Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA - 1 agosto 2005, Ordinanza
n. 730
REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Ord: 730/05
Reg. gen.: 854/2005
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA
composto dai signori
pres. Giuseppe Barbagallo
Cons. Pier Giorgio Trovato Est.
Cons. Raffaele Maria De Lipsis
Cons. Antonio Corsaro
Cons. Francesco Teresi
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005
Visti gli art. 21, u.c., e l’art. 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l’appello proposto da:
TIFEO ENERGIA AMBIENTE S.C.P.A.
rappresentato e difeso da:
Avv. Alberto Romano
Avv. Francesco Astone
Avv. Gaetano Armao
con domicilio eletto in Palermo
via NOTO 12
presso
Gaetano Armao
contro
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – COMITATO REG-LE SICILIANO, rappresentato e difeso
dagli avv.ti G. Cicero e S. A. Milazzo
e nei confronti di
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN
SICILIA – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
e
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR SICILIA – CATANIA: sezione I n.
279/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza del TAR che dispone l’integrazione del contraddittorio e
sospende interinalmente l’esecuzione degli atti impugnati fino alla camera di
consiglio del 27/9/2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
Associazione Legambiente – Comitato reg.le siciliano Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti e Tutela Acque in Sicilia e altri
Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì, per la parte
appellante gli Avv.ti Romano, F. Astone, G. Armao, l’avv. Cicero, l’avvocato
dello Stato Pugnatone
Ritenuto, allo stato degli atti e ad un sommario esame, che:
- l’appello appare ammissibile e procedibile; in particolare ai fini della
odierna pronuncia cautelare non sembra assumere rilievo l’ordine del giorno,
votato il 13 luglio 2005 dall’Assemblea regionale siciliana e recante impegno
per il Governo della Regione a sospendere le attività consequenziali al piano di
gestione dei rifiuti fino al 30 settembre 2005, trattandosi di deliberazione di
valor e politico, non direttamente incidente sugli atti amministrativi in
vertenza e sulla loro efficacia;
- appare poi ammissibile una pronuncia cautelare temporalmente limitata al
periodo necessario ad assicurare la integrazione del contraddittorio, disposta
dal giudice per garantire una definizione della fase cautelare in presenza di
tutte le parti interessate;
- una tale fondamentale esigenza processuale sembra consentire siffatte misure
provvisorie, anche nelle materie accelerate ex art. 23 bis della legge n.
1034/1971, dovendosi ritenere che anche in esse possa prospettarsi, coma nella
specie, un’esigenza di cautela immediata e provvisoria e che la fissazione della
udienza di merito contestuale alle misure cautelari si riferisca alle misure
disposte con l’ordinanza che definisce la fase cautelare, da adottarsi a
contraddittorio integro;
- nel caso di misure provvisorie (in cui la valutazione del danno imminente e
irreversibile assume rilievo centrale nella pronuncia) occorre tuttavia che le
misure stesse, in coerenza con la loro natura, siano strettamente necessarie e
indilazionabili, e siano altresì rigorosamente limitate nel tempo, onde evitare
che la pronuncia cautelare, intervenuta a contraddittorio non integro, perduri
nel tempo pregiudicando in tal modo gli interessi pubblici sottesi all’atto
amministrativo e gli interessi dei controinteressati, ivi compresi i soggetti
che la integrazione è diretta a garantire;
- sotto questo profilo la pronuncia cautelare appellata appare incongrua, in
quanto, pur fissando per la definizione della lite cautelare la camera di
consiglio del 27 settembre 2005, e pur stabilendo la perentorietà del termine
per l’integrazione del contraddittorio, prevede poi un automatico rinvio
dell’udienza nella ipotesi in cui i ricorrenti, onerati dalla integrazione del
contraddittorio, non provvedano a comprovare la esecuzione dell’incombente entro
il decimo giorno antecedente la camera di consiglio del 27 settembre 2005. Una
tale determinazione infatti, renda incerta la data di definizione cautelare
davanti al TAR e presenti margini di ambiguità, potendo essere interpretata
anche nel senso di possibilità del rinvio dell’udienza (dipendente da fatto
della parte interessata), ipotesi che appare incompatibile con la perentorietà
del termine per l’integrazione e con la necessità che, in caso di inadempimento
dell’onere, la fase cautelare si concluda comunque il 27 settembre 2005.
