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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 dicembre 2005, n. 6010
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 6010/2005 Reg.Dec
N. 2061 Reg.Ric.

ANNO 2000

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione


Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente
ha pronunziato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n° 2061/2000 presentato dalle Signore Vallone Vittoria e Vallone Maria Teresa, quest’ultima in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.a.s. Porta Maggiore, rappresentate e difese dagli Avvocati Giovanni e Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, sono elettivamente domiciliate,
contro
- il Ministero dell’Ambiente e il Comitato per le aree naturali protette, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
- il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Massimo Ciullo;
- il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Trane ed Emanuela Guarino;
- la Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall’Avv. Fernando Rainò;
e nei confronti
dell’Associazione W.W.F. Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Carnevale;
per l'annullamento
- in parte qua, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 4 Febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 30 Maggio 2000) con cui è stata istituita la riserva naturale statale denominata “Torre Guaceto”, nonché di tutti gli atti del procedimento istitutivo della riserva, compresi gli atti di intesa ed i pareri positivi espressi dalla Regione Puglia, dai Comuni di Carovigno e Brindisi e dalla Provincia di Brindisi;
- nei limiti dell’interesse, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 Aprile 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 95 del 22 Aprile 2000), nella parte in cui ha inserito “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” nei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione W.W.F. Italia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 7 Dicembre 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giovanni Pellegrino per le ricorrenti, l'Avvocato dello Stato Simona Libertini per il Ministero dell’Ambiente, l’Avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Giacomo Massimo Ciullo, per il Comune di Carovigno e l’Avv. Fernando Rainò per la Provincia di Brindisi.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Le ricorrenti - proprietarie di vasti appezzamenti di terreno ricadenti nei territori comunali di Carovigno e Brindisi posti, nel loro complesso, a cavaliere della Strada Statale 379 (Bari-Brindisi) - espongono:
- che nel detto compendio, in posizione geograficamente dominante su di un contrafforte del sistema collinare murgese, è ubicata la masseria monumentale di Serranova ed i fabbricati a questa annessi, che compongono un antico e caratteristico borgo rurale, da cui si diramano (degradando verso la S.S. 379 e verso il mare) i loro terreni complessivamente condotti come un’azienda agricola unitaria e moderna (caratterizzata da colture tradizionali e intensive);


- che le parti del predetto compendio di aree site a valle (a nord) della S.S. 379 rientrano all’interno di una “zona umida” dichiarata d’importanza internazionale con decreto 18 Maggio 1981 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, in esecuzione della convenzione di Ramsar (ratificata dall’Italia con il D.P.R. 13 Marzo 1976 n° 448);


- che tale zona umida comprende aree paludose poste lungo la fascia di litorale a nord di Brindisi, caratterizzate da canneti, giuncheti e falascheti (perciò idonee alla sosta e allo svernamento della selvaggina migratoria acquatica);


- che i più ampi appezzamenti di terreno posti a monte (a sud) della menzionata strada statale litoranea sono tipizzati (quasi interamente) dal vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Carovigno come zone agricole e sono, di fatto, caratterizzati da colture tradizionali intensive (uliveti, vigneti, eccetera) costituendo (a dire delle ricorrenti) parte di un biotipo e di un ecosistema totalmente diverso;


- che l’art. 2 del menzionato D.M. 18 Maggio 1981 affidava alla Regione Puglia la responsabilità della conservazione e della razionale gestione della “zona umida” di Torre Guaceto, nonché il compito di assumere iniziative di tutela dell’area stessa;


- che, a distanza di circa un quindicennio dalla istituzione della “zona umida”, la Regione Puglia, però, non ha adottato alcun provvedimento (in particolare, non vi ha costituito alcuna delle forme di riserva naturale previste dalla Legge Regionale 21 Marzo 1977 n° 8);


- che, peraltro, in via di mero fatto (a dire delle ricorrenti), agenti amministrativi incaricati della sorveglianza della “zona umida” avrebbero inibito (anche in esecuzione di formali ordinanze emesse dal Sindaco di Carovigno) nei terreni agricoli in questa inclusi anche le normali pratiche agricole (compatibili con i criteri gestionali dell’Azienda “Vallone”);


