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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 febbraio 2005 (c.c.5.11.2004), sentenza n. 479

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sui ricorsi riuniti nn. 11463/2000, 11464/2000, 11465/2000 e 11466/2000, proposti:
1. quanto al ricorso n. 11463/2000, da Peyla Pietro Stefano, in proprio e quale legale rappresentante delle società Dafne et Cloe Immobil s.a.s., con sede in Torino, Immobiliare agricola Isola s.a.s., con sede in Torino, Nuove cave Torino s.r.l. con sede in Carignano, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Marco Siniscalco, Riccardo Montanaro e Paolo Vaiano con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio Vaiano;
contro
a) Il Comune di Carmagnola, in persona del suo legale rappresentante Sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Golinelli del foro di Mondovì e dall’avv. Riccardo Dalla Vedova, con elezione di domicilio presso il secondo in Roma via Bachelet n. 12;
b) la Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale On. Enzo Ghigo, rappresentato e difeso dagli avv. Anita Ciavarra ed Gabriele Pafundi con domicilio eletto presso il secondo in Roma viale Giulio Cesare n. 14;
c) l’Ente parco fluviale del Po torinese, in persona del Presidente in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Enrichens e Giuseppe Ramadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
e nei confronti
della Cave Germaire s.p.a. e dell’Escavazione sabbia ed affini Monviso s.p.a., in persona, rispettivamente, di Colombino Antonio e Guidone Paolo, entrambe rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Santilli ed Enrico Romanelli presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma via Cosseria n. 5;
del Comune di Carignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. 1, del 27 luglio 2000, n. 899, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la deliberazione del Consiglio comunale di Carmagnola n. 25, in data 31 marzo 1999, pubblicata a far data dal 20 aprile 1999, avente ad oggetto: “approvazione P.E.C. delle società Germaire s.p.a. - Cave Monviso s.p.a. - progetto esecutivo di sistemazione definitiva”; nonché contro tutti gli atti ed elaborati del piano esecutivo convenzionato così approvato; nonché contro tutti gli atti della procedura di formazione e approvazione, tra cui in specie la deliberazione del Consiglio comunale di Carmagnola n. 24 in data 31 marzo 1999, pubblicata a far data dal 20 aprile 1999, avente ad oggetto: “ambito 15 del piano d’area- piano esecutivo convenzionato dal subambito di proprietà di Cave Germaire s.p.a e Monviso s.p.a. controdeduzioni alle osservazioni pervenute”; e contro tutti i pareri acquisiti nel corso della procedura e richiamati nella motivazione degli atti comunali, solo in parte conosciuti; nonché, in via subordinata e ove occorre, contro l’art. 4.1 delle norme di attuazione del piano d’area approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 982-4328 dell’8 marzo 1998.
2. quanto al ricorso n. 11464/2000, da Peyla Pietro Stefano, in proprio e quale legale rappresentante delle società Dafne et Cloe Immobil s.a.s., con sede in Torino, Immobiliare agricola Isola s.a.s., con sede in Torino, Nuove cave Torino s.r.l. con sede in Carignano, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Marco Siniscalco, Riccardo Montanaro e Paolo Vaiano con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio Vaiano;
contro
a) la Regione Piemonte, in persona del presidente in carica della Giunta regionale On. Enzo Ghigo rappresentato e difeso dagli avv. Anita Ciavarra ed Gabriele Pafundi con domicilio eletto presso il secondo in Roma viale Giulio Cesare n. 14;
b) l’Ente parco fluviale del Po torinese, in persona del presidente in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Enrichens e Giuseppe Ramadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
c) il comune di Carmagnola, in persona del Sindaco in carica pro-tempore sig. Elia Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Golinelli del foro di Mondovì e dall’avv., Riccardo Dalla Vedova e con elezione di domicilio presso il secondo in Roma via Bachelet, n. 12;
e nei confronti
dell’Escavazione sabbia ed affini Monviso s.p.a., in persona di Ghione comm. Paolo rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Santilli ed Enrico Romanelli presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma via Cosseria n. 5;
del Comune di Carignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
delle Cave Germaire s.p.a. non costituita.
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. 1, del 27 luglio 2000, n. 901, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro tutti gli atti con cui è stata concessa alla società Monviso l’autorizzazione biennale per l’ampliamento di una cava in località San Michele del comune di Carmagnola ed in specie:
determinazione del direttore della direzione industria della regione Piemonte n.18 del 22 marzo 1999, avente ad oggetto “l.r. 22 novembre 1979, n.69 -coltivazione di cave e torbiere; ll.rr. 28/1999, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località San Michele nel comune di Carmagnola-Ditta Monviso s.p.a.”;
autorizzazione a firma del direttore di ripartizione programmazione territoriale ed urbanistica del comune di Carmagnola n. 21 del 23 febbraio 1999, in applicazione dell’art. 7 l. 1497/1999;
deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Sistema delle aree protette dalla fascia fluviale del Po n. 159/98 del 17 dicembre 1998, avente ad oggetto “comune di Carmagnola-istanza parere di autorizzazione ai sensi della l. 431/1998 realizzazione dei lavori previsti primo biennio del progetto di sistemazione definitiva area delle cave sita in località San Michele e Germaire comuni di Carignano e Carmagnola. Parere e adozione bozza di convenzione art. 3.10 delle norme di attuazione attività Cave Monviso”;
atti tutti di cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza in data 16 settembre 1999, a seguito di accesso e rilascio di copia presso il settore pianificazione e verifica attività estrattiva della regione Piemonte,come attestato da nota prot. n. 8323/16.4 in data 22 settembre 1999 a firma del responsabile di detto servizio regionale; nonché contro tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti,anche non conosciuti, tra cui il parere espresso dalla commissione tecnica consultiva regionale perle cave ex art. 6 l.r. 69/1978.
3. quanto al ricorso n. 11465/2000, da Peyla Pietro Stefano, in proprio e quale legale rappresentante delle società Dafne et Cloe Immobil s.a.s., con sede in Torino, Immobiliare agricola Isola s.a.s., con sede in Torino, Nuove cave Torino s.r.l. con sede in Carignano, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Marco Siniscalco, Riccardo Montanaro e Paolo Vaiano con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio Vaiano;
contro
a) la Regione Piemonte, in persona del presidente in carica della Giunta regionale On. Enzo Ghigo rappresentato e difeso dagli avv. Anita Ciavarra ed Gabriele Pafundi con domicilio eletto presso il secondo in Roma viale Giulio Cesare n. 14;
b) l’Ente parco fluviale del Po torinese, in persona del presidente in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Enrichens e Giuseppe Ramadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
c) Il Comune di Carmagnola, in persona del suo legale rappresentante Sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Golinelli del foro di Mondovì e dall’avv. Riccardo Dalla Vedova, con elezione di domicilio presso il secondo in Roma via Bachelet n. 12;
e nei confronti
a) delle Cave Germaire s.p.a., con sede in Carignano, in persona dei Colombino Antonio, Presidente del c.d.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Santilli ed Enrico Romanelli presso il quale in Roma via Cosseria 5 è elettivamente domiciliata,
b) della Escavazione sabbia ed affini Monviso s.p.a. con sede in Casalgrosso, non costituita;
del Comune di Carignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Piemonte, Sez. I, 27 luglio 2000 n. 902, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro tutti gli atti con cui è stata concessa alla società Cave Germaire l’autorizzazione biennale per l’ampliamento di una cava in località Germaire del Comune di Carmagnola, ed in specie:
determinazione del direttore della direzione industria della Regione Piemonte n. 19 del 22 marzo 1999, avente ad oggetto “l.r. 22 novembre 1979, n.69- coltivazione di cave e torbiere; ll.rr. 28/1999, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Germaire nel Comune di Carmagnola - Ditta Cave Germaire s.p.a.”;
autorizzazione a firma del direttore di ripartizione programmazione territoriale ed urbanistica del Comune di Carmagnola n. 20 del 23 febbraio 1999, in applicazione dell’art. 7 l. 1497/1999;
deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Sistema delle aree protette dalla fascia fluviale del Po n. 159/98 del 17 dicembre 1998, avente ad oggetto “Comune di Carmagnola-istanza parere di autorizzazione ai sensi della l. 431/1998 realizzazione dei lavori previsti primo biennio del progetto di sistemazione definitiva area delle cave sita in località San Michele e Germaire comuni di Carignano e Carmagnola. Parere e adozione bozza di convenzione art. 3.10 delle norme di attuazione attività Cave Monviso”;
atti tutti di cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza in data 16 settembre 1999, a seguito di accesso e rilascio di copia presso il settore pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte, come attestato da nota prot. n. 8323/16.4 in data 22 settembre 1999 a firma del responsabile di detto servizio regionale; nonché contro tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, tra cui il parere espresso dalla commissione tecnica consultiva regionale per le cave ex art. 6 l.r. 69/1978.
4. quanto al ricorso n. 11466/2000, da Peyla Pietro Stefano, in proprio e quale legale rappresentante delle società Dafne et Cloe Immobil s.a.s., con sede in Torino, Immobiliare agricola Isola s.s., con sede in Torino, Nuove cave Torino s.r.l. con sede in Carignano, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avvocati Marco Siniscalco, Riccardo Montanaro e Paolo Vaiano con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio Vaiano;
contro
a) il Comune di Carignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
b) la Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale On. Enzo Ghigo rappresentato e difeso dagli avv. Anita Ciavarra e Gabriele Pafundi con domicilio eletto presso il secondo in Roma viale Giulio Cesare n. 14;
c) l’Ente parco fluviale del Po torinese, in persona del Presidente in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Enrichens e Giuseppe Ramadori presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13;
e nei confronti
delle Cave Germaire s.p.a. e dell’Escavazione sabbia ed affini Monviso s.p.a., in persona, rispettivamente, di Colombino Antonio e Guidone Paolo, entrambe rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Santilli ed Enrico Romanelli presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma via Cosseria n. 5;
del Comune di Carmagnola, in persona del Sindaco pro tempore non costituito;

