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Massime della sentenza

(Segnalata dall'Avv. Nicola Giudice)

 

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA SEZ I -  20 ottobre 2005, Ordinanza n. 1549
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Reg. Ord: 1549/05

Reg. gen.: 1557/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

PRIMA SEZIONE


adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati


Dr. VINCENZO ZINGALES Presidente
Dr. ROSALIA MESSINA Cons.
Dr. MARIA STELLA BOSCARINO Ref., relatore


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - invia giurisdizionale col ricorso 1557/2005 proposto da:

 

LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO, rappresentato e difeso da ASERO MILAZZO AVV. SALVATORE
GIUDICE AVV. NICOLA
CICERO AVV. GIUSEPPE con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 142/B presso ASERO MILAZZO AVV. SALVATORE


contro


COMMISSARIO DELEGATO PER EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in CATANIA
VIA VECCHIA OGNINA, 149
presso la sua sede

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPART. PROTEZIONE CIVILE

e nei confronti di
SICIL POWER SPA
rappresentato e difeso da:
BRIGUGLIO AVV. CARMELO
ABBAMONTE AVV. ANDREA
con domicilio eletto in MESSINA
SEGRETERIA
presso
BRIGUGLIO AVV. CARMELO

e nei confronti di
COMUNE ID CATANIA
rappresentato e difeso da:
PATANE’ AVV. PAOLO
con domicilio eletto in CATANIA ***
VIA G. OBERDAN, 141
presso la sua sede

e nei confronti di
COMUNE DI MESSINA

e nei confronti di
COMUNE DI CALATABIANO

e nei confronti di
COMUNE DI ROMETTA (ME)

e nei confronti di
COMUNE DI CARONIA

e nei confronti di
COMUNE DI PATERNO’

e nei confronti di
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

e nei confronti di
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

e nei confronti di
ATO CATANIA 1 “IONIA AMBIENTE S.P.A.”

e nei confronti di
ATO CATANIA 2 “ACI AMBIENTE”

e nei confronti di
ATO CATANIA 3 “SIMETO AMBIENTE S.P.A.”

e nei confronti di
ATO MESIINA 1

e nei confronti di
ATO MESSINA 2

e nei confronti di
ATO MESSINA 3

e nei confronti di
ATO MESSINA 4

e nei confronti di
“D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI” S.P.A.

e nei confronti di
“WASTE ITALIA” S.P.A.

e nei confronti di
“SIEMENS” S.P.A.

e nei confronti di
“TECHNIPITALY” S.P.A.

e nei confronti di
“L’ALTECOEN” S.R.L.
rappresentato e difeso da:
FAZZI AVV. FULVIA
con domicilio eletto in CATANIA
VIA CROCIFERI, 60
presso PELLEGRINO AVV. BIANCA

e nei confronti di
“D.B. GROUP” S.P.A.
non costituita in giudizio

per l’annnullamento


dell’ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti 1.3.2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 dell’8 aprile 2005 numero 15 dell’8 aprile 2005, con la quale il Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:

1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società Sicil Power;

2) approvato il progetto presentato da detta società relativo al sistema di gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata sistema Messina Catania;

3) autorizzato la società alla realizzazione di un polo impiantistico nel comune di Paternò, c.da Cannizzola;

4) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati all’articolo 2 dell’ordinanza impugnata;

5) autorizzato la società alla gestione degli impianti suddetti;

6) nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e connesso, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale di cui al parere 10.6.2004 n. 591 e l’avviso di annuncio di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale pubblicato sul Giornale di Sicilia del 23 marzo 2004.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di L’Altecoen s.r.l., del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, del comune di Catania e della Sicil Power s.p.a.;

Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2005 il relatore Ref, Maria Stella Boscarino;

Uditi gli avvocati della parti come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034 e successive modificazioni;

Ritenuto che l’Associazione ricorrente ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con O.C.I. numero 288 del 6 luglio 2005;