- che, tralasciando altre articolate vicende amministrative a livello comunale, regionale e ministeriale (che pure hanno coinvolto la quasi totalità dei terreni di proprietà delle ricorrenti posti sia a nord che a sud della S.S. 379) oggetto di separati giudizi, è, da ultimo, accaduto, da un lato, che il Ministero dell’Ambiente (con D.M. 14 Dicembre 1991) ha istituito la riserva “marina” di Torre Guaceto (volta alla conservazione e valorizzazione della zona di mare antistante alla costa inclusa nel perimetro della “zona umida”) e, dall’altro, che il Comitato per le aree naturali protette (che, in precedenza, nell’approvare - con deliberazione del 18 Dicembre 1995 - il Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996 si era limitato a distribuire le risorse tra le aree protette regionali e nazionali, includendo tra queste ultime la riserva “marina” di Torre Guaceto, senza alcuna previsione di interventi futuri sul finitimo territorio terrestre), provvedendo ad aggiornare per l’anno 1996 il Programma triennale 1994/1996, ha deliberato - con atto adottato in data 2 Dicembre 1996 - che entro tre mesi il Ministero dell’Ambiente istituirà (con le procedure previste dall’art. 8 secondo comma della Legge n° 394/1991) la riserva naturale statale di Torre Guaceto, secondo la delimitazione di massima risultante da apposita planimetria, che riproduce l’ampio perimetro di cui alla nota ministeriale prot. n° 5649 del 18 Dicembre 1991, con la quale il Ministero dell’Ambiente aveva avviato la procedura per l’ampliamento della “zona umida” di Torre Guaceto per una superficie complessiva estesa più del doppio rispetto a quella originariamente definita (fino a comprendere l’intera azienda agricola Vallone, posta - come detto - quasi interamente a monte della S.S. 379);


- che tale delibera del Comitato per le aree naturali protette è stata impugnata in via giurisdizionale con il ricorso contrassegnato dal n° 3421/1997;


- che il procedimento istitutivo della riserva naturale statale è stato concluso dal Ministero dell’Ambiente con il D.M. 4 Febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 30 Maggio 2000), con cui - richiamandosi la deliberazione 2 Dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, nonché l’intesa con la Regione Puglia (espressa con deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 1999 n° 993) ed il parere favorevole della Provincia di Brindisi (esternato con la nota 17 Dicembre 1999 n° 9998) - la riserva naturale statale denominata “Torre Guaceto” è stata istituita secondo i confini dell’originaria proposta ministeriale di ampliamento della “zona umida” del 1991;


- che la gestione della riserva naturale statale è stata affidata ad un consorzio misto tra le Amministrazioni Comunali di Brindisi e Carovigno e l’Associazione W.W.F. Italia, al quale è stato demandato di redigere il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo (oggetto di futura approvazione ministeriale);


- che, nelle more, è stata dettata una disciplina di tutela che, pur consentendo la prosecuzione delle pratiche agricole in atto, sottopone le stesse a notevoli restrizioni;


- che, peraltro, è avvenuto che con D.M. 3 Aprile 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 95 del 22 Aprile 2000) emanato dallo stesso Ministero dell’Ambiente la zona di “Torre Guaceto” è stata inserita nell’elenco delle “zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e la zona di “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” è stata inserita nell’elenco dei “siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.


Le ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati (in parte qua) dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti articolati motivi di gravame.


1) Violazone art. 2 terzo comma Legge n° 394/1991 - Violazione art. 32 Legge n° 394/1991 - Eccesso di potere per travisamento e difetto istruttorio.


2) Violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta - Eccesso di potere per carenza istruttoria.


Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, le ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe.


La memoria difensiva redatta dalle ricorrenti in data 24 Luglio 2000 (contenente specificazione di talune censure formulate con il ricorso introduttivo) veniva noticata alle controparti in data 25 Luglio 2000 (al fine di conferirle valore - ove necessario - anche come motivo aggiunto).


Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente, il Comune di Carovigno, il Comune di Brindisi, la Provincia di Brindisi e l’Associazione W.W.F. Italia, depositando memorie difensive con le quali hanno, puntualmente ed ampiamente, replicato alle argomentazioni delle ricorrenti, concludendo per la reiezione del ricorso.


