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Massime della sentenza

(Segnalata dall'Avv. Nicola Giudice)

 

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA SEZ I -  30 giugno 2005, Ordinanza n. 277
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Reg. Ord: 277/05

Reg. gen.: 710/2005

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

PRIMA SEZIONE


adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:


Dr. VINCENZO ZINGALES Presidente
Dr. ROSALIA MESSINA Cons.
Dr. MARIA STELLA BOSCARINO Ref., relatore


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 710/2005 proposto da:


COMUNE DI AUGUSTA (SR), rappresentato e difeso da COPPA AVV. PIETRO, DI GIOVANNI AVV. ETTORE con domicilio eletto in CATANIA VIALE XX SETTEMBRE, 51 presso FAVI AVV. FRANCESCO


contro


COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI-PRESIDENZA REG. SICILIANA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
REGIONE SICILIANA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E PUBBLICA ISTRUZIONE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede

e nei confronti di


TIFEO ENERGIA AMBIENTE SCPA rappresentato e difeso da:
ROMANO AVV. SALVATORE ALBERTO
ASTONE AVV. FRANCESCO
ARMAO AVV. GAETANO
ROMANO AVV. ANNA
con domicilio eletto in Catania via Umberto, 303 presso IUDICA AVV. FRANCESCO

dell’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 2004 pubblicata: G.U. nr. 5 del 4 febbraio 2005 con la quale il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque ha

 

espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società controinteressata; approvato il progetto presentato dalla società relativo al sistema di gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata;

autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti; autorizzato la società alla gestione degli impianti;


dei verbali della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 D. L.vo n. 22/97;


del parere numero 593 del 10 giugno 2004 della commissione per la valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente;


dei pareri resi in sede di conferenza o trasmessi successivamente (della AUSL n. 8 di Siracusa; del Comando Prov.le VV.FF; del C.T.R. Sicilia; della soprintendenza Beni Culturali e ambientali di Siracusa del 24.9.2004; del Consorzio A.S.I. di Siracusa; del C.P.T.A. di Siracusa);


di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
Visto l’atto di costituzione in giudizio del

 

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI- PRESIDENZA REG. SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELL’INTERNO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REGIONE SICILIANA
TIFEO ENERGIA AMBIENTE SCPA


Udito nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2005 il relatore Ref. MARIA STELLA BOSCARINO


uditi gli avvocati come da verbale;


Vista la documentazione tutta in atti;


Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;


Ritenuto di dover rilevare d0ufficio la non integrità e completezza del contraddittorio;


Considerato, infatti, che dal verbale della conferenza dei servizi del 06.06.2004 emergono come partecipanti alla conferenza medesima:

Consorzio A.S.I. di Siracusa;
AUSL 8 di Siracusa;
Provincia Reg.le di Siracusa;
Assessorato Regionale Industria;
A.R.P.A. Sicilia;
Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali – Siracusa
e che, in relazione alla natura degli atti impugnati si ravvisano posizione di controinteresse in capo agli ATO ricompresi nel cd. “Sistema Augusta”;


Considerato che, attesa la natura eccezionale della notificazione per pubblici proclami – che deve essere giustificata dalla effettiva difficoltà o impossibilità di eseguire la notificazione individuale (il che nel caso di specie è sostenibile nei confronti di altra categoria di controinteressati, per il quali si disporrà infra) – è opportuno pertanto disporre la notificazione individuale dell’atto introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti nei confronti dei soggetti sotto elencati:
1) Consorzio ASI Siracusa;
2) AUSL 8 di Siracusa;
3) Provincia Reg.le di Siracusa;
4) Assessorato Regionale Industria;
5) A.R.P.A. Sicilia;
6) Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali – Siracusa;
7) ATO CT4
8) ATO CT5
9) ATO SR1
10) ATO SR2
11) ATO EN1
13) ATO RG1;


Considerato che posizioni di controinteresse sono da riconoscere anche ai seguenti ulteriori soggetti, di seguito elencati:
- i Comuni della Sicilia ricadenti nell’ambito del c.d. “Sistema Augusta”, comprendente gli ATO CT4, CT5, SR1, SR2, EN1, RG1;
- i relativi organismi di gestione degli ATO (consorzi e altri enti ove costituiti);
- Le Province regionali che hanno presentato i piani per i rifiuti speciali ed i soggetti in favore dei quali sono stati approvati i progetti dei sistemi per la termovalorizzazione di cui alla ordinanza n. 1260 del 30.9.2004 impugnata con il ricorso per motivi aggiunti;


