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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006) Sentenza n. 16036
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036
Pres. Postiglione - Est. Petti - Ric. Senesi.
Reg Gen. n. 21515/05
Sent. n. 578
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione presidente
Dott. Guido de Maio consigliere
Dott. Pierluigi Onorato consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere.
Dott. Giulio Sarno consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Senesi Giuliano, nato a San Miniato il 31 gennaio del
1948 avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 18 febbraio del
2005;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore
generale dott. Angelo Di Popolo , il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso
letti il ricorso e la sentenza denunciata ,osserva quanto
segue
IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio del 2005, la corte d'appello di Firenze, in
parziale riforma di quella pronunciata il 23 aprile del 2004 dal tribunale di
Livorno sezione distaccata di Cecina, assolveva Senesi Giuliano dal reato di cui
all'articolo 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 per l'insussistenza del
fatto e determinava la pena per il reato di cui al capo b) in giorni 5 di
arresto ed € 10329,14 di ammenda, confermando nel resto l'impugnata sentenza
relativamente alla concessione dei benefici.
Il Senesi, nella qualità di responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici
del Comune di Monteversi, era stato ritenuto responsabile in concorso con
Parenti Fabio della contravvenzione di cui all'articolo 163 decreto legislativo
n. 490 del 1999 per avere in una zona boschiva realizzato una strada senza
l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 151 del decreto
legislativo dianzi citato. Fatti accertati il 13 novembre del 2001.
La corte distrettuale a fondamento della decisione osservava che, mentre per la
costruzione della strada in questione non era necessaria la concessione
amministrativa (ora permesso di costruire) trattandosi di opera pubblica
autorizzata dalla giunta comunale, occorreva comunque l'autorizzazione
paesaggistica; che il prevenuto facendo abbattere numerosi alberi aveva arrecato
pregiudizio all'ambiente avuto riguardo al fatto che quello in questione è un
reato di pericolo.
Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo.
IN DIRITTO
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione della norma
incriminatrice giacché l'autorizzazione non è richiesta per le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro conservativo. I lavori in
questione, come risulta dalla delibera della giunta, avevano ad oggetto il
restauro conservativo della Badia di San Pietro ed il ripristino della
viabilità.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In materia paesaggistica la previsione della necessità della preventiva
autorizzazione per la realizzazione di opere di qualsiasi genere in zone
sottoposte a vincolo si riferisce anche alle opere da eseguirsi da parte delle
amministrazioni comunali. Le opere pubbliche comunali non sono soggette a
permesso di costruire, ma il costruttore pubblico non è esonerato dal regime
dell'autorizzazione derivante dall'edificazione in zona sottoposta a vincolo
ambientale.
Questa sezione ha già statuito che la costruzione di una strada interpoderale
senza autorizzazione e di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo
configura la violazione dell'articolo 1 sexies della legge n 431 del 1985 , ora
art 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004( Cass sez III 22 settembre 1997 n
9965).
A norma dell'articolo 149 decreto legislativo n 42 del 2004 l'autorizzazione non
è richiesta solo per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.
Nella fattispecie non è configurabile un'attività di manutenzione perché si è
proceduto all'abbattimento di numerosi alberi come risulta dalla sentenza
impugnata.
L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 181
decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato
di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si
prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici.
L'abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i
valori ambientali in quanto incide in maniera apprezzabile sull'assetto del
territorio ed è riconducibile a quell'attività di modificazione del territorio
stesso per la quale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'ente
preposto alla tutela del vincolo (cfr per tutte Cass sez III 23 gennaio del 2002
n 2398)
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 aprile del 2006
Il consigliere estensore
Il Presidente
Ciro Petti
Amedeo Postiglione
1) Beni culturali e ambientali - Opere pubbliche comunali in zone sottoposte a vincolo - Preventiva autorizzazione - Esonero - Esclusione - Disciplina. In materia paesaggistica la previsione della necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di opere di qualsiasi genere in zone sottoposte a vincolo si riferisce anche alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni comunali. Le opere pubbliche comunali non sono soggette a permesso di costruire, ma il costruttore pubblico non è esonerato dal regime dell'autorizzazione derivante dall'edificazione in zona sottoposta a vincolo ambientale. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036
2) Beni culturali e ambientali - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo - Autorizzazione ex art. 149 D. L.vo n.42/2004 - Disciplina. A norma dell'articolo 149 decreto legislativo n. 42 del 2004 l'autorizzazione non è richiesta solo per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (In giurisprudenza ad es.: la costruzione di una strada interpoderale senza autorizzazione e di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo configura la violazione dell'articolo 1 sexies della legge n 431 del 1985 , ora art 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Cass sez III 22 settembre 1997 n 9965). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036
3) Beni Culturali e ambientali - Fauna e flora - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Reato di pericolo - Condotte punibili - Art. 181 d. l.vo n. 42/2004. L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036
4) Beni Culturali e ambientali - Abbattimento alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Ente preposto alla tutela del vincolo - Preventiva autorizzazione - Necessità. L'abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i valori paesaggistici ed ambientali in quanto incide in maniera apprezzabile sull'assetto del territorio ed è riconducibile a quell’attività di modificazione del territorio stesso per la quale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo (Cass. Sez. III 23/01/2002, n. 2398). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036
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