I. Ritenuto che la controinteressata Sicil Power ha proposto ricorso per regolamento di competenza, indicando quale autorità giudiziaria competente il T.A.R. del Lazio sede di Roma e, con memoria depositata il 14 luglio 2005, ha chiesto, solo in via subordinata, l’accoglimento dell’eccezioen di incompetenza territoriale della sede staccata del T.A.R. Sicilia di Catania rispetto alla competenza della sede capoluogo del T.A.R. Sicilia, Palermo;

Che l’eccezione relativa alla incompetenza della sezione staccata è non solo formulata subordinatamente ma anche cronologicamente proposta successivamente alla notifica del regolamento di competenza, e che la proposizione di quest’ultimo non inibisce al giudice adito la pronuncia sulla richiesta di sospensione cautelare (tra le più recenti, C.G.A. Regione Siciliana, ordinanza numero 415 del 13 giugno 2005);

II. Ritenuto altresì che, in ordine alla pretesa carenza di legittimazione processuale del Comitato Regionale Siciliano dell’Associazione Legambiente, l’eccezione sia infondata, in adesione all’orientamento del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione seconda, sentenza 7 maggio 2005, n. 724, il quale, con condivisibili argomentazioni circa il riconoscimento in via generale della legittimazione in capo alle associazioni ambientalistiche riconosciute (quale quella in questione, riconosciuta con D.M. del 20 febbraio 1987 del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 13 della legge numero 349 del 1986) senza distinzioni tra livello nazionale ed articolazioni locali, ha affermato la legittimazione proprio in capo al Comitato ricorrente; considerato altresì che lo statuto nazionale (articolo 24) prevede espressamente l’attribuzione della rappresentanza in giudizio dell’associazione ai presidenti regionali, e d’altra parte anche lo statuto del Comitato Regionale Siciliano (articolo 22) conferisce espressamente al presidente regionale la rappresentanza in giudizio dell’associazione;

ciò posto, ritiene il collegio che sia evidente la sussistenza dello specifico diretto interesse alla tutela ambientale, minacciata dall’impianto oggetto di ricorso, e che pertanto dia da respingere l’eccezione di carenza di legittimazione in capo alla associazione ricorrente;

III. Ritenuto che il ricorso in esame evidenzia sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo, in particolare, ai motivi quinto (con il quale si lamenta che in conferenza di servizi non sono stati convocati tutti i Comuni confinanti), settimo (con il quale si deduce la violazione degli articolo 6 e 7 dpr numero 203 del 1988 per non essere stata rilasciata la necessaria precedente autorizzazione alle emissioni), ottavo (relativo alla carenza degli studi relativi ai siti di interesse comunitario: l’impianto e le stazioni secondarie interferirebbero tutti con siti di interesse comunitario; anche se non vi è certezza de danno sarebbe stato necessario osservare il principio di precauzione; sarebbero stati inoltre inosservati principi di rilevanza comunitaria come quello delle misure compensative) e decimo (relativo alla violazione del decreto legislativo numero 37/2003, che vieta tali tipologie di impianti in aree instabili od alluvionali, come questa, che è vicinissima all’alveo del Simeto, per cui si tratterebbe di scelta illegittima ed irresponsabile);

IV. Segnatamente, in ordine al quinto motivo, non viene smentito che alla conferenza dei servizi non sono stati invitati tutti i Comuni confinanti con il territorio del Comune ove si impianterà la discarica, e la cui popolazione quindi potrebbe subire danni dalla installazione dell’impianto; ebbene, osserva il Collegio che l’art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 “Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” stabilisce che:

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini e il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, a successive modifiche e integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca un’apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) Acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale.

4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni del ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 82, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni , dalla legge 8 1985, n. 431.

7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata la domanda di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’articolo 28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.”


Come si ricava dalle superiori disposizioni, la partecipazione alla conferenza dei servizi dei rappresentanti degli enti locali interessati è finalizzata all’acquisizione delle relative valutazioni circa la compatibilità del progetto con le esigenze locali ed ambientali nel corso della istruttoria in sede di conferenza dei servizi, delle cui risultanze l’autorità che procede al rilascio dell’autorizzazione deve tener conto;

Interpretando la predetta disposizione, la giurisprudenza, con orientamento che il collegio condivide, ritiene illegittima la conferenza dei servizi,indetta ai sensi dell’art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per l’autorizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, nel caso in cui non siano stati convocati tutti i comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede della discarica (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3451) in quanto gli “enti locali interessati” di cui all’art. 27 d.lg. cit. sono quelli i cui interessi vengono coinvolti dalla decisione della Regione e quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l’impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall’attuazione delle scelte delle aree interessate (T.A.R Lombardia Brescia, 19 settembre 2000, numero 696).

