Via Eleonora Duse, n. 35,
CONTRO
il Comune di Moena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marco Dalla Fior e Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini, n. 11,
per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, del 19.3.2002, n. 113;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18.1.2005, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli avvocati Stella Richter e Di Raimondo per delega dell’avv. Amadori,
come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda
Chiocchetti hanno chiesto al Comune di Moena la concessione edilizia per lavori
di risanamento conservativo del rustico, di cui sono comproprietari, insistente
sulle particelle n. 145 e n. 146 del C.C. Moena 1^, per ricavarne 4
appartamenti, rispettivamente di mq 78, 76, 78 e 91, instando perché questi, ai
fini del contributo di concessione, venissero classificati nella Categoria A1
(edilizia residenziale stabile di tipo economico popolare).
Il Sindaco di Moena, con il provvedimento del 30.10.1998, n. 9704, e con la
concessione edilizia del 7.12.1998, n. 97, ha classificato le predette unità
abitative nella Categoria A2 bis (edilizia residenziale ad uso turistico
stagionale), determinando quindi alla stregua di tale classificazione l’entità
del contributo di concessione.
I Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda
Chiocchetti hanno proposto ricorso avverso tali provvedimenti nella parte in cui
determinavano il contributo di concessione nel maggior importo dovuto per le
costruzioni appartenenti alla Categoria A2 bis.
Il Comune di Moena si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede
di Trento, con la sentenza del 19.3.2002, n. 113, ha respinto il ricorso,
ponendo a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e le spese della perizia
tecnica d’ufficio disposta per accertare le caratteristiche costruttive delle
predette unità abitative ai fini del loro inquadramento nelle categorie
stabilite per il pagamento del contributo di concessione.
I ricorrenti in primo grado appellano la sentenza deducendone la erroneità e
domandandone la riforma.
Il Comune di Moena resiste all’appello, chiedendo la conferma della sentenza
appellata.
Alla pubblica udienza del 18.1.2005 il ricorso in appello è stato ritenuto per
la decisione.
DIRITTO
I Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda
Chiocchetti appellano la sentenza del 19.3.2002, n. 113, del T.R.G.A., Sezione
di Trento, che ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento parziale del
provvedimento del Sindaco di Moena, prot. n. 9704, del 30.10.1998, e della
concessione edilizia n. 97, del 7.10.1998.
I predetti provvedimenti sono stati impugnati nella parte in cui hanno stabilito
la entità del contributo di concessione dovuto dai ricorrenti per il risanamento
conservativo di un rustico di loro proprietà, insistente sulle particelle
edilizie n. 145 e 146 del C.C. Moena 1^, e per la trasformazione dell’immobile
con la realizzazione di quattro appartamenti, rispettivamente di mq. 78, 76, 78
e 91.
Il Comune ha classificato le nuove unità abitative nella categoria A2 bis
(edilizia residenziale ad uso turistico stagionale) anziché, come richiesto
dagli interessati, nella Categoria A1 (edilizia residenziale stabile di tipo
economico popolare).
Il T.R.G.A. ha respinto il ricorso sul rilievo che “criterio decisivo” per
giustificare il minore contributo stabilito per la categoria di edilizia di tipo
economico popolare è rappresentato “dallo scopo dei proprietari di destinare il
proprio appartamento a prima abitazione”, Secondo il T.R.G.A., “solo la concreta
ed attuale esigenza abitativa, nonché la mancanza della proprietà di altri
appartamenti nel comune, può autorizzare il pagamento di favore di una minore
somma a titolo di contributo, attesa la ratio indiscutibile dell’intera
normativa per l’attribuzione degli alloggi popolari”.
L’appello è fondato.
Il T.R.G.A. è incorso in errore nella interpretazione della normativa
concernente il contributo di concessione contenuta nella legge provinciale
22.10.1991, n. 22 (“ordinamento urbanistico e tutela del territorio”) e nella
relativa normativa attuativa.
Il presupposto al quale fa riferimento la pronuncia appellata, concernente la
mancanza della proprietà di altri appartamenti nel territorio comunale, viene in
rilievo solo per accordare la esenzione del contributo di concessione. L’art.
111 del predetto testo unico, infatti, condiziona l’esenzione dal pagamento del
contributo in questione al presupposto che l’immobile sia destinato ad alloggio
del richiedente e della sua famiglia e che il richiedente non disponga nel
comune di altri alloggi di proprietà.
Nella specie, invece, viene in rilievo non la esenzione ma la misura del
contributo di concessione.
In ordine alla entità del contributo di cui trattasi assume rilevanza la
classificazione degli immobili e l’inserimento di questi nelle categorie
stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale del 20.6.1997, n. 6571.
L’edilizia di tipo residenziale (limitando a questa l’esame), secondo la
normativa ora citata, si può classificare in tre categorie:
A1 - edilizia residenziale stabile di tipo economico popolare;
A2 - Edilizia residenziale di tipo superiore;
A2 bis – Edilizia residenziale ad uso turistico stagionale.
Le quattro unità immobiliari che interessano la presente controversia, come
posto in rilievo dalla perizia disposta dal T.A.R. nel corso del giudizio di
primo grado, hanno caratteristiche tipologiche tali da potere essere
classificate sia nella categoria delle costruzioni di tipo economico popolare
sia in quella con destinazione di tipo turistico.
Mancando, quindi, di connotazioni strutturali specifiche, l’inserimento di un
immobile in una delle due categorie non può che essere fondata sull’uso al quale
il proprietario dichiara di voler destinare l’immobile in sede di richiesta
della concessione edilizia.
