Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 21 settembre 2005, n. 1537
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
SEZIONE PRIMA
Registro Sentenze:1537/2005
Registro Generale: 1646/2004
nelle persone dei Signori:
Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli Cons.
Dott. Alberto Pasi Cons, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 19 Maggio 2005
Visto il ricorso 1646/2004 proposto da:
SOCIETA' FONDIARIA INDUSTRIALE ROMAGNOLA S.F.I.R. S.P.A.
rappresentata e difesa da:
CERULLI IRELLI AVV. VINCENZO
MONTANI AVV. ALESSIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 47
presso
BUSCAGLIA AVV. MARCELLA
contro
PROVINCIA DI FORLI' CESENA
rappresentata e difesa da:
DACCI AVV. PAOLO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SANTO STEFANO 30
presso MASCIOLI AVV. GUIDO
REGIONE EMILIA ROMAGNA
per l'annullamento
del provvedimento della Provincia di Forlì-Cesena in data 30.07.2004, n.391
prot.38226/04 recante l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del
DPR 24.05.1988 N.203;,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Forlì - Cesena;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 19 Maggio 2005 gli Avv. ti presenti come risulta dal
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente produce zucchero di barbabietola nei suoi stabilimenti,
uno dei quali è ubicato nel territorio della provincia di Forlì - Cesena e
precisamente in Forlimpopoli, ottenendo di anno in anno la prescritta
autorizzazione.
Con il provvedimento in epigrafe indicato è stata autorizzata alle immissioni in
atmosfera, ai sensi del D. P. R. 24 maggio 1988, n. 203, per la campagna
saccarifera 2004.
L’autorizzazione è, tuttavia, condizionata ad una serie di prescrizioni e
precisamente:
1) i limiti di emissione relativi ai camini degli essiccatori, sono fissati nel
flusso di massa corrispondente ad una concentrazione massima di 250 mg/m3;
2) il combustibile, da utilizzarsi da parte dell’impresa, dovrà avere un
contenuto di zolfo inferiore o uguale all’ 1%;
3) la ditta dovrà svolgere analitiche verifiche sul tenore dello zolfo contenuto
nel combustibile utilizzato attraverso campionature;
4) ogni campione dovrà essere prelevato in doppio ed il controcampione
consegnato all’ARPA;
5) la ditta dovrà mantenere il proprio impegno alla metanizzazione degli
impianti entro il 2006;
6) la ditta dovrà effettuare una costante manutenzione su tutti gli impianti di
essiccamento esistenti presso lo stabilimento, compresi gli impianti di
abbattimento ad esso collegati;
7) gli impiani di combustione dovranno essere gestiti garantendo valori di
monossido di carbonio compatibili con l’indice di buona combustione;
8) dovrà essere proseguita con oneri a carico dell’impresa, la ricerca
effettuata dal prof. Morselli dall’Università di Bologna, e ove essa lo preveda;
9) dovrà essere effettuato un monitoraggio congiunto tra ARPA ed un laboratorio
tecnico designato dalla ditta, restando inteso che l’ARPA potrà effettuare
controlli al camino in ogni momento;
10) la dittà dovrà comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune, all’AUSL
e all’ARPA qualsiasi mal funzionamento degli impianti;
11) al termine della campagna saccarifera 2004, verificato l’andamento dei dati
ambientali, i suddetti enti procederanno ad esaminare tutti i dati ambientali e
le ricerche attuate.
La società ricorrente ha presentato ricorso al TAR impugnando l’autorizzazione
nella parte in cui impone una serie di limitazioni ritenute illegittime,”come
quella di limitare la presenza di SOx nei fumi entro il limite del flusso di
massa corrispondente a 250 mg/m3 , quella di metanizzare gli impianti entro il
2006 e quella di proseguire nella ricerca condotta dal prof. Morselli
dell’Università di Bologna, chiedendone l’annullamento in parte qua.
