Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)
T.A.R. CAMPANIA -
NAPOLI SEZ I - 29 dicembre 2005, Sentenza n. 20692
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 20692 reg. Sent
N. 4624 reg. Ric.
anno 2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso
n. 4624/05 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 142 presso il sig. Bruno Cajano,
contro
- Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
presso la stessa legalmente domiciliato,
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
presso la stessa legalmente domiciliata,
- Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro
in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,
- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,
- Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale,
n. c.,
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n.
c.,
e nei confronti di
- FIBE s.p.a., in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ambroselli, Fabrizio Magrì ed
Ennio Magrì, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Carducci n. 19,
per l’annullamento
dell'ordinanza n. 167 del 17/5/2005 recante l'approvazione degli elaborati
progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del
combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, subordinando
l'autorizzazione dell'esercizio all'approvazione dei piani di gestione
operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, con
autorizzazione allo stoccaggio del CDR a far data dal collaudo; dell'ordinanza
n. 19 del 24/1/2003 recante l'approvazione del progetto preliminare; degli artt.
25 e 26 del contratto stipulato tra il Commissario e la FIBE, impresa
affidataria degli interventi; di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio e la documentazione prodotta
dall'Avvocatura erariale;
vista la memoria di costituzione in giudizio della FIBE con la produzione
allegata;
vista la memoria difensiva del Comune ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 26/10/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli
avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
FATTO
Con atto notificato il 9 e 10/6/2005, il Comune di Acerra contestava gli atti in
epigrafe con i quali il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in
Campania ha approvato la realizzazione di un sito di stoccaggio di CDR in
località Pantano, dove era già stato localizzato un termovalorizzatore
nonostante l'opposizione dell'amministrazione comunale.
Il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE si
costituivano in giudizio, resistendo all'impugnativa.
La domanda incidentale di sospensione veniva respinta con ordinanza n. 2028 del
6/7/2005.
DIRITTO
1. Preliminarmente la difesa della FIBE eccepisce l'inammissibilità del ricorso
in quanto:
- non verrebbe sollevata alcuna censura contro il provvedimento di approvazione
del progetto preliminare;
- non vi sarebbero elementi di lesione della sfera di interesse del Comune
ricorrente;
- non vi sarebbero contestazioni avverso l'individuazione del sito e
l'approvazione del progetto;
- le determinazioni impugnate rientrerebbero nella discrezionalità tecnica
incensurabile nel merito;
- le censure relative all'ordinanza P.C.M. n. 3345 del 2004, concernente la
deroga ad alcune disposizioni normative, sarebbero tardive;
- l'impugnativa di norme contrattuali sarebbe sottratta alla giurisdizione del
giudice amministrativo e risulterebbe irrilevante rispetto agli altri atti
impugnati.
Le eccezioni sollevate vanno disattese.
Dalla lettura dei motivi di ricorso è agevole rilevare che:
- il Comune ricorrente contesta l'approvazione del progetto e la sua
localizzazione nel proprio territorio, lamentando la violazione di norme e di
procedimento, la cui cognizione rientra nel sindacato di legittimità demandato
al giudice amministrativo;
- il Comune ricorrente non contesta l'ordinanza n. 3345, ma anzi ne denuncia la
violazione;
- le norme contrattuali, che comunque sono soggette alla giurisdizione esclusiva
devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del
1998, sono contestate, in via peraltro subordinata, nei limiti dell'interesse in
quanto espressamente richiamate nell'ordinanza commissariale, oggetto della
impugnativa in via principale.
2. Nel merito il Comune ricorrente deduce che:
- non sarebbe stata sentita l'apposita Consulta dei sindaci dei comuni
interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. h),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3345 del 2004 per la
localizzazione dei siti occorrenti all'emergenza rifiuti;
- l'autorizzazione allo stoccaggio del CDR prescinderebbe dall'approvazione dei
piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino
ambientale, pur prescritti dallo stesso provvedimento impugnato;
- mancherebbe la valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto
dall'art. 1, co. 3, e dall'allegato A del d.P.R. 12/4/1996;
- né sarebbe giustificata la deroga ai sensi dell'art. 15, co. 1, della legge n.
306 del 2003, non ricorrendone i presupposti;
- comunque sarebbero mancata l'osservanza degli adempimenti previsti dal comma 2
del citato art. 15;
- né l'area di stoccaggio sarebbe contemplata nel progetto relativo all'impianto
di termovalorizzazione, assoggettato alla atipica valutazione di impatto
ambientale, eseguita con parere del Ministro dell'ambiente del 9/2/2005 in
applicazione dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004;
- tale intervento non sarebbe stato sottoposto per l'aggiornamento del suddetto
parere sulla compatibilità ambientale dell'impianto da realizzare in loco che
risulterebbe radicalmente modificato;
- peraltro il CDR prodotto in Campania non sarebbe conforme alle caratteristiche
indicate dal decreto ministeriale del 5/2/1998 e non potrebbe essere impiegato
nel costruendo impianto di termovalorizzazione, per cui l'impianto di stoccaggio
rappresenterebbe sostanzialmente una discarica.
