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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (C.C. 18.1.2005) Sentenza n. 3702

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente


decisione


sul ricorso in appello n. 831/2003, proposto dai Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda Chiocchetti rappresen¬tati e difesi dagli Avv.ti Massimo Amadori e Riccardo Olivo, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, Via Eleonora Duse, n. 35,
CONTRO
il Comune di Moena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Dalla Fior e Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini, n. 11,
per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, del 19.3.2002, n. 113;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18.1.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Stella Richter e Di Raimondo per delega dell’avv. Amadori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


I Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda Chiocchetti hanno chiesto al Comune di Moena la concessione edilizia per lavori di risanamento conservativo del rustico, di cui sono comproprietari, insistente sulle particelle n. 145 e n. 146 del C.C. Moena 1^, per ricavarne 4 appartamenti, rispettivamente di mq 78, 76, 78 e 91, instando perché questi, ai fini del contributo di concessione, venissero classificati nella Categoria A1 (edilizia residenziale stabile di tipo economico popolare).


Il Sindaco di Moena, con il provvedimento del 30.10.1998, n. 9704, e con la concessione edilizia del 7.12.1998, n. 97, ha classificato le predette unità abitative nella Categoria A2 bis (edilizia residenziale ad uso turistico stagionale), determinando quindi alla stregua di tale classificazione l’entità del contributo di concessione.


I Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda Chiocchetti hanno proposto ricorso avverso tali provvedimenti nella parte in cui determinavano il contributo di concessione nel maggior importo dovuto per le costruzioni appartenenti alla Categoria A2 bis.


Il Comune di Moena si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, con la sentenza del 19.3.2002, n. 113, ha respinto il ricorso, ponendo a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e le spese della perizia tecnica d’ufficio disposta per accertare le caratteristiche costruttive delle predette unità abitative ai fini del loro inquadramento nelle categorie stabilite per il pagamento del contributo di concessione.


I ricorrenti in primo grado appellano la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.


Il Comune di Moena resiste all’appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata.


Alla pubblica udienza del 18.1.2005 il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO


I Sigg. Maurizio Dellantonio, Roberta Dellantonio, Ruggero Chiocchetti e Imelda Chiocchetti appellano la sentenza del 19.3.2002, n. 113, del T.R.G.A., Sezione di Trento, che ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento parziale del provvedimento del Sindaco di Moena, prot. n. 9704, del 30.10.1998, e della concessione edilizia n. 97, del 7.10.1998.


I predetti provvedimenti sono stati impugnati nella parte in cui hanno stabilito la entità del contributo di concessione dovuto dai ricorrenti per il risanamento conservativo di un rustico di loro proprietà, insistente sulle particelle edilizie n. 145 e 146 del C.C. Moena 1^, e per la trasformazione dell’immobile con la realizzazione di quattro appartamenti, rispettivamente di mq. 78, 76, 78 e 91.


Il Comune ha classificato le nuove unità abitative nella categoria A2 bis (edilizia residenziale ad uso turistico stagionale) anziché, come richiesto dagli interessati, nella Categoria A1 (edilizia residenziale stabile di tipo economico popolare).


Il T.R.G.A. ha respinto il ricorso sul rilievo che “criterio decisivo” per giustificare il minore contributo stabilito per la categoria di edilizia di tipo economico popolare è rappresentato “dallo scopo dei proprietari di destinare il proprio appartamento a prima abitazione”, Secondo il T.R.G.A., “solo la concreta ed attuale esigenza abitativa, nonché la mancanza della proprietà di altri appartamenti nel comune, può autorizzare il pagamento di favore di una minore somma a titolo di contributo, attesa la ratio indiscutibile dell’intera normativa per l’attribuzione degli alloggi popolari”.


L’appello è fondato.


Il T.R.G.A. è incorso in errore nella interpretazione della normativa concernente il contributo di concessione contenuta nella legge provinciale 22.10.1991, n. 22 (“ordinamento urbanistico e tutela del territorio”) e nella relativa normativa attuativa.


Il presupposto al quale fa riferimento la pronuncia appellata, concernente la mancanza della proprietà di altri appartamenti nel territorio comunale, viene in rilievo solo per accordare la esenzione del contributo di concessione. L’art. 111 del predetto testo unico, infatti, condiziona l’esenzione dal pagamento del contributo in questione al presupposto che l’immobile sia destinato ad alloggio del richiedente e della sua famiglia e che il richiedente non disponga nel comune di altri alloggi di proprietà.


Nella specie, invece, viene in rilievo non la esenzione ma la misura del contributo di concessione.


In ordine alla entità del contributo di cui trattasi assume rilevanza la classificazione degli immobili e l’inserimento di questi nelle categorie stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale del 20.6.1997, n. 6571.


L’edilizia di tipo residenziale (limitando a questa l’esame), secondo la normativa ora citata, si può classificare in tre categorie:
A1 - edilizia residenziale stabile di tipo economico popolare;
A2 - Edilizia residenziale di tipo superiore;
A2 bis – Edilizia residenziale ad uso turistico stagionale.


Le quattro unità immobiliari che interessano la presente controversia, come posto in rilievo dalla perizia disposta dal T.A.R. nel corso del giudizio di primo grado, hanno caratteristiche tipologiche tali da potere essere classificate sia nella categoria delle costruzioni di tipo economico popolare sia in quella con destinazione di tipo turistico.


