Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre 2005, Sentenza n. 3839
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2590/1994
Sent. 3839/2005
II Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Lorenzo Stevanato Presidente f.f.
Elvio Antonelli Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2590/94, proposto da TONIETTI Luciano, in proprio nonché
quale procuratore generale dei signori TONIETTI Luigino e ZUGNO Rosa,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Ronfini e Franco Zambelli, con
elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, via Cavallotti 12,
come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il Comune di Casale sul Sile, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e
difeso dall’avv. Giudo Sartorato, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv. Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro 3593;
e nei confronti
della Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Provinciale, e dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, in
persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio
PER
l’annullamento del provvedimento prot. n. 94/1498 del 17.5.1994 con il quale
è stato denegato il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di
box per cavalli in zona agricola.
Visto il ricorso, notificato il 15.7.1994 e depositato presso la Segreteria il
26.7.1994, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Casale sul Sile, depositato il 27.8.1994;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito nella pubblica udienza del 6 ottobre 2005 - relatore il Consigliere
Alessandra Farina - l’avv. Filippo Cazzagon, in sostituzione dell’avv. Franco
Zimbelli, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone l’odierno ricorrente, Tonietti Luciano, di aver presentato,
congiuntamente a Tonietti Antonella, in data 12.2.1994, domanda di rilascio
della concessione edilizia per la costruzione di un annesso rustico, costituito
da un prefabbricato delle dimensioni di m. 6,52 x m. 25,81, pari a mq.168, 28,
destinato alla creazione di box per il ricovero di cavalli per l’esercizio dell’ippoterapia
per persone portatrici di handicap.
La realizzazione del manufatto avrebbe interessato il fondo rustico costituito
dall’accorpamento, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera b) della L.r. n. 24/85,
di tre mappali, siti nel territorio comunale di Casale sul Sile, catastalmente
contraddistinti al Foglio 15, mapp. n. 119 di mq. 4352, sul quale materialmente
sarebbe stata realizzata l’opera, al Foglio 24, mapp. n. 359 di mq. 5130, al
Foglio 24 mapp. n. 351 di mq. 5516, per una superficie complessiva di mq. 14998.
Tutti i mappali così individuati ricadono in sottozona E2, per la quale, in base
alle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Casale sul Sile, per gli
annessi rustici è stabilito il rapporto di copertura nei limiti del 3%.
Peraltro, il mappale n. 119 ricade anche nell’ambito della perimetrazione del
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con legge regionale n.
8/1991.
In base alla norme di salvaguardia vigenti in attesa dell’approvazione regionale
del Piano Ambientale dell’Ente Parco, l’esecuzione di interventi edilizi
previsti per le sottozone E2 comprese nel perimetro del Parco sarebbe stata
soggetta a prescrizioni particolari, fatte salve prescrizioni più restrittive
stabilite dagli strumenti urbanistici locali, nella specie – per quel che
interessa il caso in esame – al disposto di cui all’art. 10, comma 5, lettera C,
ove sono consentiti “…l’ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel
rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque
per una nuova superficie non superiore a 300 mq.”.
Poiché sul mappale n. 119 risultava già realizzato un altro annesso rustico per
una superficie coperta di mq. 130.41, sommando detta costruzione preesistente
con quella di nuova realizzazione, secondo i ricorrenti, si sarebbe raggiunta
una superficie coperta di mq. 298,69, la quale sarebbe rispettosa del limite
massimo di volumetria previsto dalla norma di salvaguardia.
Tuttavia con provvedimento del 17.5.1994, prot. n. 94/1498, l’amministrazione
respingeva l’istanza di rilascio della concessione “…in quanto nella zona E/2
ricompresa nell’ambito del Parco Sile, la possibilità edificatoria del fondo
quale superficie coperta massima è pari al 2% come previsto dall’art. 10 della
L.r. 8/1991 e non può esservi cumulo di superfici coperte derivanti da fondi
siti al di fuori del Parco Sile aventi diversi indici urbanistici; diversamente
si avrebbe un sovraccarico nella zona protetta”
Il provvedimento di diniego è stato impugnato dagli odierni istanti per i
seguenti motivi:
1) Violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di
potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposto, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione.
