Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)
T.A.R. CAMPANIA -
NAPOLI SEZ I - 29 dicembre 2005, Sentenza n. 20693
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 20693 reg. Sent
N. 4623 reg. Ric.
anno 2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso
n. 4623/05 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 142 presso il sig. Bruno Cajano,
contro
- Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
presso la stessa legalmente domiciliato,
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli,
presso la stessa legalmente domiciliata,
- Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro
in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,
- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato,
- Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale,
n. c.,
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, n.
c.,
e nei confronti di
- FIBE s.p.a., in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ambroselli, Fabrizio Magrì ed
Ennio Magrì, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Carducci n. 19,
per l’annullamento
dell'ordinanza n. 12 del 27/4/2005 recante l'autorizzazione alla prosecuzione
dei lavori per la realizzazione di un termovalorizzatore di combustibile
derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, con autorizzazione alla
realizzazione degli impianti ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 e con riserva
dell'approvazione della variante ai sensi della legge n. 109 del 1994; delle
ordinanze commissariali n. 16 del 21/1/2003, n. 179 del 29/7/2004, n. 28 del
4/2/2005, della nota n. 3279/CDRif. dell'1/3/2005, della nota FIBE assunta al
prot. n. 5377/CDRif. del 25/3/2005, della nota FIBE n. F/057677/Ape/ri del
7/4/2005 assunta al prot. 6297/CDRif. dell'8/4/2005, del parere del RUP del
26/4/2005 trasmesso con nota n. 7804, di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'Avvocatura
erariale;
vista la memoria di costituzione in giudizio della FIBE con la produzione
allegata;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 26/10/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli
avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
FATTO
Con atto notificato il 9 e 10/6/2005, il Comune di Acerra riferiva che:
- con ordinanza n. 161 del 12/6/2000 del Commissario di Governo per l'emergenza
rifiuti nella regione Campania veniva approvata, previo parere di compatibilità
ambientale della Commissione prevista dall'art. 3, co. 3 dell'ordinanza
ministeriale n. 2948 del 1999, la localizzazione nel comune di Acerra di un
impianto di termovalorizzazione di combustibile derivato da rifiuti (CDR);
- con ordinanza commissariale n. 184 del 23/5/2002 veniva approvato il progetto
esecutivo;
- le impugnative a suo tempo proposte dal Comune contro gli atti suddetti
venivano respinte dal giudice amministrativo (sentenze T.a.r. Campania, sez. I,
n. 4441 del 2001 e n. 2456 del 2004);
- successivamente, con il parere in data 9/2/2005, in attuazione dell'ordinanza
P.C.M. n. 3369 del 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio si esprimeva favorevolmente in ordine all'aggiornamento sulla
compatibilità ambientale del termovalorizzatore;
- con ordinanza n. 12 del 27/4/2005, il Commissario di Governo autorizzava la
prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto con le varianti
tecniche proposte dalla FIBE, affidataria dell'intervento.
Avverso tale determinazione è insorto lo stesso Comune con l'impugnativa in
epigrafe.
Il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE si
costituivano in giudizio, resistendo al gravame.
La domanda incidentale di sospensione veniva respinta con ordinanza n. 2027 del
6/7/2005.
DIRITTO
1. Preliminarmente la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in
quanto l'atto impugnato sarebbe attuativo di precedenti determinazioni che già
avrebbero formato oggetto di contenziosi risoltisi in senso sfavorevole al
Comune ricorrente.
Invero la circostanza eccepita comporta tutt'al più l'inammissibilità di censure
per illegittimità derivata dagli atti presupposti, ma non esclude la
legittimazione e l'interesse del Comune ricorrente a contestare per vizi propri
il nuovo provvedimento, nella misura in cui è dotato di un'autonoma capacità
lesiva.
2. Nel merito, il Comune ricorrente deduce in primo luogo la violazione
dell'art. 12, co. 1, della direttiva 2000/76/CE del 14/12/2000 che, sebbene non
recepita nei termini, sarebbe vincolante quale norma dettagliata autoesecutiva,
nella parte in cui regola la pubblicazione e l'accesso per le domande di
autorizzazione degli impianti di incenerimento.
