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 Massime della sentenza

(a cura dell’avv. Francesco D’Alonzo)

 

 

T.A.R. Lazio Sez. III-bis, 10 ottobre 2005 (c.c. 27 gennaio 2005), Sentenza n. 8138

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III-bis

 

composto da
dr. Giulio Amadio Presidente
dr. Umberto Realfonzo Consigliere rel.
dr. Antonio Vinciguerra Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sui riuniti ricorsi n. 11832/1991, n. 11833/1991, n. 12569/1991, n. 1257/1991 proposti, rispettivamente, da SIMAIR S.R.L., SIMETRAFO S.R.L., SIME SISTEMI S.P.A., IGLA S.P.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Ceccarelli e Massimo Cassiano, presso il cui studio, in Roma, sono elettivamente domiciliate, in Roma, Via Civinini n. 12;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, il C.I.P.I. in persona del legale rappresentante p.t. ed il Ministero dell’Economia e Finanza (per l’ex Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e per l’ex Ministero del Tesoro), il Ministero delle Attività Produttive (ex Industria, Commercio e Artigianato), il Ministero per le Partecipazioni Statali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno, in persona dei rispettivi Ministri p.t. tutti costituitisi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. patrocinato dall’Avv. G. Li Marzi;
per l’annullamento
del diniego dell’INPS alla integrazione salariale ai dipendenti in contratto di formazione lavoro, di cui rispettivamente ai provvedimenti: del 12.9.1991 alla SIMAIR sul ricorso n. 11832/1991; del 12.9.1991 sul ricorso n. 11833/1991; del 28.10.1991 per la SIME sul ricorso n. 12569/1991; e dell’8.10.1991 per la IGLA sul ricorso n. 12570/1991;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti; quali in particolare: del D.M. n. 11745 dell’8.8.1991, e per la Sime Sistemi s.p.a. del D.M. 11760/27 dell’8.8.1991; della delibera Cipi del 2.12.1987; della delibera Cipi del 30.7.1991; della Circolare I.N.P.S. n. 84 del 29.4.1988.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Palma per Cassiano, per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Noviello; e l’Avv. De Rosa per la SIME e IGLA.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO


Con il presente gravame, le Società ricorrenti impugnano tutti gli atti di diniego dell’integrazione salariale loro concessa relativa ai dipendenti in contratto di formazione lavoro, in quanto questi non sarebbero non esplicitamente menzionati nel decreto di concessione del trattamento stesso. L’Ordinanza Collegiale n. 941/2004 con cui la Sezione, previa la riunione degli epigrafati ricorsi ai sensi dell’art. 52 del Regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907 n. 642, ha ordinata l’acquisizione delle delibera Cipi e della Circolare I.N.P.S. n. 84 del 29.4.1988, è stata debitamente eseguita. L’Avvocatura dello Stato si è formalmente costituita in giudizio in tutti i ricorsi per le Amministrazioni statali intimate e, con il deposito di documenti e di un’analitica memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria per la discussione, la difesa delle società ricorrenti ha sottolineato le tesi a sostegno dell’accoglimento. All’udienza del 27 gennaio 2005, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


I ricorsi già riuniti in precedenza, sono fondati per l’assorbente unitaria considerazione del primo motivo, peraltro identico in tutti e quattro i gravami. Con tale mezzo le società ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati costituirebbero una violazione della disciplina legislativa dell’intervento straordinario della C.I.G., di cui alle leggi n. 1115/1968, n. 464/1972, n. 164/1975 e della legge n. 675/1977, le quali non potevano contenere alcuna limitazione o esclusione al riguardo, essendo tutte anteriori all’introduzione dei contratti di formazione e lavoro, avvenuta successivamente con l’art. 3 D.L. 30.10.1984 n. 726 (conv. in L. n. 863/1984). Peraltro la predetta disposizione, nell’istituire la nuova categoria di lavoratori, non ha ritenuto di dover porre alcuna limitazione al riguardo. Ciò sarebbe stato poi confermato dalla legge 23.7.1991 n. 223, la quale nel riordinare la materia relativa alla integrazione salariale per l’intervento straordinario, non ha escluso esplicitamente tale categoria di lavoratori, non intendendo quindi porre limiti di sorta. L’assunto è fondato. L’art. 3 quinto comma del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863) dispone che “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto”.


Sulla scorta della decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 1996 n. 1412 si deve pertanto rilevare che, in materia, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto “di formazione e lavoro” con il contratto “di lavoro subordinato” in senso stretto. Ancorché i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro possano essere differenti (dato che sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli Enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi), non vi sono reali ragioni per negare la sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del negozio che, è individuabile nello scambio “lavoro contro retribuzione”. In conseguenza è dunque evidente che, non ricorrendo specifici divieti, ai rapporti di formazione e lavoro debba - in linea di principio - applicarsi l’identico regime delle integrazioni sociali, che è valido per i rapporti di lavoro ordinari. Questo è del resto l’orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che, per il contratto di formazione e lavoro disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe all’applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinari per cui “tale trattamento è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro” (Cass. dec. n. 2510 del 1 marzo 1993), non sussistendo alcun motivo “per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro” (Cass. dec. n. 4227 del 13 aprile 1995).


Dato che, né nella normativa e né nei singoli provvedimenti concessivi della C.I.G., alle imprese ricorrenti, vi era stata un’espressa esclusione nel senso voluto dalle amministrazioni resistenti, nessun rilievo giuridico poteva darsi all’argomentazione della Circolare INPS per cui per la durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi, impediva la concessione della CIG anche ai predetti lavoratori.


E’ infatti evidente come, al verificarsi di tali circostanze, i rapporto di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi l’esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni, la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi: gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte Cost. 8 aprile 1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741, ecc.). Con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2002, n. 18296). Del resto, ragioni di giustizia sostanziale rendono del tutto incomprensibile l’atteggiamento dell’INPS, nei confronti di una categoria particolarmente “debole” di lavoratori.


In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve perciò procedersi all’annullamento in parte qua della Circolare INPS n. 84 del 29.4.1988; e dei singoli provvedimenti di diniego di cui in epigrafe e per l’effetto deve dichiararsi il diritto delle società ricorrenti all’integrazione salariale relativamente ai rispettivi lavoratori con contratti di formazione, con gli accessori del relativo credito. Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.III-bis:
1) Accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e dichiara il diritto delle ricorrenti alla percezione delle relative somme.
2) Spese compensate


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.III-bis, in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005.


IL PRESIDENTE dr. Giulio Amadio
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

  

1) Lavoro - Contratti di formazione e lavoro - Intervento straordinario della C.I.G. - Contratto “di lavoro subordinato” - Disciplina applicabile. In tema di lavoro, la disciplina legislativa dell’intervento straordinario della C.I.G., di cui alle leggi n. 1115/1968, n. 464/1972, n. 164/1975 e della legge n. 675/1977, si applica anche ai contratti di formazione e lavoro introdotti con l’art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (conv. nella l. n. 863/1984), attesa la sostanziale identità della disciplina di tale contratto con il contratto “di lavoro subordinato” in senso stretto. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III-bis, 10 ottobre 2005 (c.c. 27 gennaio 2005), Sentenza n. 8138

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