La giurisprudenza da ultimo citata giustamente precisa che il D. lgs. 5.12.1997 n. 22 “ha inteso sostituire un organo consultivo (la conferenza) proprio per acquisire l’avviso di tutti gli enti locali i cui interessi possono essere coinvolti dall’impianto di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti e , quindi, non solo di quelli nel cui territorio avviene la localizzazione dell’impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dell’attuazione delle scelte dell’autorità competente in ordine all’individuazione delle aree” e che “la prospettiva adottata dl legislatore nell’istituire la conferenza è stata quella di consentire la partecipazione di più soggetti interessati, i quali esprimano, nella fase istruttoria del procedimento, proprie autonome valutazioni, volte ad arricchire la visione e la ponderazione della scelta finale, che viene però affidata, nel momento deliberativo, alla Regione. In sostanza, è parso opportuno che tale coinvolgimento fosse confinato nella partecipazione istruttoria, escluso ogni concorso volitivo alla fase deliberativa e costitutiva del provvedimento finale, in modo che, ponderate e amalgamate ragionatamente le differenti opzioni settoriali, rimanesse poi all’ente Regione, quale curatore dell’interesse generale, la mediazione delle istanze locali contrapposte.

Risulta pertanto sussistente la violazione dell’articolo 27 citato, senza che possa invocarsi, in contrario,la deroga al procedimento amministrativo disciplinato dagli articolo 27 e 28, considerato che l’esecuzione dei compiti affidati al commissario con ordinanza numero 2983 del 31 maggio 1999 può avvenire in deroga ad una serie di disposizioni ivi indicate, ove necessario e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e sotto entrambi tali profili, da un canto, il modulo della conferenza dei servizi utilizzato dalla stessa amministrazione ai fini di pervenire all’ordinanza impugnata, evidentemente necessario per una corretta istruttoria e valutazione degli interessi in gioco, non poteva essere utilizzato illegittimamente, pretermettendo cioè una parte dei soggetti istituzionali ritenuti dalla normativa parte necessaria del procedimento; sotto tale aspetto, nessuna ragione di necessità della deroga al giusto procedimento, prescelto ed attuato dall’amministrazione resistente, può individuarsi.

Per altro verso, deve ritenersi che il modulo della conferenza dei servizi finalizzato all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione all’esercizio degli impianti di recupero e smaltimento di cui agli articoli 27 e 28 decreto legislativo numero 22 del 1997 non possa intendersi derogabile, dovendosi ritenere principio generale dell’ordinamento e comunque di rilievo costituzionale (in relazione ai principi di buona andamento ed imparzialità, di cui la partecipazione e le esigenze di trasparenza ad essa sottese costituiscono corollario: art. 97 Cost.) quello partecipativo nell’ambito del predetto procedimento, attesa la rilevanza degli interessi sottesi, la circostanza che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e d indifferibilità dei lavori, e, in definitiva, dato l’impatto ambientale e socio economico dell’opera, suscettibile di incidere pesantemente sulla vita delle popolazioni interessate.

L’ordinanza del commissario delegato per l’emergenza rifiuti, come, più in generale, le ordinanze di necessità aventi come presupposto la necessità di far fronte a situazioni di gravi emergenze con tempestività ed efficienza sono caratterizzate dal loro possibile contenuto derogatorio delle norme di legge, incontrando limiti soltanto nelle esigenze del rispetto dei precetti della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Ebbene, la violazione delle disposizioni in materia dei conferenza dei servizi di cui all’articolo 27 decreto legislativo numero 22 del 1997, mediante pretermissione di alcuni soggetti necessari, comporta la lesione, oltre che dell’art. 97 Cost., anche dei principi di sussidiarietà (che informa gli artt. 114, 117 e 118 Cost.) e leale collaborazione (che ispira l’art. 120 Cost.).