Si è costituita in giudizio la provincia di Forlì - Cesena intimata, che ha
controdedotto alle avverse doglianze ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. L’istanza cautelare è stata respinta non riscontrandosi un danno grave ed
irreparabile.
3. Il ricorso è fondato con riferimento a parte della prima censura.
La società ricorrente deduce, infatti, la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 4 del d. P. R. n. 203/88 e la violazione e falsa applicazione
degli articoli 121 e 122 della l. r. Emilia Romagna n. 3/99 nonché della
deliberazione della G. R. 16 giugno 1990, n. 960, ritenendo illegittime le
prescrizioni della Provincia per la parte in cui sono più restrittive di quelle
previste nella normativa statale, richiamata espressamente dalla normativa
regionale.
In effetti, il quadro normativo sopra indicato, per quanto concerne la
legittimità formale del provvedimento autorizzatorio contestato, consente la
prescrizione di limitazioni più restrittive di quelle indicate dalla normativa
generale statale soltanto subordinatamente all’adozione di appositi piani di
protezione ambientale adottati dagli Enti Locali, ricomprendenti l’area in cui è
ubicato lo stabilimento in parola, che non risultano al momento essere ancora
vigenti per la provincia di Forlì - Cesena.
Il d. P. R. 24 maggio 1988, n. 203, attribuisce alla Regione la tutela
dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico, ivi compresa la fissazione dei
limiti di qualità dell’aria, e la fissazione dei valori delle emissioni degli
impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile. In particolare il
punto d) del citato articolo prevede che, in mancanza di determinazioni
regionali, non deve essere comunque superato il più elevato dei valori di
emissione definiti dalle linee guida. Il punto e) del citato articolo 4,
inoltre, prevede che le Regioni fissino per zone particolarmente inquinate o per
specifiche esigenze di tutela dell’ambiente valori di emissione più restrittivi
rispetto a quelli delle linee guida, nell’ambito di appositi piani di
rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento.
La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, ha delegato alle amministrazioni
provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le
emissioni in atmosfera di cui al citato d. P. R. 203/19888, da esercitarsi sulla
base di direttive regionali ed in particolare l’articolo 122 della citata legge
regionale attribuisce alla Provincia il compito di individuare le zone per le
quali è necessario predisporre un piano di risanamento atmosferico.
Dal quadro normativo sopra delineato emerge che, in materia di emissioni in
atmosfera sussiste un “regime legale” ossia la previsione di limiti di
riferimento che individuano i valori limite, fissati dal D. M. 12 luglio 1990 e
successive modificazioni (vedi altresì i D. M. 60/2002 e 261/2002) cui è
possibile derogare con prescrizioni più restrittive a seguito dell’adozione di
un apposito piano di protezione particolare con riferimento ad aree specifiche.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia, in mancanza dei suddetti
piani, non sussiste né un potere normativo né una facoltà discrezionale della
Provincia stessa, in mancanza di una specifica attribuzione di potere contenuta
nella legislazione regionale, di adottare limiti più restrittivi di quelli
contenuti nella normativa generale statale ( o regionale ove venisse emanata).
Non sussiste, infatti, una sorta di potere di salvaguardia, nel senso che la
Provincia non può in attesa dell’adozione dei piani di risanamento anticiparne
il contenuto prevedendo limiti più restrittivi, non essendogli attribuito tale
potere dalla normativa regionale.
Indubbiamente le esigenze di tutela dall’inquinamento atmosferico costituiscono
finalità da perseguire con il massimo rigore ( e queste costituiscono
indubbiamente una preoccupazione della Provincia) ma ciò deve avvenire nel
rispetto delle competenze e dei poteri stabiliti dalla normativa statale e
regionale che consentono appunto, in presenza di particolare esigenze di tutela,
all’Amministrazione provinciale di adottare un apposito piano di risanamento
nell’ambito del quale prevedere limiti di emissione più restrittivi.
