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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sui ricorsi in appello:
- n. 367/2000, proposto dalle Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni, rappresentata e difesa dall’avv.to Lucio V. Moscarini, con domicilio e eletto presso lo stesso in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
- n. 548/2000, proposto dal Comune di Ravenna, rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Teresa Barbantini Fedeli, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, p.za Trevi, n. 86;
contro
BIASIOLI Mario, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Rino Paganini, ed elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio, n. 12, presso lo studio dell’avv.to Francesco Crisci;
e nei confronti
- quanto al ricorso n. 367/2000 del Comune di Ravenna, non costituitosi in giudizio;
- quanto al ricorso n. 548/2000 delle Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni, costituitasi in rappresentata e difesa dall’avv.to Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 19 novembre 2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Moscarini, Barbantini e l’avv. Crisci per delega dell’avv. Paganini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

FATTO


Con ordinanza n. 677/92 del 12.11.1992 il Sindaco del Comune di Ravenna ingiungeva la demolizione di un capannone di proprietà del sig. BIASIOLI Mario, realizzato in assenza di “licenza edilizia” in fascia di rispetto ferroviario ed in ordine alla cui ubicazione era stato espresso parere negativo dall’Ente Ferrovie dello Stato.


Avverso detto provvedimento il BIASIOLI proponeva ricorso avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna deducendo motivi di violazione dell’art. 33, primo comma, della legge n. 47/1985, in combinato disposto con gli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 753/1980, nonché di eccesso di potere in diverse figure sintomatiche e sottolineando, in particolare, l’irrilevanza della disciplina di vincolo introdotta dal d.P.R. n. 753/1980 citato, trattandosi di manufatto realizzato in data anteriore, e l’erroneità del richiamo nel provvedimento demolitorio all’art. 33 della legge n. 47/1980, vertendosi in ipotesi di vincolo relativo.


Con sentenza n. 456 del 07.12.1998 la Sezione II^ del T.A.R. adito riconosceva l’irrilevanza del vincolo ferroviario “de quo” ai fini della sanatoria postuma dell’immobile e disponeva l’annullamento dell’ordine di demolizione impugnato.


Avverso detta decisione hanno proposto separati atti di appello la S.p.a. Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi ed il Comune di Ravenna, contrastando nel merito le conclusioni del giudice di prime cure e chiedendo l’annullamento della sentenza gravata


Il Comune di Ravenna ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna per omessa impugnazione dell’atto presupposto di diniego del condono edilizio nei riguardi del capannone, espresso con atto del 30.07.1992, al quale il BIASIOLI aveva prestato acquiescenza


In entrambi i ricorsi si è costituito in resistenza il sig. BIASIOLI che ha contrastato nel merito i motivi di impugnazione e chiesto il rigetto dei gravami.


Nel ricorso n. 548/2000 si è altresì costituita la S.p.a. Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi, che ha svolto argomentazioni a sostegno delle ragioni dell’appellante Comune di Ravenna.


All’udienza del 19 novembre 2004 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.


DIRITTO


1). Per evidenti ragioni di connessione oggettiva gli appelli possono essere riuniti per la contestuale decisione.


2). Entrambi i ricorsi sono fondati.


E’ invero concorde l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, quale segnato dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 22.07.1999, in base al quale nel procedimento finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori (cfr. anche Cons. St. VI^, n. 3186 del 06.06.2003; n. 4812 del 23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002).


Da tale orientamento - che nel coordinamento degli interessi pubblici di diverso contenuto afferenti all’utilizzazione edilizia del territorio - non considera recessivi, al momento del rilascio del provvedimento di concessione edilizia postuma, quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia dei concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane, coinvolti dalla consumazione dell’abuso edilizio - il collegio non ravvisa ragioni di doversi discostare in ordine al caso di specie.


