Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla S.I.A.E. - Società Italiana degli
Autori ed Editori, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Maurizio Mandel, Stefano Astorri e Lorenzo Grisostomi Travaglini ed
elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Viale della Letteratura, n.
30.
contro
Poma Athos, in qualità di legale rappresentante della società editrice musicale
Buena Suerte s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Renato Recca presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Aniene, n. 14.
e con l’intervento
del Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei
Diritti degli Utenti e Consumatori, in persona del Vice Presidente p.t., e
dell’Associazione Tutela degli Utenti e dell’Informazione Stampa e Diritti
d’Autore, in persona del Vice Presidente p.t., rappresentati e difesi dall’avv.
Luciana Selmi ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini, n. 73
(Ufficio Legale Nazionale del Codacons).
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza
Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visto l’atto d’intervento delle associazioni sopra indicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2004 relatore il Consigliere Guido
Salemi; uditi gli avv.ti Astorri, Grisostomi Travaglini e Recca.
Data comunicazione ai difensori delle parti in ordine alla possibilità di
definire il giudizio nel merito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi
degli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 204.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1.- Con lettera raccomandata del 7 giugno 2004, il sig. Athos Poma,
rappresentante legale della società editrice musicale Buena Suerte s.n.c. e, in
tale qualità, eletto presso l’assemblea della SIAE, quale associato
rappresentante della Sezione musica, categoria Editori, fascia di reddito - A,
proponeva, al fine di esercitare le proprie funzioni associative, formale
istanza di rilascio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della
legge 7 agosto 1990, n. 241, di copia dei verbali delle riunioni del Consiglio
di amministrazioni tenutesi nelle seguenti date: 1° agosto - 12 e 17 settembre -
20 e 22 ottobre - 12 e 20 novembre - , 3, 4 e 18 dicembre del 2003; 4, 5 e 11
febbraio - 4 marzo - 1° e 26 aprile - 24 e 31 maggio del 2004.
A sostegno dell’istanza, il sig. Poma rappresentava che il Consiglio di Stato,
Sez. V, con la sentenza 4 maggio 2004 n. 2716, con riferimento ad un’istanza
avanzata da un consigliere comunale, avente ad oggetto atti dell’amministrazione
comunale, aveva sancito che”una richiesta di accesso avanzata da un consigliere
comunale a motivo dell’espletamento del proprio mandato, risulta congruamente
motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione”.
Con nota del 5 luglio 2004, il direttore degli affari giuridici e legali della
Siae negava l’accesso agli atti per la considerazione che, “avendo ad oggetto,
indistintamente e genericamente tutti i verbali delle riunioni del Consiglio di
amministrazione della Siae, difetta dei requisiti formali minimi richiesti dalla
L. 241/90 e successivamente specificati dal D.P.R. 352/92” ed inoltre perché
“dalla richieste non emerge la legittimazione soggettiva all’accesso non essendo
stato motivato ed espresso l’interesse specifico e diretto che, secondo la
giurisprudenza dominante, è requisito indispensabile per il legittimo esercizio
del diritto riconosciuto dalla L. 214/90”.
Avverso siffatta determinazione il sig. Poma proponeva ricorso avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Con sentenza n. 12631 del 5 novembre 2004, il giudice adito accoglieva il
ricorso.
A suo avviso, non poteva ritenersi generica l’istanza di accesso, in quanto in
essa i verbali del C.d.A. erano espressamente indicati, come pure era
evidenziato l’interesse legittimante l’accesso, consistente nell’esercizio delle
funzioni proprie di componente dell’Assemblea della S.I.A.E.
Del pari, non poteva negarsi la configurabilità di una “situazione
giuridicamente rilevante” in capo al ricorrente.
L’interesse che legittimava l’istanza in questione risultava, invero, concreto e
personale, cioè immediatamente riferibile al ricorrente, oltre che qualificato
dallo status di membro (eletto) dell’Assemblea, organo della S.I.A.E., alla
quale compete, tra l’altro, di definire gli indirizzi e vigilare sul
funzionamento della società (art. 5, I comma, lett. d) dello Statuto, nel testo
approvato con D.M. 3/12/2002), secondo quello che è il paradigma organizzatorio
degli enti pubblici associativi.