Le ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 1844 del 26-28 Luglio 2000.
Con ordinanza n° 2784 del 29 Novembre 2000, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell’Ambiente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Puglia, e ha altresì ordinato la verificazione (in contraddittorio fra le parti) dello stato dei luoghi, affidandola al Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato.


Tutti i predetti incombenti istruttori sono stati adempiuti con il deposito della documentazione e della relazione di verificazione (corredata dal verbale di sopralluogo, dalle fotografie riproducenti alcuni siti dell’area de qua e dalle osservazioni redatte dai tecnici delle parti) richiesti dal Tribunale.


Alla pubblica udienza del 7 Dicembre 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO


Come diffusamente illustrato in narrativa, le tre ricorrenti - proprietarie (le prime due quali aventi causa dalle liquidate S.a.s. S. Giovanni Maggiore e S. Croce Maggiore) di un vasto compendio di aree in agro di Carovigno e di Brindisi, ubicate sia nord che a sud della Strada Statale 379 (Bari-Brindisi) ed in parte ricadenti nella “zona umida” di Torre Guaceto (dichiarata con D.M. 18 Maggio 1981 di importanza internazionale, in esecuzione della Convenzione di Ramsar ratificata con D.P.R. 13 Marzo 1976 n° 448) - impugnano, limitatamente alla parte in cui include nei confini della istituita riserva gli ampi territori posti a sud (a monte) della S.S. 379 (sino al borgo di Serranova), il Decreto del Ministro dell’Ambiente 4 Febbraio 2000 (pubblicato in G.U. del 30 Maggio 2000) con cui è stata istituita la riserva naturale statale denominata “Torre Guaceto”, nonché tutti gli atti del procedimento istitutivo della riserva (compresi gli atti di intesa ed i pareri positivi espressi dalla Regione Puglia, dai Comuni di Carovigno e Brindisi e dalla Provincia di Brindisi) e, nei limiti del loro interesse, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 Aprile 2000 (pubblicato in G.U. del 22 Aprile 2000) nella parte in cui ha inserito “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” nei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.


Il ricorso è infondato e va respinto.


Il Collegio, premesso che l’impugnato D.M. del 4 Febbraio 2000 ha istituito, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1991 n° 394 (“Legge quadro sulle aree protette”), una riserva naturale statale (e non già l’ampliamento della “zona umida” di Torre Guaceto), osserva che le pur suggestive censure prospettate in proposito dalle parti ricorrenti con il primo motivo di ricorso (incentrate, essenzialmente, sull’assunto che le estese aree poste a sud della S.S. 379, per essere tutte intensamente coltivate, caratterizzate da numerosi insediamenti abitativi rurali, completamente prive - anche perché in parti collinari e rocciose - delle caratteristiche palustri, dunali e macchiose della zona umida nonchè di specie di flora o di fauna naturalisticamente rilevanti e comunque di ecosistemi importanti, non rientrerebbero nella tipologia contemplata dall’art. 2 terzo comma della Legge n° 394/1991) non appaiono condivisibili.


Il Tribunale ritiene opportuno, innanzitutto, rilevare, in linea generale, che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della Legge 6 Dicembre 1991 n° 394 - le riserve naturali (statali o regionali) rientrano nell’ampio concetto di aree naturali protette, ossia di territori che, in quanto aventi un rilevante valore naturalistico-ambientale, vengono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire (tra le altre) le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, ……, di biotipi, di processi naturali, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.


In particolare, dispone l’art. 2 terzo comma della citata Legge quadro sulle aree protette che: “Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche”.


In buona sostanza, condizione necessaria e sufficiente affinché un determinato territorio possa essere (legittimamente) qualificato alla stregua di area naturale protetta ed inserito nell’ambito di una riserva naturale e che lo stesso rivesta oggettivamente (sotto uno qualunque degli aspetti normativamente indicati) un rilevante valore naturalistico-ambientale e/o sia inserito in un ecosistema di una certa importanta.


E’ ovvio, poi, che gli apprezzamenti espressi in proposito dalle Autorità competenti (statali e regionali) rappresentano valutazioni di merito, espressione di un potere istituzionale inevitabilmente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica.


