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 Massime della sentenza

 

 

 

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 novembre 2005 n. 5235

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 5235/2005 Reg.Dec
N. 788 Reg.Ric.
ANNO 2005
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce Prima Sezione
 


Composto dai Signori Magistrati:


Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente


ha pronunziato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n° 788/2005 presentato da: S.ECO.M. S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Dr. Rosario Mazzarella, Brindisi Mare S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Geom. Pasquale Giurgola, e Impresa del Geom. Giuseppe Vetrugno, in persona dell’omonimo titolare, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Caiulo ed elettivamente domiciliate in Lecce, Via Imperatore Adriano n° 75, presso lo Studio dell’Avv. Marcello Martano,


contro


l’Autorità Portuale di Brindisi, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dai Prof. Avv. Francesco Paparella e Marco Palieri,


per l'annullamento


- del provvedimento prot. n° 2356 dell’8 Marzo 2005 (ricevuto il 15 Marzo 2005) a firma del Responsabile del procedimento, con cui l’Autorità Portuale di Brindisi (in relazione alla procedura di pubblico incanto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006) comunicava alle ricorrenti che la Commissione all’uopo nominata non ha aggiudicato la gara, per le motivazioni rappresentate nel verbale di gara;


- della decisione della Commissione di gara di non procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto;


- di ogni altro atto collegato e conseguente, ivi compreso il bando della nuova gara indetta per l’affidamento (fino al 31 Dicembre 2006) del medesimo servizio dall’Autorità Portuale di Brindisi il 1° Aprile 2005;


nonché per la declaratoria


del diritto e/o interesse delle ricorrenti a che la procedura per l’aggiudicazione della gara, a cui le stesse hanno partecipato in costituenda A.T.I., prosegua fino all’aggiudicazione in loro favore;


e per la condanna


dell’Autorità Portuale di Brindisi al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle ricorrenti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento di non aggiudicazione della gara.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Brindisi;


Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Designato alla pubblica udienza del 9 Novembre 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Alessandro Caiulo per le ricorrenti e l’Avv. Paladini, in sostituzione dei Prof. Avv. Francesco Paparella e Marco Palieri, per l'Autorità Portuale resistente;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Le ricorrenti espongono:


- che, con istanza del 18 Febbraio 2005, la S.ECO.M. S.r.l., quale impresa capogruppo e mandataria della costituenda A.T.I. insieme con la Brindisi Mare S.r.l. e la Ditta Geom. Giuseppe Vetrugno, chiedevano all’Autorità Portuale di Brindisi di partecipare alla gara inerente il “pubblico incanto per il servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006”, allegando i certificati e le dichiarazioni indicati dal Disciplinare di gara;


- che, in data 22 Febbraio 2005, si riuniva la Commissione giudicatrice della gara de qua che, dopo aver constatato che risultava pervenuta la sola offerta presentata dalle odierne ricorrenti, provvedeva all’apertura della busta contenente la documentazione prevista nel disciplinare di gara prodotta dalla costituenda A.T.I. S.ECO.M. S.r.l.-Brindisi Mare S.r.l.- Ditta Geom. Vetrugno;


- che, esaminata detta documentazione, la Commissione giudicatrice avanzava due soli rilievi: uno relativo all’attestazione di idoneità R.I.N.A. dei mezzi nautici messi a disposizione dalla Brindisi Mare S.r.l., e l’altro riguardante la eventuale necessità di apposita ed esplicita autorizzazione ADR (per i veicoli cassonati dell’impresa capogruppo da utilizzarsi nell’esecuzione del servizio) da parte dell’Albo Regionale Gestori Rifiuti;


- che, per queste ragioni, la Commissione decideva di sospendere la gara, al fine di formulare richieste di chiarimenti al R.I.N.A. ed all’Albo Regionale Gestori Rifiuti;


- che, in data 2 Marzo 2005, si riuniva nuovamente la Commissione giudicatrice la quale rilevava che si era concluso positivamente il procedimento di certificazione di idoneità delle imbarcazioni da parte del R.I.N.A. e riteneva che la S.ECO.M. S.r.l. fosse, all’atto della partecipazione alla gara, sprovvista di iscrizione all’Albo Gestori di Bari per le categorie richieste dal disciplinare di gara, perché l’iscrizione relativa alle categorie 1^ e 4^ era scaduta in data 10 Febbraio 2005 e, pur avendo l’impresa mandataria presentato domanda di rinnovo già dal 16 Dicembre 2004, tale rinnovo non era stato ancora deliberato;


- che, a questo punto, la Commissione decideva di non poter procedere all’aggiudicazione provvisoria e di rimettere gli atti di gara al Responsabile del procedimento, per tutti gli adempimenti di sua competenza;


- che quest’ultimo si limitava a comunicare la decisione della Commissione di non aggiudicare la gara di che trattasi;


Le ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando il seguente articolato motivo di gravame.


1) Violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano le procedure di affidamento delle gare, nonché di quanto previsto dallo stesso bando di gara – Eccesso ed abuso di potere da parte della Commissione giudicatrice e del Responsabile del procedimento – Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, mendacità, falsità, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni, oltre che irragionevolezza e omissione di atti – Violazione e falsa applicazione della Legge n° 241/1990 e di ogni norma posta a tutela delle imprese partecipanti alle gare – Apoditticità ed altri motivi.


Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle pretese azionate, le ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe chiedendo, oltre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la condanna dell’Autorità Portuale resistente al risarcimento dei danni patrimoniali (asseritamente) patiti, nella misura di € 250.000,00 o comunque di non meno di € 15.000,00 per ogni mese (a partire dal Marzo 2005) in cui non potranno svolgere il servizio di cui alla gara de qua (fino al 30 Giugno 2006).


Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale di Brindisi depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato, puntualmente ed ampiamente, alle argomentazioni delle ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.


Le imprese ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata cancellata dal ruolo (a seguito di espressa rinuncia delle ricorrenti) nella Camera di Consiglio dell’8 Giugno 2005.


Alla pubblica udienza del 9 Novembre 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO


Come diffusamente illustrato in narrativa, le tre Imprese ricorrenti – raggruppate nella costituenda A.T.I. unico soggetto che ha partecipato alla gara di che trattasi – impugnano: 1) la nota prot. n° 2356 dell’8 Marzo 2005 con cui il Responsabile del procedimento (“Pubblico incanto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30.06.2006”) dell’Autorità Portuale di Brindisi ha loro comunicato che la Commissione all’uopo nominata non ha aggiudicato la gara per le motivazioni riportate nell’allegato verbale di gara; 2) la decisione della Commissione di gara di non procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto; 3) ogni altro atto conseguente, ivi compreso il bando datato 1° Aprile 2005 della nuova gara indetta dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento del medesimo servizio. Chiedono, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subìti, nella misura di € 250.000,00 (o comunque non meno di € 15.000,00 per ogni mese in cui il servizio non viene effettuato dalla costituenda A.T.I., a partire dal Marzo 2005 e fino al 30 Giugno 2006).


In via preliminare, osserva il Collegio che la circostanza (evidenziata nelle memorie difensive finali) che, nelle more del giudizio, l’A.T.I. composta dalle tre imprese ricorrenti sia risultata aggiudicataria (in data 16 Settembre 2005) della nuova gara indetta (con bando del 1° Aprile 2005) dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento dell’appalto del medesimo servizio in questione (con durata sino al 31 Dicembre 2006) non appare idonea – contrariamente a quanto assumono le ricorrenti – a determinare la cessazione della materia del contendere in relazione alla proposta domanda impugnatoria e, a ben vedere, nemmeno l’improcediblità della stessa per sopravvenuto difetto di interesse.


E’ agevole, infatti, rilevare, da un lato, che le stesse parti ricorrenti sottolineano di avere ottenuto l’affidamento del servizio di che trattasi solo a decorrere dalla seconda metà del mese di Settembre 2005 ed insistono pertanto espressamente nella domanda di condanna dell’Autorità Portuale resistente al risarcimento (anche in via equitativa) dei danni patrimoniali (asseritamente) patiti per non aver potuto prestare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi per tutta la stagione estiva 2005, e, dall’altro, che i lamentati danni patrimoniali sono – secondo la tesi sostenuta in ricorso – direttamente conseguenti ai provvedimenti impugnati di mancata aggiudicazione del primo esperimento di gara (di cui al bando 21 Dicembre 2004).


E’ appena il caso di rammentare, in proposito, che l’insegnamento giurisprudenziale ha chiarito che nel processo amministrativo l’azione di risarcimento del danno è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che venga tempestivamente impugnato il provvedimento ritenuto illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto, operato dal Giudice Amministrativo in sede di giudizio di impugnazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 Marzo 2003 n° 4).


Non si ravvisa, poi, il sopravvenuto difetto di interesse delle imprese ricorrenti a coltivare l’impugnazione – allegato dalla difesa dell’Autorità Portuale resistente – poiché, se è vero che l’eventuale accoglimento del gravame avrebbe un effetto caducante sul provvedimento di indizione delle nuova gara (conclusasi in senso positivo alle stesse ricorrenti), non può però essere trascurato che ciò implicherebbe necessariamente l’aggiudicazione in loro favore della prima gara e, quindi, l’affidamento dell’appalto di servizi de quo con decorrenza dal Marzo 2005 (quanto agli effetti economici), né si ritiene che il concreto avvio del servizio, in seguito all’aggudicazione della seconda gara, sia sufficiente a configurare una acquiescenza delle imprese ricorrenti ai provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio ovvero una rinuncia implicita alla coltivazione dello stesso.


Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.


In primo luogo, il Tribunale ritiene di dover chiarire che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente – l’impugnato provvedimento di mancata aggiudicazione della gara di appalto alla (costituenda) A.T.I. ricorrente (unico soggetto che ha partecipato al pubblico incanto indetto dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006), basandosi “per relationem” sulle richiamate motivazioni rappresentante dalla Commissione all’uopo nominata nel verbale di gara, non contiene alcun riferimento motivazionale alla circostanza che le Imprese ricorrenti non erano in possesso (alla data di scadenza del termine ultimo di partecipazione alla gara, 21 Febbraio 2005) dell’attestazione di navigabilità (rilasciata dal R.I.N.A.) dalla quale risultasse l’idoneità dei mezzi nautici da utilizzare per il trasporto di merci pericolose ex art. 13 D.P.R. n° 1008/1968, almeno per la classe 6.2, materiale infettante (richiesta dal punto 14.A.i del disciplinare di gara e dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto).


Infatti, nel verbale di gara n° 2 redatto in data 2 Marzo 2005, la Commissione si è in proposito limitata a “prendere atto” della nota di risposta pervenuta dal R.I.N.A. (comunicante che lo stesso ente avrebbe proceduto al sopralluogo delle imbarcazioni della Brindisi Mare s.r.l. il giorno 23 Febbraio 2005 e che, all’esito positivo dello stesso, avrebbe rilasciato la certificazione di idoneità) e del fatto che la menzionata Ditta mandante ha successivamente prodotto la certificazione d’idoneità ottenuta dal R.I.N.A., che (a differenza di altra ulteriore documentazione esibita dalla Ditta capogruppo) è stata ammessa dalla Commissione di gara.


Peraltro, nello stesso verbale di gara n° 2, si legge testualmente: “Dall’Albo Gestori di Bari è pervenuta una nota di risposta da cui si evince che la Secom risulta iscritta alla categoria 2 classe E e categoria 5 classe F, mentre per le categorie 1 e 4 l’iscrizione è scaduta in data 10 Febbraio 2005 e che l’impresa ha presentato domanda di rinnovo in data 16/12/2004, allo stato non ancora deliberata. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, si ritiene che l’attuale situazione della Secom s.r.l. non corrisponde alle previsioni del punto 14-A-b) del disciplinare di gara, che esplicitamente richiama il possesso dei requisiti richiesti come condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Sul punto la ditta stessa ha dichiarato di essere nella disponibilità all’immediato esercizio del servizio, ossia la dichiarazione di cui al punto 14-A-i del disciplinare medesimo”, evincendosi, dunque, chiaramente – ad avviso del Tribunale – che l’unica ragione giustificativa della gravata decisione di non procedere all’aggiudicazione provvisoria del pubblico incanto è stata l’accertata mancata iscrizione (alla data di scadenza del termine ultimo di partecipazione alla gara, 21 Febbraio 2005) della S.ECO.M. S.r.l. all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 1^ e 4^.


Ciò premesso, si osserva che, sotto quest’ultimo profilo, il provvedimento gravato appare condivisibile e quindi immune dai vizi di legittimità prospettati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, a sostegno dell’interposta domanda impugnatoria.


Rammentato che il disciplinare di gara richiedeva, quale necessario requisito di partecipazione (da possedere alla data del 21 Febbraio 2005), l’iscrizione all’Albo dei Gestori dei rifiuti anche per le categorie 1^ e 4^ e che le dichiarazioni sostitutive di certificazione (rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) hanno valore soltanto sino a prova contraria da parte della P.A., osserva il Collegio che, da un attento esame della normativa primaria e secondaria vigente in tema di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, emerge che l’efficacia temporale della iscrizione all’Albo (che ha una durata di cinque anni) decorre, a ben vedere, dalla data della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa, a seguito della comunicazione di avvenuto accoglimento della propria istanza di iscrizione.


In primo luogo, l’art. 30 quinto comma del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22 e ss.mm. prevede che l’iscrizione all’Albo di che trattasi (che ai sensi del quarto comma deve essere rinnovata ogni cinque anni) e l’accettazione delle relative garanzie finanziarie sono deliberati dalla Sezione regionale in conformità alla normativa vigente.


