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 Massime della sentenza

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 dicembre 2005, n. 4242
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Ric. n. 2609/2005
Sent. n.4242/05

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA
(SEZIONE TERZA)


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:


Umberto Zuballi Presidente
Mauro Springolo Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2609/2005, proposto dalla Società italiana per il gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. P. Dell’Anno, con domicilio eletto in Venezia Mestre, via Tasso n. 48, presso lo studio dell’avv. L. Pellicani;
contro
il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gidoni, Morino e Iannotta, con domicilio eletto presso la civica Avvocatura in San Marco 4091;
la Provincia di Venezia, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
l’A.R.P.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’U.L.S.S. n. 12 – Veneziana, in persona del direttore generale pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del parere contrario al progetto preliminare di bonifica dell’area Italgas in Venezia Santa Marta, reso dal Comune di Venezia, direzione centrale ambiente e sicurezza del territorio, in data 5 ottobre 2005;
nonché
b) del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 14 settembre 2005;
c) dell’atto di indirizzo 9 settembre 2005, n. 40, della giunta comunale di Venezia, quali atti presupposti del parere sub a);
Visto il ricorso, notificato il giorno 17 novembre 2005 e depositato presso la Segreteria il 28 novembre 2005, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
uditi all’udienza camerale del 13 dicembre 2005 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l’avv. Dell’Anno per la parte ricorrente e l’avv. Morino per il Comune resistente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza: quanto all’opposizione espressa oralmente dal difensore del Comune - fermo che non v’è necessità di acquisire il consenso delle parti costituite in merito a tale forma di decisione del giudizio (C.d.S., V, 1 marzo 2003, n. 1131) – è da rilevare che essa, per un verso, non si riferisce a specifiche attività processuali, per le quali possa essere doveroso - od anche soltanto opportuno - accordare termini a difesa, e per un altro, concerne l’opportunità di riunione del presente giudizio a quello introdotto con il ricorso 386/00, perché a quello si ricollega uno dei motivi del ricorso qui in esame, ciò che è però concretamente irrilevante, poiché la presente controversia può essere definita con riferimento al III motivo di gravame.


1 Nel complesso, gli atti impugnati – e segnatamente quello in epigrafe sub c - dispongono che la bonifica dell’area Italgas in Venezia Santa Marta, (area la quale, secondo i successivi strumenti urbanistici, approvati ed allo studio, dovrà avere una destinazione plurima, abitativa, a servizi e direzionale) avvenga integralmente in osservanza dei limiti stabiliti in tabella 1, colonna A, di cui all’allegato 1 del d.m. 471/99: è stato conseguentemente espresso parere contrario al progetto preliminare di bonifica dell’area, presentato dalla odierna ricorrente Italgas, poiché in questo si prevedeva, in parte, l’applicazione dei diversi e meno severi limiti di cui alla colonna B.


2. Orbene, come accennato, non è anzitutto dubbio - quale sia la strumentazione urbanistica attualmente vigente per l’area de qua - che la stessa è destinata, ed in cospicua misura (così da escludere un criterio di prevalenza), ad utilizzi non riconducibili agli usi elencati nella Tab. 1, colonna A, di cui all’allegato 1 del d.m. 471/99.


Ciò posto, in difetto di ulteriori dettagliate prescrizioni urbanistiche, attualmente allo studio dello stesso Comune di Venezia (piano particolareggiato P.P. 5), e viceversa necessarie per stabilire, con le puntuali destinazioni, il grado di bonifica da effettuare (che ragionevolmente, allo stato, si deve presumere sarà differenziato per la pluralità delle destinazioni già previste) appare arbitrario imporre senz’altro alla proprietà la modalità più onerosa di bonifica per l’intera area: né tanto si può giustificare con riferimento al principio di precauzione, evidentemente applicabile solo in situazioni d’insuperabile incertezza.


3. Inoltre, la scelta effettuata dall’Amministrazione con gli atti impugnati appare inadeguatamente giustificata da affermazioni (così sempre l’atto gravato sub c) come “in linea di massima la maggior parte delle attività previste dalla VPRG rientrano nella colonna A”, ovvero “l’area è di importanza strategica e pertanto non può essere vincolata pesantemente prima ancora che esistano delle intenzioni chiare sull’utilizzo che se ne dovrà fare”.


Così facendo, inoltre, ad avviso del Collegio, il Comune perviene di fatto all’elusione delle disposizioni, di cui al citato d.m. 471/99, per la parte in cui vi si prevedono livelli differenziati di bonifica in relazione all’uso del territorio; in disparte che lo stesso Ente, con gli atti gravati, si discosta dal suo precedente atto d’indirizzo 74/04 - il quale riconosceva applicabili per l’area anche i parametri di cui alla citata tabella B – ciò che, di per sé, avrebbe richiesto giustificazioni ben più stringenti di quelle fornite.


4. Tanto appare sufficiente ad accogliere il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.


Condanna il Comune di Venezia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in € 2.500,00 di cui € 400,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13 dicembre 2005.
 

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14/12/2005 n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso

Inquinamento - Bonifica - D.M. 471/999 - Destinazioni urbanistiche - Difetto di pianificazione - Imposizione del rispetto dei soli criteri di cui alla Tab. 1, colonna A, all. 1 - Illegittimità - Livelli differenziati di bonifica in relazione all’uso del territorio. In difetto delle dettagliate prescrizioni urbanistiche necessarie per stabilire, con le puntuali destinazioni, il grado di bonifica da effettuare in un’area, è arbitraria l’imposizione della modalità più onerosa di bonifica di cui alla Tab. 1, colonna A, dell’allegato 1 del D.M. 471/99: tale imposizione si risolve di fatto in un’elusione del citato d.m., per la parte in cui vi si prevedono livelli differenziati di bonifica in relazione all’uso del territorio. Pres. Zuballi, Est. Gabricci - S. s.p.a. (Avv. Dell’Anno) c. Comune di Venezia (Avv.ti Morino e Iannotta) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 dicembre 2005, n. 4242
 

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