La domanda originariamente presentata riguardava la realizzazione di un
prefabbricato destinato a contenere n. 16 box per cavalli.
Tuttavia detta domanda è stata successivamente modificata, riducendo il numero
di box da 16 a 9, onde assicurare il rispetto del limite di superficie coperta
stabilito dalla legge regionale n. 8/1991.
Ciononostante, sia la Commissione Edilizia comunale sia l’Assessore delegato
all’Urbanistica hanno espresso le proprie determinazioni, sfavorevoli ai
ricorrenti, sulla base dell’esame della domanda originariamente presentata e non
in base a quella successivamente rettificata, con il deposito della nuova
documentazione, prima della sottoposizione della stessa all’esame della
Commissione edilizia.
Infatti, il tecnico di parte istante aveva provveduto a depositare la nuova
documentazione, in sostituzione di quella precedentemente allegata alla
richiesta di concessione edilizia, con nota del 14.4.1994, debitamente
protocollata dal Comune.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento assunto in quanto il diniego risulta
formulato con riguardo ad un intervento diverso da quello effettivamente
presentato e richiesto dagli interessati.
2) Violazione di legge in relazione all’art. 10 L.r. n. 8/1991, all’art. 2 e
segg. L.r. n. 24/85; Ulteriore violazione di legge in relazione all’art. 3 della
L. n. 241/90; Eccesso di potere per carenza di presupposto, difetto di
istruttoria, contraddittorietà grave e manifesta della motivazione.
La ragione del diniego comunale si ricollega al presunto superamento del limite
di copertura del 2% previsto per il mappale inserito nell’ambito del perimetro
del Parco Sile (mapp. n. 119), ottenuto mediante l’accorpamento con altri
terreni siti al di fuori del suddetto ambito, creando così una situazione di
“sovraccarico” nell’ambito dell’area protetta.
Parte ricorrente contesta la motivazione addotta dal Comune richiamando i
principi in materia di accorpamento di fondi, cui è possibile ricorrere nel caso
in cui si intenda trasferite la capacità edificatoria del complesso su un solo
fondo facente parte dello stesso, nel qual caso è necessaria l’omogeneità di
destinazione urbanistica e degli indici di edificabilità dei fondi presi in
considerazione.
Nel caso di specie, i tre fondi accorpati hanno la medesima destinazione
urbanistica (sottozona E2), a nulla rilevando l’avvenuto inserimento del mappale
n. 119 nell’ambito dell’area di perimetrazione del Parco, in quanto la
disciplina edificatoria conseguente alla zonizzazione in vigore permane
comunque, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n.
8/1991.
Ne deriva l’applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 2
della L.r. n. 24/85 in materia di accorpamento di più fondi, anche non contigui,
purchè riferibili alla stessa azienda.
Esclusa, quindi, l’assenza di omogeneità tra i fondi compresi nel complesso
accorpato, resterebbe da verificare se effettivamente risulta superato il limite
di copertura del 2% previsto per le aree comprese nell’ambito del Parco,
circostanza questa addotta dal Comune a sostegno del diniego opposto.
Ad avviso della difesa ricorrente ciò non si è verificato, in quanto la
superficie massima coperta rimane – anche tenendo conto dell’annesso rustico già
esistente – entro il limite massimo di 300 mq (mq 298,69), parimenti stabilito
dall’art. 10 della L.r. n.8/1991.
Ciò risulterebbe possibile anche applicando per i fondi esterni al Parco il
rapporto di copertura ivi vigente (2%), più restrittivo rispetto a quello
fissato dalla disciplina comunale (3%).
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, contestando
sotto ogni profilo le censure sollevate in ricorso, concludendo per la reiezione
del gravame attesa la legittimità del diniego impugnato.
Non si sono costituiti in giudizio, benché ritualmente evocati, la Provincia di
Treviso e l’Ente Parco Regionale del Fiume Sile .
All’udienza del 6 ottobre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame e per i motivi esposti nella parte in fatto, viene
chiesto l’annullamento del diniego opposto dal Comune di Casale sul Sile al
rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione ricoveri per cavalli
destinati all’esercizio dell’ippoterapia per portatori di handicap.