La normativa richiamata, infatti, ha, nel rispetto di tali principi costituzionali, previsto la partecipazione in sede procedimentale dei rappresentanti degli Enti locali direttamente interessati dalla costruzione dell’impianto , Enti che, nel disegno del Legislatore costituzionale, sono portatori di interessi o valori sicuramente diversi da quelli di cui è portatore il commissario delegato.

Vero è che il principio di sussidiarietà va contemperato con i principi di unitarietà ed indivisibilità, tuttavia a tutela di tali ultime esigenze non potrebbe legittimamente svolgersi un procedimento ove venissero del tutto pretermessi alcuni degli enti locali, in presenza di indici normativi di rango costituzionale che assicurano pari dignità agli enti stessi nei procedimenti relativi alla gestione del territorio.

D’altra parte, con ‘entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 116 della Costituzione, la sfera di competenza amministrativa degli Enti locali ha ricevuto una “garanzia” costituzionale finalizzata, tra l’altro, a preservare i predetti Enti locali dall’accentramento sia statale che regionale. Ma il congegno di cui al provvedimento censurato permette di decidere l’allocazione e la realizzazione di un’opera di rilevantissimo impatto per il tramite di una decisione da parte del commissario delegato previa istruttoria alla quale hanno partecipato solo alcuni degli enti locali esponenziali delle collettività interessate dal progetto.

V. Ancora, questo Tribunale ritiene fondata la settima censura, con la quale si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della mancata autorizzazione preventiva all’impianto ex artt. 6 e 7 del DPR 24.05.1988 n. 203; autorizzazione che non è assorbita dall’art. 27 del D.L.vo 22/97 e dal relativo provvedimento commissariale.

In proposito, ricordato che l’art. 6 citato stabilisce che
………………………autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto dovrà essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata da progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell’ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco”, ritiene il Collegio che, come dedotto dall’associazione ricorrente, tale autorizzazione andasse resa preventivamente all’approvazione del progetto, trattandosi, come risalta all’articolo 2 dell’ordinanza impugnata, di progetto definitivo per il quale gli impianti vengono dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità e d’ urgenza, e considerato altresì che ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza stessa viene contestualmente autorizzata ai sensi dell’articolo 28 del decreto 22 del 1997 la gestione degli impianti.

Quanto detto in linea con la giurisprudenza che ritiene che il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sottoponga a preventivo controllo nella forma di una autorizzazione espressa e specifica l’inizio della “costruzione” di un nuovo impianto distinguendo tale momento da quello dell’attivazione dell’”esercizio” egualmente soggetto a controllo regionale (Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 1994), precisando che la legge non solo distingue nettamente la fase della “costruzione” da quella di “esercizio”, ma esige che l’autorizzazione per entrambe queste fasi sia anticipata dall’effettivo “inizio”, onde assicurare un controllo di compatibilità ambientale serio (Cassazione penale, sez. IV, 15 giugno 1994).

VI. Ritenuti altresì sussistenti i vizi dedotti con l’ottavo motivo di ricorso.

Va ricordato che il d.p.r. 8 settembre 1997 numero 357, all’articolo 5 come sostituito dall’articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, stabilisce che

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener contro della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tento conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale , provinciale e comunale, alle regioni e alle province competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato 6, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompressa nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonchè le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazioni ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa.

8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano e dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazione competenti adottano ogni misura compensativa necessarie per garantire la coerenza globale della rete “Natura 200” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
.”

