Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 novembre 2005 n. 5235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5235/2005 Reg.Dec
N. 788 Reg.Ric.
ANNO 2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 788/2005 presentato da: S.ECO.M. S.r.l., in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante Dr. Rosario Mazzarella,
Brindisi Mare S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante Geom. Pasquale Giurgola, e Impresa del Geom. Giuseppe Vetrugno,
in persona dell’omonimo titolare, rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro
Caiulo ed elettivamente domiciliate in Lecce, Via Imperatore Adriano n° 75,
presso lo Studio dell’Avv. Marcello Martano,
contro
l’Autorità Portuale di Brindisi, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dai Prof. Avv. Francesco Paparella e Marco Palieri,
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n° 2356 dell’8 Marzo 2005 (ricevuto il 15 Marzo 2005)
a firma del Responsabile del procedimento, con cui l’Autorità Portuale di
Brindisi (in relazione alla procedura di pubblico incanto per l’appalto del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006)
comunicava alle ricorrenti che la Commissione all’uopo nominata non ha
aggiudicato la gara, per le motivazioni rappresentate nel verbale di gara;
- della decisione della Commissione di gara di non procedere all’aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto;
- di ogni altro atto collegato e conseguente, ivi compreso il bando della nuova
gara indetta per l’affidamento (fino al 31 Dicembre 2006) del medesimo servizio
dall’Autorità Portuale di Brindisi il 1° Aprile 2005;
nonché per la declaratoria
del diritto e/o interesse delle ricorrenti a che la procedura per
l’aggiudicazione della gara, a cui le stesse hanno partecipato in costituenda
A.T.I., prosegua fino all’aggiudicazione in loro favore;
e per la condanna
dell’Autorità Portuale di Brindisi al risarcimento dei danni patiti e patiendi
dalle ricorrenti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento di non
aggiudicazione della gara.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Brindisi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 9 Novembre 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico
d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Alessandro Caiulo per le ricorrenti e l’Avv.
Paladini, in sostituzione dei Prof. Avv. Francesco Paparella e Marco Palieri,
per l'Autorità Portuale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrenti espongono:
- che, con istanza del 18 Febbraio 2005, la S.ECO.M. S.r.l., quale impresa
capogruppo e mandataria della costituenda A.T.I. insieme con la Brindisi Mare
S.r.l. e la Ditta Geom. Giuseppe Vetrugno, chiedevano all’Autorità Portuale di
Brindisi di partecipare alla gara inerente il “pubblico incanto per il servizio
di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti
dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006”, allegando i
certificati e le dichiarazioni indicati dal Disciplinare di gara;
- che, in data 22 Febbraio 2005, si riuniva la Commissione giudicatrice della
gara de qua che, dopo aver constatato che risultava pervenuta la sola offerta
presentata dalle odierne ricorrenti, provvedeva all’apertura della busta
contenente la documentazione prevista nel disciplinare di gara prodotta dalla
costituenda A.T.I. S.ECO.M. S.r.l.-Brindisi Mare S.r.l.- Ditta Geom. Vetrugno;
- che, esaminata detta documentazione, la Commissione giudicatrice avanzava due
soli rilievi: uno relativo all’attestazione di idoneità R.I.N.A. dei mezzi
nautici messi a disposizione dalla Brindisi Mare S.r.l., e l’altro riguardante
la eventuale necessità di apposita ed esplicita autorizzazione ADR (per i
veicoli cassonati dell’impresa capogruppo da utilizzarsi nell’esecuzione del
servizio) da parte dell’Albo Regionale Gestori Rifiuti;
- che, per queste ragioni, la Commissione decideva di sospendere la gara, al
fine di formulare richieste di chiarimenti al R.I.N.A. ed all’Albo Regionale
Gestori Rifiuti;
- che, in data 2 Marzo 2005, si riuniva nuovamente la Commissione giudicatrice
la quale rilevava che si era concluso positivamente il procedimento di
certificazione di idoneità delle imbarcazioni da parte del R.I.N.A. e riteneva
che la S.ECO.M. S.r.l. fosse, all’atto della partecipazione alla gara,
sprovvista di iscrizione all’Albo Gestori di Bari per le categorie richieste dal