Mancando, quindi, di connotazioni strutturali specifiche, l’inserimento di un immobile in una delle due categorie non può che essere fondata sull’uso al quale il proprietario dichiara di voler destinare l’immobile in sede di richiesta della concessione edilizia.


Non sussistono, infatti, nella legislazione provinciale e nella relativa normativa attuativa attinenti la materia, parametri di valutazione concernenti le costruzioni considerate nel loro profilo strutturale, né altri elementi diretti o indiretti di differenziazione materiale, per classificare un immobile nell’una o nell’altra categoria.


Le due categorie, cioè, anche sul piano normativo non si distinguono per concretizzare due diverse tipologie strutturali.


Ciò comporta, ad avviso della Sezione, che il Comune non possa applicare il contributo in una misura diversa da quella collegabile alla destinazione d’uso denunciata dall’interessato con la istanza di concessione edilizia, restando salva la facoltà per esso di verificare, a costruzione realizzata e in uso, la sua effettiva utilizzazione in conformità con la destinazione dichiarata e, in caso negativo, applicare e richiedere il maggiore contributo eventualmente stabilito per tale diversa, effettiva destinazione.


Nella specie, dunque, il Comune avrebbe dovuto conformare il contributo dovuto dagli attuali appellanti a quello stabilito per le costruzioni rientranti nella categoria A1 come richiesto dagli interessati.
Non rientra nella facoltà del Comune applicare il maggiore contributo, come è avvenuto nella specie, anteponendo a tale determinazione delle valutazioni di attendibilità aprioristiche in ordine alla utilizzazione degli immobili dichiarata dagli interessati.


Ed invero, una volta che questi abbiano dichiarato che l’immobile non è destinato alla locazione turistica ogni altra e diversa utilizzazione dichiarata dagli interessati non è sindacabile da parte dell’amministrazione.


Nella specie, invece, il Comune ha addirittura negato che le abitazioni potessero essere destinate ai figli degli interessati, perché minorenni e, di fronte alla dichiarazione di volere cedere gli appartamenti per eventuali locazioni tendenzialmente stabili, ad affermare che, stante la vocazione altamente turistica del territorio comunale “è sin troppo noto che a Moena non vi è un mercato immobiliare degli affitti che non sia destinato ad ospitare turisti, essendo quest’ultimo particolarmente remunerativo rispetto a quello inesistente della popolazione stanziale”.


Il carattere congetturale al massimo grado di tale motivazione e quindi la sua inidoneità a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato in prime cure è di tutta evidenza.


Ciò comporta che l’appello, con il quale sono state sostanzialmente enunciate deduzioni conformi alle considerazioni fin qui espresse dalla Sezione, debba essere accolto e che, in riforma della sentenza appellata, si debbano annullare gli atti impugnati nel profilo denunciato dagli appellanti con obbligo per il Comune di Moena di procedere alla restituzione, se già erogata, delle somme in più indebitamente percepite.


Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata annulla il provvedimento del Sindaco di Moena, prot. n. 9704, del 30.10.1998, e la concessione edilizia n. 97, del 7.10.1998, nelle parti concernenti la determinazione del contributo di concessione.


Condanna il Comune di Moena al pagamento in favore degli appellanti in solido delle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 18.1.2005, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore
Nicola Russo Consigliere
 

L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO                                     p. IL DIRIGENTE
Claudio Marchitiello                        Agostino Elefante                                    Rosi Graziano                                        f.to Livia Patroni Griffi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 luglio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia per lavori di risanamento conservativo del rustico - Entità del contributo di concessione - Determinazione - Caratteristiche costruttive - Fattispecie: dichiarazione di diversa utilizzazione dell’immobile rispetto alla classificazione comunale. In tema di determinazione del contributo di concessione, il Comune non può applicare il contributo in una misura diversa da quella collegabile alla destinazione d’uso denunciata dall’interessato con la istanza di concessione edilizia, restando salva la facoltà per esso di verificare, a costruzione realizzata e in uso, la sua effettiva utilizzazione in conformità con la destinazione dichiarata e, in caso negativo, applicare e richiedere il maggiore contributo eventualmente stabilito per tale diversa, effettiva destinazione. Infatti, non rientra nella facoltà del Comune applicare il maggiore contributo, come è avvenuto nella specie, anteponendo a tale determinazione delle valutazioni di attendibilità aprioristiche in ordine alla utilizzazione degli immobili dichiarata dagli interessati. Ed invero, una volta che questi abbiano dichiarato che l’immobile non è destinato alla locazione turistica ogni altra e diversa utilizzazione dichiarata dagli interessati non è sindacabile da parte dell’amministrazione. (Nella specie, il Comune ha addirittura negato che le abitazioni potessero essere destinate ai figli degli interessati, perché minorenni e, di fronte alla dichiarazione di volere cedere gli appartamenti per eventuali locazioni tendenzialmente stabili, ad affermare che, stante la vocazione altamente turistica del territorio comunale “è sin troppo noto che a Moena non vi è un mercato immobiliare degli affitti che non sia destinato ad ospitare turisti, essendo quest’ultimo particolarmente remunerativo rispetto a quello inesistente della popolazione stanziale”. Il carattere congetturale al massimo grado di tale motivazione e quindi la sua inidoneità a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato in prime cure è di tutta evidenza). Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Dellantonio ed altri (Avv.ti Amadori ed Olivo) c. Comune di Moena (Avv.ti Dalla Fior e Stella Richter) (annulla T.R. di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, del 19.3.2002, n. 113). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (C.C. 18.1.2005) Sentenza n. 3702

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