Non sussistono, infatti, nella legislazione provinciale e nella relativa
normativa attuativa attinenti la materia, parametri di valutazione concernenti
le costruzioni considerate nel loro profilo strutturale, né altri elementi
diretti o indiretti di differenziazione materiale, per classificare un immobile
nell’una o nell’altra categoria.
Le due categorie, cioè, anche sul piano normativo non si distinguono per
concretizzare due diverse tipologie strutturali.
Ciò comporta, ad avviso della Sezione, che il Comune non possa applicare il
contributo in una misura diversa da quella collegabile alla destinazione d’uso
denunciata dall’interessato con la istanza di concessione edilizia, restando
salva la facoltà per esso di verificare, a costruzione realizzata e in uso, la
sua effettiva utilizzazione in conformità con la destinazione dichiarata e, in
caso negativo, applicare e richiedere il maggiore contributo eventualmente
stabilito per tale diversa, effettiva destinazione.
Nella specie, dunque, il Comune avrebbe dovuto conformare il contributo dovuto
dagli attuali appellanti a quello stabilito per le costruzioni rientranti nella
categoria A1 come richiesto dagli interessati.
Non rientra nella facoltà del Comune applicare il maggiore contributo, come è
avvenuto nella specie, anteponendo a tale determinazione delle valutazioni di
attendibilità aprioristiche in ordine alla utilizzazione degli immobili
dichiarata dagli interessati.
Ed invero, una volta che questi abbiano dichiarato che l’immobile non è
destinato alla locazione turistica ogni altra e diversa utilizzazione dichiarata
dagli interessati non è sindacabile da parte dell’amministrazione.
Nella specie, invece, il Comune ha addirittura negato che le abitazioni
potessero essere destinate ai figli degli interessati, perché minorenni e, di
fronte alla dichiarazione di volere cedere gli appartamenti per eventuali
locazioni tendenzialmente stabili, ad affermare che, stante la vocazione
altamente turistica del territorio comunale “è sin troppo noto che a Moena non
vi è un mercato immobiliare degli affitti che non sia destinato ad ospitare
turisti, essendo quest’ultimo particolarmente remunerativo rispetto a quello
inesistente della popolazione stanziale”.
Il carattere congetturale al massimo grado di tale motivazione e quindi la sua
inidoneità a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato in prime cure
è di tutta evidenza.
Ciò comporta che l’appello, con il quale sono state sostanzialmente enunciate
deduzioni conformi alle considerazioni fin qui espresse dalla Sezione, debba
essere accolto e che, in riforma della sentenza appellata, si debbano annullare
gli atti impugnati nel profilo denunciato dagli appellanti con obbligo per il
Comune di Moena di procedere alla restituzione, se già erogata, delle somme in
più indebitamente percepite.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e
sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata
annulla il provvedimento del Sindaco di Moena, prot. n. 9704, del 30.10.1998, e
la concessione edilizia n. 97, del 7.10.1998, nelle parti concernenti la
determinazione del contributo di concessione.
Condanna il Comune di Moena al pagamento in favore degli appellanti in solido
delle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00
(tremilacinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 18.1.2005, con l'intervento dei
signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore
Nicola Russo Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
p. IL DIRIGENTE
Claudio Marchitiello
Agostino Elefante
Rosi Graziano
f.to Livia Patroni Griffi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 luglio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia per lavori di risanamento conservativo del rustico - Entità del contributo di concessione - Determinazione - Caratteristiche costruttive - Fattispecie: dichiarazione di diversa utilizzazione dell’immobile rispetto alla classificazione comunale. In tema di determinazione del contributo di concessione, il Comune non può applicare il contributo in una misura diversa da quella collegabile alla destinazione d’uso denunciata dall’interessato con la istanza di concessione edilizia, restando salva la facoltà per esso di verificare, a costruzione realizzata e in uso, la sua effettiva utilizzazione in conformità con la destinazione dichiarata e, in caso negativo, applicare e richiedere il maggiore contributo eventualmente stabilito per tale diversa, effettiva destinazione. Infatti, non rientra nella facoltà del Comune applicare il maggiore contributo, come è avvenuto nella specie, anteponendo a tale determinazione delle valutazioni di attendibilità aprioristiche in ordine alla utilizzazione degli immobili dichiarata dagli interessati. Ed invero, una volta che questi abbiano dichiarato che l’immobile non è destinato alla locazione turistica ogni altra e diversa utilizzazione dichiarata dagli interessati non è sindacabile da parte dell’amministrazione. (Nella specie, il Comune ha addirittura negato che le abitazioni potessero essere destinate ai figli degli interessati, perché minorenni e, di fronte alla dichiarazione di volere cedere gli appartamenti per eventuali locazioni tendenzialmente stabili, ad affermare che, stante la vocazione altamente turistica del territorio comunale “è sin troppo noto che a Moena non vi è un mercato immobiliare degli affitti che non sia destinato ad ospitare turisti, essendo quest’ultimo particolarmente remunerativo rispetto a quello inesistente della popolazione stanziale”. Il carattere congetturale al massimo grado di tale motivazione e quindi la sua inidoneità a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato in prime cure è di tutta evidenza). Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Dellantonio ed altri (Avv.ti Amadori ed Olivo) c. Comune di Moena (Avv.ti Dalla Fior e Stella Richter) (annulla T.R. di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, del 19.3.2002, n. 113). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (C.C. 18.1.2005) Sentenza n. 3702
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