Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
- n. 367/2000, proposto dalle Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi
per Azioni, rappresentata e difesa dall’avv.to Lucio V. Moscarini, con domicilio
e eletto presso lo stesso in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
- n. 548/2000, proposto dal Comune di Ravenna, rappresentato e difeso dall’avv.to
Maria Teresa Barbantini Fedeli, con domicilio eletto presso la stessa in Roma,
p.za Trevi, n. 86;
contro
BIASIOLI Mario, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to
Rino Paganini, ed elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio, n. 12, presso
lo studio dell’avv.to Francesco Crisci;
e nei confronti
- quanto al ricorso n. 367/2000 del Comune di Ravenna, non costituitosi in
giudizio;
- quanto al ricorso n. 548/2000 delle Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e
Servizi per Azioni, costituitasi in rappresentata e difesa dall’avv.to Lucio V.
Moscarini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna,
Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 19 novembre 2004 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Moscarini, Barbantini e l’avv. Crisci per delega
dell’avv. Paganini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 677/92 del 12.11.1992 il Sindaco del Comune di Ravenna
ingiungeva la demolizione di un capannone di proprietà del sig. BIASIOLI Mario,
realizzato in assenza di “licenza edilizia” in fascia di rispetto ferroviario ed
in ordine alla cui ubicazione era stato espresso parere negativo dall’Ente
Ferrovie dello Stato.
Avverso detto provvedimento il BIASIOLI proponeva ricorso avanti al T.A.R. per
l’ Emilia Romagna deducendo motivi di violazione dell’art. 33, primo comma,
della legge n. 47/1985, in combinato disposto con gli artt. 49 e 50 del d.P.R.
n. 753/1980, nonché di eccesso di potere in diverse figure sintomatiche e
sottolineando, in particolare, l’irrilevanza della disciplina di vincolo
introdotta dal d.P.R. n. 753/1980 citato, trattandosi di manufatto realizzato in
data anteriore, e l’erroneità del richiamo nel provvedimento demolitorio
all’art. 33 della legge n. 47/1980, vertendosi in ipotesi di vincolo relativo.
Con sentenza n. 456 del 07.12.1998 la Sezione II^ del T.A.R. adito riconosceva
l’irrilevanza del vincolo ferroviario “de quo” ai fini della sanatoria postuma
dell’immobile e disponeva l’annullamento dell’ordine di demolizione impugnato.
Avverso detta decisione hanno proposto separati atti di appello la S.p.a.
Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi ed il Comune di Ravenna,
contrastando nel merito le conclusioni del giudice di prime cure e chiedendo
l’annullamento della sentenza gravata
Il Comune di Ravenna ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto
avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna per omessa impugnazione dell’atto
presupposto di diniego del condono edilizio nei riguardi del capannone, espresso
con atto del 30.07.1992, al quale il BIASIOLI aveva prestato acquiescenza
In entrambi i ricorsi si è costituito in resistenza il sig. BIASIOLI che ha
contrastato nel merito i motivi di impugnazione e chiesto il rigetto dei
gravami.
Nel ricorso n. 548/2000 si è altresì costituita la S.p.a. Ferrovie dello Stato -
Società Trasporti e Servizi, che ha svolto argomentazioni a sostegno delle
ragioni dell’appellante Comune di Ravenna.
All’udienza del 19 novembre 2004 i ricorsi sono stati trattenuti per la
decisione.
DIRITTO
1). Per evidenti ragioni di connessione oggettiva gli appelli possono essere
riuniti per la contestuale decisione.
2). Entrambi i ricorsi sono fondati.
E’ invero concorde l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, quale
segnato dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 22.07.1999, in
base al quale nel procedimento finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere
realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a
vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo, previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei
casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data
successiva al completamento dei lavori (cfr. anche Cons. St. VI^, n. 3186 del
06.06.2003; n. 4812 del 23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002).
Da tale orientamento - che nel coordinamento degli interessi pubblici di diverso
contenuto afferenti all’utilizzazione edilizia del territorio - non considera
recessivi, al momento del rilascio del provvedimento di concessione edilizia
postuma, quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia dei
concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello
svolgimento della attività umane, coinvolti dalla consumazione dell’abuso
edilizio - il collegio non ravvisa ragioni di doversi discostare in ordine al
caso di specie.