Ebbene, risulta incontestato tra tutte le parti in giudizio, ed espressamente riportato nella nota 23 dicembre 2004 del presidente della Commissione Via, come l’impianto di termovalorizzazione ricada all’interno del SIC Contrada Valanghe, tuttavia come lamentato in ricorso, in particolare a pagina 24, le opere previste appaiono, (dal tenore del parere impugnato) essere state localizzate estesamente alle aree protette, sennonché dalla documentazione prodotta nella camera di consiglio dell’11 ottobre del 2005 si evince che erroneamente l’amministrazione ai fini dell’emissione del parere ha ritenuto che l’impianto di termovalorizzazione si trovasse al confine della zona protetta, salvo poi con successiva nota datata 23 dicembre 2004 ammettere che in effetti l’impianto di termovalorizzazione ricade all’interno del SIC Contrada Valanghe; risulta pertanto sussistente il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sotto tale profilo, la stessa giurisprudenza prodotta dalla società controinteressata ritiene che l’attività della commissione nell’ambito della procedura VIA sia sindacabile dal giudice amministrativo nel caso in cui l’amministrazione non abbia avuto un’esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e si sia determinata a ritenere insussistente il rischio di compromissione dei siti sulla base di una inappropriata rappresentazione delle circostanze di fatto (Consiglio di Stato, sez quarta 22 luglio 2005 numero 3917) . E nel caso in questione risulta espressamente al punto 3.1.1. del parere numero 591 del 10 giugno 2004 come sia stata fata valutazione di incidenza con risultati negativi sul confinante PSIC dalla zona Valanghe.

VII. Ritenuti altresì sussistenti i vizi dedotti con il decimo motivo (relativo alla violazione del decreto legislativo numero 37/2003, che vieta tali tipologie di impianti in aree instabili ed alluvionali, come questa, che è vicinissima all’alveo del Simeto), in quanto l’autorizzazione alla realizzazione di impianti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo numero 36 del 2003 non può di norma essere rilasciata in aree instabili od alluvionali, come riportato nell’allegato 1, sub 2.1, alla stessa legge: orbene, nel parere numero 591 de 2004 era stato espressamente riportato (SUB 1.4.3. Quadro normativo) tra i vincoli escludenti “aree soggette ad esondazioni”; nella parte del parere relativo al Quadro ambientale (SUB 3), d’altra parte, viene affermato che il sito in cui sorgerà l’impianto ricade all’interno di una zona definita a rischio idraulico potenziale elevato, ove è presente una falda superficiale che interagisce con il fiume Simeto con interscambi idrici non quantificabili, la zona vista la vicinanza con il predetto fiume è soggetta ad esondazione, infine è presente una pericolosità ecologica legata ad eventi sismici amplificata dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti dei terreni.
Tale situazione avrebbe dovuto indurre,come giustamente osservato dalla ricorrente , ad osservare (anziché derogare) il divieto legislativo di allocare tale tipologia di impianto nella zona vietata, senza che al riguardo possono ritenersi conducenti le prescrizioni di individuare in sede di progettazione esecutiva misure ingegneristiche e gestionali di salvaguardia dal pericolo di esondazione da sottoporre all’approvazione dell’autorità competente, dal momento che viene sostanzialmente rinviato ad un momento successivo all’approvazione del progetto e per di più rimesso alla buona volontà dell’impresa proponente quanto avrebbe dovuto costituire, invece, oggetto di attento studio e valutazione già in sede di VIA.

VIII. Ritenuto, in merito al periculum in mora, che non può convenirsi con le argomentazioni della difesa erariale (che, oltre a contestare nel merito le censure, insistendo sui poteri speciali e derogatori del commissario per l’emergenza, pone l’accento sulla comparazione degli interessi o sul danno ambientale che si avrebbe se non si potesse avviare la gestione integrata dei rifiuti), data la rilevanza dei vizi e la prospettazione dei gravi rischi per l’ambiente operata dalla ricorrente, senza che le difese avverse abbiano potuto convincentemente smentire le preoccupazioni per la devastazione ambientale in un sito di rilevanza comunitaria oltre ai rischi per l’incolumità pubblica scaturenti dalla particolarità idrogeologica del suolo.


