Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. LIGURIA, SEZ. I - 2
dicembre 2005, Ordinanza n. 540
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N./REG.ORD: 540/2005
N. REG. RIC.: 01001/2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA
(SEZIONE PRIMA)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 01001 del 2005, proposto da:
Associazione Italiana per il World Fund for Nature Wwf +, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via Porta D'archi, 10/27-28; Lega per l'Abolizione della Caccia;
contro
Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Crovetto, Vincenzo
Gorlani, con domicilio eletto presso Marina Crovetto in Genova, Via Fieschi, 15;
Istituto Nazionale Della Fauna Selvatica;
e con l'intervento di
Federazione Italiana Della Caccia sez. provinciale di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, P.zza Dante, 9/14;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1085 del 23/9/2005 avente ad oggetto "modalità di attuazione del regime di deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici 2005/2006 e con successivi motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della giunta Regionale in data 14/10/2005 n. 1195 o altro diverso avente ad oggetto "modalità di attuazione del regime di deroga alla specie storno ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 02 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici 2005/2006 nonchè per l'annullamento, previa sospensione, di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio conseguente e/o comunque connesso e con gli odierni motivi aggiunti per l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione, della Legge della Regione Liguria n. 14 del 9 novembre 2005 pubblicata sul BURL de 9 novembre 2005, avente natura e contenuto di atto amministrativo, con la quale è stato attivato il "regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006" nonchè per l'annullamento, previa sospensione di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Liguria.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Udito nella camera di consiglio del giorno 01/12/2005 il relatore Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza.
Visto che con gli odierno motivi aggiunti le società ricorrenti impugnano direttamente la legge della regione Liguria n. 14 del 9 novembre 2005, chiedendone l'annullamento, sul presupposto della sua natura sostanziale di provvedimento amministrativo, e quindi della sua giustiziabilità dinanzi a questo TAR.
Visto che in subordine, ove si "ritenga la natura legislativa e non amministrativa della apparente L.R. 14/2005" vene sollevata con i medesimi motivi aggiunti la questione di legittimità costituzionale della stessa, chiedendone altresì la disapplicazione.
Visto, infine, che con specifica istanza viene chiesto a questo giudice i sospendere in via cautelare il provvedimento impugnato, atteso che lo stesso determinerebbe "un grave ed irreparabile danno per il patrimonio faunistico oltre che per i valori ambientali e naturalistici".
Rinviata al merito l'esame dell'invero delicata e complessa questione della tutela offerta dall'ordinamento ai soggetti che si ritengano direttamente incisi dalle cosiddette leggi-provvedimento (quale palesemente risulta essere quella in esame), nell'assenza di un consequenziale atto amministrativo ed alla luce del mutato sistema delle fonti del diritto a seguito anche della recente riforma del titolo quinto della Costituzione.
Considerato, ai fini dell'odierna fase cautelare, che la sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale della legge in parola non può allo stato trovare accoglimento in quanto, ancorchè non manifestamente infondata in relazione alla violazione degli artt. 3, 5, 11 e 117 1° comma e 2° comma lettera %) (cfr. le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 391 e n. 391 del 12 - 21 ottobre 2005, con le quali il prelievo venatorio disciplinato dalla legge regionale in contestazione viene ricondotto nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), non risulta rilevante attesa la mancata contestuale impugnativa di un provvedimento amministrativo che si fondi sulla legge stessa e su cui questo TAR si debba pronunciare.
Considerato inoltre, sempre ai fini dell'odierna fase cautelare, e con specifico riferimento al danno paventato:
Che ai sensi dell'art 19 bis della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, come inserito dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221, "le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'at. 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE..."
Che l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, prevede che, "sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti" gli Stati membri possano procedere alla predisposizione di sistemi di prelievo in deroga unicamente per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
nell'interesse della sicurezza aerea;
per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
per la protezione della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonchè per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
Le deroghe dovranno menzionare:
le specie che formano oggetto delle medesime;
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere fatte;
l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni stabilite siano realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
i controlli che saranno effettuati".