- alla stregua dei principi sopra enunciati appare incongrua anche la
determinazione del TAR di sospendere gli atti impugnati “attesa la
irreversibilità di eventuali attività esecutive degli stessi”, determinazione
assunta senza approfondire e individuare quali delle attività esecutive siano
concretamente suscettibile di arrecare effetti immediati e irreversibili;
- in conclusione l’ordinanza appellata va riformata nella parte in cui prevede
un automatico rinvio della udienza cautelare fissata;
- l’ordinanza va altresì riformata nella parte in cui dispone la sospensione
della esecuzione degli atti impugnati, anche in relazione ed attività di per sé
inidonee a determinare effetti pregiudizievoli (in particolare le attività di
bonifica e le attività di carattere giuridico progettuale e finanziario
preliminari alla esecuzione delle opere).
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale accoglie in parte, come da motivazione,
l’appello in epigrafe.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 28 luglio 2005
L’estensore
Pier Giorgio Trovato
Il presidente
Giuseppe Barbagallo
Il segretario
Depositata in segreteria
il 1 agosto 2005
Il segretario
1) Procedure – Misure cautelari – Carattere – Integrazione del
contraddittorio – Fissazione della camera di consiglio – Automatico rinvio
dell’udienza per il caso di mancata prova dell’avvenuta integrazione del
contraddittorio – Incongruità. Le misure provvisorie, in coerenza con la
loro natura, devono essere strettamente necessarie, indilazionabili e limitate
nel tempo, onde evitare che la pronuncia cautelare perduri nel tempo
pregiudicando gli interessi pubblici sottesi all'atto amministrativo e gli
interessi dei controinteressati. Ne deriva che la pronuncia cautelare che, pur
fissando la camera di consiglio per la definizione della lite cautelare, e pur
stabilendo la perentorietà del termine per l'integrazione del contraddittorio,
prevede poi un automatico rinvio dell'udienza nell'ipotesi in cui i ricorrenti,
onerati della integrazione del contraddittorio, non provvedano a comprovare la
esecuzione dell'incombente entro il decimo giorno antecedente la camera di
consiglio. Una tale determinazione, infatti, rende incerta la data di
definizione cautelare davanti al TAR e presenta margini di ambiguità, potendo
essere interpretata anche nel senso di possibilità di rinvio dell'udienza
(dipendente da fatto della parte interessata), ipotesi che appare incompatibile
con la perentorietà del termine per l'integrazione e con la necessità che, in
caso di inadempimento dell'onere, la fase cautelare si concluda in data certa.
Pres. Barbagallo, Est. Trovato – T. S.C.P.A. (Avv.ti Romano, Astone e Armao) c.
Associazione Legambiente – Comitato Reg. Siciliano (Avv.ti Cicero e Milazzo) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 1 agosto 2005,
ordinanza n. 730 (annulla T.A.R. Catania, Sez. I, ord. n. 279/2005)
2) Procedure – Misure cautelari – Sospensione degli atti - Specifica
individuazione degli atti suscettibili di arrecare effetti immediati e
irreversibili – Necessità. E' incongrua la determinazione del TAR di
sospendere gli atti impugnati, senza approfondire e individuare quali delle
attività esecutive siano concretamente suscettibili di arrecare affetti
immediati e irreversibili, anche in relazione ad attività di per sè inidonee a
determinare effetti pregiudizievoli (in particolare le attività di bonifica e le
attività di carattere giuridico progettuale e finanziario preliminari alla
esecuzione delle opere). Pres. Barbagallo, Est. Trovato – T. S.C.P.A. (Avv.ti
Romano, Astone e Armao) c. Associazione Legambiente – Comitato Reg.
Siciliano (Avv.ti Cicero e Milazzo) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIA, 1 agosto 2005, ordinanza n. 730 (annulla T.A.R.
Catania, Sez. I, ord. n. 279/2005)
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