disciplinare di gara, perché l’iscrizione relativa alle categorie 1^ e 4^ era
scaduta in data 10 Febbraio 2005 e, pur avendo l’impresa mandataria presentato
domanda di rinnovo già dal 16 Dicembre 2004, tale rinnovo non era stato ancora
deliberato;
- che, a questo punto, la Commissione decideva di non poter procedere
all’aggiudicazione provvisoria e di rimettere gli atti di gara al Responsabile
del procedimento, per tutti gli adempimenti di sua competenza;
- che quest’ultimo si limitava a comunicare la decisione della Commissione di
non aggiudicare la gara di che trattasi;
Le ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in
epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando il
seguente articolato motivo di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano le procedure di
affidamento delle gare, nonché di quanto previsto dallo stesso bando di gara –
Eccesso ed abuso di potere da parte della Commissione giudicatrice e del
Responsabile del procedimento – Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria,
mendacità, falsità, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà
delle motivazioni, oltre che irragionevolezza e omissione di atti – Violazione e
falsa applicazione della Legge n° 241/1990 e di ogni norma posta a tutela delle
imprese partecipanti alle gare – Apoditticità ed altri motivi.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle pretese
azionate, le ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe chiedendo, oltre
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la condanna dell’Autorità Portuale
resistente al risarcimento dei danni patrimoniali (asseritamente) patiti, nella
misura di € 250.000,00 o comunque di non meno di € 15.000,00 per ogni mese (a
partire dal Marzo 2005) in cui non potranno svolgere il servizio di cui alla
gara de qua (fino al 30 Giugno 2006).
Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale di Brindisi depositando
articolate memorie difensive con le quali ha replicato, puntualmente ed
ampiamente, alle argomentazioni delle ricorrenti, concludendo per la
declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Le imprese ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di
sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata cancellata
dal ruolo (a seguito di espressa rinuncia delle ricorrenti) nella Camera di
Consiglio dell’8 Giugno 2005.
Alla pubblica udienza del 9 Novembre 2005, su richiesta di parte, la causa è
stata posta in decisione.
DIRITTO
Come diffusamente illustrato in narrativa, le tre Imprese ricorrenti –
raggruppate nella costituenda A.T.I. unico soggetto che ha partecipato alla gara
di che trattasi – impugnano: 1) la nota prot. n° 2356 dell’8 Marzo 2005 con cui
il Responsabile del procedimento (“Pubblico incanto per l’appalto del servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti
dalle navi ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30.06.2006”) dell’Autorità
Portuale di Brindisi ha loro comunicato che la Commissione all’uopo nominata non
ha aggiudicato la gara per le motivazioni riportate nell’allegato verbale di
gara; 2) la decisione della Commissione di gara di non procedere
all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto; 3) ogni altro atto
conseguente, ivi compreso il bando datato 1° Aprile 2005 della nuova gara
indetta dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento del medesimo
servizio. Chiedono, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al
risarcimento dei danni subìti, nella misura di € 250.000,00 (o comunque non meno
di € 15.000,00 per ogni mese in cui il servizio non viene effettuato dalla
costituenda A.T.I., a partire dal Marzo 2005 e fino al 30 Giugno 2006).
In via preliminare, osserva il Collegio che la circostanza (evidenziata nelle
memorie difensive finali) che, nelle more del giudizio, l’A.T.I. composta dalle
tre imprese ricorrenti sia risultata aggiudicataria (in data 16 Settembre 2005)
della nuova gara indetta (con bando del 1° Aprile 2005) dall’Autorità Portuale
di Brindisi per l’affidamento dell’appalto del medesimo servizio in questione
(con durata sino al 31 Dicembre 2006) non appare idonea – contrariamente a
quanto assumono le ricorrenti – a determinare la cessazione della materia del
contendere in relazione alla proposta domanda impugnatoria e, a ben vedere,
nemmeno l’improcediblità della stessa per sopravvenuto difetto di interesse.
