Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. SICILIA -
CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 277
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Ord: 277/05
Reg. gen.: 710/2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA
PRIMA SEZIONE
adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Dr. VINCENZO ZINGALES Presidente
Dr. ROSALIA MESSINA Cons.
Dr. MARIA STELLA BOSCARINO Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è
stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 710/2005 proposto da:
COMUNE DI AUGUSTA (SR), rappresentato e difeso da COPPA AVV. PIETRO, DI GIOVANNI
AVV. ETTORE con domicilio eletto in CATANIA VIALE XX SETTEMBRE, 51 presso FAVI
AVV. FRANCESCO
contro
COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI-PRESIDENZA REG. SICILIANA rappresentato e
difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA
OGNINA, 149 presso la sua sede
MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con
domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la
sua sede
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO
STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149
presso la sua sede
REGIONE SICILIANA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con
domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149
presso la sua sede
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E PUBBLICA ISTRUZIONE rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149
presso la sua sede
e nei confronti di
TIFEO ENERGIA AMBIENTE SCPA rappresentato e difeso da:
ROMANO AVV. SALVATORE ALBERTO
ASTONE AVV. FRANCESCO
ARMAO AVV. GAETANO
ROMANO AVV. ANNA
con domicilio eletto in Catania via Umberto, 303 presso IUDICA AVV. FRANCESCO
dell’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 2004 pubblicata: G.U. nr. 5 del 4
febbraio 2005 con la quale il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la
tutela delle acque ha
espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società controinteressata; approvato il progetto presentato dalla società relativo al sistema di gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata;
autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti; autorizzato la società alla gestione degli impianti;
dei verbali della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 D. L.vo
n. 22/97;
del parere numero 593 del 10 giugno 2004 della commissione per la valutazione di
impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente;
dei pareri resi in sede di conferenza o trasmessi successivamente (della AUSL n.
8 di Siracusa; del Comando Prov.le VV.FF; del C.T.R. Sicilia; della
soprintendenza Beni Culturali e ambientali di Siracusa del 24.9.2004; del
Consorzio A.S.I. di Siracusa; del C.P.T.A. di Siracusa);
di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E
PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI- PRESIDENZA REG. SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELL’INTERNO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REGIONE SICILIANA
TIFEO ENERGIA AMBIENTE SCPA
Udito nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2005 il relatore Ref. MARIA STELLA
BOSCARINO
uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;
Ritenuto di dover rilevare d0ufficio la non integrità e completezza del
contraddittorio;
Considerato, infatti, che dal verbale della conferenza dei servizi del
06.06.2004 emergono come partecipanti alla conferenza medesima:
Consorzio A.S.I. di Siracusa;
AUSL 8 di Siracusa;
Provincia Reg.le di Siracusa;
Assessorato Regionale Industria;
A.R.P.A. Sicilia;
Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali – Siracusa
e che, in relazione alla natura degli atti impugnati si ravvisano posizione di
controinteresse in capo agli ATO ricompresi nel cd. “Sistema Augusta”;
Considerato che, attesa la natura eccezionale della notificazione per pubblici
proclami – che deve essere giustificata dalla effettiva difficoltà o
impossibilità di eseguire la notificazione individuale (il che nel caso di
specie è sostenibile nei confronti di altra categoria di controinteressati, per
il quali si disporrà infra) – è opportuno pertanto disporre la
notificazione individuale dell’atto introduttivo del giudizio e del ricorso per
motivi aggiunti nei confronti dei soggetti sotto elencati:
1) Consorzio ASI Siracusa;
2) AUSL 8 di Siracusa;
3) Provincia Reg.le di Siracusa;
4) Assessorato Regionale Industria;
5) A.R.P.A. Sicilia;
6) Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali – Siracusa;
7) ATO CT4
8) ATO CT5
9) ATO SR1
10) ATO SR2
11) ATO EN1
13) ATO RG1;
Considerato che posizioni di controinteresse sono da riconoscere anche ai
seguenti ulteriori soggetti, di seguito elencati:
- i Comuni della Sicilia ricadenti nell’ambito del c.d. “Sistema Augusta”,
comprendente gli ATO CT4, CT5, SR1, SR2, EN1, RG1;
- i relativi organismi di gestione degli ATO (consorzi e altri enti ove
costituiti);
- Le Province regionali che hanno presentato i piani per i rifiuti speciali ed i
soggetti in favore dei quali sono stati approvati i progetti dei sistemi per la
termovalorizzazione di cui alla ordinanza n. 1260 del 30.9.2004 impugnata con il
ricorso per motivi aggiunti;
Osservato che a tali soggetti, atteso l’elevato numero di essi e la difficoltà
