Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI Sez. VII, 08 Giugno 2005, ORDINANZA n. 1775
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA SEZIONE
Registro Ordinanze 1775/05
Registro Generale: 3808/2005
nelle persone dei Signori:
LEONARDO PASANISI Presidente
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.
MARIANGELA CAMINITI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08
Giugno 2005
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 3808/2005 proposto da: H3G S.P.A. rappresentato e difeso da
SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso
SARTORIO GIUSEPPE
contro
COMUNE DI S.PRISCO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv.to Francesco Giojelli ed selettivamente domiciliato con lo
stesso in Napoli, alla Via S. Maria a Cubito N.601, presso lo studio dell’avv.
M.P. Di Fenza
per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 4173 del
10.03.2005, successivamente pervenuto, con il quale il Comune di San Prisco, in
relazione alla denuncia di Inizio Attività presentata da H3G per la
realizzazione di un impianto di telefonia in modalità UMTS alla Via Starza ha
comunicato che “l’istallazione in oggetto non puo essere autorizzata”(doc.2);
2. di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso e consequenziale, ivi
inclusa, per quanto e ove possa occorrere: la delibera di Consiglio Comunale del
5.5.04 n.4, con la quale è stato adottato il “Regolamento in materia di
insediamento, nel Comune di San Prisco, di antenne, stazioni radio base (S.R.B.),
ripetitori e di infrastrutture comunque correlate allo sviluppo del settore
delle telecomunicazioni”(doc.3);
la delibera di Consiglio Comunale del 28.12.04 n.54, con la quale è stato
individuato “quale sito idoneo per l’istallazione di antenne, il terreno sito in
località denominata “Colonne del Cavaliere”(doc.4).
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di San Prisco in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giojelli ed
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n.601 presso lo
studio dell’avvocato M. P. di Fensa;
Udito il relatore Ref. MARIANGELA CAMINITI
Uditi altresì per le parti, come da verbale d’udienza;
Considerato che , prescindendo dall’esame dei profili di irricevibilità del
ricorso, lo stesso non appare prima facie fondato, atteso che non risulta
contestata l’eventuale manifesta illogicità del criterio localizzativo di
installazione degli impianti (effettuata dal Comune in sede di adozione
dell’impugnata delibera del C. C. del 28.12.2004, n.54, integrativa del
Regolamento Comunale adottato con delibera del C.C. del 5.5.2004, n.4), né
risulta comunque dimostrata l’inidoneità del sito all’uopo individuato ad
ospitare l’impianto in questione;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L.
6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 08 Giugno 2005
1) Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di telefonia mobile – Individuazione unico sito - Regolamento comunale – Legittimità – Fondamento. In tema d'installazione di impianti di telefonia mobile, incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare l’illogicità o la irragionevolezza della scelta compiuta dal Comune in sede di approvazione del regolamento comunale attraverso il quale venga individuato un unico sito per l’installazione degli impianti. Pres. PASANISI - Est. CAMINITI - H3G S.P.A. (avv. SARTORIO) c. COMUNE DI S.PRISCO (Avv. Giojelli) - TAR CAMPANIA NAPOLI Sez. VII, 08 Giugno 2005, ORDINANZA n. 1775
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