E’ agevole, infatti, rilevare, da un lato, che le stesse parti ricorrenti
sottolineano di avere ottenuto l’affidamento del servizio di che trattasi solo a
decorrere dalla seconda metà del mese di Settembre 2005 ed insistono pertanto
espressamente nella domanda di condanna dell’Autorità Portuale resistente al
risarcimento (anche in via equitativa) dei danni patrimoniali (asseritamente)
patiti per non aver potuto prestare il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti dalle navi ormeggiate
nel Porto di Brindisi per tutta la stagione estiva 2005, e, dall’altro, che i
lamentati danni patrimoniali sono – secondo la tesi sostenuta in ricorso –
direttamente conseguenti ai provvedimenti impugnati di mancata aggiudicazione
del primo esperimento di gara (di cui al bando 21 Dicembre 2004).
E’ appena il caso di rammentare, in proposito, che l’insegnamento
giurisprudenziale ha chiarito che nel processo amministrativo l’azione di
risarcimento del danno è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che
venga tempestivamente impugnato il provvedimento ritenuto illegittimo e sia
coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario
e vincolante in sede di decisione sulla domanda di risarcimento del danno un
previo o contestuale accertamento circa l’illegittimità dell’atto, operato dal
Giudice Amministrativo in sede di giudizio di impugnazione (Consiglio di Stato,
Adunanza plenaria, 26 Marzo 2003 n° 4).
Non si ravvisa, poi, il sopravvenuto difetto di interesse delle imprese
ricorrenti a coltivare l’impugnazione – allegato dalla difesa dell’Autorità
Portuale resistente – poiché, se è vero che l’eventuale accoglimento del gravame
avrebbe un effetto caducante sul provvedimento di indizione delle nuova gara
(conclusasi in senso positivo alle stesse ricorrenti), non può però essere
trascurato che ciò implicherebbe necessariamente l’aggiudicazione in loro favore
della prima gara e, quindi, l’affidamento dell’appalto di servizi de quo con
decorrenza dal Marzo 2005 (quanto agli effetti economici), né si ritiene che il
concreto avvio del servizio, in seguito all’aggudicazione della seconda gara,
sia sufficiente a configurare una acquiescenza delle imprese ricorrenti ai
provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del presente giudizio ovvero una
rinuncia implicita alla coltivazione dello stesso.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, il Tribunale ritiene di dover chiarire che – contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente – l’impugnato
provvedimento di mancata aggiudicazione della gara di appalto alla (costituenda)
A.T.I. ricorrente (unico soggetto che ha partecipato al pubblico incanto indetto
dall’Autorità Portuale di Brindisi per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle navi
ormeggiate nel Porto di Brindisi fino al 30 Giugno 2006), basandosi “per
relationem” sulle richiamate motivazioni rappresentante dalla Commissione
all’uopo nominata nel verbale di gara, non contiene alcun riferimento
motivazionale alla circostanza che le Imprese ricorrenti non erano in possesso
(alla data di scadenza del termine ultimo di partecipazione alla gara, 21
Febbraio 2005) dell’attestazione di navigabilità (rilasciata dal R.I.N.A.) dalla
quale risultasse l’idoneità dei mezzi nautici da utilizzare per il trasporto di
merci pericolose ex art. 13 D.P.R. n° 1008/1968, almeno per la classe 6.2,
materiale infettante (richiesta dal punto 14.A.i del disciplinare di gara e
dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto).
Infatti, nel verbale di gara n° 2 redatto in data 2 Marzo 2005, la Commissione
si è in proposito limitata a “prendere atto” della nota di risposta pervenuta
dal R.I.N.A. (comunicante che lo stesso ente avrebbe proceduto al sopralluogo
delle imbarcazioni della Brindisi Mare s.r.l. il giorno 23 Febbraio 2005 e che,
all’esito positivo dello stesso, avrebbe rilasciato la certificazione di
idoneità) e del fatto che la menzionata Ditta mandante ha successivamente
prodotto la certificazione d’idoneità ottenuta dal R.I.N.A., che (a differenza
di altra ulteriore documentazione esibita dalla Ditta capogruppo) è stata
ammessa dalla Commissione di gara.
