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 Massime della sentenza

(Segnalata dall'avv. Nicola Giudice)

 

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA - 1 agosto 2005, Ordinanza n. 730
 

 

REPUBBLICA ITALIANA


Reg. Ord: 730/05

Reg. gen.: 854/2005

 

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA


composto dai signori


pres. Giuseppe Barbagallo
Cons. Pier Giorgio Trovato Est.
Cons. Raffaele Maria De Lipsis
Cons. Antonio Corsaro
Cons. Francesco Teresi
 


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2005

 

Visti gli art. 21, u.c., e l’art. 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;


Visto l’appello proposto da:


TIFEO ENERGIA AMBIENTE S.C.P.A.
rappresentato e difeso da:
Avv. Alberto Romano
Avv. Francesco Astone
Avv. Gaetano Armao
con domicilio eletto in Palermo
via NOTO 12
presso
Gaetano Armao

contro
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE – COMITATO REG-LE SICILIANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Cicero e S. A. Milazzo

e nei confronti di
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato


per l’annullamento dell’ordinanza del TAR SICILIA – CATANIA: sezione I n. 279/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN SICILIA;


Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza del TAR che dispone l’integrazione del contraddittorio e sospende interinalmente l’esecuzione degli atti impugnati fino alla camera di consiglio del 27/9/2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
Associazione Legambiente – Comitato reg.le siciliano Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e Tutela Acque in Sicilia e altri
Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì, per la parte appellante gli Avv.ti Romano, F. Astone, G. Armao, l’avv. Cicero, l’avvocato dello Stato Pugnatone

Ritenuto, allo stato degli atti e ad un sommario esame, che:

- l’appello appare ammissibile e procedibile; in particolare ai fini della odierna pronuncia cautelare non sembra assumere rilievo l’ordine del giorno, votato il 13 luglio 2005 dall’Assemblea regionale siciliana e recante impegno per il Governo della Regione a sospendere le attività consequenziali al piano di gestione dei rifiuti fino al 30 settembre 2005, trattandosi di deliberazione di valor e politico, non direttamente incidente sugli atti amministrativi in vertenza e sulla loro efficacia;

- appare poi ammissibile una pronuncia cautelare temporalmente limitata al periodo necessario ad assicurare la integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice per garantire una definizione della fase cautelare in presenza di tutte le parti interessate;

- una tale fondamentale esigenza processuale sembra consentire siffatte misure provvisorie, anche nelle materie accelerate ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971, dovendosi ritenere che anche in esse possa prospettarsi, coma nella specie, un’esigenza di cautela immediata e provvisoria e che la fissazione della udienza di merito contestuale alle misure cautelari si riferisca alle misure disposte con l’ordinanza che definisce la fase cautelare, da adottarsi a contraddittorio integro;

- nel caso di misure provvisorie (in cui la valutazione del danno imminente e irreversibile assume rilievo centrale nella pronuncia) occorre tuttavia che le misure stesse, in coerenza con la loro natura, siano strettamente necessarie e indilazionabili, e siano altresì rigorosamente limitate nel tempo, onde evitare che la pronuncia cautelare, intervenuta a contraddittorio non integro, perduri nel tempo pregiudicando in tal modo gli interessi pubblici sottesi all’atto amministrativo e gli interessi dei controinteressati, ivi compresi i soggetti che la integrazione è diretta a garantire;

- sotto questo profilo la pronuncia cautelare appellata appare incongrua, in quanto, pur fissando per la definizione della lite cautelare la camera di consiglio del 27 settembre 2005, e pur stabilendo la perentorietà del termine per l’integrazione del contraddittorio, prevede poi un automatico rinvio dell’udienza nella ipotesi in cui i ricorrenti, onerati dalla integrazione del contraddittorio, non provvedano a comprovare la esecuzione dell’incombente entro il decimo giorno antecedente la camera di consiglio del 27 settembre 2005. Una tale determinazione infatti, renda incerta la data di definizione cautelare davanti al TAR e presenti margini di ambiguità, potendo essere interpretata anche nel senso di possibilità del rinvio dell’udienza (dipendente da fatto della parte interessata), ipotesi che appare incompatibile con la perentorietà del termine per l’integrazione e con la necessità che, in caso di inadempimento dell’onere, la fase cautelare si concluda comunque il 27 settembre 2005.