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. I, 27 luglio 2000 n. 900, non notificata,con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la deliberazione del Consiglio comunale di Carignano n. 27 in data 9 aprile 1999, pubblicata a far data dal 30 aprile 1999, avente ad oggetto “approvazione P.E.C. delle società Germaire s.p.a. - Cave Monviso s.p.a. -progetto esecutivo di sistemazione definitiva”; nonché contro tutti gli atti ed elaborati del piano esecutivo convenzionato così approvato; nonché contro nonché contro tutti gli atti della procedura di formazione e approvazione, tra cui in specie la deliberazione del Consiglio comunale di Carignano n. 26 in data 9 aprile 1999, pubblicata a far data dal 30 aprile 1999, avente ad oggetto: “P.E.C. delle società Cave Germaire s.p.a. e Cave Monviso s.p.a. -progetto esecutivo di sistemazione definitiva- controdeduzioni alle osservazioni pervenute”; e contro tutti i pareri acquisiti nel corso della procedura e richiamati nella motivazione degli atti comunali, solo in parte conosciuti; nonché, in via subordinata e ove occorre, contro l’art. 4.1 delle norme di attuazione del piano d’area approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 982-4328 dell’8 marzo 1998.
Visto i ricorsi con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate parti intimate.
Visti gli atti tutti di causa.
Udita alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 la relazione del consigliere Sabino Luce e sentiti, altresì, l’avv. Diego Vaiano per delega dell’avv. Paolo Vaiano, l’avv. Dalla Vedova, l’avv. Pafundi per sé e per delega dell’avv. Santilli e l’avv. Enrichens;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. Con sentenza n. 899/00, del 5/27 luglio 2000, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione I, dichiarava inammissibile il ricorso (n. 1206/99) proposto da Peyla Stefano, in proprio e quale legale rappresentante della società Dafne et Cloe Immobil s.a.s., Immobiliare Isola s.s. e Nuove cave Torino s.r.l. contro il comune di Carmagnola, la Regione Piemonte e l’ente Parco fluviale del Po torinese e nei confronti della Cave Germaire s.p.a. ed Escavazione sabbia ed affini Monviso s.p.a., nonché del comune di Carignano. Il ricorso era stato proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Carmagnola del 31 marzo 1999, n. 25 avente ad oggetto “ambito 15 piano d’area-piano esecutivo convenzionato del subambito di proprietà di Cave Germaire s.p.a. e Monviso s.p.a. - approvazione”; nonché di tutti gli atti ed elaborati del piano esecutivo così approvato; nonché di tutti gli atti della procedura di formazione ed approvazione, tra cui in specie la deliberazione del Consiglio comunale di Carmagnola in data 31 marzo 1999, n. 24 avente ad oggetto “ambito 15 del piano d’area-piano esecutivo convenzionato di subambito di proprietà Cave Germaire s.p.a. e Monviso s.p.a. - controdeduzioni alle osservazioni pervenute; e di tutti i pareri acquisiti nel corso della procedura e richiamati nella motivazione degli atti comunali; nonché, in via subordinata ed ove occorra dell’art. 4.1. delle norme d’attuazione del piano d’area approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 8 marzo 1995, n. 982-4328”.


La declaratoria d’inammissibilità del ricorso traeva giustificazione, nella valutazione del Tribunale amministrativo regionale, dalla mancata dimostrazione da parte dei soggetti ricorrenti della proprietà o della disponibilità di aree inserite nell’ambito del piano d’area impugnato, o comunque dall’attuazione dello stesso pregiudicate.


Contro l’indicata sentenza ha proposto appello a questo Consiglio di Stato Peyla Stefano in proprio e quale legale rappresentante delle società Dafne et Cloe Immobil s.a.s., Immobiliare agricola Isola s.s. e Nuove cave Torino chiedendo la riforma della decisione di primo grado con annullamento degli atti ivi impugnati. Si sono costituiti per resistere al ricorso il comune di Carmagnola, la regione Piemonte, l’ente Parco fluviale del Po torinese, le Cave Germaire s.p.a., l’Escavazione sabbia ed affini s.p.a. ed il comune di Carignano. Il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.


Con altre tre sentenze, rispettivamente n. 900/00, 901/00 e 902/00, sempre del 5/27 luglio 2000, lo stesso Tribunale amministrativo regionale pronunziava analoga declaratoria d’inammissibilità di altrettanti ulteriori ricorsi (nn. 1207/99, 1982/99 e 1983/99) proposti da Peyla Stefano, in proprio e nell’indicata qualità, nei confronti dei medesimi menzionati enti e società ed intesi ad ottenere, rispettivamente: a) quanto al ricorso n. 1207/99, l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Carignano in data 9 aprile 1999, n. 27 avente ad oggetto “approvazione P.E.C. delle società Germaire s.p.a. -Cave Monviso s.p.a. -Progetto esecutivo di sistemazione definitiva e di tutti gli atti della procedura di formazione ed approvazione”; b) quanto al ricorso n. 1982/99, di tutti gli atti con cui era stata concessa alla società Monviso s.p.a. l’autorizzazione biennale per l’ampliamento di una cava in località S. Michele del comune di Carmagnola; c) quanto al ricorso n. 1983/99, di tutti gli atti con cui era stata concessa alla società Cave Germaire s.p.a. l’autorizzazione biennale per l’ampliamento di una cava in località Germaire del comune di Carmagnola.


Anche avverso tali sentenze il Peryla Stefano, in proprio e nell’indicata qualità, ha proposto appello a questo Consiglio di Stato chiedendone la riforma con l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. In tali giudizi si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, i medesimi enti e società precedentemente indicati ed all’esito dell’udienza odierna anche tali ricorsi sono stati trattenuti in decisione dal collegio.


DIRITTO


I ricorsi, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi, vanno riuniti e congiuntamente esaminati.


2. La legge regionale del Piemonte n. 28, del 17 aprile 1990, ha previsto l’istituzione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, basato su di un Piano d’area che, ai sensi del relativo art. 25, sostituisce i piani paesistici e territoriali di qualsiasi livello. Il Piano, redatto ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 394, dell’8 marzo 1995, tra gli interventi consentiti all’interno dell’area, definiva quelli relativi alle cave, in una prospettiva di conciliazione della rilevanza economica dell’attività estrattiva con l’esigenza di limitare al massimo le perturbazioni da essa prodotte all’ambiente. Per la composizione di tali contrapposte esigenze, il Piano vietava l’apertura di nuove cave, ammettendo la sola prosecuzione di quelle in atto, subordinatamente, tuttavia, al rispetto di condizioni di sicurezza idraulica ed in quanto inserite in un progetto esecutivo di finale recupero del territorio. Il Piano individuava le attività estrattive in corso per le quali era consentita la prosecuzione dell’escavazione; ed all’interno dell’area definiva distinte categorie di ambiti territoriali: alcuni d’integrazione operativa di rilievo regionale, altri (in numero di sedici) definiti in relazione alla complessità delle trasformazioni e/o criticità delle situazioni in atto. Per la seconda indicata tipologia di ambiti territoriali, il Piano d’area definiva gli interventi consentiti elencandoli in schede progettuali e schemi grafici allegati.


Due dei ricorsi proposti al Tribunale amministrativo regionale riguardavano le delibere del Consiglio comunale di Carmagnola, n. 25, del 31 marzo 1999 e del Consiglio comunale di Carignano, n. 27, del 9 aprile 1999, di approvazione del piano esecutivo convenzionato (PEC), relativo alla prosecuzione dell’attività estrattiva di due cave di proprietà delle società Germaire e Monviso s.p.a. Tale pianificazione riguardava uno (il quindicesimo) degli indicati sedici ambiti territoriali individuati dal Piano d’area in relazione alla complessità delle trasformazioni e/o criticità delle situazioni in atto. Gli altri due ricorsi riguardavano, invece, le autorizzazioni alle stesse società Germaire e Monviso s.p.a., nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo, alla prosecuzione ed ampliamento dell’attività estrattiva in atto in località Germaire e San Michele del comune di Carmagnola, del direttore della direzione industria della regione Piemonte del 22 marzo 1999, nn. 19 e 22; autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 di modifica del comma 13 dell’art. 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 ed ai sensi della legge regionale n. 69/1978. Tutti i ricorsi sono stati proposti da proprietari di terreni ubicati all’interno dell’ambito territoriale, di cui alcuni confinanti con quelli interessati dai piani attuativi e dalle attività di estrazione.


Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi a tutti i procedimenti qui riuniti, per una ritenuta carenza di legittimazione e d’interesse delle parti ricorrenti. Secondo i giudici di primo grado, il difetto di legittimazione e la carenza d’interesse risultavano evidenti dalla stessa prospettazione della domanda per i ricorrenti Peyla Stefano e Nuove cave Torino s.r.l.: il primo non aveva chiarito in base a quale titolo aveva proposto in proprio il ricorso, la seconda, a sua volta, aveva prospettato una mera potenziale aspettativa all’eventuale sfruttamento produttivo di un terreno di sua proprietà altrove ubicato. Le società Dafne et Cloe s.a.s. e Immobiliare Isola s.s., a loro volta, pur risultando acquirenti di terreni situati nell’ambito n. 15 del Piano d’area, non avevano, tuttavia, provato che le loro proprietà erano state incluse nel perimetro dello stesso; infatti, la Cascina del bosco, di proprietà della prima, era solo confinante con il perimetro dell’ambito senza esservi inclusa, e non era provato che vi fossero inclusi i terreni della seconda, siti in prossimità della Cascina Betlemme. Dette circostanze, in particolare, secondo i giudici di primo grado, rendevano inammissibili le censure concernenti la mancata estensione del PEC all’intero territorio dell’ambito n. 15. Inoltre, consentendo il Piano d’area la sola prosecuzione dell’attività estrattiva delle cave già ivi esistenti e vietando radicalmente l’apertura di nuove, la Dafne et Cloe e l’Immobiliare Isola, che non avevano in zona alcun’attività di escavazione, non avevano interesse a dolersi della mancata inclusione dei loro terreni nel PEC oggetto di impugnazione. Nessun interesse giuridicamente rilevante potevano, infine- sempre secondo il Tribunale amministrativo regionale- vantare le due società per quanto riguardava la previsione del PEC di possibile ampliamento delle cave insistenti nei terreni delle controinteressate non potendo esse ricavare dall’accoglimento del ricorso alcuna soddisfazione diretta e personale o pregiudizio ai terreni di rispettiva proprietà.


