Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 29/06 Reg.Dec.
N. 243 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 243 del 2005 proposto da
ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MESSINA, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Lo Castro, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonella Li Donni, in Palermo, via N.
Turrisi, 35
- APPELLANTE -
c o n t r o
A.T.I. CENTRO 24 ORE s.c. a r.l. ALBA s.c. a r.l., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Scardina, Luca
Verrienti e Nicola Seminara, elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo, in Palermo, via Rodi, 1;
- APPELLATA -
e nei confronti
di COMUNITA’ E SERVIZIO s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, non
costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza n. 3617/04 del 6 dicembre 2004, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione 2^ di Catania, ha accolto il
ricorso n. 4889/04 proposto per l’annullamento: 1) del bando di gara indetta
dall’Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di Messina, pubblicato in GURS
n. 27 del 2 luglio 2004, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
telesoccorso: a) nella parte in cui limita la partecipazione alla gara ad “Enti,
senza fini di lucro, iscritti, per la sezione Anziani, tipologia Telesoccorso,
all’Albo Regionale delle istituzioni socio-sanitarie ai sensi dell’art. 26 della
L.R. n. 22/1986 od autorizzati al funzionamento, ai sensi dell’art. 28 della
medesima legge, per un periodo di tempo almeno pari alla durata
dell’affidamento” (art. 5 del bando di gara); b) nella parte in cui circa la
documentazione per la partecipazione alla gara prescrive come requisito di
partecipazione alla gara “dichiarazione attestante l’iscrizione all’Albo
Regionale, sezione Anziani, tipologia Telesoccorso, o l’autorizzazione al
funzionamento” (art. 10.c) del bando di gara); c) nella parte in cui circa la
documentazione per la partecipazione alla gara prescrive come requisito di
partecipazione alla gara “dichiarazione attestante il possesso di sede operativa
stabilmente funzionante nel territorio comunale ovvero dichiarazione di impegno
a stabilirla nel caso di aggiudicazione” (art. 10.d) del bando di gara); d)
nella parte in cui per i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art.
11 del decreto legislativo n. 157/1995 prescrive che “i requisiti di accesso o
le dichiarazioni indicati … devono essere posseduti e prodotti da tutti gli Enti
raggruppati” (art. 13 del bando di gara); e) nella parte in cui per i
raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 157/1995 prescrive quanto segue: “Per poter accedere al punteggio
relativo alla capacità finanziaria, ciascun Ente raggruppato deve avere
fatturato, per gli anni 2001-2002-2003, un importo almeno pari al 70%
dell’impresa designata quale capogruppo. La capacità finanziaria e la
documentata conoscenza del territorio (punto 2.1 dei criteri di valutazione)
saranno valutati in relazione all’impresa designata quale capogruppo. … In caso
di raggruppamenti, per poter accedere al punteggio relativo al possesso della
sede legale nel comune di Messina (punto 2.2 dei criteri di valutazione:
attribuzione di 7 punti), ogni impresa deve essere in possesso del requisito
richiesto” (art. 13 del bando di gara); 2) dell’Allegato 2 - contenente i
criteri di valutazione - Servizio di Telesoccorso - alla deliberazione n. 74 del
17 giugno 2004 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per i
Servizi Sociali del Comune di Messina, nella parte in cui prescrive i criteri di
valutazione delle offerte attinenti al “PROGETTO”, sia per la parte relativa
alla “Organizzazione e gestione”, sia per la parte relativa alla
“Territorialità”; 3) dell’atto di esclusione da pubblico incanto del ricorrente
RTI, di cui al verbale di gara del 22 luglio 2004, conosciuto il 28 luglio 2004;
4) dell’eventuale atto di esclusione (estremi non conosciuti) adottato
dall’Istituzione per i Servizi sociali del Comune di Messina e/o dal Comune di
Messina; 5) dell’atto di aggiudicazione del servizio in favore di Comunità e
Servizio s.c. a r.l., di cui al verbale di gara 22 luglio 2004, conosciuto il 28
luglio 2004; 6) dell’eventuale atto di aggiudicazione, anche definitivo (estremi
non conosciuti), adottato dall’Istituzione per i Servizi sociali del Comune di
Messina e/o dal Comune di Messina; 7) di ogni altro atto precedente,
conseguente, presupposto, preparatorio, confermativo, comunque connesso, anche
non noto, nessuno escluso.
