Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. RG. 1575/2003 proposto dalla Sig.ra Olga Goglia,
rappresentata e difesa dall’avv. Eliseo Laurenza, ed elettivamente domiciliata
in Roma, v. le Parioli n. 67 presso lo studio Lamberti,
CONTRO
Il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio,
e nei confronti del
Sig. Francesco Cioffi, non costituito in giudizio,
per la nomina di un Commissario ad acta
a seguito della perdurante inerzia del Comune di Caserta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2004, relatore il consigliere Michele
Corradino;
Udito l’avv. Eliseo Laurenza, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza nr. 7198/2002 il TAR della Campania ha respingeva il ricorso
(iscritto al nr. 11073/1999) con cui l’odierna istante aveva richiesto al
Giudice di primo grado la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato
dal Comune di Caserta sulla diffida volta ad ottenere l’annullamento in
autotutela dell’autorizzazione rilasciata al sig. Cioffi e la rimozione di opere
edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un
piccolo capannone sito nel cortile del fabbricato attiguo (di proprietà del sig.
Cioffi), oltre al ristoro del danno ingiustamente subito.
La sentenza è stata appellata dalla Sig.ra Goglia con il ricorso iscritto al nr.
1575/2003 R.G..
Il Comune di Caserta ed il Sig. Cioffi non si sono costituiti per resistere
all’appello.
Con decisione in data 7 novembre 2003 n. 7132 la Sezione ha accolto il ricorso
in appello affermando che <<la reclamante, titolare di una posizione qualificata
e differenziata, è legittimata, e ne ha buon diritto, a lamentarsi del fatto che
a fronte della sua circostanziata denunzia l’Amministrazione non si è in alcun
modo espressa, né ha dato conto di aver avviato, almeno, un’attività istruttoria
volta a verificare l’effettiva sussistenza degli abusi lamentati (non si può,
tra l’altro, non evidenziare come l’autorizzazione edilizia n. 155/95 fosse
espressamente condizionata al mantenimento inalterato dello stato dei luoghi)>>;
pertanto <<la Sezione, in accoglimento del gravame - introitato per la decisione
in sede camerale in data 17 ottobre 2003 - e con conseguente riforma della
sentenza appellata, dichiara l’obbligo del Comune di Caserta di provvedere, nei
sensi sopra indicati, ai necessari accertamenti e all’adozione, in ogni caso, di
un provvedimento espresso in ordine agli abusi denunziati>>.
Il Collegio ha, pertanto, assegnato per l’adempimento il termine di trenta
giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente
sentenza, salva la nomina, su richiesta dell’appellante, di un Commissario ad
acta, in caso di ulteriore inadempienza.
La Sig.ra Goglia lamenta che, ad oggi, nonostante la notificazione della
decisione in oggetto in data 21 novembre 2003 ed il decorso del termine
assegnato per l’adempimento, il Comune di Caserta non ha comunicato né ha dato
inizio e completato il procedimento preordinato all’adozione di un provvedimento
espresso in ordine agli abusi denunziati dalla ricorrente: chiede, pertanto, la
nomina di un commissario ad acta.
Il comma 2 dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1071 n. 1034, introdotto
con l’articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stabilisce che solo ove
l’amministrazione resti inadempiente all’ordine del giudice di provvedere (di
norma entro un termine non superiore a trenta giorni) il Giudice, su richiesta
della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo della
stessa.
Alla luce della premessa, il Collegio nomina Commissario ad acta, il Prefetto
della Provincia di Caserta, autorizzandolo a delegare per l’incombente un
dirigente di Prefettura di sua fiducia, con l’incarico di provvedere in luogo ed
a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente
che si liquidano in €. 1.000,00 (€. Mille).
Determina in €. 500,00 (€. Cinquecento) ilcompenso del commissario ad acta,
ponendolo a carico del soccombente Comune di Caserta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V:
- Nomina commissario ad acta, il Prefetto di Caserta o un funzionario dal
medesimo delegato;
- Condanna il Comune di Caserta al pagamento, in favore della signora Goglia,
del pagamento delle spese processuali, spese che liquida in complessive Euro
1.000,00 (€. Mille);
- Determina il compenso del commissario ad acta in Euro 500,00 (€. Cinquecento)
che pone a carico del Comune di Caserta.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 4 maggio 2004, con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta presidente,
Corrado Allegretta consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere,
Marzio Branca consigliere
Michele Corradino consigliere estensore,
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE
f.to Michele Corradino
f.to Raffaele Iannotta
f.to Rosi Graziano
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 luglio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
1) Pubblica Amministrazione – Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione - Inadempienza all’ordine del giudice di provvedere - Nomina del commissario – Urbanistica e edilizia - Fattispecie: rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone. Solo ove l’amministrazione resti inadempiente all’ordine del giudice di provvedere (di norma entro un termine non superiore a trenta giorni) il Giudice, su richiesta della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa (Comma 2 dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1071 n. 1034, introdotto con l’articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205). Fattispecie: dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata e la rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone sito nel cortile del fabbricato attiguo alla ricorrente, oltre al ristoro del danno ingiustamente subito. L'amministrazione a fronte della circostanziata denunzia l’Amministrazione non si è in alcun modo espressa, né ha dato conto di aver avviato, almeno, un’attività istruttoria volta a verificare l’effettiva sussistenza degli abusi lamentati. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Goglia (avv. Laurenza) c. Comune di Caserta (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 4059
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