Che la L.R. n. 14/2005, viceversa, dispone direttamente la deroga ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE in relazione al prelievo delle due specie indicate, senza adeguatamente evidenziare la sussistenza dei necessari presupposti legittimanti, ma limitandosi ad un mero richiamo ad un non meglio specificato e qualificato "autonomo procedimento nel quale" sarebbero "stati valutati i presupposti di fatto e le condizioni di diritto".
Che per questa via viene riproposto dall'Ente regionale con una diversa veste formale il contenuto sostanziale delle deliberazioni della G.R. n. 1085/05 e n. 1195/05, già sospese da questo TAR con ordinanza n. 502/05 in quanto ritenute illegittime proprio per la carenza sopra evidenziata che non consente di "legittimare la deroga alla direttiva europea...";
Che la legge in questione, pertanto, viene parimenti a porsi in diretto contrasto con la richiamata direttiva la quale, sul punto, risulta chiara, puntuale e incondizionata;
Che conseguentemente, in virtù della "primazia" del diritto comunitario vigente e direttamente eseguibile, la stessa non può trovare "applicazione", come più volte precisato dalla Corte Costituzionale, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Corte Costituzionale n. 170/1984; n. 113/1985; n. 389/1989; n. 285/1990);
Che inoltre, sempre come precisato dalla Corte Costituzionale e costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, l'obbligo di disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella comunitaria incombe oltre che sull'autorità giudiziaria anche (ed in via prioritaria) sulla pubblica amministrazione, ed in genere su tutti i soggetti chiamati all'osservanza di quest'ultima (cfr. Corte Giust. 22 giugno 1989 nel procedimento 103/98; Corte Costituzionale 11 luglio 1989 n. 389);
Che, infine l'ordinanza n. 502/2005 con cui questo TAR ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1085/05 e n. 1195/05 è a tutti gli effetti esecutoria.
Atteso pertanto che non sussistono, allo stato, i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta misura cautelare
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione della legge regionale n. 14/2005, proposta con gli odierni motivi aggiunti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/12/2005 con l'intervento dei signori:
Antonio Bianchi, presidente f.f.
Oreste mario capito, Consigliere
Davide Ponte, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.F.
F.to Antonio Bianchi
depositato il 02 DIC 2005
Il direttore di segreteria
Dott.ssa A. Calcagno
Caccia - L.R. Liguria n. 14/2005
- Prelievo in deroga - Contrasto con la dir. 79/409/CEE - Disapplicazione.
La Legge della Regione Liguria n. 14/2005, che ripropone in diversa veste
formale il contenuto sostanziale delle delibere di Giunta Regionale n. 1085/05 e
n. 1195/05, già sospese dal TAR, contrasta con le disposizioni comunitarie di
cui all'art. 9 della Dir. 79/409/CEE, in quanto dispone direttamente il prelievo
venatorio in deroga di due specie, senza adeguatamente evidenziare la
sussistenza dei necessari presupposti legittimanti. Essa, in virtù della "primazia"
del diritto comunitario vigente e direttamente eseguibile, non può trovare
applicazione, incombendo peraltro l'onere della disapplicazione oltre che
sull'autorità giudiziaria, anche sulla pubblica amministrazione e in genere su
tutti i soggetti chiamati alla sua osservanza (Corte Cost. n. 170/1984; n.
113/1985; n. 389/1999; n. 285/1990; Corte Giust. 22 giugno 1989 nel proc.
103/89). Pres. f.f. ed Est. Bianchi - W.W.F. Onlus (Avv. Granara) e L.A.C. c.
Regione Liguria (Avv.ti Crovetto e Gorlani) - T.A.R. LIGURIA, sez. I - 2
dicembre 2005, ordinanza n. 540
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