Detto ciò, con specifico riferimento alla particolare fattispecie oggetto del presente giudizio, si rileva che - alla luce della copiosa documentazione acquisita in atti anche a seguito della articolata istruttoria disposta dalla Sezione con l’ordinanza n° 2784/2000 - la contestata scelta discrezionale compiuta dall’Amministrazione statale resistente (in perfetta intesa con la Regione Puglia e con tutte le altre amministrazioni locali intimate) di istituire la riserva naturale denominata “Torre Guaceto” comprendente, insieme alle aree paludose (ubicate a nord della S.S. 379) costituenti la “zoma umida” dichiarata di importanza internazionale con il D.M. 18 Maggio 1981, anche gli ampi territori posti a sud (a monte) della stessa arteria stradale 379 (sino al borgo di Serranova) - non appare inficiata né dalla dedotta violazione delle soprariportate norme di legge, né dalla presenza di alcuna delle prospettate figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere.


Infatti - sottolineato che sono evidentemente irrilevanti ai fini di causa le osservazioni contenute nella relazione tecnica redatta in data 1° Settembre 1994 dal Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, in quanto precipuamente riferite all’ipotesi di ampliamento della “zona umida” di Torre Guaceto e quindi non calibrate rispetto alla differente ipotesi di istituzione di una riserva naturale statale - è agevole osservare che dagli esiti degli espletati incombenti istruttori non risultano assolutamente asseverate le affermazioni delle ricorrenti circa l’allegata radicale assenza di valori naturalistici-ambientali importanti da tutelare in relazione all’ampia zona della località Torre Guaceto posta a sud (a monte) della S.S. 379, sicchè la loro inclusione nei confini della istituita riserva naturale statale costituirebbe (secondo l’assunto) un esempio tipico di vincolo inutile e/o comunque irrazionalmente eccessivo.


Dalla complessiva documentazione acquisita al processo è emerso, invece, che i terreni de quibus ubicati a sud dell’arteria stradale 379 (Bari-Brindisi) - pur se indubbiamente privi (per gran parte della loro estensione) delle caratteristiche palustri e dunali tipiche della “zona umida” previste dal D.P.R. n° 448/1976 - rivestono, indubbiamente, un rilevante valore naturalistico-ambientale che, integrando le stesse (insieme alle finitime aree ricomprese nell’ambito della zona umida di importanza internazionale) un ecosistema unitario di strategica importanza al fine di garantire l’equilibrata conservazione delle straordinarie risorse naturali genetiche del complessivo sito di Torre Guaceto, giustifica ampiamente la loro inclusione nel perimetro dell’istituita omonima riserva naturale statale.


La eseguita verificazione ricognitiva delle effettive caratteristiche geomorfologiche e biotipiche dei terreni inclusi nei confini della riserva naturale statale ubicati a sud (a monte) della S.S. 379 ha messo in luce - ad avviso del Tribunale - che trattasi complessivamente di un’area che, benché composta da un mosaico di sistemi naturali rappresentati, oltre che da talune sorgenti, impluvi torrentizi e canali idrografici (caratterizzati, peraltro, dalla presenza di una colonia di pioppo bianco), anche (sia pure in una modesta parte, per un estensione di circa sei ettari) da lembi di vegetazione tipica palustre e da diverse piante della macchia mediterranea e (per la restante parte) da sistemi agricoli (seminativi erbacei, ortivi ed arborati, campi incolti, oliveti di recente impianto e oliveti monumentali secolari con facies boschiva) con la presenza di alcuni fabbricati rurali, si compone, tuttavia - a ben vedere - in una sostanziale unità ecologica (essenziale alla tutela della componente faunistica) insieme con le aree umide poste a nord (a valle) della menzionata arteria stradale Bari-Brindisi.


Non può, infatti, essere trascurata la essenziale relazione interfunzionale esistente tra le due predette aree (poste, rispettivamente, a sud e a nord della S.S. 379) che si rivela indispensabile ad assicurare il delicato equilibrio ecologico della “zona umida” istituita con D.M. 18 Maggio 1981, risultando, in ultima analisi, che la strutturazione e la diversificazione colturale dei menzionati sistemi agricoli (esistenti nelle aree site a sud della S.S. 379) consente l’indispensabile supporto alimentare a gran parte dell’avifauna migratoria (prevalentemente) presente nella “zona umida”, talune specie della quale utilizzano, inoltre, le alberature frangivento esistenti nelle aree poste a sud della S.S. 379 come dormitori, nel mentre i rapaci notturni usano come dormitorio i campi coltivati e la macchia e le aree umide (presenti anche, come detto, nelle aree ubicate a monte) come territori di caccia ed esiste una popolazione di tassi che (come quasi tutta la fauna di Torre Guaceto) frequenta i terreni agricoli della medesima zona sud.


