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 Massime della sentenza

(Segnalata dall'Avv. Maurizio Balletta)

 

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZ I -  27 maggio 2005, Sentenza n. 7269
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 7269 reg. Sent
N. 4246 reg. Ric.
anno 2003

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE



nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
CARLO BUONAURO Ref., relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso n. 4246/2003 proposto da:

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. ITALIA) – O.N.L.U.S., in persona del Presidente nazionale e rappresentante legale dell’Ente, Arch, Fulco Pratesi, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in Napoli, alla via A. Da Salerno n. 13, presso la sede della Sezione Regionale W.W.F. Campania,


contro


della Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, non costituita;


per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione
1) del piano faunistico venatorio della Provincia di Caserta, approvato con delibera del consiglio provinciale n. 9/2003 del 28 gennaio 2003
2) del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio richiamato nella delibera impugnata;
3) di ogni atto connesso e presupposto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Uditi il relatore Ref. CARLO BUONAURO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritento e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in esame il WWF Italia O.n.l.u.s. , associazione ambientalista individuata con d.m. 20 febbraio 1987 ai sensi dell’articolo 13 della legge 349 del 1986, agli effetti dell’articolo 18, commi 4 e 5, della medesima legge 349/1986, impugna il piano faunistico venatorio della Provincia di Caserta, approvato con delibera del consiglio provinciale n. 9/2003 del 28 gennaio 2003, sotto i profili e per i motivi di seguito in sintesi tratteggiati.


Non si è costituita in giudizio, benché ritualmente citata, l’amministrazione provinciale.


Alla pubblica udienza del 6 aprile 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risultano difatti fondati gran parte dei motivi di censura sollevati dall’associazione ricorrente, diretti ciascuno avverso distinte previsioni del piano impugnato, e che andranno pertanto partitamene esaminati.


Il complesso gravame dell’associazione ambientalista ricorrente può sinteticamente suddividersi nei seguenti gruppi di censure:


a) motivi A 1-2, relativi alla ripartizione del territorio agrosilvopastorale provinciale in un unico A.T.C. di dimensione coincidente con l’intera provincia di Caserta;


b) motivo B 1-2 e D 1-3, relativo al computo della superficie agrosilvopastorale sottratta all’esercizio venatorio;


c) motivi E, relativi alla rotazione quinquennale delle zone di ripopolamento;


d) motivi F), relativo al contenuto formale del piano;


e) motivo E, relativo all’ampliamento del comitato faunistico venatorio.


Occorre dunque procedere alla disamina analitica dei singoli motivi di ricorso.


E’ fondata in primo luogo la doglianza (motivi “A.1, A.2” del ricorso) diretta a denunciare l’illegittimità della ripartizione del territorio provinciale in un unico A.T.C. di dimensione coincidente con l’intera provincia di Caserta.


La previsione normativa di cui all’art. 14 co. 1 L. 157/92, secondo cui gli ambiti territoriali devono avere dimensioni subprovinciali, ha stabilito senza ombra di dubbio l’esigenza che la delimitazione dei territori di caccia debbano avere dimensioni tali da garantire l’omogeneità naturale di ciascun ambito; ora, al di là dell’indubbia volontà del legislatore, l’omogeneità dell’ambito di caccia contrasta con la previsione di ricomprendere l’intero territorio provinciale in un ambito unico: non solo il territorio della provincia di Caserta non è di irrilevanti dimensioni, ma soprattutto è innegabile che esso sia geograficamente disomogeneo, andando da tratti di costa pianeggiante del litorale domizio ad aree collinari e montuose dell’Appennino meridionale, di tal che la scelta operata nell’impugnato provvedimento appare in immotivato contrasto con la citata previsione normativa e la sottostante ratio, favorendo peraltro, in contrasto con le finalità del piano stesso, il fenomeno del cd. nomadismo venatorio.

Fondati devono giudicarsi altresì i motivi di cui ai punti B 1-2 e D 1-3, relativi al computo della superficie agrosilvopastorale sottratta all’esercizio venatorio. Ed, invero, da un lato, come già statuito da questa Sezione con Sentenza n. 4639/01, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4972/02, deve considerarsi illegittima la riduzione di aree di protezione della fauna operata dal piano venatorio sulla base di una terrena determinazione delle aree sottratte all’attività venatoria (con inclusione delle fasce di rispetto nelle quali la caccia è esclusa per motivi di sicurezza). Ed invero, premesso che


a) il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge n. 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell’attività venatoria. (Corte Cost. 27 ottobre 1988 n. 1002 e 14 maggio 1999 n. 169 che, in relazione all’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio dello Stato, parla di sistema ispirato alla preminente finalità della tutela della fauna e di affievolimento del tradizionale “diritto di caccia”, che viene subordinato all’istanza prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione agricola nell’ambito di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale al fine di realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale.


b) Spetta alle provincia la competenza alla definizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato (per una quota dal 20 al 30 per cento) a protezione della fauna selvatica attraverso le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici (e privati) di riproduzione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici (e privati) di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (a mente dell’articolo 10, comma 7, della legge 157/92, riprodotto dall’articolo 11 della legge regionale attuativa n. 8 del 1996).


