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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

DECISIONE


sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
il Comune di Cervo in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito, altresì, l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al Tar Liguria il Comune di Cervo impugnava il provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali in data 26.11.1993 che annullava la autorizzazione paesaggistica rilasciata dallo stesso Comune a tale sig. Durante Edoardo per la sostituzione del manto di copertura del tetto della propria abitazione con tegole marsigliesi anziché con ardesie così come in precedenza.


Nella fattispecie il Ministero, ricevuta la autorizzazione paesaggistica in data 5.7.1993 aveva formulato una richiesta di documentazione integrativa l’11.8.1993 e, acquisita tale documentazione in data 2.10.1993, aveva disposto l’annullamento della autorizzazione con atto del 26.11.1993 comunicato al Comune il 7.12.1993.


2. Con sentenza 29 maggio 1997, n. 234 il TAR adito accoglieva il ricorso avendo ritenuto fondato e assorbente il motivo di censura con il quale il ricorrente Comune aveva lamentato la tardività dell’intervenuto annullamento: ciò nell’assunto che la richiesta istruttoria formulata dalla Amministrazione (quando erano trascorsi oltre trenta giorni dalla acquisizione della autorizzazione paesaggistica) avrebbe solo effetto sospensivo, e non già interruttivo, talché dal computo del termine di sessanta giorni a disposizione della Autorità decidente per l’annullamento dovrebbe sottrarsi il tempo trascorso ulteriormente alla anzidetta richiesta.


3. Nei riguardi della pronuncia del TAR il Ministero ha interposto appello sostenendo la piena legittimità dell’impugnato atto di annullamento nella considerazione che il termine in questione decorrerebbe solo dal momento in cui l’Autorità ministeriale ha ricevuto la documentazione completa ed è posta quindi in condizione di assumere una “responsabile” decisione di annullamento.


4. L’appello è fondato.


La tesi sostenuta dalla odierna appellante, secondo la quale il termine fissato dall’art. 82 D.P.R. n. 616/1977 per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica decorrerebbe solo dal momento in cui l’Autorità ministeriale riceve la documentazione completa, ed è posta quindi in condizione di assumere una responsabile decisione di annullamento, è perfettamente in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione dal quale non v’è motivo di discostarsi.


È bensì vero che, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, il termine in questione, stante il suo riconosciuto carattere perentorio, non potrebbe essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di una effettiva necessità istruttoria, ma nella fattispecie in esame la richiesta di ulteriore documentazione formulata dal Ministero non è stata considerata affatto pretestuosa o dilatoria dal ricorrente Comune, essendosi questi limitato a censurare le modalità del computo del termine di cui al citato art. 82 in presenza di una richiesta istruttoria.


Dovendosi dunque ribadire che, ove la documentazione inviata alla Autorità chiamata ad eventualmente annullare la autorizzazione risulti incompleta, il termine in questione comincia a decorrere dal momento in cui è stata soddisfatta la richiesta istruttoria - che riveste perciò efficacia interruttiva del termine stesso (con la conseguente irrilevanza del tempo trascorso antecedentemente all’incombente istruttorio) -, giova altresì osservare che nella fattispecie in esame nemmeno ricorre quella situazione che - secondo un recente indirizzo della Sezione - potrebbe giustificare l’applicazione della sospensione del termine.


Secondo tale indirizzo l’effetto interruttivo potrebbe essere attribuito solo alla richiesta istruttoria volta ad acquisire una documentazione completa, dovendosi riconoscere invece l’effetto sospensivo quando si tratti di una semplice richiesta di chiarimenti avanzata in presenza di una documentazione già completa, e ciò al solo fine di decidere in modo più ponderato (in tal senso Cons. Stato VI, 6 febbraio 2003, n. 592); ma un siffatto criterio appliativo non può essere comunque invocato nella controversia in esame, dal momento che la richiesta avanzata dalla Autorità ministeriale non tendeva alla acquisizione di meri chiarimenti.


5. Per quanto procede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Cervo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio.


P.Q.M.


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.
Francesco CARINGELLA Consigliere

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Termine - Carattere - Fondamento - Decorrenza - Documentazione incompleta - Interruzione. In tema di tutela paesaggistica, il termine fissato dall’art. 82 D.P.R. n. 616/1977 per l’eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica decorre solo dal momento in cui l’Autorità ministeriale riceve la documentazione completa, ed è posta quindi in condizione di assumere una responsabile decisione di annullamento. Detto termine, stante il suo riconosciuto carattere perentorio, non può essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di una effettiva necessità istruttoria. Sicché, ove la documentazione inviata all'Autorità preposta ad annullare, eventualmente, l'autorizzazione risulti incompleta, il termine comincia a decorrere dal momento in cui è stata soddisfatta la richiesta istruttoria - che riveste perciò efficacia interruttiva del termine stesso (con la conseguente irrilevanza del tempo trascorso antecedentemente all’incombente istruttorio). Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599

2) Beni culturali e ambientali - Annullamento ministeriale - Termine - Effetto interruttivo e effetto sospensivo - Differenza. In tema di tutela paesaggistica, l’effetto interruttivo del termine potrebbe essere attribuito solo alla richiesta istruttoria volta ad acquisire una documentazione completa, dovendosi riconoscere invece l’effetto sospensivo quando si tratti di una semplice richiesta di chiarimenti avanzata in presenza di una documentazione già completa, e ciò al solo fine di decidere in modo più ponderato (in tal senso Cons. Stato VI, 6 febbraio 2003, n. 592). Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599

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