Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. II BIS- 24
novembre 2005, Ordinanza n. 6856
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Ordinanze: 6856/2005
Registro Generale: 9873/2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
nelle persone dei Signori:
PATRIZIO GIULIA Presidente
FRANCESCO GIORDANO Cons.
RENZO CONTI Cons., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 24 Novembre 2005
Visto il ricorso 9873/2005 proposto da:
ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS
rappresentato e difeso da
LOFOCO AVV. FABRIZIO
CHIEFFI AVV. ROSSELLA
con domicilio eletto in ROMA
V.LE G. MAZZINI, 6
presso
LOFOCO AVV. FABRIZIO
contro
MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
REGIONE PUGLIA
per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del
25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2005, di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o conseguenziale, compreso il parere favorevole della
Conferenza per i rapporti Stati, regioni e Politiche Autonome del 3.3.2005;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d'udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione consentita in sede cautelare, appare assistito da sufficiente fumus boni juris, laddove sostanzialmente si contesta la logicità del presupposto della "conflittualità interpretativa" richiamata nel provvedimento impugnato che avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione 2-12-1996 del Comitato delle aree naturali protette;
Considerato che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA, lì 24 novembre 2005
Presidente
Consigliere
Aree protette - D.M. 25 marzo
2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Sospensione.
Il decreto del 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2005, recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione
speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)", è sospeso,
considerato che la conflittualità interpretativa richiamata nel provvedimento
avrebbe legitimato interventi diversi da quello adottato del mero annullamento
della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette; le misure
introdotte nel provvedimento appaiono peraltro meno incisive di quelle
conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria delle riserve
naturali protette di cui alla legge n. 394/1991. Pres. Giulia, Est. Conti -
Associazione Verdi Ambiente e Società ONLUS (Avv.ti Lofoco e Chieffi) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (avv. Stato) e Regione
Puglia (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 24 novembre 2005, n. 6856
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