Ciò premesso, l’impugnata previsione del piano venatorio provinciale si appalesa effettivamente illegittima, siccome in contrasto con i principi e i dettami del quadro normativo nazionale e regionale sopra delineato, avendo la provincia assunto a base delle sue valutazioni, in sede di dimensionamento del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica, non già le sole aree di protezione, ma indebitamente, anche vasti territori (aree di rispetto) sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza che nulla hanno a che vedere con la normativa della cui applicazione si tratta e che nessuna influenza avrebbero dovuto svolgere nel formarsi della scelta amministrativa di pianificazione venatoria.


Sul punto occorre considerare che se è vero che l’articolo 10, comma 3, secondo periodo, della legge 157 in esame afferma che In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, è altresì vero che il successivo comma 4 chiarisce che Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c) – oasi si protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica – e che Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. La legge dunque chiarisce in modo in equivoco che per territori di protezione, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della SASP, si intende e deve intendersi solo quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di caccia (anche per effetto di altre leggi o disposizioni) e della presenza e operatività, su tali territori, di provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. La locuzione In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, deve logicamente interpretarsi nel senso di essere riferita ai territori oggetto di protezione ad altro titolo ambientale (parchi nazionali, parchi e riserve regionali, foreste demaniali etc.). Ne consegue che le aree di rispetto stradali, ferroviarie etc, nulla hanno a che vedere con la percentuale di territori protetti di cui all’articolo 10 comma 7 in esame, ed ha errato la provincia di Caserta a prendere in decisiva considerazione tali aree di rispetto per valutare la necessità od opportunità di un ridimensionamento delle complessive aree sottratte alla caccia nel territorio regionale.


Così operando la provincia – come condivisibilmente denunciato in ricorso – ha eluso i principi ispiratori della legislazione della materia (anteponendo il diritto alla caccia al preminente interesse pubblico alla protezione della fauna), ha violato i dettami degli articoli 10 della legge nazionale e 11 della legge regionale ed è infine incorsa in eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti assunti a base delle proprie determinazioni, pretendendo di giustificare la riduzione delle aree di protezione a motivo della sempre maggiore antropizzazione e infrastrutturazione del territorio (vie di comunicazione, abitati etc.), ciò che, nella logica della legge, avrebbe dovuto viceversa giustificare un rafforzamento delle misure di tutela anziché un incremento del residuato territorio agro-silvo-pastorale assoggettato alla caccia.


Concludendo sul punto deve ribadirsi che la corretta interpretazione del co. 3 dell’art. 10 L. 157/92 è quella per cui nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non perché meramente inidonee, ad esempio i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie.


In secondo luogo appare fondata l’ulteriore censura con cui la ricorrente si duole che nelle aree di protezione siano state doppiamente computate alcune aree (vivai e semenzai, allevamenti estensivi, orti familiari, battigia e coltivazioni protette – serre), già considerate nella superficie di protezione interdetta all’esercizio dell’attività venatorio in quanto compresa nel perimetro dei parchi e delle riserve naturali regionali esistenti sul territorio provinciale, Ed, invero, come già osservato in giurisprudenza (TAR Liguria, sentenza 1124/2002) la contestata statuizione appare soprattutto in contrasto con i principi della logica; se una determinata percentuale di terreni deve essere sottratta alle attività venatorie, tale percentuale deve risultare da una somma di aree distinte e non tanto da aree più volte computate, perchè variamente inidonee a diverso titolo.


Infine, gli esiti della ridefinizione provinciale – accanto ai già evidenziati profili di illegittimità nel modo di esercizio della funzione – si pongono in diretto contrasto con il precetto di legge di riservare al meno un 20% della SASP a territori di protezione faunistica, atteso che, come dedotto in ricorso, la superficie ultima interdetta alla caccia (ettaro 38.967) ammonta al 17,53 della SASP.