Pertanto, in mancanza del piano suddetto, che nel rispetto delle linee di
indirizzo regionale potrà essere adottato non appena possibile ove la Provincia
lo ritenga opportuno, le autorizzazioni dovranno avere come riferimento i limiti
di emissione stabiliti dalla normativa statale e regionale.
L’autorizzazione in parola, pertanto, è illegittima e va annullata nella parte
in cui prevede limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli previsti
dalla normativa statale e regionale.
Competerà, tuttavia, alla Provincia, sul piano tecnico, in attuazione del
suddetto principio, provvedere a determinare i limiti di emissione di
riferimento coerentemente con le previsioni normative statali e regionali
potendo adottare limiti più restrittivi, per la zona in parola, soltanto previa
adozione dei previsti piani di risanamento in applicazione delle linee di
indirizzo regionale.
Infatti, avendo comunque l’atto impugnato esaurito i propri effetti con la
campagna saccarifera del 2004 e sussistendo un interesse della ricorrente,
secondo quanto dalla stessa prospettato, limitatamente alla circostanza di fatto
che l’Amministrazione per le autorizzazioni annuali successive prende come dato
di partenza i limiti individuati nell’autorizzazione dell’anno precedente,
appare superfluo in questa sede disporre un’apposita consulenza tecnica diretta
ad individuare l’incidenza delle restrizioni imposte dalla provincia rispetto ai
limiti generali stabiliti dalla normativa di riferimento, essendo sufficiente a
soddisfare l‘interesse del ricorrente, secondo l’esigenza prospettata dallo
stesso, l’accoglimento del primo motivo di ricorso per la parte in cui si duole
della previsione di limiti di emissione più restrittivi in mancanza dei citati
piani.
4. E’, invece, infondata la seconda censura dedotta con la quale la società
ricorrente contesta l’autorizzazione nella parte in cui imporrebbe il rispetto
contestuale di due criteri generali ossia quello dell’utilizzo di combustibile
liquido con contenuto di zolfo uguale od inferiore all’1% e l’emissione di
ossidi di zolfo non superiore a 1.700 mg/m3, per violazione delle linee guida di
cui al D. M. 12/7/1990. Secondo la prospettazione della difesa della società
ricorrente i due criteri non possono concorrere ma sono alternativi.
Tale prospettazione non può esser condivisa.
Come esattamente rilevato dalla difesa della Provincia, infatti, l’allegato II,
al punto 1.2, del citato D. M. 12/7/1990, che prevederebbe l’alternativa tra
l’utilizzo di combustibile con contenuto di zolfo uguale od inferiore all’1% ed
i valori di emissione di 1.700 mg/m3, che si considerano rispettati ex lege in
caso di utilizzo del predetto combustibile, riguarda i soli impianti di
combustione diversi dagli essiccatori per i quali si applica il solo paragrafo
2. Infatti il paragrafo 1 (e quindi anche le previsioni del punto 1.2) precisa
nella parte iniziale che “il presente paragrafo si applica agli impianti di
combustione….e non si applica agli impianti in cui i prodotti della conbustione
sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali come i forni di
riscaldo e forni di trattamento termico”.
5. Sono, invece, infondate le ulteriori doglianze contenute in parte nello
stesso primo motivo di ricorso ed in parte nei successivi, concernenti le
ulteriori prescrizioni dell’autorizzazione. Infatti, tutte le prescrizioni
contestate dal punto 3 al punto 11 dell’autorizzazioni, non riguardanti la
previsioni di limiti di emissione bensì l’imposizioni di obblighi di ricerca,
monitoraggio, controllo e campionamento, ben possono essere imposte dalla
Provincia poiché la legislazione regionale sopra indicata, ed in particoalre
l’articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999 attribuisce alla stessa
l’esercizio delle funzioni amministrative di controllo sulle emissioni.
