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 Massime della sentenza

(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)

 

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZ I - 29 dicembre 2005, Sentenza n. 20693
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 20693 reg. Sent
N. 4623 reg. Ric.
anno 2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE



ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso

n. 4623/05 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 142 presso il sig. Bruno Cajano,


contro


- Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliata,

- Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,

- Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, n. c.,

- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n. c.,

e nei confronti di

- FIBE s.p.a., in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ambroselli, Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carducci n. 19,

per l’annullamento
dell'ordinanza n. 12 del 27/4/2005 recante l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un termovalorizzatore di combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, con autorizzazione alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 e con riserva dell'approvazione della variante ai sensi della legge n. 109 del 1994; delle ordinanze commissariali n. 16 del 21/1/2003, n. 179 del 29/7/2004, n. 28 del 4/2/2005, della nota n. 3279/CDRif. dell'1/3/2005, della nota FIBE assunta al prot. n. 5377/CDRif. del 25/3/2005, della nota FIBE n. F/057677/Ape/ri del 7/4/2005 assunta al prot. 6297/CDRif. dell'8/4/2005, del parere del RUP del 26/4/2005 trasmesso con nota n. 7804, di ogni altro atto connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'Avvocatura erariale;

vista la memoria di costituzione in giudizio della FIBE con la produzione allegata;

visti gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 26/10/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
 


FATTO


Con atto notificato il 9 e 10/6/2005, il Comune di Acerra riferiva che:

- con ordinanza n. 161 del 12/6/2000 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania veniva approvata, previo parere di compatibilità ambientale della Commissione prevista dall'art. 3, co. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2948 del 1999, la localizzazione nel comune di Acerra di un impianto di termovalorizzazione di combustibile derivato da rifiuti (CDR);

- con ordinanza commissariale n. 184 del 23/5/2002 veniva approvato il progetto esecutivo;

- le impugnative a suo tempo proposte dal Comune contro gli atti suddetti venivano respinte dal giudice amministrativo (sentenze T.a.r. Campania, sez. I, n. 4441 del 2001 e n. 2456 del 2004);

- successivamente, con il parere in data 9/2/2005, in attuazione dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si esprimeva favorevolmente in ordine all'aggiornamento sulla compatibilità ambientale del termovalorizzatore;

- con ordinanza n. 12 del 27/4/2005, il Commissario di Governo autorizzava la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto con le varianti tecniche proposte dalla FIBE, affidataria dell'intervento.

Avverso tale determinazione è insorto lo stesso Comune con l'impugnativa in epigrafe.

Il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE si costituivano in giudizio, resistendo al gravame.

La domanda incidentale di sospensione veniva respinta con ordinanza n. 2027 del 6/7/2005.


DIRITTO


1. Preliminarmente la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato sarebbe attuativo di precedenti determinazioni che già avrebbero formato oggetto di contenziosi risoltisi in senso sfavorevole al Comune ricorrente.

Invero la circostanza eccepita comporta tutt'al più l'inammissibilità di censure per illegittimità derivata dagli atti presupposti, ma non esclude la legittimazione e l'interesse del Comune ricorrente a contestare per vizi propri il nuovo provvedimento, nella misura in cui è dotato di un'autonoma capacità lesiva.

2. Nel merito, il Comune ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'art. 12, co. 1, della direttiva 2000/76/CE del 14/12/2000 che, sebbene non recepita nei termini, sarebbe vincolante quale norma dettagliata autoesecutiva, nella parte in cui regola la pubblicazione e l'accesso per le domande di autorizzazione degli impianti di incenerimento.

La censura è infondata.

La disposizione invocata (cfr. ora il d. lgs. n. 133 dell'11/5/2005) prevede che siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, le domande di “nuove autorizzazioni”. Sennonché nella specie non vi è una domanda nuova, ma si tratta piuttosto della mera prosecuzione dei lavori, a seguito della presentazione di una variante progettuale relativa alle opere civili per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione del CDR.

3. Con il secondo motivo si osserva che la variante progettuale approvata farebbe riferimento alle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale del 20/12/1999, che risulterebbe invece superata per effetto del parere ministeriale in data 9/2/2005 espresso ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3369 del 2004.

Con il terzo motivo si contesta, inoltre, che non sarebbe stata svolta alcuna verifica sulla compatibilità ambientale della variante, limitandosi a recepire le assicurazioni all'uopo fornite dall'impresa affidataria dei lavori.

Con il quarto motivo si evidenzia infine che la variante in questione non sarebbe compresa nel progetto sottoposto per l'aggiornamento della valutazione di impatto ambientale, espresso con il parere del 9/2/2005.

Al riguardo giova premettere che la pronuncia di compatibilità ambientale dell'intervento risulta già emanata in data 20/12/1999. Nella specie l'ordinanza n. 3369 del 2004 ha disposto non già un completo riesame, ma piuttosto un mero aggiornamento delle suddette valutazioni.

Il relativo approfondimento istruttorio viene specificamente riferito “al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata”.

Ne consegue che il parere di aggiornamento ha un ambito ed un'ampiezza particolari, delimitati a determinati aspetti, sui quali viene ritenuta l'opportunità di una riconsiderazione della compatibilità ambientale in relazione al mutamento dei contesti ambientali ed alla evoluzione del quadro normativo sopravvenuti dopo il 1999, data di elaborazione della originaria valutazione.

Per il resto la citata ordinanza n. 3369 del 2004 fa espressamente salva la piena vigenza delle determinazioni già adottate in merito.

Sennonché nella specie il provvedimento impugnato si riferisce alla esecuzione delle opere civili, in conformità con le soluzioni tecniche approvate con ordinanza commissariale n. 25 del 4/2/2005, per risolvere i problemi emersi nello scavo delle fondazioni e per ottimizzare conseguentemente aspetti logistici e planimetrici secondo le prescrizioni dettate con la stessa ordinanza n. 25/2005.

Quest'ultima espressamente nega che le modifiche progettuali introdotte alterino la funzionalità degli impianti, per cui è anche da escludere che esse possano incidere sugli aspetti, attinenti essenzialmente alla parte impiantistica, considerati nel parere di aggiornamento della compatibilità ambientale eseguito in applicazione dell'ordinanza n. 3369 del 2004.

E ciò risulta confermato, non solo dalle attestazioni della ditta incaricata dei lavori, ma anche dai pareri tecnici posti a base delle determinazioni impugnate, contro i quali peraltro neppure vengono dedotte specifiche e circostanziate contestazioni.

Al ogni modo è altresì opportuno rilevare che l'autorità commissariale ha esplicitamente previsto che l'ordinanza qui impugnata venisse trasmessa sia al Ministero dell'ambiente, sia all'Osservatorio ambientale contemplato nella citata ordinanza n. 3369 del 2004. Il che comporta, ovviamente, che l'autorità ministeriale adotti, se ne è ritenuto il caso, le determinazioni di propria competenza, qualora ravvisi la sussistenza di varianti sostanziali che incidano sulla effettiva conformità degli impianti all'autorizzazione rilasciata, in base a quanto disposto dell'art. 27, co. 8, del d. lgs. n. 22 del 1997.

Pertanto le censure in esame si palesano infondate.

4. In conclusione, il ricorso va dunque respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 4623/05.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, addì 26 ottobre 2005, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giancarlo Coraggio Presidente

Fabio Donadono consigliere estensore

Carlo Buonauro referendario

Il Presidente

L'estensore

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1)
 

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