ed onerosità della notificazione individuale la notificazione può essere fatta
per pubblici proclami e senza indicazione nominativa, essendo sufficiente
la indicazione “di determinate qualificazioni e di precise situazioni di
fatto che siano … comuni”, sicchè “il riferimento espresso all’identico
rapporto o all’unica situazione di fatto a tutti comune soccorre a provocare –
come è stato osservato in dottrina – una sorta di autoidentificazione dei
destinatari stessi”. (così C.S. , V, n. 3269 del 21 giugno 2005, precisandosi
per doverosa chiarezza che la decisione citata, nei casi di difficoltà non già
di identificazione , bensì soltanto di notificazione, ritiene necessaria
l’indicazione nominativa, laddove invece il collego ritiene, per le ipotesi in
cui effettivamente, come nel caso di specie, il numero dei controinteressati da
evocare sia tale da comportare un onere eccessivo per la parte ricorrente, anche
in termini economici, di dover privilegiare la facilitazione dell'accesso alla
tutela giurisdizionale, che sarebbe altrimenti compressa; cfr: A.p., 23.10.1981,
n. 6 e ord. della II sezione di questo T.a.r., n. 199/2004);
Ritenuto che la su autorizzata notificazione per pubblici proclami dovrà
comprendere la precisa indicazione degli atti impugnati e degli estremi di
pubblicazione, oltre che, ovviamente, del ricorso introduttivo nonché del
ricorso per motivi aggiunti, accompagnati da un sunto dei medesimi (per un
precedente analogo, cfr. la già citata o.c.i. della seconda sezione di questo
T.a.r. n. 188/2004);
Ritenuto, infine di dover precisare che la notificazione per pubblici
proclami prevede una duplice pubblicazione, e che tale pubblicazione
avviene, in Sicilia, sia sulla Gazzetta ufficiale nazionale, sia su quella
regionale, a nulla rilevando la abolizione del Foglio annunzi legali della
Provincia, dovendosi interpretare l’art. 31, comma 1 e comma 3, della legge
24.11.2000 n° 340, nel senso che, ove l’unica forma di pubblicità prevista prima
di detta abolizione fosse quella sul menzionato Foglio, essa viene sostituita
dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove, come già detto, la
notificazione per pubblici proclami in ogni caso richiede una doppia
pubblicazione (cfr. la su richiamata o.c.i. n. 188/2004);
Ritenuto, in conclusione, di dover assegnare alla parte ricorrente il termine
perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, con onere,
a pena di automatico rinvio ad ulteriore camera di consiglio della trattazione,
di comprovare l’esecuzione dall’incombente entro il decimo giorno antecedente la
camera di consiglio del 27/9/2005, cui si rinviano le parti per l’ulteriore
trattazione della fase cautelare, sospendendosi in via interinale l’esecuzione
degli etti impugnati fino alla predetta camera di consiglio, attesa
l’irreversibilità di eventuale attività esecutiva degli stessi, per altro in
presenza di consistenti aspetti di fondatezza del ricorso, almeno ad una prima
sommaria delibazione;
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania
(Sez. I) – DISPONE l’integrazione del contraddittorio nei modi, nei termini e
con l’osservanza di tutte le prescrizioni di cui alla motivazione che precede,
SOSPENDENDO interinalmente l’esecuzione degli atti impugnati fino alla camera di
consiglio sotto indicata.
Rinvia le parti, per la definizione della lite cautelare, alla camera di
consiglio del 27/9/2005.
Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di
merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositatat
presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CATANIA, lì 21/6/2005
L’estensore Maria Stella Boscarino
Il Presidente Vincenzo Zingales
Depositata in Segreteria il 30 giu. 2005
Il Segretario
Procedure e varie - Notificazione per pubblici proclami - Presupposti - Modalità (Termovalorizzatore Comune di Paternò). Sono necessarie, ai fini della validità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti l'integrità e la completezza del contraddittorio. La mancanza di uno di questi elementi, è rilevabile d'ufficio. La notificazione per pubblici proclami, attesa la sua natura eccezionale, deve essere giustificata dalla effettiva difficoltà o impossibilità di eseguire la notificazione individuale. In Sicilia, la notificazione per pubblici proclami prevede una duplice pubblicazione, sia sulla Gazzetta ufficiale nazionale, sia su quella regionale, a nulla rilevando la abolizione del Foglio annunzi legali della Provincia, dovendosi interpretare l’art. 31, comma 1 e comma 3, della legge 24.11.2000 n° 340, nel senso che, ove l’unica forma di pubblicità prevista prima di detta abolizione fosse quella sul menzionato Foglio, essa viene sostituita dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, laddove, come già detto, la notificazione per pubblici proclami in ogni caso richiede una doppia pubblicazione (cfr. la su richiamata o.c.i. n. 188/2004); Conforme TAR SICILIA - CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 278 e 279. Pres. ZINGALES - Est. BOSCARINO - COMUNE DI AUGUSTA (avv.ti COPPA e DI GIOVANNI) c. COMMISSARIO PER L’EMERGENZA RIFIUTI-PRESIDENZA REG. SICILIANA (AVVOCATURA DELLO STATO) ed altri. T.A.R. SICILIA - CATANIA SEZ I - 30 giugno 2005, Ordinanza n. 277
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