In conseguenza, come correttamente posto in rilievo da entrambi gli appellanti,
stante l’ubicazione del capannone di proprietà del sig. BIASIOLI in zona di
rispetto ferroviario, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai
sensi dell’art. 31 e segg. della legge n. 47/1985, restava subordinato al
favorevole parere della Società Ferrovie dello Stato, preposta alla tutela del
vincolo i sensi degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 10.07.1980, n. 753, a nulla
rilevando la circostanza che la costruzione edilizia fosse stata realizzata
anteriormente all’entrata in vigore della legge predetta introduttiva della
disciplina di vincolo.
Sotto ulteriore profilo l’estensione della valenza precettiva delle disposizioni
di tutela dei tracciati ferroviari per ragioni di sicurezza e di regolarità
dell’esercizio delle ferrovie anche alle situazioni preesistenti e non conformi
al nuovo quadro normativo alla data di entrata in vigore della legge n.
753/1980, trova conferma in puntuali previsioni di cui dall’art. 61 della legge
medesima.
In tali ipotesi, e con specifico riferimento all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980
- che impone per gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di
manufatti, una fascia di rispetto di metri trenta dalla linea ferroviaria
(vincolo rilevante ai fini del perfezionamento della domanda di condono edilizio
presentata dal sig. BIASIOLI) - il richiamato art. 61 mantiene fermo ogni potere
di controllo e di tutela dell’ Amministrazione ferroviaria con possibilità di
richiedere ogni misura di adeguamento per la sicurezza dell’esercizio.
La fondatezza nel merito degli appelli esime il collegio dall’esame delle
eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso di primo grado formulate
dal Comune di Ravenna e dalle Ferrovie dello Stato Società Trasporti e Servizi.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie entrambi gli appelli e, per l’effetto,
in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 19
novembre 2004 con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 16.02.2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
1) Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia in sanatoria - Demanio ferroviario - Zona di rispetto ferroviario - Vincoli - Valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane - Parere della Società Ferrovie dello Stato - Necessità - Costruzione edilizia realizzata anteriormente alla disciplina di vincolo - Irrilevanza. Nel procedimento finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori (cfr. anche Cons. St. VI^, n. 3186 del 06.06.2003; n. 4812 del 23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002). Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 22.07.1999, n. 20. Sicché tale orientamento non considera recessivi, al momento del rilascio del provvedimento di concessione edilizia postuma, quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia dei concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane, coinvolti dalla consumazione dell’abuso edilizio. Nella specie, stante l’ubicazione del capannone in zona di rispetto ferroviario, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 31 e segg. della legge n. 47/1985, restava subordinato al favorevole parere della Società Ferrovie dello Stato, preposta alla tutela del vincolo i sensi degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 10.07.1980, n. 753, a nulla rilevando la circostanza che la costruzione edilizia fosse stata realizzata anteriormente all’entrata in vigore della legge predetta introduttiva della disciplina di vincolo. Pres. VARRONE - Est. POLITO - Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni (avv.to Moscarini) Comune di Ravenna (avv. Barbantini Fedeli) c. Biasoli (avv.to Crisci) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492
2) Aree demaniali - Zona di rispetto ferroviario - Vincoli per ragioni di sicurezza - Interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti - Fascia di rispetto - Sicurezza dell’esercizio - Parere favorevole - Necessità. In zona di rispetto ferroviario, l’estensione della valenza precettiva delle disposizioni di tutela dei tracciati ferroviari per ragioni di sicurezza e di regolarità dell’esercizio delle ferrovie anche alle situazioni preesistenti e non conformi al nuovo quadro normativo alla data di entrata in vigore della legge n. 753/1980, trova conferma in puntuali previsioni di cui dall’art. 61 della legge medesima. In tali ipotesi, e con specifico riferimento all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 - che impone per gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti, una fascia di rispetto di metri trenta dalla linea ferroviaria (vincolo rilevante ai fini del perfezionamento della domanda di condono edilizio) - il richiamato art. 61 mantiene fermo ogni potere di controllo e di tutela dell’Amministrazione ferroviaria con possibilità di richiedere ogni misura di adeguamento per la sicurezza dell’esercizio. Pres. VARRONE - Est. POLITO - Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni (avv.to Moscarini) Comune di Ravenna (avv. Barbantini Fedeli) c. Biasoli (avv.to Crisci) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492
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