La decisione sul punto del Tribunale amministrativo regionale è errata e va riformata.


E’ pacifico e risulta dalle stesse sentenze impugnate che i ricorrenti in primo grado ed attuali appellanti erano, alla data di proposizione dei ricorsi, proprietari di terreni ubicati nell’ambito 15 del Piano d’area del Parco fluviale del Po, alcuni dei quali confinanti con quelli su cui insistevano le cave delle società Germaire e Monviso. I ricorsi proposti, inoltre, inerivano ad una pianificazione attuativa del Piano d’area e concernevano anche l’autorizzazione a proseguire l’attività estrattiva per le due cave situate all’interno dell’ambito. Ai fini della verifica della legittimazione dei ricorrenti occorreva, pertanto, stabilire se agli stessi, in quanto proprietari di terreni situati all’interno dell’ambito territoriale, alcuni dei quali confinanti con le due cave interessate dai ricorsi, poteva essere riconosciuto un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità dei consociati. Da considerare, inoltre, che le Nuove cave Torino s.p.a. era titolare di altra cava situata in un ambito diverso del Piano d’area; la società, però, rivendicava la legittimazione a ricorrere in considerazione di un asserito pregiudizio economico che derivava alla sua attività commerciale di estrazione di materiale. Le autorizzazioni impugnate-secondo la società ricorrente- sarebbero state rilasciate al fine di ridurre il numero degli operatori del settore all’interno dell’intera fascia fluviale; e poiché trattavasi di settore contingentato per legge, risultava evidente la legittimazione e l’interesse al ricorso in relazione al conseguente pregiudizio della limitazione alla propria attività di escavazione.


Ciò premesso, ad avviso del collegio, non pare che possa dubitarsi dell’esistenza in capo ai proprietari di fondi limitrofi a quelli interessati dall’attività di estrazione della legittimazione ad impugnare gli atti concernenti gli ampliamenti dell’escavazione; non è dubbio, infatti, che la posizione di detti proprietari, in considerazione dell’indicata vicinitas, sia differenziata rispetto a quella degli altri soggetti facenti parte della stessa comunità locale, in quanto più esposti agli effetti derivanti dall’attività di escavazione. Ed è, poi, stato già ritenuto dal Consiglio di Stato che va considerato qualificato, ai fini della legittimazione a ricorrere, l’interesse del proprietario di un fondo non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variazione urbanistica, qualora la stessa incida, tuttavia, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di sua proprietà o, in ogni caso, sull’interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito il suo immobile (Cons. St. Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5312). Allo stesso modo, non sembra contestabile il diritto di altro soggetto che opera nello stesso settore dell’escavazione e nella medesima Regione a pretendere la verifica della legittimità dell’autorizzazione all’ampliamento dell’attività del concorrente che gli può procurare un concreto pregiudizio economico; e ciò tanto più in presenza di un contesto normativo di contingentazzione del materiale da estrarre, come era per il Piemonte ai sensi della legge regionale n. 69/1989. Da considerare, poi, che, nella prospettazione fattane dai ricorrenti, per ciascun ambito territoriale, il Piano d’area regionale imponeva una valutazione unitaria di tutto il territorio; di tal che le specifiche scelte operative avrebbero dovuto implicare- stando ai ricorsi proposti- una considerazione globale e complessiva del territorio e non limitarsi alle sole proprietà interessate dall’attività di escavazione in corso al momento della sua adozione e che venivano ampliate. Di modo che, per tale profilo, non aveva alcuna rilevanza il fatto che i ricorrenti non fossero titolari nella zona di alcuna attività di escavazione in corso di svolgimento; il pregiudizio, infatti, da loro lamentato non ineriva allo specifico interesse allo svolgimento di tale attività, ma riguardava la fruizione ottimale del loro territorio ubicato all’interno dell’ambito in una prospettiva di maggiore valorizzazione ove inserito o comunque considerato anch’esso nel piano attuativo. La proprietà dei terreni, in quanto facenti parte dell’ambito, implicava, quindi, anch’essa una posizione differenziata e qualificata la quale, alla stessa stregua del richiamato criterio della vicinitas, legittimava alla proposizione del ricorso.


Sul punto in esame va, conseguentemente, accolto l’appello.


3.1. Riconosciuta, in tal modo, la legittimazione a ricorrere degli appellanti e passando all’esame del merito dei ricorsi nn. 11463/00 e 11466/00, riguardanti l’approvazione del Piano convenzionato, si rileva che, con il primo e secondo dei motivi dei ricorsi di primo grado (secondo e terzo motivo d’appello) era stata dedotta, per un duplice profilo, la violazione e l’erronea applicazione della legge regionale Piemonte 17 aprile 1990, n. 28, come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 ed in specie del relativo art. 15; violazione degli artt. 4 e segg. della legge regionale n. 56/1977 e succ. modd.; violazione ed erronea applicazione del Piano d’area, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 982-42328, dell’8 marzo 1995; eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di presupposti e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. Quanto al primo profilo delle asserite violazioni, gli appellanti rilevavano che il Piano d’area della fascia fluviale del Po, approvato con l’indicata delibera regionale n. 982, dell’8 marzo 1995, prescriveva, con riferimento all’ambito n. 15, che scopo precipuo della pianificazione attuativa convenzionata dovesse essere la mitigazione del rischio idraulico e recupero ambientale dei bacini di cava esistenti e delle aree circostanti. La prescrizione-secondo i ricorrenti- era vincolante, dato che il Piano d’area, ai sensi della legge regionale n. 28/1990, costituiva lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale nell’ambito del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. Sennonché, l’impugnato piano esecutivo convenzionato non riguardava l’intero ambito territoriale, non considerandone, in particolare, la parte su cui insistevano terreni di essi ricorrenti; lo stesso, inoltre, sovvertiva le previsioni del Piano d’area e della scheda dell’ambito n. 15, consentendo un enorme ampliamento dell’attività estrattiva anche su terreni mai interessati da coltivazione di cava, ed addirittura costituenti riserva naturale speciale ed assoggettati, come tali, al più alto livello di controllo ambientale. Né, poi, si poteva ritenere- sempre secondo i ricorrenti- che le prescrizioni del Piano d’area potessero essere stravolte dal piano esecutivo convenzionato: lo strumento attuativo doveva, infatti, essere necessariamente aderente alla disciplina della più generale e sovraordinata pianificazione (ex art. 4.1 delle relative norme d’attuazione), anche perché la sua procedura d’approvazione, ai sensi dell’art. 32 legge regionale n. 56/1977, non prevedeva l’intervento della Regione che era l’unico ente competente alla tutela complessiva del paesaggio. Infine- sempre secondo i ricorrenti- il Piano attuativo impugnato non poteva riguardare una parte soltanto del considerato ambito territoriale dati i principi fondamentali del Piano d’area che ne imponevano una gestione unitaria mediante ricorso ad una disciplina complessiva che assicurasse la gestione omogenea dell’intero territorio. Quanto, poi, al secondo profilo della censura- secondo i ricorrenti- anche ad ammettere che il Piano esecutivo potesse modificare le previsioni della scheda progettuale dell’ambito, i Comuni avrebbero dovuto adottare una motivazione precisa, dettagliata ed esauriente in ordine alle eventuali variazioni relative agli elementi di valutazione elencati nella norma; motivazione inesistente nel caso in esame e la cui carenza dimostrerebbe come le Amministrazioni abbiano proceduto violando le prescrizioni dello strumento territoriale sopraordinato.


La censura è infondata e va respinta in relazione ad entrambi gli indicati profili.


Nel suddividere, infatti, l’area complessivamente protetta in sedici ambiti territoriali nei quali gli interventi da effettuare sono coordinati e specificati in relazione alla complessità delle trasformazioni attese e/o da criticità delle situazioni in atto (art. 4.1.3), il Piano d’area della regione Piemonte, stabiliva, altresì, che le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici (d’individuazione degli interventi e della azioni da compiervi) (art. 4.1.3.) potevano essere variate, senza che ciò costitui(sse) variante al piano, ai fini della migliore aderenza alle situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più razionale fattibilità economica degli interventi, sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali purché a) sia garantita la sicurezza idraulica ed idrogeologica, anche alla luce degli approfondimenti indicati dal Piano a tale proposito, nonché delle ulteriori indicazioni dell’Autorità di bacino; b) siano garantiti gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalle schede progettuali; c) non sia pregiudicata l’organizzazione complessiva dell’ambito, né i confini del medesimo, soprattutto ai fini della fruibilità e della funzionalità pubblica e con particolare riferimento alla localizzazione di massima delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi d’ interesse pubblico; d) siano rispettate tutte le altre norme del Piano, con particolare riferimento alle delimitazioni di cui al tit. 2 delle presenti norme (art. 4.1. punto n. 5). Con specifico riferimento, poi, alle attività estrattive presenti in alcuni degli ambiti territoriali, lo stesso Piano d’area (art. 4.1.5. d.), consentiva, ancora, di apportare al contenuto delle schede e degli schemi previsti: modifiche progettuali che interessino in modo sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo delle stesse aree estrattive regolate dalle convenzioni e di cui al detto art. 3.10, nel rispetto delle indicazioni del Piano di settore previsto dall’art. 2 della L.R.. 69/78 o di suoi stralci operativi o, fino all’approvazione di questo, di strumenti urbanistici generali o esecutivi di cui all’art. 32 L.R. 56/77, adeguati al.. Piano. Non è esatto, pertanto, che il Piano esecutivo convenzionato non potesse apportare variazioni alle indicazioni delle schede allegate al Piano d’area; né era necessario, al fine di consentire le previste variazioni al perimetro, superficie e profondità di scavo delle aree estrattive, coinvolgere necessariamente l’intero ambito territoriale, come pretendono i ricorrenti. Il Piano d’area, cioè, mentre vietava l’apertura di nuove cave, consentiva la prosecuzione dell’esercizio di quelle in atto sulla base delle indicazioni della scheda e dello schema grafico e con gli eventuali adeguamenti in relazione alla situazione in atto, sia apportando modifiche non sostanziali previste dalla convenzione attuativa, sia apportando modificazioni sostanziali con la convenzione di cui all’art. 3.10 ed, in assenza di piano di settore, mediante Piano esecutivo. Allo stesso modo, e contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, non erano preclusi interventi di pianificazione attuativa parziale, limitata, cioè, a parte soltanto del territorio dell’ambito, anche se in una prospettiva di compatibilità con l’insieme della pianificazione generale, dovendo tali interventi essere adeguati al contenuto del Piano ed inseriti nell’assetto complessivo dell’ambito; tattandosi, anzi, di pianificazione attuativa concernente le sole attività estrattive in corso, era logico ritenere che la stessa dovesse concernere le sole aree di localizzazione delle cave e non già altre non interessate ad un eventuale ampliamento. Quanto, poi, all’asserita circostanza secondo cui gli interventi ricadevano in zona costituente riserva naturale, vale il rilievo, innanzitutto, che non tutta la zona era riserva naturale; inoltre, va considerato che la legge regionale 28/1990, all’art. 10, stabiliva che nelle zone a riserva naturale era fatto divieto di aprire nuove cave e coltivare cave di qualsiasi natura fatti salvi (però) gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree d’ interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Ed il Piano attuativo impugnato, per il considerato profilo, si atteneva perfettamente all’indicate prescrizioni dal momento che prevedeva interventi di rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini delle cave esistenti, come è emerso dalla svolta istruttoria e come risulta dai parei acquisiti il cui richiamo costituisce idonea motivazione dell’atto.


