Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 novembre 2005 n. 888
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. N. 12/2004 R.G.R.
Sent. n.888/05 Reg. Sent.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:
Vincenzo Borea Presidente
Oria Settesoldi - Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12/2004 di Ecoplan s.r.l., rappresentata e difesa dall’ avv.
Paolo Persello, con elezione di domicilio ex lege presso la segreteria del T.A.R.;
CONTRO
La Provincia di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Cristina De Zorzi, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’avv. Francesca Tosone in Trieste;
PER
l’annullamento dei seguenti atti:
a) la determinazione n. 446/2003 dd 29.10.2003 del Dirigente dell’Area Ambiente
con cui la società ricorrente è stata diffidata a presentare il piano di
adeguamento ex art. 17 d.lgs n. 36/2003;
b) la nota n. 115615/2003/UOC40722 del 5.12.2003 con cui alla società ricorrente
è stato fissato un nuovo termine di 15 gg per la presentazione del piano di
adeguamento di cui all’art. 17 deL D. Lgs n. 36/2003;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 - relatore il Consigliere Oria
Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente , proprietaria di un impianto di discarica di seconda
categoria tipo B, espone di aver comunicato in data 27.9.03 la cessazione
dell’attività di conferimento di rifiuti in discarica, che era proseguita da
oltre un anno al solo scopo di gestire le fasi di chiusura e sistemazione finale
della discarica.
Con i provvedimenti impugnati la Provincia di Udine ha diffidato la ricorrente a
presentare il piano di adeguamento previsto dall’art. 17, terzo comma del D.lg.
36/2003, che la ricorrente ha presentato e che è stato valutato come inadeguato
con la fissazione di un ulteriore termine di gg. 15 per la presentazione di
ulteriori elaborati.
Da ciò la presentazione del presente ricorso che deduce i seguenti motivi:
A) Violazione di legge. Art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003; nell’assunto che, in
base a tale norma, la prosecuzione dell’attività delle discariche già
autorizzate sarebbe incondizionatamente consentita fino al 16.7.05 e che solo
per quelle dove si intenda proseguire l’attività oltre tale termine viene
imposta, ai sensi del terzo comma, la presentazione del piano di adeguamento.
Questo non è quindi necessario quando si intenda cessare l’attività entro tale
data.
B) Violazione di legge. Eccesso di potere; in via subordinata si assume che,
anche ammessa la necessità di tale piano, i provvedimenti impugnati non sono
previsti da norma alcuna, non essendo prevista la possibilità di obbligare il
titolare dell’autorizzazione alla presentazione del piano ma unicamente la
sanzione della chiusura della discarica per l’ipotesi della mancata approvazione
di questo.
C) Inapplicabilità della norma di cui all’art. 17 del D.lg. n. 36/2003 in
difetto delle norme regionali di adeguamento, che non sarebbero ancora
intervenute.
D) Eccesso di potere per falso presupposto, Violazione di legge; in via
ulteriormente subordinata si assume l’illegittimità del secondo dei
provvedimenti impugnati perché il piano di adeguamento presentato sarebbe
adeguato alle esigenze.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata controdeducendo per il
rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato perché fondata si rivela la censura dedotta in via
prioritaria di violazione dell’ art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia, infatti, detta norma
transitoria prevede, al 1^ comma, l’incondizionata possibilità per le discariche
già autorizzate di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state
autorizzate fino al 16.7.2005 (ora 31.12.2005). Al comma terzo si impone poi la
presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui
al decreto stesso, la cui mancata approvazione è sanzionata, al successivo
quinto comma, con la prescrizione della chiusura della discarica per ordine
dell’autorità. E’ pertanto evidente che una discarica, che abbia continuato l’attivitù
transitoriamente ai sensi del primo comma citato e venga chiusa entro il termine
per la presentazione del piano di adeguamento, non potrà ritenersi obbligata
alla presentazione di un piano la cui mancata approvazione è sanzionata proprio
con l’attivazione del procedimento di chiusura, vale a dire ciò che la discarica
ha già autonomamente divisato di effettuare.
Nel caso di specie ciò è proprio quanto risulta essere avvenuto, per cui il
ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2005.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
f.to Erica Bonanni - Segretario
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 17 novembre 2005
f.to Erica Bonanni.
1) Rifiuti – Discariche – Art. 17 D. Lgs. 36/2003 – Periodo transitorio - Discarica chiusa entro il termine di presentazione del piano di adeguamento – Presentazione del piano - Obbligo – Esclusione. La norma transitoria di cui all’ art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003 prevede, al 1^ comma, l’incondizionata possibilità per le discariche già autorizzate di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 16.7.2005 (ora 31.12.2005). Al comma terzo si impone poi la presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione è sanzionata, al successivo quinto comma, con la prescrizione della chiusura della discarica per ordine dell’autorità. E’ pertanto evidente che una discarica, che abbia continuato l’attività transitoriamente ai sensi del primo comma citato e venga chiusa entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non potrà ritenersi obbligata alla presentazione di un piano la cui mancata approvazione è sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura, vale a dire ciò che la discarica ha già autonomamente divisato di effettuare. Pres. Borea, Est. Settesoldi – E. s.r.l. (Avv. Persello) c. Provincia di udine (Avv. de Zorzi) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, 17 novembre 2005, n. 888
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