Né può sottacerci, sotto il profilo della comparazione e del bilanciamento tra contrapposti interessi, quanto sostenuto dalla difesa del Comune di Catania, intervenuto ad adiuvandum, con argomentazioni che, neppure possono trovare ingresso sotto il profilo impugnatorio, in carenza di autonomo ricorso che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto dallo stesso Comune, tuttavia aggiungono spunti di riflessione, specie sotto i profili, oggettivamente riscontrabili, sottolineati dal Comune, in ordine alla circostanza che la localizzazione degli impianti e del termovalorizzatore viene scelta dal Commissario in funzione della proprietà o disponibilità dei suoli in capo ai privati partecipanti alla selezione per la predisposizione di progetti dei sistemi integrati conformati alle esigenze del territorio regionale, e da tale pregiudiziale appare originare l’irrazionalità delle scelte (come per esempio la circostanza che da Catania i rifiuti debbano essere trasportati ad Augusta, mentre quelli prodotti dalla provincia di Messina giungono a Paternò, vicinissimo a Catania, in violazione del principio di derivazione comunitaria della prossimità o vicinanza dell’impianto di smaltimento al sito di produzione, articolo 5, comma 3 , lettera b) del decreto legislativo 22 del 1997 e successive modificazioni; art. 130 k, n. 2 del Trattato dell’Unione Europea), che si aggiunge alle illegittimità lamentate in ricorso con riferimento alla inidoneità del sito per le ragioni sopra evidenziate;

ritenuto pertanto che sussiste il danno grave ed irreparabile attesa la compromissione di valori pubblicistici prevalenti, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, e fissato il merito, ai sensi dell’art. 23 bis L. 1034/1971, per la prima udienza nel mese di Giugno 2006, subordinatamente alla reiezione delle eccezioni di incompetenza territoriale sollevate col regolamento di competenza proposto dalla controinteressata Sicil Power;
 

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe e fissa il ricorso per la trattazione del merito per la prima udienza del mese di giugno 2006, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANIA, lì 11-10-2005

L’Estensore
f.to Maria Stella Boscarino

Il Presidente
f.to Vincenzo Zingales

Il Segretario

Depositata in segreteria il 20 ott. 2005-10-22
Il Segretario

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

Rifiuti - Impianto di smaltimento di rifiuti speciali - Autorizzazione - Conferenza dei servizi ex art. 27 D. Lgs. 22/97 - Enti locali interessati - Individuazione - Mancata convocazione di tutti i comuni confinanti con il territorio del Comune interessato all’impianto - Illegittimità. E’ illegittima la conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell’art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per l’autorizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, nel caso in cui non siano stati convocati tutti i comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede dell’impianto; gli “enti locali interessati” di cui all’art. 27 d.lg. cit. sono infatti quelli i cui interessi vengono coinvolti dalla decisione della Regione e quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l’impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall’attuazione delle scelte delle aree interessate. Non può invocarsi in contrario, la possibilità di deroga al procedimento amministrativo in virtù dei poteri extra ordinem attribuiti al commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, atteso che il modulo della conferenza dei servizi ex artt. 27 e 28 D. Lgs. 22/97 non può intendersi derogabile, dovendosi ritenere principio generale dell’ordinamento e comunque di rilievo costituzionale. Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549

Rifiuti - Inquinamento atmosferico - Autorizzazione ex artt. 6 e 7 DPR 203/1988 - Non è assorbita dall’autorizzazione ex art. 27 D. Lgs. 22/97 - Fase di costruzione e fase di esercizio - Distinzione. L’autorizzazione preventiva all’impianto ex artt. 6 e 7 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 non è assorbita dall’articolo 27 del D. Lgs. 22/97: il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sottopone a preventivo controllo nella forma di una autorizzazione espressa e specifica l’inizio della “costruzione” di un nuovo impianto distinguendo tale momento da quello dell’attivazione dell’”esercizio” egualmente soggetto a controllo regionale; la legge non solo distingue nettamente la fase della “costruzione” da quella di “esercizio”, ma esige che l’autorizzazione per entrambe queste fasi sia anticipata dall’effettivo “inizio”, onde assicurare un controllo di compatibilità ambientale serio (Cassazione penale, sez. IV, 15 giugno 1994). Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549

Rifiuti - Impianti di smaltimento - Autorizzazione - Aree instabili ed alluvionali - Esclusione - D. Lgs. 36/2003. L’autorizzazione alla realizzazione di impianti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo numero 36 del 2003 non può di norma essere rilasciata in aree instabili od alluvionali, come riportato nell’allegato 1, sub 2.1, alla stessa legge. Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549

 

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