In conseguenza, come correttamente posto in rilievo da entrambi gli appellanti, stante l’ubicazione del capannone di proprietà del sig. BIASIOLI in zona di rispetto ferroviario, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 31 e segg. della legge n. 47/1985, restava subordinato al favorevole parere della Società Ferrovie dello Stato, preposta alla tutela del vincolo i sensi degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 10.07.1980, n. 753, a nulla rilevando la circostanza che la costruzione edilizia fosse stata realizzata anteriormente all’entrata in vigore della legge predetta introduttiva della disciplina di vincolo.


Sotto ulteriore profilo l’estensione della valenza precettiva delle disposizioni di tutela dei tracciati ferroviari per ragioni di sicurezza e di regolarità dell’esercizio delle ferrovie anche alle situazioni preesistenti e non conformi al nuovo quadro normativo alla data di entrata in vigore della legge n. 753/1980, trova conferma in puntuali previsioni di cui dall’art. 61 della legge medesima.


In tali ipotesi, e con specifico riferimento all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 - che impone per gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti, una fascia di rispetto di metri trenta dalla linea ferroviaria (vincolo rilevante ai fini del perfezionamento della domanda di condono edilizio presentata dal sig. BIASIOLI) - il richiamato art. 61 mantiene fermo ogni potere di controllo e di tutela dell’ Amministrazione ferroviaria con possibilità di richiedere ogni misura di adeguamento per la sicurezza dell’esercizio.


La fondatezza nel merito degli appelli esime il collegio dall’esame delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso di primo grado formulate dal Comune di Ravenna e dalle Ferrovie dello Stato Società Trasporti e Servizi.


Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
 

P.Q.M.
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie entrambi gli appelli e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2004 con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 16.02.2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1)  Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia in sanatoria - Demanio ferroviario - Zona di rispetto ferroviario - Vincoli - Valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane - Parere della Società Ferrovie dello Stato - Necessità - Costruzione edilizia realizzata anteriormente alla disciplina di vincolo - Irrilevanza. Nel procedimento finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori (cfr. anche Cons. St. VI^, n. 3186 del 06.06.2003; n. 4812 del 23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002). Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 22.07.1999, n. 20. Sicché tale orientamento non considera recessivi, al momento del rilascio del provvedimento di concessione edilizia postuma, quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia dei concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane, coinvolti dalla consumazione dell’abuso edilizio. Nella specie, stante l’ubicazione del capannone in zona di rispetto ferroviario, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 31 e segg. della legge n. 47/1985, restava subordinato al favorevole parere della Società Ferrovie dello Stato, preposta alla tutela del vincolo i sensi degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 10.07.1980, n. 753, a nulla rilevando la circostanza che la costruzione edilizia fosse stata realizzata anteriormente all’entrata in vigore della legge predetta introduttiva della disciplina di vincolo. Pres. VARRONE - Est. POLITO - Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni (avv.to Moscarini) Comune di Ravenna (avv. Barbantini Fedeli) c. Biasoli (avv.to Crisci) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492

2) Aree demaniali - Zona di rispetto ferroviario - Vincoli per ragioni di sicurezza - Interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti - Fascia di rispetto - Sicurezza dell’esercizio - Parere favorevole - Necessità. In zona di rispetto ferroviario, l’estensione della valenza precettiva delle disposizioni di tutela dei tracciati ferroviari per ragioni di sicurezza e di regolarità dell’esercizio delle ferrovie anche alle situazioni preesistenti e non conformi al nuovo quadro normativo alla data di entrata in vigore della legge n. 753/1980, trova conferma in puntuali previsioni di cui dall’art. 61 della legge medesima. In tali ipotesi, e con specifico riferimento all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 - che impone per gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti, una fascia di rispetto di metri trenta dalla linea ferroviaria (vincolo rilevante ai fini del perfezionamento della domanda di condono edilizio) - il richiamato art. 61 mantiene fermo ogni potere di controllo e di tutela dell’Amministrazione ferroviaria con possibilità di richiedere ogni misura di adeguamento per la sicurezza dell’esercizio. Pres. VARRONE - Est. POLITO - Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni (avv.to Moscarini) Comune di Ravenna (avv. Barbantini Fedeli) c. Biasoli (avv.to Crisci) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492
 

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