Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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T.A.R. VENETO, Sez. III - 14
dicembre 2005, n. 4242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2609/2005
Sent. n.4242/05
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA
(SEZIONE TERZA)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Mauro Springolo Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2609/2005, proposto dalla Società italiana per il gas
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. P. Dell’Anno, con domicilio eletto in Venezia Mestre, via Tasso n. 48,
presso lo studio dell’avv. L. Pellicani;
contro
il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Gidoni, Morino e Iannotta, con domicilio eletto presso la civica
Avvocatura in San Marco 4091;
la Provincia di Venezia, in persona del presidente pro tempore, non costituita
in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, non costituita in
giudizio;
l’A.R.P.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;
l’U.L.S.S. n. 12 – Veneziana, in persona del direttore generale pro tempore, non
costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del parere contrario al progetto preliminare di bonifica dell’area Italgas in
Venezia Santa Marta, reso dal Comune di Venezia, direzione centrale ambiente e
sicurezza del territorio, in data 5 ottobre 2005;
nonché
b) del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 14 settembre 2005;
c) dell’atto di indirizzo 9 settembre 2005, n. 40, della giunta comunale di
Venezia, quali atti presupposti del parere sub a);
Visto il ricorso, notificato il giorno 17 novembre 2005 e depositato presso la
Segreteria il 28 novembre 2005, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
uditi all’udienza camerale del 13 dicembre 2005 (relatore il consigliere avv.
Angelo Gabbricci), l’avv. Dell’Anno per la parte ricorrente e l’avv. Morino per
il Comune resistente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto
essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e
V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza:
quanto all’opposizione espressa oralmente dal difensore del Comune - fermo che
non v’è necessità di acquisire il consenso delle parti costituite in merito a
tale forma di decisione del giudizio (C.d.S., V, 1 marzo 2003, n. 1131) – è da
rilevare che essa, per un verso, non si riferisce a specifiche attività
processuali, per le quali possa essere doveroso - od anche soltanto opportuno -
accordare termini a difesa, e per un altro, concerne l’opportunità di riunione
del presente giudizio a quello introdotto con il ricorso 386/00, perché a quello
si ricollega uno dei motivi del ricorso qui in esame, ciò che è però
concretamente irrilevante, poiché la presente controversia può essere definita
con riferimento al III motivo di gravame.
1 Nel complesso, gli atti impugnati – e segnatamente quello in epigrafe sub c -
dispongono che la bonifica dell’area Italgas in Venezia Santa Marta, (area la
quale, secondo i successivi strumenti urbanistici, approvati ed allo studio,
dovrà avere una destinazione plurima, abitativa, a servizi e direzionale)
avvenga integralmente in osservanza dei limiti stabiliti in tabella 1, colonna
A, di cui all’allegato 1 del d.m. 471/99: è stato conseguentemente espresso
parere contrario al progetto preliminare di bonifica dell’area, presentato dalla
odierna ricorrente Italgas, poiché in questo si prevedeva, in parte,
l’applicazione dei diversi e meno severi limiti di cui alla colonna B.
2. Orbene, come accennato, non è anzitutto dubbio - quale sia la strumentazione
urbanistica attualmente vigente per l’area de qua - che la stessa è destinata,
ed in cospicua misura (così da escludere un criterio di prevalenza), ad utilizzi
non riconducibili agli usi elencati nella Tab. 1, colonna A, di cui all’allegato
1 del d.m. 471/99.
Ciò posto, in difetto di ulteriori dettagliate prescrizioni urbanistiche,
attualmente allo studio dello stesso Comune di Venezia (piano particolareggiato
P.P. 5), e viceversa necessarie per stabilire, con le puntuali destinazioni, il
grado di bonifica da effettuare (che ragionevolmente, allo stato, si deve
presumere sarà differenziato per la pluralità delle destinazioni già previste)
appare arbitrario imporre senz’altro alla proprietà la modalità più onerosa di
bonifica per l’intera area: né tanto si può giustificare con riferimento al
principio di precauzione, evidentemente applicabile solo in situazioni
d’insuperabile incertezza.
3. Inoltre, la scelta effettuata dall’Amministrazione con gli atti impugnati
appare inadeguatamente giustificata da affermazioni (così sempre l’atto gravato
sub c) come “in linea di massima la maggior parte delle attività previste dalla
VPRG rientrano nella colonna A”, ovvero “l’area è di importanza strategica e
pertanto non può essere vincolata pesantemente prima ancora che esistano delle
intenzioni chiare sull’utilizzo che se ne dovrà fare”.
Così facendo, inoltre, ad avviso del Collegio, il Comune perviene di fatto all’elusione
delle disposizioni, di cui al citato d.m. 471/99, per la parte in cui vi si
prevedono livelli differenziati di bonifica in relazione all’uso del territorio;
in disparte che lo stesso Ente, con gli atti gravati, si discosta dal suo
precedente atto d’indirizzo 74/04 - il quale riconosceva applicabili per l’area
anche i parametri di cui alla citata tabella B – ciò che, di per sé, avrebbe
richiesto giustificazioni ben più stringenti di quelle fornite.
4. Tanto appare sufficiente ad accogliere il terzo motivo di ricorso, con
assorbimento delle restanti censure; le spese di giudizio seguono la soccombenza
e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Condanna il Comune di Venezia alla rifusione delle spese di lite in favore della
ricorrente, liquidandole in € 2.500,00 di cui € 400,00 per spese ed il residuo
per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13 dicembre 2005.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14/12/2005 n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
Inquinamento - Bonifica - D.M.
471/999 - Destinazioni urbanistiche - Difetto di pianificazione - Imposizione
del rispetto dei soli criteri di cui alla Tab. 1, colonna A, all. 1 -
Illegittimità - Livelli differenziati di bonifica in relazione all’uso del
territorio. In difetto delle dettagliate prescrizioni urbanistiche
necessarie per stabilire, con le puntuali destinazioni, il grado di bonifica da
effettuare in un’area, è arbitraria l’imposizione della modalità più onerosa di
bonifica di cui alla Tab. 1, colonna A, dell’allegato 1 del D.M. 471/99: tale
imposizione si risolve di fatto in un’elusione del citato d.m., per la parte in
cui vi si prevedono livelli differenziati di bonifica in relazione all’uso del
territorio. Pres. Zuballi, Est. Gabricci - S. s.p.a. (Avv. Dell’Anno) c. Comune
di Venezia (Avv.ti Morino e Iannotta) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.
III - 14 dicembre 2005, n. 4242
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