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 Massime della sentenza

(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)

 

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZ I -  29 dicembre 2005, Sentenza n. 20692
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 20692 reg. Sent
N. 4624 reg. Ric.
anno 2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE



ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso

n. 4624/05 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 142 presso il sig. Bruno Cajano,


contro


- Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,

- Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, n. c.,

- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n. c.,

e nei confronti di

- FIBE s.p.a., in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ambroselli, Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carducci n. 19,


per l’annullamento
dell'ordinanza n. 167 del 17/5/2005 recante l'approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, subordinando l'autorizzazione dell'esercizio all'approvazione dei piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, con autorizzazione allo stoccaggio del CDR a far data dal collaudo; dell'ordinanza n. 19 del 24/1/2003 recante l'approvazione del progetto preliminare; degli artt. 25 e 26 del contratto stipulato tra il Commissario e la FIBE, impresa affidataria degli interventi; di ogni altro atto connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio e la documentazione prodotta dall'Avvocatura erariale;

vista la memoria di costituzione in giudizio della FIBE con la produzione allegata;

vista la memoria difensiva del Comune ricorrente;

visti gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 26/10/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.


FATTO


Con atto notificato il 9 e 10/6/2005, il Comune di Acerra contestava gli atti in epigrafe con i quali il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania ha approvato la realizzazione di un sito di stoccaggio di CDR in località Pantano, dove era già stato localizzato un termovalorizzatore nonostante l'opposizione dell'amministrazione comunale.

Il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE si costituivano in giudizio, resistendo all'impugnativa.

La domanda incidentale di sospensione veniva respinta con ordinanza n. 2028 del 6/7/2005.


DIRITTO


1. Preliminarmente la difesa della FIBE eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto:

- non verrebbe sollevata alcuna censura contro il provvedimento di approvazione del progetto preliminare;

- non vi sarebbero elementi di lesione della sfera di interesse del Comune ricorrente;

- non vi sarebbero contestazioni avverso l'individuazione del sito e l'approvazione del progetto;

- le determinazioni impugnate rientrerebbero nella discrezionalità tecnica incensurabile nel merito;

- le censure relative all'ordinanza P.C.M. n. 3345 del 2004, concernente la deroga ad alcune disposizioni normative, sarebbero tardive;

- l'impugnativa di norme contrattuali sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e risulterebbe irrilevante rispetto agli altri atti impugnati.

Le eccezioni sollevate vanno disattese.

Dalla lettura dei motivi di ricorso è agevole rilevare che:

- il Comune ricorrente contesta l'approvazione del progetto e la sua localizzazione nel proprio territorio, lamentando la violazione di norme e di procedimento, la cui cognizione rientra nel sindacato di legittimità demandato al giudice amministrativo;

- il Comune ricorrente non contesta l'ordinanza n. 3345, ma anzi ne denuncia la violazione;

- le norme contrattuali, che comunque sono soggette alla giurisdizione esclusiva devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, sono contestate, in via peraltro subordinata, nei limiti dell'interesse in quanto espressamente richiamate nell'ordinanza commissariale, oggetto della impugnativa in via principale.

2. Nel merito il Comune ricorrente deduce che:

- non sarebbe stata sentita l'apposita Consulta dei sindaci dei comuni interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. h), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3345 del 2004 per la localizzazione dei siti occorrenti all'emergenza rifiuti;

- l'autorizzazione allo stoccaggio del CDR prescinderebbe dall'approvazione dei piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, pur prescritti dallo stesso provvedimento impugnato;

- mancherebbe la valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 3, e dall'allegato A del d.P.R. 12/4/1996;

- né sarebbe giustificata la deroga ai sensi dell'art. 15, co. 1, della legge n. 306 del 2003, non ricorrendone i presupposti;

- comunque sarebbero mancata l'osservanza degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 15;

- né l'area di stoccaggio sarebbe contemplata nel progetto relativo all'impianto di termovalorizzazione, assoggettato alla atipica valutazione di impatto ambientale, eseguita con parere del Ministro dell'ambiente del 9/2/2005 in applicazione dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004;

- tale intervento non sarebbe stato sottoposto per l'aggiornamento del suddetto parere sulla compatibilità ambientale dell'impianto da realizzare in loco che risulterebbe radicalmente modificato;

- peraltro il CDR prodotto in Campania non sarebbe conforme alle caratteristiche indicate dal decreto ministeriale del 5/2/1998 e non potrebbe essere impiegato nel costruendo impianto di termovalorizzazione, per cui l'impianto di stoccaggio rappresenterebbe sostanzialmente una discarica.