Visto il ricorso in appello di cui
in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.T.I. Centro 24 ore s.c. a r.l.
Alba s.c. a r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 230/05 del 17 marzo 2005, con la quale è stata respinta la
domanda incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 il Consigliere Giorgio
Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. S, Martella, su delega dell’avv. A. Lo
Castro, per l’Istituzione per i servizi sociali del comune di Messina e gli avv.ti
L. Verrienti e I. Scardina per l’A.T.I. Centro 24 ore s.c. a r.l. Alba s.c. a r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
L’Istituzione per i Servizi Sociali del Comune di Messina ricorre in appello
avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, n. 3617 del 2004, con la quale è stato accolto il
ricorso proposto dall’A.T.I. tra le società cooperative a responsabilità
limitata Centro 24 Ore (mandataria) ed Alba (mandante) avverso le parti del
bando di gara e gli atti del successivo procedimento in epigrafe indicati,
concernenti l’appalto per l’affidamento del servizio di telesoccorso,
aggiudicato alla controinteressata società cooperativa a r.l. Comunità e
Servizio.
A sostegno dell’appello vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Irricevibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto oltre la
scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla G.U.R.S. (2 luglio 2004);
2) Improcedibilità o illegittimità del ricorso di primo grado per omessa
impugnazione del capitolato speciale d’appalto contenente le prescrizioni
tecniche che hanno comportato l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. ricorrente;
3) Inammissibilità per difetto d’interesse dei motivi di ricorso proposti
avverso clausole del bando di gara diverse da quella posta ad esclusivo
fondamento del provvedimento di esclusione (mancata iscrizione della Cooperativa
Centro 24 Ore all’albo regionale, istituito ai sensi della L.R. n. 22/1986);
4) Erroneità dei singoli capi di decisione che hanno accolto nel merito i motivi
dedotti con l’originario ricorso avverso le diverse parti del bando di gara
richiamate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’A.T.I. Centro 24 Ore Alba, contestando
analiticamente la fondatezza dei dedotti motivi d’appello ed insistendo per la
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 230/05 del 17 marzo 2005 è stata respinta la domanda
incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
Con memoria difensiva depositata il 1 luglio 2005 l’appellato ha insistito nelle
conclusioni in atti.
D I R I T T O
1. Debbono essere preliminarmente disattese, siccome palesemente infondate, le
tre censure in rito dedotte con i primi tre motivi d’appello.
1.1. E’priva del ben che minimo fondamento giuridico la tesi, già fatta valere
in via di eccezione in prime cure e pervicacemente riproposta con il primo
motivo d’appello, secondo cui in caso di presentazione dinanzi al TAR di un
ricorso contenente altresì domanda cautelare, non opererebbe il regime di
sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della legge n. 742
del 1969, stante la deroga prevista dal successivo art. 5 in materia di
“procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato”.
Deve ribadirsi, al riguardo, che la suddetta deroga opera esclusivamente nel
senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda
cautelare nel rispetto dei termini ordinari all’uopo previsti, mentre non
produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso
introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla
trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione
la sospensione di cui al precedente art. 1. Né potrebbe avvalorare la tesi
dell’appellante la circostanza che, nella specie, il Tribunale Amministrativo si
sia avvalso della facoltà, consentitagli dal combinato disposto degli artt. 21 e
26 L. 1034/1971, come modificati dall’art. 3 della legge n. 205/2000, di
definire il giudizio con sentenza abbreviata resa alla camera di consiglio
fissata per la trattazione della domanda cautelare, posto che anche in tal caso
ciò che rileva ai fini dell’operatività del regime di sospensione feriale è la
circostanza che il termine perentorio della cui osservanza si discute è quello
previsto dalla legge per la proposizione del ricorso introduttivo ai fini della
trattazione nel merito del gravame: e ciò in quanto, come già affermato da
questo Consiglio (C.G.A., 15 dicembre 1993, n. 713), il vigente ordinamento
processuale non configura un autonomo termine per la richiesta di sospensiva
distinto dal termine per proporre ricorso, attesa la natura meramente
incidentale del procedimento cautelare.