1.1. Per quanto riguarda l'omesso interpello della consulta prevista dall'art.
2, co. 1, lett. h), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3345 del 2004, è da osservare che la localizzazione del sito in questione deriva
dall'approvazione nel 2003 del progetto preliminare, e quindi risale ad un'epoca
anteriore all'emanazione dell'ordinanza n. 3345 del 2004 invocata dal Comune
ricorrente a sostegno della censura in esame, che si palesa pertanto infondata.
1.2. Per quanto riguarda la mancata acquisizione della valutazione di impatto
ambientale, le parti resistenti obiettano che:
- l'intervento riguarderebbe un mero deposito temporaneo e provvisorio del CDR,
in attesa del recupero e dell'impiego nel realizzando impianto di
termovalorizzazione;
- l'art. 1, co. 8, del d.P.R. 12/4/1996 esclude dalla procedura di compatibilità
ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza
- le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge n. 349 del 1986 risulterebbero
derogate dall'ordinanza n. 2425 del 1996;
- le disposizioni dettate dall'art. 1, co. 3 ed all. A, del d.P.R. 12/4/1996
risulterebbero derogate dall'ordinanza n. 3286 del 2003;
- l'intervento sarebbe giustificato dall'assoluta necessità derivante
dall'emergenza rifiuti nella regione;
- l'intervento relativo al sito di stoccaggio provvisorio sarebbe distinto
rispetto a quello per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione e,
pertanto, non rientrerebbe nel progetto relativo a quest'ultimo.
Al riguardo è in primo luogo da riconoscere che il progetto in esame non
costituisce una variante o una modifica del progetto relativo all'impianto di
termovalorizzazione, ma rappresenta piuttosto un intervento ulteriore ed
aggiuntivo, da realizzare nella medesima località, ma con una propria autonoma
ragion d'essere.
Infatti il sito di stoccaggio in questione non è una pertinenza funzionale al
servizio del termovalorizzatore (già dotato di una apposita area di stoccaggio),
ma è finalizzato a consentire l'accumulo delle balle di materiale provenienti
dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri
luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell'entrata in funzione del
termovalorizzatore.
In relazione a quanto precede è da escludere l'applicabilità, al suddetto
intervento, dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004, che riguarda specificamente
l'aggiornamento della valutazione di compatibilità ambientale dell'impianto di
termovalorizzazione.
E' opportuno altresì rilevare che, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza
impugnata, il materiale destinato allo stoccaggio non ha le caratteristiche del
CDR idoneo alla combustione, ma è piuttosto da classificare come rifiuto
derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti.
Alla luce di tali elementi il progetto in esame riguarda dunque un impianto per
il deposito preliminare di rifiuti speciali, rientrante tra gli impianti di
smaltimento previsti dall'allegato A del d.P.R. 12/4/1996. Infatti, la relazione
istruttoria al progetto preliminare dell'impianto indica una capacità
complessiva di stoccaggio pari a 920 mila mc., che è superiore ai limiti
previsti dalla suddetta disposizione.
Orbene l'art. 1, co. 8, del citato d.P.R. prevede l'esenzione dalla procedura di
valutazione dell'impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Tuttavia l'art.
15, co. 1, della legge n. 306 del 2003 ha poi limitato tale esclusione a singoli
interventi disposti in via d'urgenza “solo in specifici casi in cui la
situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire
l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per
garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo
immediato non altrimenti eliminabile”.
Sennonché non emerge dagli atti del procedimento una tale inderogabile necessità
ed urgenza, tant'è che tra il progetto preliminare e quello esecutivo risulta
trascorso un lasso di tempo di oltre due anni.
Del pari non risulta che la valutazione di impatto ambientale sia esclusa
dall'ordinanza P.C.M. n. 3286 del 2003, recante ulteriori misure per
fronteggiare l'aggravamento dello stato di crisi nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania. Infatti l'art. 4 della citata ordinanza non
indica tra le disposizioni derogabili la normativa dettata dal d.P.R. 12/4/1996,
ma si limita a far riferimento (tra le altre) unicamente all'art. 26 del d. lgs.
n. 490 del 1999, concernente la valutazione di compatibilità ambientale dei
progetti relativi ad opere per gli immobili soggetti a tutela per il loro
interesse culturale.
Del resto è opportuno osservare che l'art. 3, co. 3 e 3-bis, dell'ordinanza
ministeriale 2948 del 1999 espressamente regolamenta la valutazione della
compatibilità ambientale dei progetti elaborati nell'ambito degli interventi
intesi a fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania.
Sotto questo profilo, pertanto, le censure del Comune ricorrente si palesano
fondate ed assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze dedotte.
3. In conclusione, il ricorso in esame va dunque accolto per le ragioni sopra
esposte.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in
accoglimento del ricorso n. 4624/05, annulla l'ordinanza commissariale n. 167
del 17/5/2005.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 26 ottobre 2005, in camera di consiglio con
l'intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Carlo Buonauro referendario
Il Presidente
L'estensore
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