In altri termini, numerose sono le specie animali presenti nella località Torre Guaceto che utilizzano nel loro ciclo ecologico-etologico l’intero areale della riserva naturale in questione, ciò che rende manifesta la funzione di habitat complementare svolta dalle aree seminaturali ubicate a sud della arteria stradale 379, rispetto alla zona a più elevata naturalità, posta a nord della strada statale stessa.


Si deve inoltre segnalare, da un lato, che la documentazione fotografica esibita evidenzia che la S.S. 379 Bari-Brindisi non costituisce (come sostenuto dalle ricorrenti) una barriera insormontabile per la riserva naturale statale permettendo, invece, la circolazione idrica ed il passaggio della fauna (anche attraverso i canali di scolo delle acque meteoriche) e, dall’altro, che tra le finalità normativamente contemplate (art. 1 Legge n° 394/1991) che giustificano la sottoposizione dei terreni al regime di tutela e di gestione delle aree naturale protette vi è senz’altro quella di realizzare una integrazione tra l’uomo e l’ambiente naturale anche mediante la salvaguardia e la conformazione delle attività agro-silvo-pastorali, ciò che consente, in linea generale, di ricomprendere nel perimetro di una riserva naturale anche le aree agricole coltivate e permette inoltre, nel caso di specie, di poter monitorare l’utilizzo di presidi sanitari nelle pratiche agricole (che si svolgono essenziamente nei terreni posti a sud della S.S. 379) in modo da prevenire l’uso eccessivo di fertilizzanti e pesticidi che, penalizzando fortemente la qualità delle acque di falda, potrebbe incidere negativamente sulla biodiversità della zona umida.


E’ appena il caso, a questo punto, di segnalare che l’evidenziata intensissima relazione naturalistico-ambientale esistente (soprattutto sotto il profilo funzionale) tra le due aree de quibus, che (pur se separate dalla S.S. 379) finiscono con il fondersi in un sostanziale unico insieme ecologico (di rilevante valore naturalistico), legittima la scelta - peraltro, come detto, espressione di una potestà amministrativa ampiamente discrezionale - delle Autorità resistenti di istituzione della riserva naturale statale denominata “Torre Guaceto”, e rende palesemente prive di pregio giuridico le censure formulate in ricorso secondo cui sarebbe stato più appropriato utilizzare la diversa misura di intervento contemplata (in relazione alle aree meramente contigue a quelle protette, ma prive dei caratteri propri di queste ultime) dall’art. 32 della Legge n° 394/1991 (non a caso la disciplina prevista dall’esibito “Regolamento della Riserva”, valida anche per i terreni coltivati posti a sud della S.S. 379, è significativamente più restrittiva del regime di tutela contemplato dal citato art. 32 della Legge n° 394/1991 ed è quindi coerente con la tipologia di area naturale protetta).


D’altra parte, non può essere obliterato che il condivisibile insegnamento giurisprudenziale esistente in “subiecta materia” ha significativamente chiarito che: “L’inclusione nella riserva naturale di aree adibite all’agricoltura e di aree più estese e diverse rispetto a quelle in cui specificamente sono state localizzate le specie faunistiche protette costituisce una valutazione di merito, nell’ambito di una considerazione globale e inscindibile dell’area costituente un ecosistema in cui la tutela ben può essere estesa” (Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza n° 114/2003; T.A.R. Basilicata, sentenza n° 199/2003).