Fondato è anche il motivo E, relativi alla rotazione quinquennale delle zone di ripopolamento. Come già osservato nella citata sentenza di questa Sezione, la relativa statuizione evidenzia un ulteriore profilo di eccesso si potere, per il difetto di motivazione puntuale sulla disposta riduzione delle aree di protezione e sulle ragioni ambientali che possano logicamente sorreggere una misura quale la “rotazione” quinquennale tra zone di ripopolamento. L’operato provinciale mostra inoltre di non avere tenuto in debito conto gli indirizzi espressi dall’Istituto Nazionale della Fauna selvatica, contenuti nel primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico, in violazione della specifica previsione vincolante dell’articolo 10, comma 11, della legge 157 del 1992.


Risulta invece infondato il motivo di ricorso (motivi F relativo al contenuto formale del piano) con cui si deduce la violazione dell’art. 11, comma 2, l. Campania n. 8/1996 per pretesa assenza di perimetrazione delle strutture faunistiche.


In disparte la genericità della censura, deve osservarsi che l’impugnato provvedimento provvede a comprendere le necessarie indicazioni e perimetrazioni di massima dove potranno essere istituite le strutture previste dal citato art. 11, capoverso.


E’ infine fondato l’ultimo motivo di ricorso (ivi rubricato “G”). Si palese invero illegittima – per evidente violazione dell’articolo 9, comma 3, l. Campania n. 8/1996 – la previsione censurata laddove innova la composizione del Comitato Faunistico Venatorio Provinciale, mediante l’inserimento di “altre figure non espressamene previste dalla LR 8/96 ed in particolare almeno due dipendenti esperti nel settore faunistico”. Ed invero, la richiamata normativa regionale, nel disciplinare dettagliatamente ed esaustivamente la composizione dell’organo consultivo in questione, non attribuisce alcun potere modificativo in capo all’ente provinciale, con conseguente inammissibilità di un intervento in tal senso.


Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi in larga parte fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del piano faunistico venatorio della Provincia di Caserta, approvato con delibera del consiglio provinciale n,. 9/2003 del 28 gennaio 2003, nei limiti e nelle parti sopra analiticamente indicati, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione intimata.


Le spese del presente giudizio possono essere compensate sussistendone giusti motivi.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il piano faunistico venatorio della Provincia di Caserta, approvato con delibera del consiglio provinciale n. 9/2003 del 28 gennaio 2003, nei limiti e nelle parti sopra analiticamente indicati, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione intimata.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 6 aprile 2005


Il Presidente Giancarlo Coraggio
Il relatore Carlo Buonauro


Depositata in cancelleria il 27 maggio 2005

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Caccia – L. 157/92 – Finalità primaria – Protezione della fauna. Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla L. 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell’attività venatoria. Pres. Coraggio, Est. Buonauro - W.W.F. Italia (Avv. Balletta) c. Provincia di Caserta (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269

2) Caccia – Ambiti territoriali di caccia – Dimensionamento – Omogeneità naturale – Requisito necessario – Ambito territoriale non omogeneo di estensione provinciale – Illegittimità – Art. 14, c. 1 L. 157/92. L’art. 14, co. 1 della L. 157/92, nel disciplinare gli ambiti territoriali di caccia, ne richiede espressamente dimensioni subprovinciali, al fine di garantire l’omogeneità naturale dei territori in essi inclusi. E’ pertanto illegittima la previsione di un unico ambito territoriale di estensione provinciale che ricomprenda in sé aree geograficamente disomogenee. Pres. Coraggio, Est. Buonauro - W.W.F. Italia (Avv. Balletta) c. Provincia di Caserta (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269

3) Caccia – Ambiti territoriali – Percentuale di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica – Aree meramente inidonee alla caccia (centri abitati o fasce di rispetto) – Non vanno computate. La corretta interpretazione del co. 3 dell’art. 10 della L. 157/92 è quella per cui nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non perché meramente inidonee, quali ad esempio i centri abitati o le fasce di rispetto. Pres. Coraggio, Est. Buonauro - W.W.F. Italia (Avv. Balletta) c. Provincia di Caserta (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269

4) Caccia – Comitato Faunistico Provinciale – Composizione – Potere modificativo in capo alla Provincia – Esclusione. La legge regionale della Campania, n. 8/1996, nel disciplinare dettagliatamente ed esaustivamente la composizione del Comitato Faunistico Provinciale, non attribuisce alcun potere modificativo in capo all'ente provinciale. Pres. Coraggio, Est. Buonauro - W.W.F. Italia (Avv. Balletta) c. Provincia di Caserta (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269
 

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