3.2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso di primo grado (rispettivamente, quarto e quinto motivo dell’appello), i ricorrenti denunziavano, poi, violazione e mancata applicazione del Piano d’area e delle norme di attuazione; eccesso di potere per vizio del procedimento; errore e difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta (quarto motivo di appello); violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 della legge regionale 28/1990, come sostituito dall’art. 8 della legge regionale n. 65/1995; eccesso di potere per errore e difetto di presupposti, dell’istruttoria, della motivazione (quinto motivo di appello). Secondo i ricorrenti, la scheda progettuale n. 15 del Piano d’area prevedeva la possibilità di realizzare direttamente, nell’ambito considerato, un solo intervento e stabiliva, per eventuali altri interventi, in specie per quelli relativi alle attività estrattive, che gli stessi fossero preceduti da verifica di compatibilità ambientale. La prescrizione- secondo i ricorrenti- doveva essere rispettata anche se si trattava di modificazioni alle indicazioni della scheda allegata al Piano d’area ed implicava, in ogni caso, la necessità di adeguata motivazione; al contrario, il PEC impugnato era stato predisposto ed approvato con contenuti che andavano molto al di là degli interventi previsti senza, tuttavia, alcuna preventiva valutazione d’impatto ambientale. Secondo gli appellanti, inoltre, in un’area qualificata come riserva naturale speciale, il Piano impugnato non poteva consentire un’attività estrattiva d’enormi proporzioni (dodici milioni di metri cubi) per molti anni (venti) e con una modifica radicale dello stato dei luoghi, tanto da ipotizzare addirittura la realizzazione di due enormi laghi senza indicare come gli stessi s’inserivano nel tessuto naturale. Il che, oltre a contrastare con il Piano d’area, che prevedeva la possibilità d’effettuare nell’ambito in esame soltanto interventi diretti al recupero ambientale secondo le caratteristiche geomorfologiche e idrografiche dell’area, era, altresì, contrastante con la normativa dettata dalla legge regionale n. 28/1990 sulle riserve naturali, che consentiva all’interno della zona esclusivamente opere di ristrutturazione, restauro e miglioramento delle aree d’interesse naturale. Nessuna motivazione specifica sarebbe stata poi adottata sulla compatibilità di tali interventi con la disciplina di piano, neppure in sede di controdeduzioni alle osservazioni di essi ricorrenti nel procedimento di approvazione del Piano impugnato.


Anche tali censure sono infondate e come tali vanno respinte.


Quanto alla mancata adozione della formale procedura di valutazione d’impatto ambientale, va rilevato che l’opera in esame ne risultava esentata dal momento che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/98 che tale valutazione imponeva, il procedimento di approvazione del PEC risultava già avviato; dal che la sufficienza del più semplificato strumento dello studio di compatibilità ambientale regolarmente effettuato, come riconosciuto dagli stessi appellanti e regolarmente accluso ai documenti allegati al progetto (cfr. elaborati al Pec pg1, pg2.1, pg, 2.2). Ad integrazione, poi, di quanto rappresentato dagli appellanti, va rilevato che, ai sensi dell’art. 10 della richiamata legge regionale n. 28/1990, come sostituito dall’art. 8 della legge regionale n. 65/95, nelle aree destinate a riserva naturale, pur essendo vietata l’apertura di nuove cave, erano, tuttavia, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge; con la considerazione ulteriore che, nel rispetto di tale disposizione, l’art. 3.10 delle norme di attuazione del Piano d’area consentiva l’esercizio delle attività estrattive anche in zona di riserva ai fini della rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini di cava esistenti. Nessuna violazione di legge poteva, pertanto, ravvisarsi nel piano d’attuazione convenzionato impugnato, il quale, peraltro, si era adeguatamente fatto carico della salvaguardia dell’aspetto ambientale prevedendo, nella parte concernente la relativa valorizzazione, specifiche sistemazioni vegetazionali e valorizzazione ambientale della Lanca San Michele e del sistema delle acque basse. La perseguita finalità di migliorare il contesto ambientale emerge anche dal fatto che l’Ente di gestione del Parco fluviale del Po, rilevato che l’intervento sulla Lanca di S. Michele costituiva uno dei punti forti del progetto di risistemazione dell’area, aveva suggerito di apportare modifiche migliorative (di cui ai punti 7 e 8 della delibera 117 del 15 settembre 1998) alle quali i proponenti puntualmente si adeguavano; ed anche la commissione tecnica istituita dall’ente di gestione indicato aveva esaminato in particolare il relativo aspetto del progetto apprezzandone le soluzioni progettuali (punto 3.4 all. alla delibera 117/98). Da considerare, ancora, che l’area all’interno della riserva naturale era già interessata per mq. 40.000 da precedente attività estrattiva ed era coinvolta da future attività nella misura percentuale del 21,4%, destinata ad ospitare non due laghi, come asseriscono gli appellanti, ma uno specchio d’acqua previsto per partecipare attivamente all’obiettivo di qualificazione naturalistica che prevedeva al centro del progetto la sistemazione interna del profilo della Lanca di S. Michele, tutta in riserva, con la predisposizione di oltre 100.000 mq. di vegetazione idrofila che si mantiene in acque basse (elaborati del PEC).


3.3. Con il quinto e sesto motivo di ricorso di prima istanza (sesto e settimo motivo di appello) i ricorrenti deducevano, ancora, violazione e mancata applicazione di legge: legge 18 maggio 1989, n. 183 e succ, mod., con particolare riguardo all’art. 17; violazione e mancata applicazione del D.P.C.M. 24 luglio 1998 contenente approvazione del Piano di stralcio delle fasce fluviali del fiume Po; eccesso di potere per vizio di motivazione, errore e difetto d’istruttoria e di presupposti, vizio del procedimento (sesto motivo) e violazione ed erronea applicazione di legge, art. 32 e ss. legge regionale n. 56/77 e succ. mod.; violazione dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/77; eccesso di potere per vizio del procedimento, errore di diritto e difetto d’istruttoria, dei presupposti, della motivazione, illogicità manifesta (settimo motivo). Gli appellanti rilevavano che il bacino del Po è inserito dalla legge n. 183/1989 tra quelli idrografici di rilievo nazionale, per i quali è previsto l’obbligo di approvazione di Piani di bacino che possono essere anche formati per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali (art. 17 legge n. 183/1989). Osservavano, poi, che con D.P.C.M. 24 luglio 1998, era stato approvato il piano stralcio delle fasce fluviali il cui art. 17 delle norme di attuazione prevedeva: a) che, in attesa dell’approvazione dei Piani di settore (inesistenti in Piemonte), si potesse autorizzare nell’area interessata l’attività estrattiva per un periodo massimo di due anni; b) il divieto assoluto di qualsiasi nuova costruzione nella fascia A del P.S.F.F. ammettendo soltanto interventi di tutela del patrimonio edilizio esistente. Gli appellanti sottolineavano che, in spregio a tali prescrizioni, il Piano impugnato prevedeva: a) la durata ventennale per le cave Germaire e Monviso; b) la costruzione di un nuovo edificio in fascia A del Piano stralcio in contrasto con l’art. 6, co. 2, lette. A delle norme del Piano di bacino. Il Piano esecutivo comprendeva, inoltre, aree esterne al suo perimetro, includendo zone facenti parte del demanio statale e comunale rispetto alle quali lo stesso non poteva avere efficacia cogente ma solo ipotetica, essendo necessaria, per la sua applicazione, la previa acquisizione dei beni dagli enti proprietari. Non si vedeva, pertanto, come la parte di obbligazioni e risultati da conseguire con il PEC in relazione a dette aree potesse essere imputata alle società proponenti dipendendo da fattori esterni quali la sdemanializzazione di esse.


Anche tali censure sono infondate e vanno respinta.