Non si ravvisa, poi, nemmeno il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto dalle parti ricorrenti, ove si consideri, da un lato, che - dalla documentazione versata in atti dalla Regione Puglia e dal Ministero dell’Ambiente - risulta che tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo culminato con l’istituzione della contestata riserva naturale statale hanno chiaramente condiviso la scelta di includere nella perimetrazione dell’area protetta anche la zona (prevalentemente adibita ad usi agricoli) ubicata a sud (a monte) della S.S. 379, nella piena consapevolezza della effettiva natura di quest’ultima e delle finalità perseguite, e che l’impugnato D.M. 4 Febbraio 2000 si basa espressamente anche sulla circostanza che - nell’ambito del (sia pure distinto) programma comunitario “Natura 2000” (e del relativo progetto italiano “Bioitaly”), la Regione Puglia aveva già proposto, ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE, le aree di Torre Guaceto e di Macchia S. Giovanni quali siti di importanza comunitaria (dotati, dunque, di particolare rilievo sotto il profilo naturalistico-ambientale); e, dall’altro, che l’art. 2 punto b) del menzionato D.M. 4 Febbraio 2000 prevede esplicitamente, tra le finalità perseguite dalla istituita riserva naturale statale, la gestione degli ecosistemi con modalità organizzative idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, rendendo evidente l’infondatezza dell’assunto delle ricorrenti secondo cui le ragioni (in esso) evidenziate che hanno indotto alla istituzione della riserva naturale de qua sarebbero state riferite esclusivamente alla “zona umida” di Torre Guaceto.


Dopo quanto sopra chiarito circa le caratteristiche intrinseche di rilevante valore naturalistico-ambientale possedute (anche e direttamente) dalle aree ubicate in località Torre Guaceto poste a sud della S.S. 379, emerge - con evidenza solare - la manifesta infondatezza delle censure prospettate con il secondo motivo di ricorso a sostegno dell’impugnazione interposta avverso il D.M. 3 Aprile 2000 (pubblicato in G.U. del 22 Aprile 2000), con cui il Ministero dell’Ambiente ha inserito le aree di “Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni” nei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) proposti ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.


E’ evidente, infatti (a questo punto) che si tratta di territori idonei a concorrere alla conservazione delle specie di uccelli acquatici di cui all’Allegato I della direttiva 79/409/CEE che, quindi, ben possono essere qualificati “Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)” e che rivestono, altresì, le caratteristiche di rilevante pregio ambientale adeguate per essere classificati “Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.)”, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.


Per completezza espositiva, si rileva, infine, che è del tutto irrilevante il fatto che il complesso delle aree individuate come siti di importanza comunitaria con il D.M. 3 Aprile 2000 non coincida (per difetto) con la superficie territoriale inserite nella riserva naturale statale denominata “Torre Guaceto” istituita con il D.M. 4 Febbraio 2000 poiché, trattandosi di due diversi provvedimenti ministeriali che trovano il loro rispettivo fondamento in ben distinti presupposti di legge, ciò non può assolutamente dimostrare l’esistenza della pretesa contraddittorietà di valutazioni allegata dalle parti ricorrenti, né tantomeno avvalorare le altre argomentazioni sostenute nel ricorso.


Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali (comprese quelle inerenti la disposta verificazione).


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Prima Sezione di Lecce - definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 7 Dicembre 2005.


Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 19 dicembre 2005

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Aree protette - Istituzione di una riserva - Qualificazione di area naturale protetta - Condizioni - Apprezzamenti delle autorità competenti - Discrezionalità amministrativa e tecnica. Condizione necessaria e sufficiente affinché un determinato territorio possa essere legittimamente qualificato alla stregua di area naturale protetta ed inserito nell’ambito di una riserva naturale è che lo stesso rivesta oggettivamente (sotto uno qualunque degli aspetti normativamente indicati - artt. 1 e 2 della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394) un rilevante valore naturalistico-ambientale e/o sia inserito in un ecosistema di una certa importanza. Gli apprezzamenti espressi in proposito dalle Autorità competenti statali e regionali rappresentano valutazioni di merito, espressione di un potere istituzionale inevitabilmente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica. (nella specie, il TAR ha ritenuto legittima l’istituzione della zona umida “Riserva di Torre Guaceto”, ricomprendente, oltre ad aree paludose, anche delle aree agricole costituenti, a detta dei ricorrenti, un biotipo e un ecosistema del tutto diverso). Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - V.V. e altri (Avv.ti Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.), Comune di Carovigno (Avv. Ciullo), Comune di Brindisi (Avv.ti Trane e Guarino) e Provincia di Brindisi (Avv. Rainò) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19 dicembre 2005, n. 6010
 

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