Osservato che a tali soggetti, atteso l’elevato numero di essi e la difficoltà ed onerosità della notificazione individuale la notificazione può essere fatta per pubblici proclami e senza indicazione nominativa, essendo sufficiente la indicazione “di determinate qualificazioni e di precise situazioni di fatto che siano … comuni”, sicchè “il riferimento espresso all’identico rapporto o all’unica situazione di fatto a tutti comune soccorre a provocare – come è stato osservato in dottrina – una sorta di autoidentificazione dei destinatari stessi”. (così C.S. , V, n. 3269 del 21 giugno 2005, precisandosi per doverosa chiarezza che la decisione citata, nei casi di difficoltà non già di identificazione , bensì soltanto di notificazione, ritiene necessaria l’indicazione nominativa, laddove invece il collego ritiene, per le ipotesi in cui effettivamente, come nel caso di specie, il numero dei controinteressati da evocare sia tale da comportare un onere eccessivo per la parte ricorrente, anche in termini economici, di dover privilegiare la facilitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, che sarebbe altrimenti compressa; cfr: A.p., 23.10.1981, n. 6 e ord. della II sezione di questo T.a.r., n. 199/2004);


Ritenuto che la su autorizzata notificazione per pubblici proclami dovrà comprendere la precisa indicazione degli atti impugnati e degli estremi di pubblicazione, oltre che, ovviamente, del ricorso introduttivo nonché del ricorso per motivi aggiunti, accompagnati da un sunto dei medesimi (per un precedente analogo, cfr. la già citata o.c.i. della seconda sezione di questo T.a.r. n. 188/2004);


Ritenuto, infine di dover precisare che la notificazione per pubblici proclami prevede una duplice pubblicazione, e che tale pubblicazione avviene, in Sicilia, sia sulla Gazzetta ufficiale nazionale, sia su quella regionale, a nulla rilevando la abolizione del Foglio annunzi legali della Provincia, dovendosi interpretare l’art. 31, comma 1 e comma 3, della legge 24.11.2000 n° 340, nel senso che, ove l’unica forma di pubblicità prevista prima di detta abolizione fosse quella sul menzionato Foglio, essa viene sostituita dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove, come già detto, la notificazione per pubblici proclami in ogni caso richiede una doppia pubblicazione (cfr. la su richiamata o.c.i. n. 188/2004);


Ritenuto, in conclusione, di dover assegnare alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere, a pena di automatico rinvio ad ulteriore camera di consiglio della trattazione, di comprovare l’esecuzione dall’incombente entro il decimo giorno antecedente la camera di consiglio del 27/9/2005, cui si rinviano le parti per l’ulteriore trattazione della fase cautelare, sospendendosi in via interinale l’esecuzione degli etti impugnati fino alla predetta camera di consiglio, attesa l’irreversibilità di eventuale attività esecutiva degli stessi, per altro in presenza di consistenti aspetti di fondatezza del ricorso, almeno ad una prima sommaria delibazione;


P.Q.M.


Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. I) – DISPONE l’integrazione del contraddittorio nei modi, nei termini e con l’osservanza di tutte le prescrizioni di cui alla motivazione che precede, SOSPENDENDO interinalmente l’esecuzione degli atti impugnati fino alla camera di consiglio sotto indicata.
Rinvia le parti, per la definizione della lite cautelare, alla camera di consiglio del 27/9/2005.
Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositatat presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.


CATANIA, lì 21/6/2005
L’estensore Maria Stella Boscarino
Il Presidente Vincenzo Zingales

Depositata in Segreteria il 30 giu. 2005

Il Segretario

M A S S I M E

Sentenza per esteso

Procedure e varie - Notificazione per pubblici proclami -  Presupposti - Modalità (Termovalorizzatore Comune di Paternò). Sono necessarie, ai fini della validità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti l'integrità e la  completezza del contraddittorio. La mancanza di uno di questi elementi, è rilevabile d'ufficio. La notificazione per pubblici proclami, attesa la sua natura eccezionale, deve essere giustificata dalla effettiva difficoltà o impossibilità di eseguire la notificazione individuale. In Sicilia, la notificazione per pubblici proclami prevede una duplice pubblicazione, sia sulla Gazzetta ufficiale nazionale, sia su quella regionale, a nulla rilevando la abolizione del Foglio annunzi legali della Provincia, dovendosi interpretare l’art. 31, comma 1 e comma 3, della legge 24.11.2000 n° 340, nel senso che, ove l’unica forma di pubblicità prevista prima di detta abolizione fosse quella sul menzionato Foglio, essa viene sostituita dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove, come già detto, la notificazione per pubblici proclami in ogni caso richiede una doppia pubblicazione (cfr. la su richiamata o.c.i. n. 188/2004); Conforme TAR SICILIA - CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 278 e 279. Pres. ZINGALES - Est. BOSCARINO - COMUNE DI AUGUSTA (avv.ti COPPA e DI GIOVANNI) c. COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI-PRESIDENZA REG. SICILIANA (AVVOCATURA DELLO STATO) ed altri.  T.A.R. SICILIA - CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 277

 

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