2.- Con ricorso notificato il 1° dicembre 2004, la Siae ha proposto appello
contro la summenzionata sentenza.
Ad avviso dell’appellante, l’istanza del sig. Poma aveva carattere indistinto e
generico, in quanto riferita a tutti i verbali del C.d.A. dalla data del suo
insediamento in poi e motivata esclusivamente in relazione alla qualifica
soggettiva dell’istante.
Detti verbali, inoltre, non costituirebbero documenti amministrativi, ai sensi
della legge n. 241 del 1990, quanto, invece, atti interni, non incidenti in
alcun modo sulla vita della Siae né, in via mediata, su quella dei suoi
associati, in quanto tale efficacia giuridica potrebbe essere propria, a tutto
voler concedere, delle delibere assunte dall’organo di amministrazione della
società e regolarmente pubblicate.
Il T.A.R. avrebbe, poi, errato nell’’attribuire giuridica rilevanza ai fini
dell’accesso alla situazione giuridica dell’istante di componente dell’Assemblea
della Siae, non essendovi alcuna specifica e concreta correlazione tra i
documenti oggetto dell’istanza e la situazione vantata dall’istante; né il
diritto di accesso potrebbe collegarsi all’esistenza di un mandato elettivo,
giacché in difetto di una norma speciale espressa, troverebbero applicazione le
disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 e, pertanto, una richiesta di
accesso avanzata in ragione dell’espletamento del mandato non risulterebbe
sufficientemente motivata.
Infine, il richiamo allo status di membro eletto dell’Assemblea sarebbe
inconsistente, giacché l’art. 5 dello Statuto attribuisce compiti specifici
all’organo nel suo complesso.
Resiste al ricorso l’appellato.
Sono intervenuti in giudizio, a sostegno delle ragioni dell’appellato, il
Codacons e l’Associazione utenti dell’informazione, della stampa e del diritto
d’autore.
Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 2004, il Collegio ha comunicato ai
difensori della parti che, ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio
2000, n. 205, il giudizio poteva essere definito nel merito con sentenza resa in
forma semplificata, dopo di che il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.- In via preliminare, vanno estromesse dal giudizio le summenzionate
associazioni.
L’intervento adesivo nel giudizio amministrativo, anche di appello, è
condizionato dalla sussistenza nell’interventore, oltre che di un interesse a
ricorrere, della titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo,
anche se dipendente da quella fatta valere in via principale, ovvero non ancora
direttamente incisa dall’atto dell’amministrazione.
Va rilevato, altresì, che la norma di cui al primo comma dell’art. 22 della L. 7
agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso ai documenti
amministrativi a “chiunque vi abbia interesse”, non ha, tuttavia, introdotto
alcun tipo di azione popolare, dal momento che ha successivamente ricollegato
siffatto interesse all’esigenza di tutela di situazioni soggettive
“giuridicamente rilevanti”.
Il diritto in questione è stato, in tal modo, configurato come pretesa
strumentale per l’eventuale tutela di posizioni normativamente qualificate; pur
conseguendo, quindi, al proclamato intento di “assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale”, l’accesso
agli atti della pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali
gli atti stessi direttamente o indirettamente, pervengono e che se ne possano,
eventualmente, avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse
legittimo.
Ne consegue, nella fattispecie, l’inammissibilità dell’intervento delle
summenzionate associazioni, il cui interesse all’esame della documentazione
richiesta dall’appellato non è ricollegabile, neppure indirettamente,
all’eventuale tutela di proprie posizioni differenziate e qualificate come
interesse legittimo, identificandosi piuttosto col generico ed indistinto - e
come tale non assistito da specifica e puntuale tutela giurisdizionale -
interesse di ogni cittadino al legittimo esercizio dell’attività della pubblica
amministrazione (cfr. questa Sezione, 27 marzo 1992, n. 193).
4.- Nel merito, l’appello è infondato.