L’intervento avrebbe dovuto essere realizzato su di un mappale – n. 119 –
compreso nell’ambito della perimetrazione dell’area del Parco del Fiume Sile,
sul quale era già stato realizzato altro annesso rustico in base a regolare
concessione rilasciata nel 1991 (n. 147/6277).
Il progetto presentato dai ricorrenti presuppone l’accorpamento di tre mappali
(oltre al n. 119 Fg.15, i nn. 350 e 351 Fg. 24), non contigui, ma accorpabili in
quanto compresi nel diametro di cui all’art. 2, comma 1 lett. b della L.r. n.
24/85, nonché omogenei in quanto tutti collocati in Sottozona E2.
Di conseguenza, il progetto dei ricorrenti si basava sulla possibilità di
concentrare, previo accorpamento dei mappali, la volumetria realizzabile
sull’intero complesso, sull’area rappresentata da uno dei terreni, nella specie
quello individuato col mappale n. 119.
Il diniego opposto dal Comune si basa sul rilevato superamento della possibilità
edificatoria del fondo compreso nell’ambito del Parco, limite fissato dall’art.
10 della L.r. n.8/1991, istitutiva dello stesso, nella percentuale massima del
2% della superficie del fondo e comunque in una volumetria non superiore a 300
mq..
Ad avviso del Comune, mediante l’accorpamento, dovendosi calcolare la
percentuale di cui sopra in base alle superfici accorpate dei mappali indicati
dai richiedenti, si sarebbe determinato un illegittimo calcolo della superficie
coperta, in violazione dei limiti fissati dalla legge istitutiva del Parco, con
evidente sovraccarico edificatorio nell’ambito della zona protetta.
I motivi di doglianza esposti in ricorso riguardano, in primo luogo, la pretesa
illegittimità delle determinazione assunta dal Comune in quanto avente per
oggetto il progetto inizialmente presentato dai signori Tonietti, riguardante la
realizzazione di un annesso rustico destinato ad ospitare 16 box per cavalli,
progetto che, tuttavia, è stato successivamente modificato, con riduzione del
numero dei box a 9, proprio al fine del rispetto della volumetria massima
ammissibile in base all’art. 10 della L.r. n. 8/1991.
Sotto altro profilo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della valutazione
operata dal Comune, non sussistendo la prospettata violazione dei limiti di
edificabilità indicati dalla legge regionale, trattandosi di un prefabbricato
avente una volumetria inferiore ai 300 mq..
Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, pur rilevando che il
progetto modificato presentato dai ricorrenti fosse quello da valutare, essendo
stata depositata in Comune e regolarmente protocollata la documentazione
attestante la rettifica del progetto prima dell’esame da parte della Commissione
edilizia (14.4.1994), ritiene che il diniego opposto dal Comune sia legittimo,
in quanto a detta conclusione l’amministrazione sarebbe giunta ugualmente anche
laddove fosse stato valutato il progetto individuante la realizzazione di soli 9
box per cavalli.
E’ necessario, innanzitutto, procedere dall’esame del disposto di cui all’art.
10 della legge regionale istitutiva del Parco Sile, disposto che, nell’evidente
finalità di contenere il livello edificatorio nell’ambito dell’area soggetta a
tutela, ha introdotto un limite più rigoroso, rispetto a quello stabilito dalle
norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Casale sul Sile, in ordine alla
percentuale massima di copertura della superficie del fondo.
Mentre, infatti, per i fondi compresi nella Sottozona E2 vale il limite
stabilito dal Comune pari al 3%, per quei fondi che, pur essendo in sottozona
E2, ricadono al contempo in zona tutelata, il limite risulta ridotto al 2%.
Questo è, infatti, il limite fissato dalla norma regionale – norma che assume
carattere di norma speciale per le aree comprese nell’ambito del Parco - limite
che, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si trattasse di una superficie
estesa cui applicare il rapporto di copertura del 2%, non consentirebbe di
superare la volumetria massima assentibile di 300 mq..
Ciò significa che, in primo luogo, è necessario rispettare il limite percentuale
di copertura fissato dalla norma regionale, con l’ulteriore imprescindibile
limite relativo alla volumetria massima realizzabile.
