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 Massime della sentenza

 

CORTE COSTITUZIONALE, 21 ottobre 2005 (12 ottobre 2005), Sentenza n. 391

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 391
ANNO 2005


composta dai signori:


- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 ottobre 2003, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2003.


Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;


udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;


udito l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto


1. - Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 e depositato il successivo 30 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


Secondo il ricorrente, la legge impugnata eccederebbe l'ambito delle competenze regionali consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente.


Sempre secondo il ricorrente, la norma censurata non rispetterebbe gli standards di tutela uniforme dettati dallo Stato allo scopo di garantire l'equilibrio ambientale in maniera unitaria e soddisfacente sul territorio nazionale. Il riferimento va, in particolare, all'art. 18 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, in attuazione di obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio, rispondendo all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento, come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.


2. - La resistente Regione Puglia si è costituita con una memoria depositata il 25 novembre 2003 e perciò oltre il termine previsto dall'art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 19 ottobre 2004, una memoria nella quale insiste per l'accoglimento della questione.


Rileva la difesa erariale che l'esito dell'intervento legislativo regionale è rappresentato dall'estensione della fascia oraria di esercizio dell'attività venatoria avente ad oggetto la selvaggina d'acqua fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Siffatta disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l'articolo 18, comma 7, della legge statale n. 157 del 1992, il quale statuisce, in termini perentori, che "la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto", con la sola eccezione dell'abbattimento selettivo degli ungulati per massimo un'ora dopo il tramonto.


Tale contrasto con la legge statale, che si configura quale legge posta a tutela dell'ambiente, si tradurrebbe in un pregiudizio alle azioni di conservazione di numerose specie di fauna selvatica e nell'invasione della competenza esclusiva statale nel settore individuato nell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


Richiamata la giurisprudenza costituzionale che, riguardo alla protezione dell'ambiente, ha riconosciuto la competenza statale a dettare standards di tutela minimi ed uniformi sull'intero territorio nazionale, il ricorrente sottolinea che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dal comma 7 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rispondendo in modo mirato all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Sul punto si rappresenta come dato notorio, avallato dalla scienza etologica, il fatto che il picco della concentrazione degli anatidi selvatici in corrispondenza degli specchi d'acqua si verifica a ridosso del crepuscolo.


La legge regionale avrebbe dunque inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale la chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che dipendono ecologicamente dalle zone umide.


Considerato in diritto


1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


Secondo il ricorrente, la legge impugnata, che consta del solo articolo 1, - consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente - non rispetterebbe gli standards di tutela uniforme dettati dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed, in tal modo, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per la fissazione di tali standards, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.


2. - Preliminarmente occorre rilevare che la Regione Puglia si è costituita nel presente giudizio con atto depositato il 25 novembre 2003 e cioè dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avvenuto il 30 ottobre 2003 (art. 23, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). La costituzione della Regione Puglia deve pertanto dichiararsi inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte circa la perentorietà, anche per la parte resistente, dei termini per la costituzione in giudizio.


Sempre in via preliminare va osservato che, sebbene nel ricorso si faccia riferimento generico all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, la relazione ministeriale allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si è deciso di sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, indica, con maggiore precisione, il comma 7 del medesimo art. 18, che ammette il prolungamento della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli ungulati. Pertanto, è dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 che deve ritenersi integrato il parametro di legittimità costituzionale.


3. - La questione è fondata.


Come questa Corte ha più volte ribadito, sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna" (sentenza n. 311 del 2003).


Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.


La legge regionale, procrastinando fino ad un'ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è pertanto costituzionalmente illegittima.


Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 –Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.


Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente


Fernanda CONTRI, Redattore


Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.
 

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

Caccia - Delimitazione temporale del prelievo venatorio - Esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Competenza esclusiva delo Stato - Art. 117 Cost. - Legge Regione Puglia 25 agosto 20003, n. 15 - Procrastinazione ad un'ora dopo il tramonto del termine di chiusura del periodo venotorio giornaliero - Illegittimità costituzionale. La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002) "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna" (sentenza n. 311 del 2003). Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. L'articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 –Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), procrastinando fino ad un'ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è pertanto costituzionalmente illegittima. Pres. Capotosti, red. Contri - Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE, 21 ottobre 2005 (ud. 12 ottobre 2005), sentenza n. 391

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