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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 4059

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. RG. 1575/2003 proposto dalla Sig.ra Olga Goglia, rappresentata e difesa dall’avv. Eliseo Laurenza, ed elettivamente domiciliata in Roma, v. le Parioli n. 67 presso lo studio Lamberti,
CONTRO
Il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
e nei confronti del
Sig. Francesco Cioffi, non costituito in giudizio,
per la nomina di un Commissario ad acta
a seguito della perdurante inerzia del Comune di Caserta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2004, relatore il consigliere Michele Corradino;
Udito l’avv. Eliseo Laurenza, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

FATTO E DIRITTO


Con sentenza nr. 7198/2002 il TAR della Campania ha respingeva il ricorso (iscritto al nr. 11073/1999) con cui l’odierna istante aveva richiesto al Giudice di primo grado la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caserta sulla diffida volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata al sig. Cioffi e la rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone sito nel cortile del fabbricato attiguo (di proprietà del sig. Cioffi), oltre al ristoro del danno ingiustamente subito.


La sentenza è stata appellata dalla Sig.ra Goglia con il ricorso iscritto al nr. 1575/2003 R.G..


Il Comune di Caserta ed il Sig. Cioffi non si sono costituiti per resistere all’appello.


Con decisione in data 7 novembre 2003 n. 7132 la Sezione ha accolto il ricorso in appello affermando che <<la reclamante, titolare di una posizione qualificata e differenziata, è legittimata, e ne ha buon diritto, a lamentarsi del fatto che a fronte della sua circostanziata denunzia l’Amministrazione non si è in alcun modo espressa, né ha dato conto di aver avviato, almeno, un’attività istruttoria volta a verificare l’effettiva sussistenza degli abusi lamentati (non si può, tra l’altro, non evidenziare come l’autorizzazione edilizia n. 155/95 fosse espressamente condizionata al mantenimento inalterato dello stato dei luoghi)>>; pertanto <<la Sezione, in accoglimento del gravame - introitato per la decisione in sede camerale in data 17 ottobre 2003 - e con conseguente riforma della sentenza appellata, dichiara l’obbligo del Comune di Caserta di provvedere, nei sensi sopra indicati, ai necessari accertamenti e all’adozione, in ogni caso, di un provvedimento espresso in ordine agli abusi denunziati>>.


Il Collegio ha, pertanto, assegnato per l’adempimento il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salva la nomina, su richiesta dell’appellante, di un Commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempienza.


La Sig.ra Goglia lamenta che, ad oggi, nonostante la notificazione della decisione in oggetto in data 21 novembre 2003 ed il decorso del termine assegnato per l’adempimento, il Comune di Caserta non ha comunicato né ha dato inizio e completato il procedimento preordinato all’adozione di un provvedimento espresso in ordine agli abusi denunziati dalla ricorrente: chiede, pertanto, la nomina di un commissario ad acta.


Il comma 2 dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1071 n. 1034, introdotto con l’articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stabilisce che solo ove l’amministrazione resti inadempiente all’ordine del giudice di provvedere (di norma entro un termine non superiore a trenta giorni) il Giudice, su richiesta della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa.


Alla luce della premessa, il Collegio nomina Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Caserta, autorizzandolo a delegare per l’incombente un dirigente di Prefettura di sua fiducia, con l’incarico di provvedere in luogo ed a carico dell’Amministrazione inadempiente.


Condanna il Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in €. 1.000,00 (€. Mille).
Determina in €. 500,00 (€. Cinquecento) ilcompenso del commissario ad acta, ponendolo a carico del soccombente Comune di Caserta.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V:
- Nomina commissario ad acta, il Prefetto di Caserta o un funzionario dal medesimo delegato;
- Condanna il Comune di Caserta al pagamento, in favore della signora Goglia, del pagamento delle spese processuali, spese che liquida in complessive Euro 1.000,00 (€. Mille);
- Determina il compenso del commissario ad acta in Euro 500,00 (€. Cinquecento) che pone a carico del Comune di Caserta.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 4 maggio 2004, con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta presidente,
Corrado Allegretta consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere,
Marzio Branca consigliere
Michele Corradino consigliere estensore,


L’ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO                                           IL DIRIGENTE
f.to Michele Corradino                         f.to Raffaele Iannotta                                 f.to Rosi Graziano                                         f.to Antonio Natale



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 luglio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Pubblica Amministrazione – Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione - Inadempienza all’ordine del giudice di provvedere - Nomina del commissario – Urbanistica e edilizia - Fattispecie: rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone. Solo ove l’amministrazione resti inadempiente all’ordine del giudice di provvedere (di norma entro un termine non superiore a trenta giorni) il Giudice, su richiesta della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa (Comma 2 dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1071 n. 1034, introdotto con l’articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205). Fattispecie: dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata e la rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone sito nel cortile del fabbricato attiguo alla ricorrente, oltre al ristoro del danno ingiustamente subito. L'amministrazione a fronte della circostanziata denunzia l’Amministrazione non si è in alcun modo espressa, né ha dato conto di aver avviato, almeno, un’attività istruttoria volta a verificare l’effettiva sussistenza degli abusi lamentati. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Goglia (avv. Laurenza) c. Comune di Caserta (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 4059

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