Peraltro, nello stesso verbale di gara n° 2, si legge testualmente: “Dall’Albo
Gestori di Bari è pervenuta una nota di risposta da cui si evince che la Secom
risulta iscritta alla categoria 2 classe E e categoria 5 classe F, mentre per le
categorie 1 e 4 l’iscrizione è scaduta in data 10 Febbraio 2005 e che l’impresa
ha presentato domanda di rinnovo in data 16/12/2004, allo stato non ancora
deliberata. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, si ritiene che l’attuale
situazione della Secom s.r.l. non corrisponde alle previsioni del punto 14-A-b)
del disciplinare di gara, che esplicitamente richiama il possesso dei requisiti
richiesti come condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Sul punto
la ditta stessa ha dichiarato di essere nella disponibilità all’immediato
esercizio del servizio, ossia la dichiarazione di cui al punto 14-A-i del
disciplinare medesimo”, evincendosi, dunque, chiaramente – ad avviso del
Tribunale – che l’unica ragione giustificativa della gravata decisione di non
procedere all’aggiudicazione provvisoria del pubblico incanto è stata
l’accertata mancata iscrizione (alla data di scadenza del termine ultimo di
partecipazione alla gara, 21 Febbraio 2005) della S.ECO.M. S.r.l. all’Albo delle
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 1^ e 4^.
Ciò premesso, si osserva che, sotto quest’ultimo profilo, il provvedimento
gravato appare condivisibile e quindi immune dai vizi di legittimità prospettati
nel ricorso introduttivo del presente giudizio, a sostegno dell’interposta
domanda impugnatoria.
Rammentato che il disciplinare di gara richiedeva, quale necessario requisito di
partecipazione (da possedere alla data del 21 Febbraio 2005), l’iscrizione
all’Albo dei Gestori dei rifiuti anche per le categorie 1^ e 4^ e che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione (rese ai sensi del D.P.R. n°
445/2000) hanno valore soltanto sino a prova contraria da parte della P.A.,
osserva il Collegio che, da un attento esame della normativa primaria e
secondaria vigente in tema di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti, emerge che l’efficacia temporale della iscrizione
all’Albo (che ha una durata di cinque anni) decorre, a ben vedere, dalla data
della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie
finanziarie prestate dall’impresa, a seguito della comunicazione di avvenuto
accoglimento della propria istanza di iscrizione.
In primo luogo, l’art. 30 quinto comma del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997
n° 22 e ss.mm. prevede che l’iscrizione all’Albo di che trattasi (che ai sensi
del quarto comma deve essere rinnovata ogni cinque anni) e l’accettazione delle
relative garanzie finanziarie sono deliberati dalla Sezione regionale in
conformità alla normativa vigente.
In attuazione di quanto disposto dalla predetta norma, l’art. 12 del D.M. 28
Aprile 1998 n° 406 (“Regolamento recante norme di attuazione dell’Unione
Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti”) stabilisce (ai commi 4°, 6° e 7°): “Entro
novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la Sezione Regionale
conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa,
dandone comunicazione all’impresa richiedente. Ove la domanda sia accolta
l’interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 4, è tenuto a presentare alla Sezione
Regionale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 14.
La Sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della stessa. Entro il termine di dieci giorni dall’accettazione
della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia
finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni
successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione
della stessa, la Sezione Regionale formalizza il provvedimento di iscrizione e
ne dà comunicazione all’interessato, al Comitato Nazionale ed alla Provincia
territorialmente competente”.
L’art. 14 dello stesso D.M. n° 406/1998 prevede che l’iscrizione è subordinata
alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato e che la
garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione.
Dal complesso normativo soprariportato, valutato alla stregua dei consueti
ortodossi canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, si evince – come
detto – che l’efficacia temporale (quinquennale) della iscrizione all’Albo in
questione decorre dalla data della favorevole deliberazione della Sezione
Regionale – organo collegiale, composto, ai sensi del terzo comma dell’art. 30
del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22, da quattro membri – sulle
garanzie finanziarie prestate dall’impresa (in favore dello Stato) a seguito
della comunicazione della antecedente deliberazione di accoglimento della sua
istanza iscrizione all’Albo.