Nella specie, poiché il bando di gara, impugnato unitamente ai conseguenti atti
del procedimento, è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 2 luglio 2004 e la
notifica è intervenuta tra il 10 e il 14 settembre, addirittura in pendenza del
periodo di sospensione feriale, la doglianza di irricevibilità del gravame
introduttivo si appalesa totalmente infondata.
1.2. E’altrettanto infondato il secondo motivo d’appello, con il quale si assume
che il ricorso di primo grado sarebbe “improcedibile e/o illegittimo” (recte:
inammissibile), per mancata impugnazione del capitolato speciale d’appalto
contenente le prescrizioni tecniche che hanno determinato l’esclusione dell’ATI
ricorrente. L’originaria ricorrente, invero, ha impugnato in principalità tutte
e soltanto le prescrizioni delle lex specialis (ancorché formalmente riferite al
solo bando di gara) che ne hanno comportato l’esclusione, o che comunque
risultino pregiudizievoli ai fini del conseguimento del bene della vita
rappresentato dall’aggiudicazione del servizio. Ne deriva che la mancata
espressa inclusione del capitolato speciale tra gli atti impugnati non infirma
in alcun modo la completezza delle deduzioni difensive svolte con l’atto
introduttivo del giudizio (deduzioni che la stessa amministrazione, con il
successivo e logicamente contraddittorio motivo d’appello reputa anzi
addirittura sovrabbondanti rispetto all’interesse fatto valere), né quindi
l’ammissibilità del ricorso.
1.3. Con il terzo motivo, l’appellante eccepisce l’inammissibilità non
dell’intero ricorso introduttivo, ma soltanto dei motivi secondo, terzo e
quarto, concernenti prescrizioni del bando di gara non poste a base del
provvedimento di esclusione censurato in via di illegittimità derivata con il
successivo quinto mezzo.
Anche tale doglianza è infondata, sussistendo l’interesse del soggetto
illegittimamente escluso dalla gara, una volta rimossa la causa ritenuta
dall’amministrazione ostativa alla partecipazione, a che il procedimento venga
ripreso e portato a termine secundum jus, previa eliminazione anche degli
ulteriori profili di illegittimità della lex specialis che potrebbero comunque
pregiudicare la definitiva aggiudicazione del servizio alla ricorrente, con
particolare riferimento alla fase di confronto comparativo delle offerte ammesse
e di attribuzione dei relativi punteggi.
2. Venendo alle questioni di merito proposte con il quarto motivo di appello, a
sua volta articolato in cinque distinte censure, il Collegio ritiene le
doglianze dell’Amministrazione del tutto infondate e la sentenza di primo grado
meritevole di integrale conferma.
2.1. La previsione del bando di gara che limita la partecipazione ai soli “enti,
senza fini di lucro, iscritti per la sezione Anziani, tipologia Telesoccorso,
all’Albo Regionale delle istituzioni sanitarie ai sensi dell’art. 26 della L.R.
n. 22/1986” va intesa (a pena di totale illegittimità della stessa, per
flagrante violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria
che vietano ogni discriminazione ratione loci), come riferentesi al mero
requisito oggettivo dell’organizzazione di mezzi, strutture e personale di cui
il soggetto partecipante deve essere necessariamente dotato in loco, al fine di
assolvere con prontezza ed efficienza al peculiare servizio di cui trattasi, e
non già come requisito di natura soggettiva, richiesto a pena di esclusione in
capo ai singoli soggetti partecipanti in forma associata alla gara.
Ne discende l’illegittimità della specifica clausola che, in caso di
associazione temporanea d’imprese pretende il requisito dell’iscrizione all’albo
regionale in capo a tutte indistintamente le imprese associate, nonché,
conseguentemente, l’illegittimità del provvedimento di esclusione adottato su
tale presupposto nei confronti dell’A.T.I. odierna appellata (la cui mandante è
regolarmente iscritta all’albo siciliano, laddove la mandataria risulta iscritta
nell’omologo albo istituito presso la Regione Piemonte).