- alla stregua dei principi sopra enunciati appare incongrua anche la determinazione del TAR di sospendere gli atti impugnati “attesa la irreversibilità di eventuali attività esecutive degli stessi”, determinazione assunta senza approfondire e individuare quali delle attività esecutive siano concretamente suscettibile di arrecare effetti immediati e irreversibili;

- in conclusione l’ordinanza appellata va riformata nella parte in cui prevede un automatico rinvio della udienza cautelare fissata;

- l’ordinanza va altresì riformata nella parte in cui dispone la sospensione della esecuzione degli atti impugnati, anche in relazione ed attività di per sé inidonee a determinare effetti pregiudizievoli (in particolare le attività di bonifica e le attività di carattere giuridico progettuale e finanziario preliminari alla esecuzione delle opere).


P.Q.M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie in parte, come da motivazione,
l’appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 28 luglio 2005

L’estensore
Pier Giorgio Trovato

Il presidente
Giuseppe Barbagallo

Il segretario

Depositata in segreteria
il 1 agosto 2005
Il segretario
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso 

1) Procedure – Misure cautelari – Carattere – Integrazione del contraddittorio – Fissazione della camera di consiglio – Automatico rinvio dell’udienza per il caso di mancata prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio – Incongruità. Le misure provvisorie, in coerenza con la loro natura, devono essere strettamente necessarie, indilazionabili e limitate nel tempo, onde evitare che la pronuncia cautelare perduri nel tempo pregiudicando gli interessi pubblici sottesi all'atto amministrativo e gli interessi dei controinteressati. Ne deriva che la pronuncia cautelare che, pur fissando la camera di consiglio per la definizione della lite cautelare, e pur stabilendo la perentorietà del termine per l'integrazione del contraddittorio, prevede poi un automatico rinvio dell'udienza nell'ipotesi in cui i ricorrenti, onerati della integrazione del contraddittorio, non provvedano a comprovare la esecuzione dell'incombente entro il decimo giorno antecedente la camera di consiglio. Una tale determinazione, infatti, rende incerta la data di definizione cautelare davanti al TAR e presenta margini di ambiguità, potendo essere interpretata anche nel senso di possibilità di rinvio dell'udienza (dipendente da fatto della parte interessata), ipotesi che appare incompatibile con la perentorietà del termine per l'integrazione e con la necessità che, in caso di inadempimento dell'onere, la fase cautelare si concluda in data certa. Pres. Barbagallo, Est. Trovato – T. S.C.P.A. (Avv.ti Romano, Astone e Armao) c. Associazione Legambiente – Comitato Reg. Siciliano (Avv.ti Cicero e Milazzo) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 1 agosto 2005, ordinanza n. 730 (annulla T.A.R. Catania, Sez. I, ord. n. 279/2005)

2) Procedure – Misure cautelari – Sospensione degli atti - Specifica individuazione degli atti suscettibili di arrecare effetti immediati e irreversibili – Necessità. E' incongrua la determinazione del TAR di sospendere gli atti impugnati, senza approfondire e individuare quali delle attività esecutive siano concretamente suscettibili di arrecare affetti immediati e irreversibili, anche in relazione ad attività di per sè inidonee a determinare effetti pregiudizievoli (in particolare le attività di bonifica e le attività di carattere giuridico progettuale e finanziario preliminari alla esecuzione delle opere). Pres. Barbagallo, Est. Trovato – T. S.C.P.A. (Avv.ti Romano, Astone e Armao) c. Associazione Legambiente  – Comitato Reg. Siciliano (Avv.ti Cicero e Milazzo) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 1 agosto 2005, ordinanza n. 730 (annulla T.A.R. Catania, Sez. I, ord. n. 279/2005)
 

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