Se è vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 17 del D.P.C.M. 24 luglio 1998 nei territori delle fasce A. e B. del piano stralcio le attività estrattive erano ammesse soltanto se individuate nell’ambito di Piani di settore (non ancora attuati in Piemonte) è altrettanto vero che era fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali per la tutela del territorio. Salvezza, peraltro, ribadita anche nell’all. 4 delle norme del Piano stralcio approvato secondo cui era fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e di aree protette. La normativa generale, pertanto, relativa ai bacini idrografici di rilievo nazionale, doveva considerarsi integrata dalla legislazione regionale cui si riconosceva carattere prevalente ed assorbente; per cui, con riferimento al caso in esame, prevaleva la legge n. 28, del 17 aprile 1990, della regione Piemonte che, come già rilevato, istituiva il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po ed il cui art. 15 individuava nel Piano d’aera il principale strumento di relativa pianificazione. La regione Piemonte era, quindi, dotata di una propria specifica legislazione che non riguardava soltanto la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici della fascia del Po ma anche quelli ulteriori ai quali era, più limitatamente, preordinato il P.S.F.F. e che ineriva ai soli obiettivi di sistemazione idrogeologica e idraulica dell’utilizzazione delle acque. Quanto, infine, all’estensione del Piano impugnato, le censure proposte appaiono basate su di un’errata interpretazione dei fatti: le aree cui si riferisco i ricorrenti, pur essendo riportate nelle tavole allegate al Piano, non facevano, tuttavia, parte del progetto essendo state indicate al solo scopo di rappresentazione grafica della finale sistemazione dei luoghi; ed il nuovo edificio cui si riferiscono gli appellanti è situato nella fascia B e non in quella A del Piano stralcio.


3.4. Con il settimo, ottavo e nono motivo del ricorso di primo grado (ottavo, nono e decimo motivo di appello) veniva ancora dedotta violazione di legge: art. 16 legge 1150/1942 e succ. mod.; eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti, errore e difetto di motivazione; violazione dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale; illogicità manifesta (ottavo motivo); violazione del Piano d’area, sotto diverso profili; violazione dell’art. 43 legge regionale n. 56/77 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto ed errore di motivazione e dei presupposti, illogicità manifesta (nono motivo); violazione ed erronea applicazione degli artt. 43 e ss. della legge regionale n.56/77 e succ. mod.; violazione del Piano d’area, sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per errore e difetto di motivazione (decimo motivo). L’art. 16 comma 4 della legge n. 1150/1942 prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi una durata massima di validità di dieci anni, laddove il PEC impugnato aveva durata ventennale. Il PEC, inoltre, modificava le schede del Piano d’area; e se tali modifiche erano ritenute legittime in quanto parte integrante del Piano d’area allora conseguiva l’illegittimità dello stesso perché consentiva ad uno strumento attuativo di modificare contenuti essenziali del piano sopraordinato. Se, poi, le modifiche introdotte erano ritenute legittime in quanto le prescrizioni del Piano sopraordinato erano soltanto mere indicazioni progettuali e non disposizioni cogenti, allora vi era stata ugualmente illegittimità in quanto il PEC non poteva adottare previsioni che, variando il piano d’area, lo sostituivano andando oltre il termine decennale di durata dello strumento urbanistico. Il PEC, secondo i ricorrenti, non includeva, poi, due aree strettamente connesse a quelle interessate dall’attività estrattiva prevista e che erano state individuate in sede procedimentale dall’Ente Parco e segnalate al comune al fine della loro ricompresione nello stesso. Il mancato inserimento era avvenuto senza motivazione; ciononostante l’Ente Parco aveva dato parere favorevole. Gli appellanti rilevavano, infine, che il Piano impugnato prevedeva la cessione gratuita di aree ai comuni di Carmagnola e Carignano, valutate in misura di lire 10.000/mq.; tale valore sarebbe stato eccessivo come rilevato in sede di osservazioni presentate nel corso della procedura di approvazione, trattandosi di aree vincolate e con limitata possibilità d’utilizzazione. Anche l’Ente Parco aveva chiesto ai comuni di verificare la congruità del prezzo ma nulla risultava essere stato fatto in proposito. Dal che l’illegittimità del piano in quanto basato su di un’errata valutazione dei beni con una stima costi/benefici in cui il valore dei terreni aveva diretta e principale rilevanza.


Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.


Quanto alla durata ventennale dei previsti interventi, la stessa si giustificava con la riconosciuta idoneità del Piano esecutivo convenzionati a modificare le previsioni del Piano d’area; di modo che, ove tali modifiche si riferivano, come nel caso di specie, alla durata degli interventi, la loro approvazione comportava automaticamente la deroga anche alla durata decennale del Piano sopraordinato. Sussisteva, inoltre, come già rilevato precedentemente, la possibilità che il Piano attuativo modificasse, nei limiti già segnalati, le prescrizioni della scheda dell’ambito ed ineriva all’apprezzamento discrezionale del comune la determinazione della dimensione del progetto. In ogni caso, va rilevato che le particelle catastali per le quali l’Ente Parco aveva ritenuto opportuno l’inserimento nel progetto, erano esterne ai confini dell’area; per cui non a caso l’Ente indicato aveva sottolineato la mera opportunità e non la necessità del loro inserimento nella progettazione. Si trattava, pertanto, di scelta rimessa alla valutazione discrezionale del comune non sindacabile nel merito. Quanto, infine, al rilievo riguardante la considerazione dell’aspetto economico della valutazione del comune, l’infondatezza del motivo si evince chiaramente dalla svolta istruttoria tutta attenta ai profili ambientali più che agli introiti economici ipotizzati per i comuni di Carignano e Carmagnola.


3.5. Con il decimo ed undicesimo motivo del ricorso di primo grado (undicesimo e dodicesimo motivo dell’appello) poi, veniva dedotta violazione di legge: art. 43 l.r. 56/77 e succ. modd.; eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di istruttoria e di motivazione (undicesimo motivo) e violazione e mancata applicazione della legge n. 241/1990 (dodicesimo motivo). Il Comune non aveva ottemperato all’obbligo di controdedurre in ordine alle osservazioni presentate al PEC, ma si era avvalso di una serie di pareri resi da consulenti ed enti. Il che era illegittimo perché la legge prevede non solo l’obbligo di controdedurre ma anche perché alcuni pareri erano tra loro contraddittori. Secondo gli appellanti, inoltre, era stato disatteso il loro diritto di partecipazione al procedimento pur avendo essi presentato una serie di osservazioni al piano senza essere sentiti.


Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.


Da osservare, al riguardo, che le valutazioni del comune sulle proposte osservazioni potevano legittimamente essere esternate con motivazione succinta (Cons. St. Sez. IV, 28 settembre 1998, n. 1224) e non necessitavano di specifica ed analitica contestazione di tutte le addotte argomentazioni, bastando il rilievo del loro contrasto con le linee portanti del Piano e delle considerazioni poste a base di esso (Cons. St. Sez. IV, 16 marzo 1998, n.437). D’altra parte, le osservazioni presentate non erano riconducibili a soggetti specificamente qualificati a proporle, ma provenivano da un architetto che le prospettava facendosi interprete della volontà ed opinione di alcuni privati cittadini. Si trattava, pertanto, di osservazioni collaborative che non richiedevano alcuna specifica considerazione e motivazione. Sulle stesse, tuttavia, il comune richiedeva un parere all’ente Parco, alla Regione, al proprio legale e ad un proprio consulente, dimostrando, pertanto, di averle tenute in debita considerazione. Né è stato violata alcuna disposizione di cui alla legge n. 241/1990, dal momento il PEC impugnato è stato approvato nel pieno rispetto della normativa regionale che implicava concreta ed efficace pubblicizzazione, trasparenza e possibilità partecipativa. I ricorrenti, in ogni caso, non erano portatori di alcuno specifico interesse che potesse giustificare una loro diretta partecipazione al procedimento di approvazione del PEC, avendo, peraltro, dichiarato di essere proprietari della cascina Betlemme che apparteneva, invece, ad altro soggetto.


3.6. Con i restanti motivi d’appello, infine, i ricorrenti riproducono i motivi aggiunti proposti al ricorso di primo grado relativi, in particolare ad: a) eccesso di potere per vizio del procedimento; contraddittorietà; travisamento dei fatti; errore e difetto d’istruttoria e di motivazione; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione ed erronea applicazione delle ll.rr. 28/90 e 65/95 (tredicesimo motivo di appello). Secondo gli appellanti, il parere dell’Ente Parco- atto fondamentale della procedura, in quanto espressione della valutazione di conformità dell’intervento con le previsioni del Piano d’area- divergerebbe sensibilmente dalle risultanze dell’istruttoria tecnica effettuata per la sua adozione; emergerebbero, in particolare, macroscopiche contraddizioni tra istruttoria e parere e non si sarebbe tenuto conto della rappresentata necessità di subordinare l’approvazione del progetto all’acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti in merito agli aspetti richiamati nelle aree tematiche; vi sarebbe stata, poi, b) violazione e mancata applicazione della l.r. 28/1990 e 65/1995; violazione del Piano d’area; erronea valutazione e motivazione, anche in punto di pubblico interesse; illogicità e ingiustizia manifesta (quattordicesimo motivo). Il Piano d’area, nell’apposita scheda progettuale, prevedeva la destinazione della cascina Betlemme a centro studi e di ricerca ambientale da collegare alle attività del museo di Carmagnola. Nulla, invece, disponeva in proposito il Piano esecutivo convenzionato; né erano indicate le ragioni che avevano indotto ad una modifica della detta previsione di destinazione. I ricorrenti denunziavano ancora: c) violazione e mancata applicazione di legge; l.r. 69/78 e succ. mod.; eccesso di potere per vizio del procedimento, errore di presupposti e di motivazione; illogicità e ingiustizia manifesta; incompetenza; sviamento (quindicesimo motivo). Nel parere dell’Ente Parco erano state espresse valutazioni ed erano formulati valutazioni di ordine economico di politica estrattiva, di organizzazione del mercato del settore e di gestione dello stesso, esorbitanti dalle competenze e funzioni attribuite. Infine vi sarebbe stata: d) violazione e mancata applicazione di legge: l.r. 28/1990, 65/1995, 38/1998; eccesso di potere per vizio del procedimento, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta (sedicesimo motivo). Le criticità emerse nel corso del procedimento avrebbero dovuto essere approfondite e non rimesse ai pareri ed alle valutazioni di altri enti o soggetti.