Militano inequivocamente in tale direzione sia il fatto che il potere
deliberativo decisionale (di carattere costitutivo) circa l’accoglimento (o
meno) della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti è attribuito alla Sezione Regionale (organo collegiale) dal
menzionato quarto comma dell’art. 12 del D.M. 28 Aprile 1998 n° 406, sia la
circostanza che il successivo sesto comma disponga – a pena di decadenza – che
la garanzia finanziaria di cui all’art. 14 sia prestata entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto accoglimento
dell’istanza di iscrizione.
D’altra parte, il settimo comma dell’art. 12 contempla successivamente la
semplice “formalizzazione” del provvedimento di iscrizione, da effettuare entro
il termine di dieci giorni dall’accettazione della garanzia finanziaria, da
intendere – evidentemente – come mero accertamento (dichiarativo) della avvenuta
iscrizione.
Applicando tali principi alla fattispecie concreta oggetto del presente
processo, si deve rilevare che l’iscrizione n° BA/0343 della S.ECO.M. S.r.l.
all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativa alle
categorie 1^ (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) e 4^
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi)
decorre dalla data del 10 Febbraio 2000 in cui è stata adottata, ai sensi del
sesto comma dell’art. 12 del D.M. n° 406/1998, la deliberazione della competente
Sezione Regionale Pugliese (organo collegiale) sulla garanzia finanziaria
correlativamente prestata dalla Società ricorrente (a seguito della
comunicazione della previa delibera di accoglimento dell’istanza di iscrizione),
e non già dalla data del 9 Marzo 2000, in cui il Presidente della Sezione
Regionale (quale organo monocratico, al quale la normativa di settore non
assegna alcuna competenza di natura realmente provvedimentale) ha adottato il
“provvedimento” n° 048, di mera “formalizzazione” dell’iscrizione stessa.
In conclusione, alla data del 21 Febbraio 2005 (termine ultimo per la
partecipazione alla gara de qua) la (costituenda) A.T.I. ricorrente non era in
possesso di uno dei requisiti di ammissione al pubblico incanto contemplati (a
pena di esclusione) dal bando (punto 14-A-b), posto che l’iscrizione all’Albo
Gestori Rifiuti della S.ECO.M. S.r.l. per le categorie 1^ e 4^ era
effettivamente scaduta (allo spirare del quinquennio) il 10 Febbraio 2005, come
- peraltro - espressamente attestato (in riscontro alla richiesta di chiarimenti
avanzata dall’Autorità Portuale di Brindisi) dalla stessa Sezione Regionale
Pugliese dell’Albo con la nota prot. n° 899 del 28 Febbraio 2005 (l’iscrizione
in questione è stata successivamente rinnovata – come risulta dalla
documentazione versata in atti – solo a decorrere dal 13 Aprile 2005).
Anche la domanda di risarcimento danni azionata dalle imprese ricorrenti (così
come limitata in sede di memoria difensiva finale) va disattesa, in ragione
dell’evidenziata insussistenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce –
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 9 Novembre 2005.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 22 novembre 2005
1) Rifiuti – Albo dei Gestori – Iscrizione – Efficacia temporale quinquennale – Decorrenza – Deliberazione favorevole della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa. L’efficacia temporale della iscrizione all’Albo dei Gestori dei rifiuti (che ha durata quinquennale) decorre dalla data della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo – organo collegiale, composto, ai sensi del terzo comma dell’art. 30 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22, da quattro membri – sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa in favore dello Stato, a seguito della comunicazione della antecedente deliberazione di accoglimento dell’istanza di iscrizione all’Albo. Depone in tal senso, alla stregua degli ortodossi canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, il complesso normativo di cui all’art. 30, quinto comma, del D. Lgs. 22/97 e agli artt. 12 e 14 del D.M. 406/98. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe – S. s.r.l. (Avv. Caiulo) c. Autorità portuale di Brindisi (Avv.ti Paparella e Palieri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce – 22 novembre 2005, n. 5235
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