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 Massime della sentenza

 

 

 

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 novembre 2005 n. 888

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Ric. N. 12/2004 R.G.R.                            Sent. n.888/05 Reg. Sent.

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:


Vincenzo Borea Presidente
Oria Settesoldi - Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 12/2004 di Ecoplan s.r.l., rappresentata e difesa dall’ avv. Paolo Persello, con elezione di domicilio ex lege presso la segreteria del T.A.R.;


CONTRO


La Provincia di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina De Zorzi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesca Tosone in Trieste;


PER


l’annullamento dei seguenti atti:


a) la determinazione n. 446/2003 dd 29.10.2003 del Dirigente dell’Area Ambiente con cui la società ricorrente è stata diffidata a presentare il piano di adeguamento ex art. 17 d.lgs n. 36/2003;
b) la nota n. 115615/2003/UOC40722 del 5.12.2003 con cui alla società ricorrente è stato fissato un nuovo termine di 15 gg per la presentazione del piano di adeguamento di cui all’art. 17 deL D. Lgs n. 36/2003;


Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;


Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;


Visti gli atti tutti della causa;


Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La società ricorrente , proprietaria di un impianto di discarica di seconda categoria tipo B, espone di aver comunicato in data 27.9.03 la cessazione dell’attività di conferimento di rifiuti in discarica, che era proseguita da oltre un anno al solo scopo di gestire le fasi di chiusura e sistemazione finale della discarica.


Con i provvedimenti impugnati la Provincia di Udine ha diffidato la ricorrente a presentare il piano di adeguamento previsto dall’art. 17, terzo comma del D.lg. 36/2003, che la ricorrente ha presentato e che è stato valutato come inadeguato con la fissazione di un ulteriore termine di gg. 15 per la presentazione di ulteriori elaborati.


Da ciò la presentazione del presente ricorso che deduce i seguenti motivi:


A) Violazione di legge. Art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003; nell’assunto che, in base a tale norma, la prosecuzione dell’attività delle discariche già autorizzate sarebbe incondizionatamente consentita fino al 16.7.05 e che solo per quelle dove si intenda proseguire l’attività oltre tale termine viene imposta, ai sensi del terzo comma, la presentazione del piano di adeguamento. Questo non è quindi necessario quando si intenda cessare l’attività entro tale data.


B) Violazione di legge. Eccesso di potere; in via subordinata si assume che, anche ammessa la necessità di tale piano, i provvedimenti impugnati non sono previsti da norma alcuna, non essendo prevista la possibilità di obbligare il titolare dell’autorizzazione alla presentazione del piano ma unicamente la sanzione della chiusura della discarica per l’ipotesi della mancata approvazione di questo.


C) Inapplicabilità della norma di cui all’art. 17 del D.lg. n. 36/2003 in difetto delle norme regionali di adeguamento, che non sarebbero ancora intervenute.


D) Eccesso di potere per falso presupposto, Violazione di legge; in via ulteriormente subordinata si assume l’illegittimità del secondo dei provvedimenti impugnati perché il piano di adeguamento presentato sarebbe adeguato alle esigenze.


Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.


Il ricorso è fondato perché fondata si rivela la censura dedotta in via prioritaria di violazione dell’ art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia, infatti, detta norma transitoria prevede, al 1^ comma, l’incondizionata possibilità per le discariche già autorizzate di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 16.7.2005 (ora 31.12.2005). Al comma terzo si impone poi la presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione è sanzionata, al successivo quinto comma, con la prescrizione della chiusura della discarica per ordine dell’autorità. E’ pertanto evidente che una discarica, che abbia continuato l’attivitù transitoriamente ai sensi del primo comma citato e venga chiusa entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non potrà ritenersi obbligata alla presentazione di un piano la cui mancata approvazione è sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura, vale a dire ciò che la discarica ha già autonomamente divisato di effettuare.


Nel caso di specie ciò è proprio quanto risulta essere avvenuto, per cui il ricorso è fondato e deve essere accolto.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2005.


f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore


f.to Erica Bonanni - Segretario


Depositata nella segreteria del Tribunale
il 17 novembre 2005
f.to Erica Bonanni.
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti – Discariche – Art. 17 D. Lgs. 36/2003 – Periodo transitorio - Discarica chiusa entro il termine di presentazione del piano di adeguamento – Presentazione del piano - Obbligo – Esclusione. La norma transitoria di cui all’ art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003 prevede, al 1^ comma, l’incondizionata possibilità per le discariche già autorizzate di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 16.7.2005 (ora 31.12.2005). Al comma terzo si impone poi la presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione è sanzionata, al successivo quinto comma, con la prescrizione della chiusura della discarica per ordine dell’autorità. E’ pertanto evidente che una discarica, che abbia continuato l’attività transitoriamente ai sensi del primo comma citato e venga chiusa entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non potrà ritenersi obbligata alla presentazione di un piano la cui mancata approvazione è sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura, vale a dire ciò che la discarica ha già autonomamente divisato di effettuare. Pres. Borea, Est. Settesoldi – E. s.r.l. (Avv. Persello) c. Provincia di udine (Avv. de Zorzi) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, 17 novembre 2005, n. 888

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