Ne deriva che, al fine dell’assentibilità del progetto, l’amministrazione dovrà
valutare, in primis, se la costruzione risulti rispettosa del limite del 2% di
superficie massima coperta, salvo in ogni caso denegare il titolo edilizio
qualora, pur essendo rispettato il rapporto del 2%, la volumetria realizzata
superi i 300 mq..
In buona sostanza, il limite relativo alla volumetria massima assentibile è
fissato al fine di evitare che, in presenza di superfici di ampie dimensioni,
pur risultando rispettato il limite di copertura, vengano realizzate costruzioni
di rilevanti dimensioni, incompatibili con la tutela dell’area di Parco.
Se questa è la corretta interpretazione della norma regionale, il provvedimento
impugnato risulta a sua volta corretto, in quanto la costruzione progettata
dagli istanti, pur rimanendo nell’ambito della volumetria massima assentibile,
non risulta rispettosa del limite del rapporto di copertura relativo al mappale
sul quale la costruzione dovrà essere realizzata.
A questo proposito, vale altresì la pena di sottolineare il fatto che il calcolo
del rapporto di copertura deve essere ovviamente riferito al mappale ove verrà
realizzata la costruzione, ossia alla superficie del mappale interessato, in
questo caso il mappale n. 119.
In realtà, il progetto presentato dai ricorrenti, proprio al fine di consentire
il formale rispetto del rapporto di copertura del 2% ha dovuto far ricorso al
sistema dell’accorpamento di fondi omogenei, mediante il calcolo di detta
percentuale sulla somma delle superfici dei fondi accorpati, in quanto,
diversamente, se si prende in considerazione solo il mappale interessato
direttamente dall’intervento, detto rapporto non consentirebbe la realizzazione
del prefabbricato nelle dimensioni progettate.
Ma così facendo, risulta violata la finalità perseguita dalla legge regionale,
che è quella, evidenziata dalla stessa amministrazione nel provvedimento
impugnato, di contenere il carico edificatorio nelle aree comprese nel perimetro
del Parco.
Non è stata quindi contestata la possibilità di procedere all’accorpamento di
fondi aventi le caratteristiche individuate dalla legge regionale n. 24/85, art.
2, bensì è stato denegato un intervento che, proprio mediante il ricorso
all’accorpamento, avrebbe determinato la violazione della prescrizione speciale
dettata dall’art. 10 della legge regionale n. 8/1991.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e va pertanto respinto.
Le spese di giudizio posso essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 6 ottobre 2005.
Il Presidente f.f. L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
Aree protette – Urbanistica –
Costruzione ricadente entro i confini dell’area protetta – Accorpamento di fondi
omogenei ex art. 2 L.R. Veneto n. 24/85 – Superamento del limite di copertura di
cui al mappale ricompreso nell’area protetta – Preclusione. Il ricorso
all’accorpamento di fondi omogenei a fine edificatorio, ex art. 2 della Legge
Regionale Veneto n. 24/85 deve ritenersi precluso ove esso determini la
violazione di una prescrizione della normativa speciale istitutiva di un’area
protetta, diretta a contenere il carico edificatorio nelle aree comprese nel
perimetro del Parco (Nella specie, la disciplina urbanistica del Comune di
Casale sul Sile, per i fondi compresi in Sottozona E2, prevede il limite del 3%;
la norma di cui all’art. 10 della L.r. 8/91, istitutiva del Parco Sile, prevede
un limite del 2%, con volumetria non superiore a 300 mq, per quei fondi che, pur
compresi in sottozona E2, ricadano in area tutelata; la costruzione progettata
dagli istanti, pur rimanendo nell’ambito della volumetria massima assentibile,
non rispettava il limite del rapporto di copertura relativo al mappale,
ricompresso entro i confini del Parco, sul quale la costruzione avrebbe dovuto
essere realizzata. In questo caso, il ricorso all’accorpamento con altri due
mappali omogenei situati al di fuori del perimetro dell’area protetta, è stato
ritenuto dal T.A.R. contrastante con le finalità della legge regionale
istitutiva del Parco). Pres. Stevanato, Est. Farina – T.L. (Avv.ti Ronfini e
Zambelli) c. Comune di Casale sul Sile (Avv. Sartorato) - T.A.R. VENETO, Sez.
II – 4 novembre 2005, n. 3839
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