Né possono condividersi, al riguardo, i rilievi formulati dall’Amministrazione
appellante circa la funzione di qualificazione soggettiva che competerebbe
all’iscrizione all’albo regionale, essendo evidente come, in un contesto
concorrenziale non soggetto ad inammissibili restrizioni a carattere
territoriale, analoga valenza qualificatoria vada necessariamente riconosciuta
anche all’iscrizione all’albo di altra regione, di cui, come dianzi ricordato,
la mandataria Centro 24 Ore è regolarmente in possesso. Ed è appena il caso di
rilevare come, trattandosi di servizio da prestarsi essenzialmente per via
telefonica, l’idoneità acquisita in altra regione sia perfettamente equivalente
a quella derivante dall’iscrizione all’albo siciliano, fermo restando che la
localizzazione in territorio regionale delle strutture operative di cui dispone
l’impresa mandante garantisce di per sé gli ulteriori consequenziali interventi
di prima assistenza.
2.2. In stretta correlazione con il profilo dianzi considerato, va parimenti
confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto illegittima
anche la prescrizione risultante dal combinato disposto dei punti 10 d) e 13.6
del bando, relativa al possesso da parte di ogni impresa associata di una sede
operativa stabilmente funzionante nel territorio del Comune di Messina, ovvero
all’impegno a stabilirla entro dieci giorni dall’aggiudicazione e comunque non
più tardi della data di inizio del servizio, con impegno che i responsabili in
loco saranno abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione di
questioni derivanti dallo svolgimento del servizio.
Il motivo dell’originario ricorso va ritenuto innanzitutto ammissibile, ancorché
la dichiarazione cumulativamente ed unitariamente resa dall’A.T.I. appellata non
sia stata assunta a concorrente motivo di esclusione dalla gara, posto che il
richiamato punto 13.6 del bando richiede espressamente che tutti “i requisiti di
accesso, i documenti o le dichiarazioni” previsti dalla lex specialis (tra cui
sembra rientrare anche la dichiarazione di cui al precedente punto 10 b) “devono
essere posseduti e prodotti da tutti gli enti raggruppati”. Inammissibile, se
mai, risulta essere lo speculare motivo d’appello proposto dall’amministrazione
stante la sostanziale indifferenza del risultato conseguito attraverso
l’interpretazione del bando dalla stessa prospettata rispetto a quella
scaturente dall’eventuale annullamento in parte qua della lex specialis, come
correttamente interpretata dall’originaria ricorrente.
Tanto premesso, la riferita prescrizione del bando di gara risulta illegittima
per motivi analoghi a quelli enunciati al precedente punto 2.1., atteso che
anche il requisito all’esame presenta (a maggior ragione rispetto a quello di
iscrizione all’albo regionale) una connotazione squisitamente oggettiva a
carattere meramente organizzativo, tale da rendere idonea la localizzazione nel
territorio comunale di un’unica sede operativa facente capo al raggruppamento
unitariamente considerato, e da rendere correlativamente illegittima e
gravemente discriminatoria la difforme determinazione dettata dalla lex
specialis.
2.3. Deve essere condivisa anche la statuizione della sentenza impugnata che ha
ritenuto illegittima per violazione dei principi di proporzionalità,
concorrenzialità e ragionevolezza, l’ulteriore prescrizione di cui al punto 13.7
del bando di gara secondo cui “per poter accedere al punteggio relativo alla
capacità finanziaria, ciascun Ente raggruppato deve avere fatturato, per gli
anni 2001-2002-2003, un importo almeno pari al 70% dell’impresa designata quale
capogruppo”.