Pertanto, le scelte effettuate con le suddette prescrizioni costituiscono
valutazioni tecnico - discrezionali, che non appaiono sindacabili in queste sede
di legittimità non apparendo incongrue ne’ illogiche, ne’ sussistendo alcuna
illegittimità secondo i profili dedotti con la terza e quarta censura non
emergendo alcuno sviamento di potere ne’ irragionevolezza, perplessità o
violazione del principio di proporzionalità, essendo dirette a garantire il
controllo necessario al fine di garantire la miglior tutela ambientale possibile
nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Naturalmente il punto 8 della
prescrizione che impone di proseguire la ricerca effettuata dal prof. Morselli
dell’Università di Bologna va inteso nel senso che la ricerca va proseguita con
l’esperto prescelto dalla stessa ditta che, ove lo ritenga opportuno, potrà
sostituirlo con un esperto di pari livello. Invece, la prescrizione n. 5
concernente la metanizzazione dell’impianto non costituisce una nuova
prescrizione ma riproduce, senza nulla innovare e quindi senza un’autonoma
portata lesiva, soltanto l’impegno che la stessa ditta ha volontariamente
assunto già con altri atti e, pertanto, l’impugnativa della stessa è
inammissibile in questa sede.
6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure
dedotte, il ricorso in parte va accolto nei limiti di cui in motivazione ed in
parte va respinto e, per l’effetto, va annullata in parte qua l’autorizzazione
impugnata con riferimento alle prescrizioni incompatibili con quanto affermato
al punto 3 della presente sentenza.
7. Sussistono gustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese
di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda,
accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione ed in parte respinge il
ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, il giorno 19/5/2005.
Presidente (B.Perricone)
Consigliere (A.Pasi)
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Bologna, li 21 settembre 2005
Il Segretario
Livia Monari
1) Inquinamento atmosferico - Emissioni - Regione Emilia Romagna - Province - Prescrizioni più restrittive rispetto al “regime legale” di cui al D.M. 12 luglio 1990 e ss.mm. - Preventiva adozione dei piani di protezione ambientale - Necessità - Potere di salvaguardia in attesa dell’adozione - Esclusione - Prescrizioni ammissibili - Individuazione. Dal quadro normativo delineato dall’art. 4 del d.P.R. n. 203/88, dagli artt. 121 e 122 della l.r. Emilia Romagna n. 3/99 e dalla deliberazione della G.R. 16 giugno 1990, n. 960 emerge che, in materia di emissioni in atmosfera, sussiste un regime legale, ossia la previsione di limiti di riferimento che individuano i valori limite, fissati dal D.M. 12 luglio 1990 e successive modificazioni (si vedano altresì i D. M. 60/2002 e 261/2002), cui è possibile derogare con prescrizioni più restrittive soltanto subordinatamente all’adozione di appositi piani di protezione ambientale adottati dagli Enti Locali, con riferimento ad aree specifiche. In mancanza dei cennati piani non sussiste né un potere normativo, né una facoltà discrezionale della Provincia di adottare limiti più restrittivi di quelli contenuti nella normativa generale statale (o regionale, ove venisse emanata). Non sussiste, infatti, un potere di salvaguardia, nel senso che la Provincia non può in attesa dell’adozione dei piani di risanamento anticiparne il contenuto. Possono invece essere imposte dalla Provincia le prescrizioni non riguardanti la previsione di limiti di emissione, bensì l’imposizione di obblighi di ricerca, monitoraggio, controllo e campionamento, poiché l’art. 122 della L. R. 3/99 attribuisce alle province l’esercizio delle funzioni amministrative di controllo sulle emissioni. Pres. Perricone, Est. Pasi - S. s.p.a. (Avv.ti Cerulli Irelli e Montani) c. Provincia di Forlì Cesena (Avv. Dacci) e Regione Emilia Romagna (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 21 settembre 2005, n. 1537
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