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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA


sul ricorso in appello proposto dall’Enel Green Power s.p.a., in persona dell’avv. Maria Cristina Pennini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Napoleoni e Renzo Grassi con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Savoia, n. 72, presso lo studio legale Caso-Ciaglia.
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.
e nei confronti
della Regione Molise, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Colalillo con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Albalonga, n. 7 (studio avv. Clementino Palmiero);
del Comune di Roccamandolfi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Luigi D’Amore e Antonio Santillo ed elettivamente domiciliato presso il Consiglio di Stato.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Molise e del Comune di Roccamandolfi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. Lubrano per delega dell’avv. Napoleoni, l’avvocato dello Stato De Socio e l’avv. Resta per delega dell’avv. Colalillo.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O e D I R I T T O


1.- La società Enel Green Power s.p.a., in attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e conformemente ai principi della legge 9 gennaio 1991 n. 10, presentava al Comune di Roccamandofli (IS), in esecuzione di apposita convenzione, un progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località Serra Chiapponi, chiedendo alla Regione Molise l’autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.


La Regione esprimeva parere positivo con atto n. 2945 del 25 gennaio 2002, subordinandolo a talune prescrizioni.


In particolare, precisava che il parere andava considerato di fattibilità, mentre per il parere definitivo occorreva presentare un progetto che tenesse conto anche della necessità che la disposizione dei pali eolici e la loro forma fosse studiata in relazione, oltre che delle esigenze tecnologiche delle valenze del luogo, in modo da restituire una qualità paesaggistica al sito; che la centrale eolica poteva, infatti, costituire una particolare interpretazione del contesto ambientale nel quale si inseriva, suggerendo una lettura degli elementi morfologici naturali, ecc. con i quali si doveva correlare e fornendo nuovi e diversi stimoli visivi; che il progetto mancava della V.A. geologica.


La Soprintendenza per i Beni Archeologici, Architettonici e per il Paesaggio, con decreto del 15 aprile 2002, annullava l’atto regionale.


A fondamento dell’annullamento v’erano le considerazioni che la località “Massiccio del Matese”, interessata dall’intervento, era classificata dal piano territoriale paesistico quale area G3.1-G2.2-TCI-Va - Pericolosità geologica Mod.TC1; che l’installazione degli alti pali sul sito individuato, nonché la trasformazione indotta dalla realizzazione della rete di servizi, avrebbe alterato sensibilmente la situazione dei luoghi; che dalla trasformazione complessiva sarebbe stato profondamente alterato il quadro paesaggistico della zona; che il freddo carattere tecnologico dell’intervento mal si conciliava con le valenze naturalistico-ambientali del luogo nel quale erano da ritenersi ammissibili solo usi che ne preservassero e rispettassero l’integrità.


La società Enel Green Power adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, chiedendo l’annullamento del summenzionato decreto.


Con sentenza n. 68 del 12 febbraio 2004, il giudice adito respingeva il ricorso.


A suo avviso non sussisteva la denunciata violazione di omesso avviso di avvio del procedimento, stante la natura doverosa e di giudizio tecnico-legale dell’atto di controllo della Soprintendenza statale sull’autorizzazione paesaggistica regionale.


Pure destituite di fondamento erano ritenute le censure relative alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato ed al suo sviamento rispetto alla funzione di controllo di legittimità dell’assenso paesaggistico regionale, posto che il provvedimento regionale violava i vincoli paesaggistici e travalicava i limiti imposti all’attività regionale con una scelta che, nella sostanza, modificava i vincoli stessi: la normativa del piano territoriale paesistico regionale contemplava la realizzabilità di antenne e tralicci, ma non di pali eolici (strutture ben più alte, ingombranti e complesse).


Né si poteva affermare che la Soprintendenza avesse sovrapposto le proprie valutazioni di merito a quelle dell’Autorità regionale competente, atteso che il provvedimento impugnato, nella sua lunga, articolata e adeguata motivazione, si era limitato a rilevare come, nell’autorizzazione regionale sottoposta a controllo, fossero ravvisabili i vizi di violazione della legge, del decreto ministeriale e del P.T.P.A.A.V. (piano territoriale paesistico ambientale di area vasta) e di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.


2.- Con ricorso notificato il 9 aprile 2004, la società Enel Green Power ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.


Resiste al ricorso il Ministero appellato.


Si sono costituti in giudizio a sostegno delle ragioni della società appellante la Regione Molise e il Comune di Roccamandolfi.


Con ordinanza n. 6265 del 24 settembre 2004, la Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado.


Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


3.- Si può prescindere dall’esame del motivo di appello con cui gli appellanti denunciano la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 in tema di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, stante la fondatezza delle ulteriori censure afferenti al merito della controversia.


Dal sistema dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di gestione del vincolo paesistico, come ricostruito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9, emerge che:
a)- in sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 82, comma 9, del D.L.vo. n. 616 del 1977 (come trasfuso nell’art. 151 del testo unico n. 490 del 1999), la Regione (o l’autorità designata dalla legge regionale) deve rispettare il principio-cardine della leale collaborazione con gli organi del Ministero e gli altri consueti principi sulla legittimità dell’azione amministrativa, sicché dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria;
b)- in sede di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area, se l’autorizzazione non risulti viziata.


In particolare, in relazione a tale ultimo aspetto, la summenzionata decisione ha posto in evidenza che il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione o con gli altri principio sulla legittimità dell’azione amministrativa.


Ne caso di specie, la Soprintendenza ha formulato un proprio giudizio sulla non compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area vincolata, con osservazioni sul pregiudizio ambientale che non hanno evidenziato uno specifico vizio dell’autorizzazione regionale, ove si consideri che la Regione, proprio in relazione alla qualità paesaggistica del sito, si era limitata ad esprimere un parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione del parere definitivo alla presentazione di un progetto che tenesse conto, “oltre che delle esigenze tecnologiche delle valenze del luogo, in modo da restituire una qualità paesaggistica al sito”.


Né può validamente sostenersi, come pure enunciato nel provvedimento ministeriale, che la valutazione regionale si è tradotta “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci (del resto, ciò non viene in rilievo nel decreto impugnato), e, dall’altro, che il progetto in questione risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”).


4.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo grado e annullato il decreto impugnato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli altri oneri dei due gradi di giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnato, accoglie il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Guido Salemi Consigliere, relatore
 

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Beni culturali e ambientali - Provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica - Motivazione - Obbligo - Cooperazione tra Stato e Regioni - Bene tutelato in via primaria. Il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione tra Stato e Regioni o con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa. Sicché dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9. Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione Molise (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680

2) Beni culturali e ambientali - Valutazione regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto - Fattispecie: Realizzazione di un impianto eolico. In tema di tutela paesaggistica non si può validamente sostenersi, che la valutazione regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione Molise (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680

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