Sia in sede di ammissione alla gara, sia in sede di attribuzione del punteggio,
anche la capacità economico-finanziaria (al pari di quella
tecnico-organizzativa) costituisce infatti un requisito di natura prettamente
oggettiva, da valutarsi in quanto tale nei confronti del raggruppamento
complessivamente considerato, e non anche nei riguardi delle singole imprese
associate. La pretesa dell’amministrazione di sindacare la composizione
strutturale dei soggetti partecipanti, graduando arbitrariamente il punteggio
sulla base di elementi che non incidono sulla complessiva affidabilità economica
del raggruppamento e penalizzando in definitiva le piccole e medie imprese che
non raggiungano la rilevante soglia percentuale di fatturato indicata dal bando,
si risolve quindi in una scelta non proporzionale alle finalità di interesse
pubblico perseguite, e per giunta gravemente contraddittoria con le linee guida
a cui si ispira la normativa nazionale e comunitaria in tema di associazioni
temporanee, intesa precipuamente a favorire l’accesso ai pubblici appalti anche
ad imprese individualmente non dotate dei necessari requisiti finanziari o
tecnici di partecipazione, ma egualmente in grado di fornire un valido
contributo concorrente alla realizzazione dell’opera o, come nella specie, del
servizio.
4.4. A maggior ragione illegittima deve ritenersi, conformemente all’avviso del
giudice di primo grado, l’ulteriore clausola di cui al punto 13.10 del bando
secondo cui ”in caso di raggruppamenti, per poter accedere al punteggio relativo
al possesso della sede legale nel Comune di Messina (punto 2.2. dei criteri di
valutazione), ogni impresa deve essere in possesso del requisito richiesto”.
Premesso che la voce di punteggio di cui trattasi è pari a quasi il 50% del
totale dei 15 punti disponibili per la voce “territorialità” e che ai fini
dell’attribuzione del punteggio di cui trattasi occorre che il requisito
preesista da almeno un anno, rileva innanzitutto il Collegio che la nozione di
“sede legale” dell’impresa non assolve di per sé ad alcuna apprezzabile funzione
identificativa di specifica idoneità e qualificazione tecnico-organizzativa, ben
potendo la stessa non coincidere con la sede operativa effettiva, cui ha invece
riguardo la dichiarazione prevista dal precedente punto 10 d). Alla clausola in
esame, pertanto, non può assegnarsi altra valenza se non quella di una pesante
ed ingiustificata discriminazione a favore delle imprese già formalmente
localizzate in ambito comunale, come tali note all’amministrazione, senza che a
fondamento della stessa sia ravvisabile alcun apprezzabile profilo d’interesse
pubblico, peraltro neppure allegato dalle difese dell’amministrazione
appellante.
In quanto riferita alle associazioni temporanee, la clausola all’esame presenta
poi un ulteriore e non meno grave profilo di illegittimità nella misura in cui,
precludendo ad operatori non locali tecnicamente e finanziariamente qualificati
(quale risulta essere incontestabilmente la mandataria dell’A.T.I. appellata)
l’accesso al mercato dei servizi comunali anche attraverso il concorso con
imprese locali che non siano, in ipotesi, in grado di assolvere individualmente
al munus, la stessa finisce per creare un ulteriore ed irrazionale elemento di
discriminazione anche all’interno della stessa categoria (solo apparentemente
tutelata nel suo complesso) delle imprese messinesi.
4.5. Da ultimo, con riferimento alla violazione da parte del bando dei parametri
di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 328/2000 e dell’art. 4 del D.P.C.M.
30 marzo 2001, dedotta con il quarto mezzo del ricorso di primo grado, deve
rilevarsi che attualmente la portata originaria della doglianza risulta
sensibilmente ridimensionata alla luce della pronunzia resa dal Tribunale
Amministrativo, che ha solo parzialmente accolto il motivo d’impugnazione
all’esame, limitatamente alla mancata previsione del parametro legale sul
contenimento del turn over degli operatori, fornendo per il resto (non senza
qualche forzatura) una lettura complessiva della lex specialis (bando e
capitolato) sostanzialmente conforme alle disposizioni normative sopra indicate,
in conformità peraltro alle aspettative sostanziali di parte ricorrente.