Anche tali ultime censure sono, infine, infondate e vanno respinte.


Va considerato, infatti, che a seguito dei rilievi al progetto formulati nell’iniziale parere dell’Ente Parco, le società resistenti hanno provveduto all’adeguamento del progetto. La Cascina Betlemme, inoltre, è ubicata su di un’area distinta rispetto a quella interessata dai bacini di cava; l’intervento per essa previsto non poteva, quindi, che essere autonomo rispetto a quello relativo alle cave. Non è dimostrato, poi, che le motivazioni al parere dell’Ente Parco siano state determinate da considerazioni di tipo economico e non ambientale. A parte, infine, la genericità dell’ultima censura, va rilevato che l’asserita necessità di un ulteriore approfondimento del procedimento costituisce mera opinione dei ricorrenti e non trova giustificazione in alcun dato o riscontro obiettivo. Peraltro, correttamente, la valutazione riguardante il suggerimento della commissione tecnica che ha istruito il progetto sull’opportunità di un approfondimento di carattere idraulico ed idrologico è stata rinviata alla successiva sede di autorizzazione all’esercizio dell’attività di estrazione.


4. Quanto, poi, ai ricorsi nn. 11164/2000 e 11165/2000, secondo gli appellanti, gli atti regionali di autorizzazione anticipatoria dell’escavazione sarebbero illegittimi per vizi propri (indicati sub lett. A dell’appello) e per illegittimità derivata per vizi dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 7 legge n. 1497/1939 (indicati sub lett. B), della deliberazione dell’Ente di gestione del Parco fluviale del Po (indicati sub lett. C e D dell’appello) e del parere favorevole dell’Ente Parco al progetto PEC (indicati sub lett. E del gravame). La maggior parte delle censure al riguardo proposte, più che ai provvedimenti di autorizzazione oggetto di gravame, concernono il PEC; di esse, tuttavia, per ragione di completezza espositiva, è opportuno fare puntuale e specifico riscontro, anche a costo di ripetere considerazioni ed argomentazioni già espresse in precedenza.


Ciò premesso, va rilevato che, secondo i ricorrenti, sussisterebbe:
4.A.1.un’illegittimità delle determinazioni della regione Piemonte nn. 18 e 19, del 22 marzo 1999, di autorizzazione biennale all’esercizio della cava ai sensi della L.R. 69/1978 per asserita: violazione ed erronea applicazione di legge: art. 7 e 13 L.R. 69/1978 e succ. mod.; art. 15 c. 13 L.R. 28/1990, come introdotto dalla L.R. 65/1995 e modificato dalla L.R. 38/1998; art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per vizio del procedimento; difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione (primo motivo di appello), nonché violazione delle stesse indicate norme, per altro profilo, ed ancora violazione ed erronea applicazione del Piano d’area, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 982-42328, dell’8 marzo 1995 (secondo motivo di appello). Non sarebbe stata data puntuale e circostanziata dimostrazione della ricorrenza delle condizioni occorrenti per l’autorizzazione anticipatoria alla coltivazione della cava e d’ampliamento dell’attività estrattiva. Le dimensioni eccezionali (12 milioni di mc.) dell’escavazione, la diversità della localizzazione rispetto alla cava in atto, la straordinaria durata prevista (venti anni) e la dichiarata sopravvivenza della vecchia autorizzazione avrebbero, poi, evidenziato che, più che d’ampliamento, si trattava d’un nuovo progetto illegittimamente assentito (primo motivo d’impugnazione). Non sussistevano, inoltre- secondo i ricorrenti- neppure le condizioni della conformità con il Piano d’area richiesta dall’art. 15, comma 13, legge regionale n. 28/1990, come modificato dalla legge regionale n. 38/1998, per la concessione dell’anticipazione biennale. Le finalità del Piano d’area sarebbero state ampiamente disattese, in quanto l’intervento previsto dal Piano esecutivo riguardava solo parte dell’ambito n. 15, laddove il Piano d’area organizzava il territorio secondo principi omogenei e coordinati e riguardava tutta l’area dell’ambito complessivamente considerato. La parte dell’ambito ove insistevano i terreni di essi ricorrenti era, poi, stata completamente ignorata dal progetto, violando il detto obbligo di organizzazione e di considerazione unitaria del territorio. L’attività estrattiva prevista era mastodontica e mutava profondamente l’ottica del recupero, la riorganizzazione e la salvaguardia del territorio siccome immaginato in sede di Piano d’area; e stabiliva che fossero coltivati a cava terreni che non erano mai stati oggetto di escavazione tra cui persino un’area qualificata come “riserva naturale speciale”, come tale assoggettata al più alto livello di controllo ambientale. L’autorizzazione era stata, poi, data in base ad un Piano esecutivo che sovvertiva l’organizzazione del territorio nell’ambito 15 (secondo motivo di impugnazione).


Entrambe le censure sono, tuttavia, infondate e vanno respinte.


Come rilevano gli stessi appellanti, ai sensi dell’art. 15, comma 13, della legge regionale n.28/1990, come modificata dalla legge n. 38/1998, l’anticipazione biennale dell’autorizzazione definitiva alla coltivazione di cave, in pendenza dell’approvazione del progetto esecutivo convenzionato, era consentita nella ricorrenza della condizione dell’avvenuto deposito del progetto e dopo il parere favorevole, sul progetto, dell’Ente di gestione dell’area protetta. Nel caso in esame, al momento dell’adozione del provvedimento di autorizzazione regionale, l’Ente di gestione dell’area aveva valutato favorevolmente il progetto definitivo (delibera n. 117, del 15 settembre 1998) delle società resistenti, formulando, tuttavia, suggerimenti e proposte cui le società si adeguavano pienamente come, poi, riconosciuto dall’Ente Parco nella successiva delibera G.E. n. 245 del 26 ottobre 1998. Nell’esprimere parere favorevole l’Ente di gestione verificava, poi, che la documentazione progettuale allegata all’istanza era conforme al primo lotto biennale dei lavori, secondo la documentazione progettuale di cui alle richieste deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva; sicché, in concreto, ricorrevano le prescritte condizioni per il rilascio dell’autorizzazione anticipatoria dell’escavazione senza necessità d’ulteriori adempimenti, verifiche e valutazione. D’altra parte, come già rilevato precedentemente, nel suddividere l’area in sedici ambiti territoriali nei quali gli interventi da effettuare sono coordinati e specificati in relazione alla complessità delle trasformazioni attese e/o da criticità delle situazioni in atto (art. 4.1.3), il Piano d’area della regione Piemonte, stabiliva, altresì, che le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici (di individuazione degli interventi e della azioni da compiervi) (art. 4.1.3.) potevano essere variate, senza che ciò costituisse variante al piano, ai fini della migliore aderenza alle situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più razionale fattibilità economica degli interventi, sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali. Con specifico riferimento, poi, alle attività estrattive presenti in alcuni degli ambiti territoriali, lo stesso Piano d’area (art. 4.1.5. d.), come pure già precedentemente rilevato, consentiva, a sua volta, di apportare al contenuto delle schede e degli schemi previsti modifiche progettuali che interessino in modo non sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo dell’area estrattiva.. regolate dalle convenzioni di cui all’art. 3.10; modifiche progettuali che potevano interessare in modo sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo delle stesse aree estrattive regolate dalle convenzioni e di cui al detto art. 3.10, nel rispetto delle indicazioni del Piano di settore previsto dall’art. 2 della L.R. 69/78 o di suoi stralci operativi o, fino all’approvazione di questo, di strumenti urbanistici generali o esecutivi di cui all’art. 32 L.R. 56/77, adeguati al Piano. Come già rilevato in precedenza, non è, pertanto, vero che il Piano esecutivo convenzionato non potesse apportare variazioni a quanto previsto nelle schede allegate al Piano d’area; né era necessario, al fine di consentire le previste variazioni al perimetro, superficie e profondità di scavo delle aree estrattive, contenere in limiti prestabiliti l’entità dell’eventuale ampliamento dell’area di cava. Allo stesso modo, e contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, non erano preclusi interventi di pianificazione attuativa parziale, limitata, cioè, a parte soltanto dell’ambito territoriale, anche se in una prospettiva di compatibilità con l’insieme della pianificazione dovendo tali interventi essere adeguati al contenuto del piano ed inseriti nell’assetto complessivo dell’ambito; trattandosi, anzi, di pianificazione attuativa concernente le sole attività estrattive in corso di svolgimento, era logico ritenere che la stessa dovesse concernere le sole aree di localizzazione delle cave e non già altre superfici non interessate ad un eventuale ampliamento. Quanto, poi, all’asserita circostanza secondo cui gli interventi ricadevano in zona costituente riserva naturale, è sufficiente rilevare, innanzitutto, che non tutta la zona era riserva naturale; inoltre, come già osservato, va considerato che la legge 28/29 all’art. 10 stabilisce che nelle zone a riserva naturale è fatto divieto di aprire nuove cave e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti (però) salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano attuativo si era, quindi, attenuto perfettamente all’indicate prescrizioni di legge dal momento che prevedeva interventi di rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini di cave esistenti come risulta dalla svolta istruttoria e come confermato nei pareri al riguardo acquisiti. Neppure, infine, sussiste l’asserito difetto di motivazione dal momento che le ragioni dell’adottato provvedimento sono diffusamente indicate nel parere dell’Ente Parco esplicitamente richiamato nel testo dell’atto (delibera 117 del 5 settembre 1998).


