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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 gennaio 2005 (C.C. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 4 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello proposto da Spa FORUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Pallottino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma via Oslavia n. 14;
contro
MINISTERO DELL’AMBIENTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE non costituito;
e nei confronti di
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Bottino ed elettivamente domiciliata in Roma presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Via Marco Antonio Colonna n. 27;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio II bis - n. 1259 dell’11/8/1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2004 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.
Uditi l’avv. Pallottino e l’avv. Bottino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La società appellante, proprietaria di vaste aree in località Fregane e Maccarese, ricadenti nel Comune di Fiumicino, ha impugnato, con separati ricorsi, riuniti dal giudice di primo grado, il d.m. Ambiente del 19 novembre 1994 di graduazione delle salvaguardie ambientali sul litorale romano ed il decreto del Ministro dell’Ambiente 29 marzo 1996 istitutivo della riserva naturale statale del litorale romano.


La società assume di aver potuto conoscere solo dalla lettura delle tavole in scala che il perimetro della riserva concerneva anche le proprie aree.


Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso sulle misure di salvaguardia per sopravvenuto difetto di interesse attesa la sopravvenienza dell’istituzione della riserva ed ha dichiarato irricevibile per tardività il secondo ricorso.


La società FORUS impugna la sentenza di primo grado contestando la decisione poiché il secondo atto non avrebbe assorbito l’interesse di essa società a veder annullato l’atto di salvaguardia produttivo di distinte ed autonome lesioni; ha poi sostenuto la tempestività del ricorso tenuto conto del momento nel quale era stato possibile consultare la cartografia della riserva, ha riproposto nel merito le censure già avanzate in prime cure avverso gli atti impugnati.


Si sono costituite le amministrazioni per resistere all’appello.


DIRITTO


L’appello è infondato.


Invero il ricorso proposto avverso le misure di salvaguardia , ormai superate dall’istituzione della riserva naturale, non è più assistito da interesse a ricorrere, essendo succeduto un nuovo assetto ed una nuova regolamentazione della materia e non avendo la società FORUS allegato alcuno specifico profilo che concretizzi l’attualità dell’interesse all’annullamento dell’atto impugnato (chiarendo quale specifico danno sia derivato da tale ormai superato provvedimento).


Quanto al secondo ricorso, proposto avverso l’atto istitutivo della riserva, esso è stato correttamente ritenuto irricevibile.


La decorrenza del termine per l’impugnazione del decreto istitutivo della riserva naturale si ha dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.


Tale pubblicazione è avvenuta in data 29 marzo 1996.


Il ricorso di primo grado è stato notificato in data 10 luglio 1996, quindi oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.


Deve, nella specie, farsi applicazione del disposto di cui all’art. 2 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 che recita: “qualora si pretenda che un atto o un provvedimento amministrativo offenda interessi d’individui o di enti giuridici i quali non essendo direttamente contemplati nell’atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell’atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Bollettino degli annunzi legali per la provincia”.


L’art. 2 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 non è superato infatti dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 205/2000 che ha precisato che il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione se questa (la pubblicazione) sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.


Tale ultima precisazione è stata dettata per riportare ordine al proliferare degli albi, gazzette, bollettini nelle più disparate forme di pubblicità notizia, mentre resta fermo il valore della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 642 del 1907, quale generale strumento di raggiungimento della piena conoscenza di un atto amministrativo generale da parte dei soggetti non direttamente in esso contemplati.


Da ciò si desume che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo di una riserva naturale protetta, adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, quale atto di generale interesse, è munito dell’efficacia prevista dalla disposizione di cui all’art. 2 del r.d. n. 642 del 1907, con conseguente decorrenza dell’impugnazione dalla pubblicazione dell’atto.


Nessun rilievo può avere il momento della visione della cartografia analitica del parco, a fronte della avvenuta pubblicazione del decreto con allegata cartografia riportante il quadro d’unione.


E’ stato invocato l’errore scusabile in grado di appello, ma esso non può concedersi poiché non vi era alcuna incertezza normativa che , all’epoca dei fatti, giustificasse il modus procedendi adottato.


Va considerato quanto statuito da C. Stato, sez. VI, 20-05-1988, n. 707 secondo cui l’errore scusabile costituisce istituto di generalissima applicazione nel sistema della giustizia amministrativa, volta a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, ed è pertanto suscettibile di applicazione, tra l’altro, quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa da cui possa conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed una effettiva diminuzione della tutela giurisdizionale (nella specie, è stato ritenuto scusabile l’errore in cui è incorso il ricorrente in appello nel notificare l’atto ad ente non più esistente perché già soppresso al tempo della proposizione dell’appello, piuttosto che al ministero del tesoro).


L’errore è stato invocato poi in relazione alla mancanza di certezza sulla disponibilità, alla data della pubblicazione, della cartografia presso il Ministero, ma va rilevato che l’art. 1 del decreto attesta che essa era disponibile, senza che sul punto sia necessaria alcuna istruttoria, in mancanza di un principio di prova del contrario.


Ne deriva la reiezione dell’appello.


Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 10 gennaio 2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione


 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Aree protette - Istituzione riserva naturale protetta – Impugnazione - Termini – Cartografia analitica del parco - Momento di visione – Irrilevanza – Cartografia riportante il quadro d’unione – Sufficienza – Art. 17 n. 394/1991 - art. 2 r.d. n. 642/1907. I termini per l’impugnazione del decreto istitutivo di una riserva naturale protetta, adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, decorrono dal momento della pubblicazione, trattandosi di atto di generale interesse munito dell’efficacia di cui all’art. 2 del r.d. n. 642 del 1907. Ne deriva che, a fronte della avvenuta pubblicazione del decreto con allegata cartografia riportante il quadro d’unione, nessun rilievo può assumere il momento della presa visione della cartografia analitica del parco. Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - Spa FORUS (avv. Pallottino) c. MINISTERO DELL’AMBIENTE (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri, (conferma TAR Lazio II bis - n. 1259 dell’11/8/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 gennaio 2005 (C.C. 22 ottobre 2004), sentenza n. 4

 

2) Procedure e varie - Errore scusabile - Fondamento. L’errore scusabile costituisce istituto di generalissima applicazione nel sistema della giustizia amministrativa, volta a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, ed è pertanto suscettibile di applicazione, tra l’altro, quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa da cui possa conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed una effettiva diminuzione della tutela giurisdizionale. (C. Stato, sez. VI, 20-05-1988, n. 707). Pres. GIOVANNINI - Est. MONTEDORO - Spa FORUS (avv. Pallottino) c. MINISTERO DELL’AMBIENTE (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri, (conferma TAR Lazio II bis - n. 1259 dell’11/8/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10 gennaio 2005 (C.C. 22 ottobre 2004), sentenza n. 4

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