L’Amministrazione appellante assume che, anche con riguardo al parametro del
contenimento del turn over, il bando di gara andrebbe letto ed interpretato
secundum legem, attraverso il noto meccanismo di automatica eterointegrazione
della fonte primaria in quella secondaria. Anche su questo punto, come con
riguardo al combinato disposto dei punti 10 d) e 13.6 (supra, 2.2), la lettura
sistematica offerta dall’Amministrazione non appare persuasiva, risultando
quanto meno problematico per la stazione appaltante applicare il criterio
normativo in assenza di adeguata e puntuale specificazione da parte della lex
specialis, sul punto silente; ed anche in questo caso il dedotto motivo
d’appello risulta comunque inammissibile per difetto d’interesse, stante la
sostanziale indifferenza del risultato conseguito attraverso l’interpretazione
del bando prospettata dall’amministrazione in via di eterointegrazione rispetto
a quella scaturente dall’eventuale annullamento in parte qua della lacunosa lex
specialis, così come interpretata dall’originaria ricorrente.
5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, l’appello viene pertanto
respinto siccome infondato ed in parte (motivi 4.2 e 4.5) inammissibile per
difetto d’interesse.
La peculiarità della fattispecie all’esame giustifica la compensazione tra le
parti anche delle spese relative al presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 13 luglio 2005 dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier
Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Francesco
Teresi, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria il 26 gennaio 2006
1) Appalti - Partecipazione alla gara - Offerte ammesse e attribuzione dei relativi punteggi - Esclusione dalla gara - Rimozione della causa ostativa alla partecipazione - Illegittimità della lex specialis - Definitiva aggiudicazione del servizio. Sussiste l’interesse del soggetto illegittimamente escluso dalla gara, una volta rimossa la causa ritenuta dall’amministrazione ostativa alla partecipazione, a che il procedimento venga ripreso e portato a termine secundum jus, previa eliminazione anche degli ulteriori profili di illegittimità della lex specialis che potrebbero comunque pregiudicare la definitiva aggiudicazione del servizio alla ricorrente, con particolare riferimento alla fase di confronto comparativo delle offerte ammesse e di attribuzione dei relativi punteggi. Pres. Virgilio - Est. Giaccardi - ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MESSINA (avv. Lo Castro) c. A.T.I. CENTRO 24 ORE s.c. a r.l. ALBA s.c. a r.l. (avv. Scardina, Verrienti e Seminara), (conferma T.A.R. Sicilia, sezione 2^ di Catania sentenza n. 3617/04 del 6/12/2004). CGARS 26 gennaio 2006 (c.c. 13/07/2005) Sentenza n. 29
2) Appalti Raggruppamento d’imprese - Accesso ai pubblici appalti - Ammissione alla gara - Capacità economico-finanziaria Capacità tecnico-organizzativa - Requisito di natura oggettiva - Requisiti finanziari o tecnici di partecipazione. Sia in sede di ammissione alla gara, sia in sede di attribuzione del punteggio, anche la capacità economico-finanziaria (al pari di quella tecnico-organizzativa) costituisce infatti un requisito di natura prettamente oggettiva, da valutarsi in quanto tale nei confronti del raggruppamento complessivamente considerato, e non anche nei riguardi delle singole imprese associate. Sicché, la pretesa dell’amministrazione di sindacare la composizione strutturale dei soggetti partecipanti, graduando arbitrariamente il punteggio sulla base di elementi che non incidono sulla complessiva affidabilità economica del raggruppamento e penalizzando in definitiva le piccole e medie imprese che non raggiungano la rilevante soglia percentuale di fatturato indicata dal bando, si risolve quindi in una scelta non proporzionale alle finalità di interesse pubblico perseguite, e per giunta gravemente contraddittoria con le linee guida a cui si ispira la normativa nazionale e comunitaria in tema di associazioni temporanee, intesa precipuamente a favorire l’accesso ai pubblici appalti anche ad imprese individualmente non dotate dei necessari requisiti finanziari o tecnici di partecipazione, ma egualmente in grado di fornire un valido contributo concorrente alla realizzazione dell’opera o, come nella specie, del servizio. Pres. Virgilio - Est. Giaccardi - ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MESSINA (avv. Lo Castro) c. A.T.I. CENTRO 24 ORE s.c. a r.l. ALBA s.c. a r.l. (avv. Scardina, Verrienti e Seminara), (conferma T.A.R. Sicilia, sezione 2^ di Catania sentenza n. 3617/04 del 6/12/2004). CGARS 26 gennaio 2006 (c.c. 13/07/2005) Sentenza n. 29
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza
|