4. A. 2. Analogamente infondate sono, poi, le censure alle medesime deliberazioni regionali di cui ai punti 3, 4 e 5 delle proposte impugnazioni concernenti, in particolare: violazione ed erronea applicazione di legge: art. 15 c. 13 L.R. 28/1990 come modificato dalla L.R. 38/1988; eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti, errore e difetto di motivazione; illogicità manifesta (terzo motivo); violazione ed erronea applicazione di legge: art. 7 e 13 L.R. 69/8; eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione (quarto motivo); violazione e mancata applicazione di legge: legge 18 maggio 1989, n. 183 e succ. mod. con particolare riguardo all’art. 17; violazione e mancata applicazione del D.P.C.M. 24 luglio 1998, contenente “approvazione del Piano stralcio della fascia fluviale del fiume Po”; eccesso di potere per vizio di motivazione, errore e difetto di istruttoria e di presupposti, vizio del procedimento (quinto motivo). Secondo gli appellanti, l’autorizzazione era stata concessa senza tenere conto delle riserve e delle osservazioni dell’Ente Parco in merito alla ricorrenza delle condizioni per l’assentibilità del progetto. L’autorizzazione, inoltre, sarebbe stata concessa senza alcuna adeguata motivazione e sulla base di affermazioni tautologiche ed indimostrate che denotavano approssimazione e mancanza d’approfondimento (quarto motivo). Il bacino del fiume Po era inserito, poi, dalla legge n. 183/1989 tra i bacini idrografici di rilievo nazionale, per cui era obbligatoria l’approvazione di un piano di bacino (art. 17 l. 183/1989) che poteva anche essere formato per sottobacini e per stralci relativi a settori funzionali. E con D.P.C. M. del 24 luglio 1998 era stato approvato il Piano di stralcio delle fasce fluviali le cui disposizioni erano conseguentemente applicabili e vincolanti nel caso in esame. In materia di cave detto piano prevedeva una serie di accertamenti inerenti alla compatibilità dell’intervento con le finalità perseguite dal piano; accertamenti del tutto carenti nel caso in esame (quinto motivo).


Ripetendo quanto già in precedenza esposto, va, infatti, rilevato che, effettivamente, con la deliberazione n. 117/98, del 15 settembre 1998, L’Ente di gestione del Parco fluviale del Po, nell’esprimere parere favorevole sul progetto esecutivo convenzionato presentato dai resistenti, aveva formulato osservazioni e proposte operative. I rilievi dell’Ente, tuttavia, venivano accolti dalle società Cave Germaire e Monviso s.p.a. le quali, il 15 ottobre successivo, inviavano all’Ente atti di “adeguamento del PEC della sistemazione definitiva del subambito 15 alle indicazioni che accompagnano il parere favorevole dell’Ente Parco”. E la Giunta esecutiva del Parco, successivamente (con deliberazione n. 245/98), riteneva che le modifiche apportate dai richiedenti apparivano “conformi e congruenti con le osservazioni, indicazioni e proposte di modifica che l’Ente aveva formulato nel proprio parere espresso con atto del C.D. n. 117/98”. Di tutto ciò, peraltro, veniva dato puntualmente atto nel testo dell’impugnato provvedimento, il quale, pertanto, risultava adeguatamente motivato. Quanto, infine, all’asserita mancata considerazione del Piano stralcio delle fasce fluviali, va ancora ribadito che la legge regionale 28/29 all’art. 10 stabiliva che nelle zone a riserva naturale era fatto divieto di aprire nuove cave e coltivare cave di qualsiasi natura; era, tuttavia, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali per la tutela del territorio. Inoltre, l’allegato A alle norme del Piano stralcio delle fasce fluviali, con specifico riferimento alle attività estrattive nelle aree fluviali del Po, all’art. 1 ribadiva che era fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e di aree protette. E la Regione Piemonte, come pure già rilevato in precedenza, aveva istituito con la legge 17 aprile 1990, n. 28 il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po basato su di un Piano d’area che consentiva l’attività di estrazione anche nelle riserve naturali. Al che va aggiunto il fatto che il Piano attuativo proposto si era attenuto pienamente alle indicate prescrizioni di legge avendo previsto interventi di rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini delle cave esistenti come risulta dagli accertamenti svolti e dai pareri acquisiti.


4.A.3. Infondate, inoltre, sono le censure ai medesimi provvedimenti di cui ai punti 6, 7 e 8 dell’appello relative ad asserita: violazione e mancata applicazione del Piano d’area e delle norme di attuazione; eccesso di potere per vizio del procedimento; errore e difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta; violazione di legge: art. 4 L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 (sesto motivo); violazione e mancata applicazione degli artt. 9 e 10 L. 241/1990; vizio del procedimento; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione del principio generale d’imparzialità della P.A. (settimo motivo); eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione; vizio del procedimento (ottavo motivo). Secondo i ricorrenti, illegittimamente era stata omesso il procedimento di verifica della compatibilità ambientale dell’intervento, che era, invece, obbligatorio in base allo schema progettuale n. 15 delle norme di attuazione del Piano d’area ed era imposto dall’art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (sesto motivo). Ai ricorrenti, poi, non era stato consentito l’esercizio del diritto di partecipazione al procedimento, non essendo stato dato riscontro alla loro richiesta del 2 giugno 1998 (settimo motivo). Dagli atti del procedimento, infine, non risultava svolta da parte della Regione alcuna attività di verifica sulla regolarità dell’attività di scavo precedentemente esercitata anche se tale adempimento era stato ad essa demandato dal comune in sede di rilascio dell’autorizzazione ambientale ex art. 7 l. 1497/1939 (ottavo motivo).


In proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto già precedentemente osservato in merito alla non obbligatorietà della procedura di valutazione d’impatto ambientale dal momento che la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che la prevedeva, era entrata in vigore (il 17 dicembre 1998) in data successiva all’istanza (del 27 ottobre 1998) di avvio del procedimento di autorizzazione biennale. Al che va aggiunto, come pure in precedenza già sottolineato, che sul progetto vi era stata comunque una verifica della compatibilità ambientale. Quanto, poi, al preteso diritto alla partecipazione al procedimento di autorizzazione, è sufficiente segnalare che la relativa richiesta era stata basata sull’erroneo presupposto della proprietà della Cascina Betlemme peraltro separata dall’area di cava dal torrente Meletta. I chiesti adempimenti alla Regione, infine, esulavano dallo specifico oggetto dell’autorizzazione e la loro omissione non ha avuto alcuna incidenza sulla legittimità delle autorizzazioni.
4.B.1. Secondo i ricorrenti, inoltre, vi sarebbe stata illegittimità derivata dei provvedimenti autorizzatori impugnati per asserita illegittimità dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/1939. In particolare, vi sarebbe stata violazione ed erronea applicazione di legge; art. 7 legge 1497/1939; art. 1 e ss. legge 431/1985, art. 13 e 14 L.R. 20/1989 e succ. mod.; violazione del Piano d’area e del P.T.O. approvato con deliberazione C.R. dell’8 marzo 1985; violazione del D.P.C.M. 24 luglio 1998 (approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po); eccesso di potere per difetto di motivazione, dei presupposti, dell’istruttoria; illogicità manifesta (nono motivo); errore e difetto di istruttoria, di presupposti, di motivazione; vizio del procedimento; contraddittorietà; illogicità e ingiustizia manifesta (decimo motivo). Secondo gli appellanti, prima del rilascio dell’autorizzazione paesistica, il comune avrebbe dovuto accertare ed eventualmente certificare la compatibilità dell’intervento con l’insistente vincolo paesistico. Nella motivazione del provvedimento comunale, invece, non solo risultava che l’ente aveva omesso di verificare le condizioni necessarie per valutare la compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale, ma nemmeno erano state esaminate le integrazioni progettuali richieste dall’Ente Parco nonostante che esse contenessero importanti elementi in ordine alla valutazione della suddetta conformità (nono motivo). L’autorizzazione comunale, infine, menzionava una nota regionale (prot. n. 22727 del 5 novembre 1997) in cui presumibilmente si richiedeva una verifica della precedente attività estrattiva che era pregiudiziale per il rilascio di nuovo assenso all’escavazione (decimo motivo).


In proposito va, tuttavia, considerato che l’autorizzazione anticipatoria costituiva il primo stralcio di un progetto che, anche per i profili paesistici, era stato già valutato e favorevolmente considerato dall’Ente Parco ai cui rilievi e suggerimenti si erano attenuti i proponenti. Era, pertanto, sufficiente per il comune, ai fini delle valutazioni di propria competenza, l’avvenuta acquisizione del parere dell’Ente di gestione del Parco per la stretta connessione del vincolo paesistico con quello, più generale, di rilievo ambientale naturalistico. La nota regionale, inoltre, prot. 22727 del 5 novembre 1997, cui si riferiscono gli appellanti, non indicava specifici accertamenti commessi al comune, limitandosi ad una mera indicazione di adempimenti per un migliore coordinamento dell’attività dei due enti. Il comune ha comunque dato atto di non avere elementi per non ritenere sussistente la conformità delle opere realizzate col progetto presentato precisando di non disporre degli strumenti necessari per ulteriori verifiche che, peraltro, erano estranee al considerato profilo paesaggistico e che, pertanto, potevano essere rimessa alla Regione.


4.C.D. Gli atti impugnati, poi, sarebbero ancora viziati per l’illegittimità della deliberazione della Giunta comunale di Carmagnola n. 80, del 23 febbraio 1999, e della deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese n. 158, del 17 dicembre 1998, per eccesso di potere e per difetto d’istruttoria, di motivazione, illogicità manifesta; contraddittorietà; errata e difettosa valutazione del pubblico interesse (undicesimo motivo) e per violazione ed erronea applicazione di legge: art. 7 legge 1497/1939; artt. 1 e ss. Legge 431/1985; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, di istruttoria, di motivazione; violazione del piano d’area (dodicesimo motivo). Il parere favorevole del comune all’autorizzazione biennale sarebbe del tutto illogico ed incongruo per la mancata considerazione del fatto che il testo della convenzione per la disciplina dell’intervento non contemplava la corresponsione di alcuna indennità. L’ente Parco aveva, poi, reso un parere che del tutto illegittimamente non verificava la compatibilità dell’intervento con il Piano d’area, né considerava le integrazioni progettuali richieste che venivano analizzate dopo il rilascio del parere favorevole.


Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.


Infatti, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il punto 6 della determinazione dirigenziale di autorizzazione biennale impugnata imponeva che, entro il termine di 6 mesi, dovesse essere stipulata una convenzione tra l’Ente gestore e la ditta Cave Germaire secondo il testo all. C, che riprendeva lo schema tipo approvato con D.G.R. n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e prevedeva l’obbligo di versare annualmente all’Ente di gestione la somma di lire 200 ogni mc. estratto. In aggiunta la società era tenuta a corrispondere il contributo di lire 350/mc. ai comuni di Carignano e Carmagnola per convenzione 24 giugno 1999, di approvazione del P.E.C. rispetto al quale l’autorizzazione biennale costituiva stralcio anticipatorio. Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Parco aveva, poi, valutato favorevolmente la compatibilità dell’intervento con il contenuto del Piano d’area (delibera C.D. 117/98) formulando indicazioni e proposte cui i proponenti si attenevano. Ed il parere espresso nella delibera n. 158 del 17 dicembre 1998, ai fini e per gli effetti di cui alla legge n. 431/1985, richiamava i due precedenti atti; dal che si evince la completezza dell’istruttoria e l’adeguatezza della procedura.


4.E. Secondo gli appellanti, sussisterebbe, infine, illegittimità dell’autorizzazione regionale derivata dalle illegittimità dedotte nel ricorso R.G. 1207/99 avverso il parere favorevole dell’Ente Parco al progetto di P.E.C.- (Delibera del consiglio direttivo n. 117/98 del 15 settembre 1998), per asserito eccesso di potere per vizio del procedimento; contraddittorietà; travisamento dei fatti; errore e difetto d’istruttoria e di motivazione; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione ed erronea applicazione delle ll. rr. 28/1990 e 65/1995). Il parere dell’ente Parco divergerebbe sensibilmente dalle risultanze dell’istruttoria tecnica effettuata per la sua emanazione con riferimento a rilevanti aspetti urbanistici, geomorfologici, ecologico-ambientali. Sebbene, poi, il punto sub. 4 dell’istruttoria ribadisse la necessità di subordinare l’approvazione del progetto all’acquisizione d’integrazioni e chiarimenti in merito agli aspetti richiamati nella aree tematiche, non era stato svolto alcun ulteriore approfondimento (tredicesimo motivo). Sussisterebbe, poi, violazione e mancata applicazione delle l.r. 28/1990 e 65/1995; violazione del Piano d’area; erronea valutazione e motivazione, anche in punto di pubblico interesse; illogicità e ingiustizia manifesta. Nulla è previsto nel PEC impugnato per la cascina Betlemme che il Piano d’area prevede come destinata a centro studi e di ricerca ambientale da collegare alle attività del museo di Carmagnola; né sono indicate contrarie ragioni che giustificano la diversa decisione di pianificazione attuativa (quattordicesimo motivo). Vi sarebbe stata ancora violazione e mancata applicazione di legge: l.r. 69/1978 e succ. mod.; eccesso di potere per vizio del procedimento, errore di presupposti e di motivazione; illogicità e ingiustizia manifesta; incompetenza, sviamento. Nel parere dell’Ente Parco sarebbero espressi valutazioni e criteri economici di politica estrattiva, di organizzazione del mercato del settore e di gestione del mercato. Dal che l’evidente illegittimità del parere trattandosi di materia riservata alla Regione ex l.r. 69/1978 in specie nel caso di cave in zone protette in cui la Regione assomma alle funzioni tipiche anche quelle relative al rilascio dell’autorizzazione (quindicesimo motivo). Infine, sussisterebbe violazione e mancata applicazione di legge: l.r. 28/1990, 65/1995, 38/1998; eccesso di potere per vizio del procedimento, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Vi sarebbe stata una scelta immotivata di non approfondire i vari punti critici emersi in sede istruttoria rimettendone la valutazione alle sedi di approvazione finale. Tale modo di operare risulterebbe illegittimo sotto due profili: perché il parere dell’Ente Parco atteneva a profili essenziali di compatibilità con la pianificazione ambientale, il cui accertamento richiedeva necessariamente la completezza della valutazione e degli elementi; non si era tenuto conto che il rilascio di un parere favorevole costituiva presupposto essenziale per il conseguimento delle anticipazioni biennali alla attuazione del progetto, ai sensi della l.r. 38/1998 e dunque nei fatti consentiva la compromissione dell’area, in assenza della verifica in ordine al superamento degli elementi critici sopra evidenziati (sedicesimo motivo.


Anche tali ultime censure sono infondate e vanno respinte.


Non considerano, infatti, gli appellanti che, come più volte in precedenza sottolineato, dopo i rilievi formulati dall’Ente Parco, il PEC impugnato è stato modificato ed adeguato alle osservazione dell’Ente, e che a tale adeguamento si è fatto riferimento nell’autorizzazione regionale, che specificamente richiamava, non solo il parere iniziale n. 117/98 dell’Ente Parco, ma anche quello successivo n. 245/98 in cui si prendeva atto dell’intervenuto adeguamento del progetto. Gli appellanti, inoltre, non hanno tenuto conto del fatto che l’ambito 15 del Piano d’area comprendeva più parti di territorio, fisicamente distinte e diversamente regolate; e che l’area sulla quale insisteva la cascina Betlemme era disciplinata dal punto n. 1 della scheda mentre quelle interessate dalla attività estrattiva erano regolate dai punti 2.2 e dalla autonoma disciplina di cui agli artt. 3.10 e 4.1. ultimo comma delle norme del Piano d’area. La cascina Betlemme non poteva, pertanto, essere acquisita gratuitamente al comune quale corrispettivo per consentire l’esercizio dell’attività estrattiva; la stessa, inoltre, risultava di proprietà di tali Rubioli i quali non avevano manifestato alcuna volontà di farla includere nel progetto esecutivo impugnato. Né, poi, può ritenersi che le considerazioni, peraltro di carattere generale, dell’Ente Parco su aspetti economici dell’intervento estrattivo, potessero far presumere uno sviamento rispetto alle finalità del parere ed implicare un’illegittimità dello stesso. Quanto, infine, alla motivazione del provvedimento, vale il rilievo che l’Ente Parco, avendo sulla questione acquisito pareri di altri soggetti, alla fine tali pareri ha richiamato e fatti propri giustificando, per relationem, le ragioni della scelta operata.


Per le esposte considerazioni, riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti i proposti ricorsi sono da ritenere infondati nel merito e come tali vanno respinti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riuniti i ricorsi, in riforma delle impugnate sentenze, li dichiara ammissibili respingendoli, tuttavia, nel merito. Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.


Così deciso in Roma il 5 novembre 2004 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Aree protette - Aree destinate a riserva naturale - Apertura di nuove cave – Divieto - Piano d’attuazione convenzionato - Esercizio delle attività estrattive ai fini della rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini di cava esistenti - Progetto di risistemazione dell’area - Parco fluviale del Po – L.R. Piemonte n. 28/1990 - n. 65/95. Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale Piemonte n. 28/1990, come sostituito dall’art. 8 della legge regionale n. 65/95, nelle aree destinate a riserva naturale, pur essendo vietata l’apertura di nuove cave, erano, tuttavia, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della legge; con la considerazione ulteriore che, nel rispetto di tale disposizione, l’art. 3.10 delle norme di attuazione del Piano d’area consentiva l’esercizio delle attività estrattive anche in zona di riserva ai fini della rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini di cava esistenti. Pres. GIOVANNINI - società Dafne et Cloe Immobil s.a.s. (avv.ti Siniscalco, Montanaro e Vaiano) ed altri Comune di Carmagnola (avv. Piero Golinelli) ed altri (dichiara ammissibili i ricorsi riuniti respingendoli, Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. 1, del 27 luglio 2000, n. 899). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16.02.2005 (c.c.5.11.2004), sentenza n. 479

2) Aree protette - Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Obiettivi di sistemazione idrogeologica e idraulica dell’utilizzazione delle acque. La normativa generale, relativa ai bacini idrografici di rilievo nazionale, con riferimento al caso in esame, doveva considerarsi integrata dalla legislazione regionale cui si riconosceva carattere prevalente ed assorbente; per cui, prevaleva la legge n. 28, del 17 aprile 1990, della regione Piemonte che, come già rilevato, istituiva il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po ed il cui art. 15 individuava nel Piano d’aera il principale strumento di relativa pianificazione. La regione Piemonte era, quindi, dotata di una propria specifica legislazione che non riguardava soltanto la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici della fascia del Po ma anche quelli ulteriori ai quali era, più limitatamente, preordinato il P.S.F.F. e che ineriva ai soli obiettivi di sistemazione idrogeologica e idraulica dell’utilizzazione delle acque. Pres. GIOVANNINI - società Dafne et Cloe Immobil s.a.s. (avv.ti Siniscalco, Montanaro e Vaiano) ed altri Comune di Carmagnola (avv. Piero Golinelli) ed altri (dichiara ammissibili i ricorsi riuniti respingendoli, Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. 1, del 27 luglio 2000, n. 899). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16.02.2005 (c.c.5.11.2004), sentenza n. 479


3) Urbanistica e edilizia – Interesse a ricorrere - Proprietario di un fondo non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variazione urbanistica - Interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente – Sussiste. Va considerato qualificato, ai fini della legittimazione a ricorrere, l’interesse del proprietario di un fondo non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variazione urbanistica, qualora la stessa incida, tuttavia, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di sua proprietà o, in ogni caso, sull’interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito il suo immobile (Cons. St. Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5312). Pres. GIOVANNINI - società Dafne et Cloe Immobil s.a.s. (avv.ti Siniscalco, Montanaro e Vaiano) ed altri Comune di Carmagnola (avv. Piero Golinelli) ed altri (dichiara ammissibili i ricorsi riuniti respingendoli, Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. 1, del 27 luglio 2000, n. 899). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16.02.2005 (c.c.5.11.2004), sentenza n. 479

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