1.1. Per quanto riguarda l'omesso interpello della consulta prevista dall'art. 2, co. 1, lett. h), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3345 del 2004, è da osservare che la localizzazione del sito in questione deriva dall'approvazione nel 2003 del progetto preliminare, e quindi risale ad un'epoca anteriore all'emanazione dell'ordinanza n. 3345 del 2004 invocata dal Comune ricorrente a sostegno della censura in esame, che si palesa pertanto infondata.

1.2. Per quanto riguarda la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale, le parti resistenti obiettano che:

- l'intervento riguarderebbe un mero deposito temporaneo e provvisorio del CDR, in attesa del recupero e dell'impiego nel realizzando impianto di termovalorizzazione;

- l'art. 1, co. 8, del d.P.R. 12/4/1996 esclude dalla procedura di compatibilità ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza

- le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge n. 349 del 1986 risulterebbero derogate dall'ordinanza n. 2425 del 1996;

- le disposizioni dettate dall'art. 1, co. 3 ed all. A, del d.P.R. 12/4/1996 risulterebbero derogate dall'ordinanza n. 3286 del 2003;

- l'intervento sarebbe giustificato dall'assoluta necessità derivante dall'emergenza rifiuti nella regione;

- l'intervento relativo al sito di stoccaggio provvisorio sarebbe distinto rispetto a quello per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione e, pertanto, non rientrerebbe nel progetto relativo a quest'ultimo.

Al riguardo è in primo luogo da riconoscere che il progetto in esame non costituisce una variante o una modifica del progetto relativo all'impianto di termovalorizzazione, ma rappresenta piuttosto un intervento ulteriore ed aggiuntivo, da realizzare nella medesima località, ma con una propria autonoma ragion d'essere.

Infatti il sito di stoccaggio in questione non è una pertinenza funzionale al servizio del termovalorizzatore (già dotato di una apposita area di stoccaggio), ma è finalizzato a consentire l'accumulo delle balle di materiale provenienti dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell'entrata in funzione del termovalorizzatore.

In relazione a quanto precede è da escludere l'applicabilità, al suddetto intervento, dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004, che riguarda specificamente l'aggiornamento della valutazione di compatibilità ambientale dell'impianto di termovalorizzazione.

E' opportuno altresì rilevare che, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata, il materiale destinato allo stoccaggio non ha le caratteristiche del CDR idoneo alla combustione, ma è piuttosto da classificare come rifiuto derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti.

Alla luce di tali elementi il progetto in esame riguarda dunque un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali, rientrante tra gli impianti di smaltimento previsti dall'allegato A del d.P.R. 12/4/1996. Infatti, la relazione istruttoria al progetto preliminare dell'impianto indica una capacità complessiva di stoccaggio pari a 920 mila mc., che è superiore ai limiti previsti dalla suddetta disposizione.

Orbene l'art. 1, co. 8, del citato d.P.R. prevede l'esenzione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Tuttavia l'art. 15, co. 1, della legge n. 306 del 2003 ha poi limitato tale esclusione a singoli interventi disposti in via d'urgenza “solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile”.

Sennonché non emerge dagli atti del procedimento una tale inderogabile necessità ed urgenza, tant'è che tra il progetto preliminare e quello esecutivo risulta trascorso un lasso di tempo di oltre due anni.

Del pari non risulta che la valutazione di impatto ambientale sia esclusa dall'ordinanza P.C.M. n. 3286 del 2003, recante ulteriori misure per fronteggiare l'aggravamento dello stato di crisi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Infatti l'art. 4 della citata ordinanza non indica tra le disposizioni derogabili la normativa dettata dal d.P.R. 12/4/1996, ma si limita a far riferimento (tra le altre) unicamente all'art. 26 del d. lgs. n. 490 del 1999, concernente la valutazione di compatibilità ambientale dei progetti relativi ad opere per gli immobili soggetti a tutela per il loro interesse culturale.

Del resto è opportuno osservare che l'art. 3, co. 3 e 3-bis, dell'ordinanza ministeriale 2948 del 1999 espressamente regolamenta la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti elaborati nell'ambito degli interventi intesi a fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania.

Sotto questo profilo, pertanto, le censure del Comune ricorrente si palesano fondate ed assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze dedotte.

3. In conclusione, il ricorso in esame va dunque accolto per le ragioni sopra esposte.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 4624/05, annulla l'ordinanza commissariale n. 167 del 17/5/2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, addì 26 ottobre 2005, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giancarlo Coraggio Presidente

Fabio Donadono consigliere estensore

Carlo Buonauro referendario

Il Presidente

L'estensore

M A S S I M E

Sentenza per esteso


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