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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 26 novembre 2004), Sentenza n. 686

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello proposto da Manno Antonio, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Consolo e Sebastiano Ghigino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Monteverdi, n. 16.
contro
la Regione Autonoma della Sardegna e l’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente, non costituitisi in giudizio.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n. 889 del 24 luglio 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi. Udito l’avv. Ruggieri per delega dell’avv. Consolo.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O e D I R I T T O


1.- Il sig. Antonio Manno, titolare dell’omonima ditta, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna la nota prot. n. 20885 del 14 settembre 2001 dell’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente con la quale era stata respinta la sua richiesta di premi ed indennità per il fermo temporaneo obbligatorio della pesca per gli anni 1995, 1996 e 1997.


Il ricorrente esponeva che, benché non potesse vantare il requisito della residenza in Sardegna nei termini richiesti dalla normativa regionale (art. 1, 2° comma, l.r. 22 luglio 1991, n. 25), né fosse in grado di dimostrare di avere esercitato la pesca nelle acque prospicienti le coste sarde, aveva l’imbarcazione iscritta nel compartimento marittimo isolano; che sussisteva, quanto ai requisiti richiesti del possedere la “sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni” e di essere obbligati ad esercitare la pesca nelle acque “territoriali” della Regione Sardegna, un evidente contrasto tra la normativa regionale citata e la superiore normativa comunitaria, dettata in materia ed alla quale la stessa legge regionale si era esplicitamente ispirata (Regolamento CEE 4028/1986); che tale contrasto andava risolto in favore della normativa comunitaria, dovendosi, in caso contrario, sottoporre alla Corte costituzionale il vaglio della legittimità costituzionale della legge.


Con sentenza n. 889 del 24 luglio 2003 il giudice adito respingeva il ricorso.


Il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.


Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


2.- L’appello è infondato.


Questa Sezione si è recentemente pronunciata su fattispecie analoga, respingendo l’appello e confermando l’orientamento assunto in materia dal T.A.R. della Sardegna (cfr. sentenza n. 258 del 28 gennaio 2004).


Non resta, quindi, che ribadirne le ragioni.


La legge regionale sarda n. 25 del 1991, concernente provvedimenti urgenti a sostegno dell’attività di pesca, dispone al capoverso dell’articolo 1, che “per il fermo temporaneo delle navi da pesca…l’assessore…è autorizzato a concedere alle imprese di pesca… che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della regione da almeno tre anni e che quivi svolgano prevalentemente la loro attività di pesca con navi da pesca iscritte nei compartimenti della Sardegna, premi di arresto temporaneo”.


Tale disposizione deve ritenersi prevalere su quella legislativa e regolamentare statale, in virtù della riserva della disciplina normativa ed amministrativa in materia (trattandosi di procedimento di concessione iniziato su istanza diretta alla Regione Sardegna) affidata alla medesima regione a statuto speciale.


La disposizione citata è, inoltre, chiarissima nel prevedere, ai fini della concessione del beneficio in questione, i seguenti tre concorrenti requisiti soggettivi: a) residenza o sede legale del soggetto richiedente da almeno tre anni nella regione; b) svolgimento nella regione della prevalente attività di pesca; c) iscrizione nei compartimenti marittimi della Sardegna dei pescherecci con i quali l’attività è esercitata.


Deve escludersi che la normativa regionale si ponga in contrasto col summenzionato regolamento comunitario.


Come rettamente osservato dal giudice di prime cure, dall’esame delle disposizioni dello stesso regolamento comunitario si ricava chiaramente la natura c.d. partecipata del contributo in questione, nel senso che le risorse economiche da cui lo stesso trae fondamento sono sia comunitarie che nazionali.


In tal senso dispone inequivocabilmente l’art. 22, comma 2°, del regolamento, ai sensi del quale “La Comunità partecipa alle spese effettuate dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1”.


Ancor più chiaramente, l’art. 25, comma 2°, del medesimo regolamento stabilisce poi che “Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo”.


E’ la stessa fonte comunitaria, dunque, ad autorizzare la fonte nazionale o regionale a disporre ulteriori specificazioni e limitazioni volte a creare un collegamento effettivo e sostanziale tra la zona di effettuazione del fermo e l’ente territoriale erogatore del contributo.


E’, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della summenzionata disposizione legislativa, che è posta con riferimento agli artt. 3, 16, 35 e 41 della Costituzione, giacché la previsione di attribuire il beneficio in questione esclusivamente alle imprese che hanno un collegamento pluriennale con la Sardegna si giustifica con la finalità della legge e rientra nella sfera della discrezionalità legislativa.


3.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.


Nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio la Regione appellata.
 

P. Q. M.
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
 

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Guido Salemi Consigliere, relatore

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Pesca - Fermo temporaneo obbligatorio della pesca - Concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo - Condizioni - Fondamento - Natura c.d. partecipata del contributo - Regolamento CEE 4028/1986 - L.R. Sardegna n. 25/1991. La legge regionale sarda n. 25 del 1991, concernente provvedimenti urgenti a sostegno dell’attività di pesca, non si pone in contrasto col regolamento comunitario 4028/1986 prevedendo, ai fini della concessione del beneficio, i seguenti tre concorrenti requisiti soggettivi: a) residenza o sede legale del soggetto richiedente da almeno tre anni nella regione; b) svolgimento nella regione della prevalente attività di pesca; c) iscrizione nei compartimenti marittimi della Sardegna dei pescherecci con i quali l’attività è esercitata. Inoltre si ricava, dall'art. 22, comma 2°, del regolamento, la natura c.d. partecipata del contributo, nel senso che le risorse economiche da cui lo stesso trae fondamento sono sia comunitarie che nazionali. Ancor più chiaramente, l’art. 25, comma 2°, del medesimo regolamento stabilisce poi che “Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo”. Sicché, è la stessa fonte comunitaria, ad autorizzare la fonte nazionale o regionale a disporre ulteriori specificazioni e limitazioni volte a creare un collegamento effettivo e sostanziale tra la zona di effettuazione del fermo e l’ente territoriale erogatore del contributo. (conf. e cond. T.A.R. Sardegna sentenza n. 258 del 28 gennaio 2004). Pres. Giovannini - Est. Salemi - Manno - ( avv.ti Consolo e Ghigino) c. Regione Autonoma della Sardegna e l’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente (non costituitisi) (conferma TAR Sardegna n. 889 del 24 luglio 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 26 novembre 2004), Sentenza n. 686

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