La censura è infondata.
La disposizione invocata (cfr. ora il d. lgs. n. 133 dell'11/5/2005) prevede che
siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti
al pubblico, le domande di “nuove autorizzazioni”. Sennonché nella specie non vi
è una domanda nuova, ma si tratta piuttosto della mera prosecuzione dei lavori,
a seguito della presentazione di una variante progettuale relativa alle opere
civili per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione del CDR.
3. Con il secondo motivo si osserva che la variante progettuale approvata
farebbe riferimento alle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto
ambientale del 20/12/1999, che risulterebbe invece superata per effetto del
parere ministeriale in data 9/2/2005 espresso ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n.
3369 del 2004.
Con il terzo motivo si contesta, inoltre, che non sarebbe stata svolta alcuna
verifica sulla compatibilità ambientale della variante, limitandosi a recepire
le assicurazioni all'uopo fornite dall'impresa affidataria dei lavori.
Con il quarto motivo si evidenzia infine che la variante in questione non
sarebbe compresa nel progetto sottoposto per l'aggiornamento della valutazione
di impatto ambientale, espresso con il parere del 9/2/2005.
Al riguardo giova premettere che la pronuncia di compatibilità ambientale
dell'intervento risulta già emanata in data 20/12/1999. Nella specie l'ordinanza
n. 3369 del 2004 ha disposto non già un completo riesame, ma piuttosto un mero
aggiornamento delle suddette valutazioni.
Il relativo approfondimento istruttorio viene specificamente riferito “al
possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla
vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il
profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area
interessata”.
Ne consegue che il parere di aggiornamento ha un ambito ed un'ampiezza
particolari, delimitati a determinati aspetti, sui quali viene ritenuta
l'opportunità di una riconsiderazione della compatibilità ambientale in
relazione al mutamento dei contesti ambientali ed alla evoluzione del quadro
normativo sopravvenuti dopo il 1999, data di elaborazione della originaria
valutazione.
Per il resto la citata ordinanza n. 3369 del 2004 fa espressamente salva la
piena vigenza delle determinazioni già adottate in merito.
Sennonché nella specie il provvedimento impugnato si riferisce alla esecuzione
delle opere civili, in conformità con le soluzioni tecniche approvate con
ordinanza commissariale n. 25 del 4/2/2005, per risolvere i problemi emersi
nello scavo delle fondazioni e per ottimizzare conseguentemente aspetti
logistici e planimetrici secondo le prescrizioni dettate con la stessa ordinanza
n. 25/2005.
Quest'ultima espressamente nega che le modifiche progettuali introdotte alterino
la funzionalità degli impianti, per cui è anche da escludere che esse possano
incidere sugli aspetti, attinenti essenzialmente alla parte impiantistica,
considerati nel parere di aggiornamento della compatibilità ambientale eseguito
in applicazione dell'ordinanza n. 3369 del 2004.
E ciò risulta confermato, non solo dalle attestazioni della ditta incaricata dei
lavori, ma anche dai pareri tecnici posti a base delle determinazioni impugnate,
contro i quali peraltro neppure vengono dedotte specifiche e circostanziate
contestazioni.
Al ogni modo è altresì opportuno rilevare che l'autorità commissariale ha
esplicitamente previsto che l'ordinanza qui impugnata venisse trasmessa sia al
Ministero dell'ambiente, sia all'Osservatorio ambientale contemplato nella
citata ordinanza n. 3369 del 2004. Il che comporta, ovviamente, che l'autorità
ministeriale adotti, se ne è ritenuto il caso, le determinazioni di propria
competenza, qualora ravvisi la sussistenza di varianti sostanziali che incidano
sulla effettiva conformità degli impianti all'autorizzazione rilasciata, in base
a quanto disposto dell'art. 27, co. 8, del d. lgs. n. 22 del 1997.
Pertanto le censure in esame si palesano infondate.
4. In conclusione, il ricorso va dunque respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, respinge
il ricorso n. 4623/05.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 26 ottobre 2005, in camera di consiglio con
l'intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Carlo Buonauro referendario
Il Presidente
L'estensore
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