In attuazione di quanto disposto dalla predetta norma, l’art. 12 del D.M. 28 Aprile 1998 n° 406 (“Regolamento recante norme di attuazione dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”) stabilisce (ai commi 4°, 6° e 7°): “Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la Sezione Regionale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all’impresa richiedente. Ove la domanda sia accolta l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, è tenuto a presentare alla Sezione Regionale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 14. La Sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa. Entro il termine di dieci giorni dall’accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la Sezione Regionale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all’interessato, al Comitato Nazionale ed alla Provincia territorialmente competente”.


L’art. 14 dello stesso D.M. n° 406/1998 prevede che l’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato e che la garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione.


Dal complesso normativo soprariportato, valutato alla stregua dei consueti ortodossi canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, si evince – come detto – che l’efficacia temporale (quinquennale) della iscrizione all’Albo in questione decorre dalla data della favorevole deliberazione della Sezione Regionale – organo collegiale, composto, ai sensi del terzo comma dell’art. 30 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22, da quattro membri – sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa (in favore dello Stato) a seguito della comunicazione della antecedente deliberazione di accoglimento della sua istanza iscrizione all’Albo.


Militano inequivocamente in tale direzione sia il fatto che il potere deliberativo decisionale (di carattere costitutivo) circa l’accoglimento (o meno) della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è attribuito alla Sezione Regionale (organo collegiale) dal menzionato quarto comma dell’art. 12 del D.M. 28 Aprile 1998 n° 406, sia la circostanza che il successivo sesto comma disponga – a pena di decadenza – che la garanzia finanziaria di cui all’art. 14 sia prestata entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto accoglimento dell’istanza di iscrizione.


D’altra parte, il settimo comma dell’art. 12 contempla successivamente la semplice “formalizzazione” del provvedimento di iscrizione, da effettuare entro il termine di dieci giorni dall’accettazione della garanzia finanziaria, da intendere – evidentemente – come mero accertamento (dichiarativo) della avvenuta iscrizione.


Applicando tali principi alla fattispecie concreta oggetto del presente processo, si deve rilevare che l’iscrizione n° BA/0343 della S.ECO.M. S.r.l. all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativa alle categorie 1^ (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) e 4^ (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) decorre dalla data del 10 Febbraio 2000 in cui è stata adottata, ai sensi del sesto comma dell’art. 12 del D.M. n° 406/1998, la deliberazione della competente Sezione Regionale Pugliese (organo collegiale) sulla garanzia finanziaria correlativamente prestata dalla Società ricorrente (a seguito della comunicazione della previa delibera di accoglimento dell’istanza di iscrizione), e non già dalla data del 9 Marzo 2000, in cui il Presidente della Sezione Regionale (quale organo monocratico, al quale la normativa di settore non assegna alcuna competenza di natura realmente provvedimentale) ha adottato il “provvedimento” n° 048, di mera “formalizzazione” dell’iscrizione stessa.


In conclusione, alla data del 21 Febbraio 2005 (termine ultimo per la partecipazione alla gara de qua) la (costituenda) A.T.I. ricorrente non era in possesso di uno dei requisiti di ammissione al pubblico incanto contemplati (a pena di esclusione) dal bando (punto 14-A-b), posto che l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti della S.ECO.M. S.r.l. per le categorie 1^ e 4^ era effettivamente scaduta (allo spirare del quinquennio) il 10 Febbraio 2005, come - peraltro - espressamente attestato (in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’Autorità Portuale di Brindisi) dalla stessa Sezione Regionale Pugliese dell’Albo con la nota prot. n° 899 del 28 Febbraio 2005 (l’iscrizione in questione è stata successivamente rinnovata – come risulta dalla documentazione versata in atti – solo a decorrere dal 13 Aprile 2005).


Anche la domanda di risarcimento danni azionata dalle imprese ricorrenti (così come limitata in sede di memoria difensiva finale) va disattesa, in ragione dell’evidenziata insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.


Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.


Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.


Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 9 Novembre 2005.


Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 22 novembre 2005

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

  

1) Rifiuti – Albo dei Gestori – Iscrizione – Efficacia temporale quinquennale – Decorrenza – Deliberazione favorevole della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa. L’efficacia temporale della iscrizione all’Albo dei Gestori dei rifiuti (che ha durata quinquennale) decorre dalla data della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo – organo collegiale, composto, ai sensi del terzo comma dell’art. 30 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22, da quattro membri – sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa in favore dello Stato, a seguito della comunicazione della antecedente deliberazione di accoglimento dell’istanza di iscrizione all’Albo. Depone in tal senso, alla stregua degli ortodossi canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, il complesso normativo di cui all’art. 30, quinto comma, del D. Lgs. 22/97 e agli artt. 12 e 14 del D.M. 406/98. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe – S. s.r.l. (Avv. Caiulo) c. Autorità portuale di Brindisi (Avv.ti Paparella e Palieri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce – 22 novembre 2005, n. 5235

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