Va, in primo luogo, precisato che la richiesta del sig. Poma è stata formulata
in maniera assolutamente precisa, avendo il medesimo indicato, a mezzo della
data, i verbali del Consiglio di amministrazione di cui desiderava avere copia.
Va, poi, escluso, che detti verbali non possano formare oggetto di accesso in
ragione della loro natura di atti interni, giacché l’art. 22, 2° comma, della
legge n. 241 del 1990, statuisce espressamente che, nella nozione di documenti
amministrativi, che formano oggetto del diritto di accesso, rientra “qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa” (cfr.,
di recente, C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7349).
Quanto all’interesse legittimante l’accesso, non v’è dubbio, ad avviso del
Collegio, che concorda con quanto affermato dal giudice di prime cure, che esso
è concreto e personale, ossia riferito allo status dell’appellato di membro
eletto dell’Assemblea della S.I.A.E.
Né ha pregio la distinzione tra Assemblea e singolo componente dell’Assemblea,
giacché nel caso in esame rileva lo status di componente dell’Assemblea, ossia
il diritto di tale soggetto di espletare nel modo migliore il mandato che gli è
stato conferito.
Non è, infine, contraddittoria la sentenza appellata, nella parte in cui ha
richiamato la sentenza della Sezione V di questo Consiglio di Stato n. 2716 del
2004, relativa al diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione in
applicazione dell’art. 43, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Il giudice di prime cure ha richiamato tale decisione per considerare come la
previsione normativa riconoscente l’accesso a motivo dell’espletamento del
mandato elettivo giustificava un’istanza non motivata, ma ha subito evidenziato
che un’ipotesi del genere non era rilevante nella fattispecie posta al suo
esame, essendo state specificate le ragioni della richiesta.
In sostanza, deve escludersi che, ai fini della decisione, si sia tenuto conto
della normativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.
3.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere
respinto.
Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dell’appellante e
sono liquidati a favore dell’appellato nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa
estromissione dal giudizio delle associazioni indicate in epigrafe, respinge il
ricorso in appello.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese,
competenze ed onorari del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000
(duemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Lanfranco Balucani Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Guido Salemi Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24.02.2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
1) Pubblica Amministrazione - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Atti interni - Diritto di accesso - Sussiste - Nozione di documenti amministrativi. Va escluso, che i verbali (non incidenti in alcun modo sulla vita della P.A. e non costituenti in senso tecnico documenti amministrativi), non possano formare oggetto di accesso in ragione della loro natura di atti interni, giacché l’art. 22, 2° comma, della legge n. 241 del 1990, statuisce espressamente che, nella nozione di documenti amministrativi, che formano oggetto del diritto di accesso, rientra “qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa” (cfr., di recente, C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7349). Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658
2) Pubblica Amministrazione - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza dell’attività amministrativa. La norma di cui al primo comma dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi a “chiunque vi abbia interesse”, non ha, tuttavia, introdotto alcun tipo di azione popolare, dal momento che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all’esigenza di tutela di situazioni soggettive “giuridicamente rilevanti”. Il diritto in questione è stato, in tal modo, configurato come pretesa strumentale per l’eventuale tutela di posizioni normativamente qualificate; pur conseguendo, quindi, al proclamato intento di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale”, l’accesso agli atti della pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente, pervengono e che se ne possano, eventualmente, avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo. Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658
3) Pubblica Amministrazione - Accesso agli atti dell’Amministrazione - Espletamento del mandato elettivo - Istanza non motivata - Ininfluenza - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. E’ legittimo il diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione in applicazione dell’art. 43, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nei fatti, la previsione normativa riconosce l’accesso a motivo dell’espletamento del mandato elettivo giustifica un’istanza non motivata. Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658
4) Procedure e varie - Intervento adesivo nel giudizio amministrativo - Presupposti - Titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo. L’intervento adesivo nel giudizio amministrativo, anche di appello, è condizionato dalla sussistenza nell’interventore, oltre che di un interesse a ricorrere, della titolarità di una posizione sostanziale di interesse legittimo, anche se dipendente da quella fatta valere in via principale, ovvero non ancora direttamente incisa dall’atto dell’amministrazione. Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658
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