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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (12/05/2006), Sentenza n. 34095
Fauna e flora - Maltrattamenti di animali - Persona offesa dal reato - Associazione per la protezione degli animali - Sussistenza - ANPA - Art. 19 quater L. n. 189/2004 - Fattispecie. Ancorché non sia stato ancora emanato il decreto ministeriale che, a norma dell’art. 19 quater della l. 20 luglio 2004, n. 189, doveva individuare gli enti e le associazioni di protezione degli animali, ai quali è affidata la tutela degli interessi lesi dai delitti contro il sentimento degli animali, un’associazione per la protezione degli animali può essere qualificata come “persona offesa” dal reato in base ai principi generali e al disposto dell’art. 90 c.p.p.. Nella specie, l’Anpa aveva denunciato un episodio di maltrattamenti di animali il cui procedimento si era poi concluso con l’archiviazione. Il difensore dell’associazione ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, deducendo la violazione dell’art. 408, comma 2 c.p.p.). Presidente G. De Maio, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (12/05/2006), Sentenza n. 34095
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (12/05/2006), Sentenza n. 34095
(Presidente G. De Maio, Relatore P. Onorato)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
1 - Su denuncia dell'Associazione Nazionale per la Protezione degli Animali (ANPA),
sezione di Alba Langhe Roero, il pubblico ministero presso il tribunale di Alba
apriva un procedimento penale in ordine al reato di maltrattamento di animali di
cui all'art. 727 c.p., che però -- su istanza conforme dello stesso p.m. -- si
concludeva con l'archiviazione .
In data 5.5.2004 la stessa ANPA, in persona del suo presidente sezionale Renata
Cortin.ovis, formulava istanza di riapertura delle indagini indicando come fatto
nuovo meritevole di investigazioni il decesso di un cane meticcio in circostanze
non chiare.
II pubblico ministero riteneva che non fossero necessarie ulteriori indagini, in
particolare perché la circostanza che il cane fosse stato portato a passeggio
malgrado la malattia da cui era affetto non poteva configurare quel contributo
doloso o colposo al decesso richiesto dalla norma per integrare la fattispecie
di cui all'art. 727 c.p.(vecchio testo).
Per conseguenza, anziché richiedere la riapertura delle indagini ex art. 414
c.p.p., formulava nuova istanza di archiviazione, posto elle la segreteria
dell'ufficio, ricevuta l'istanza del 5.5.2004, l'aveva iscritta nel registro di
cui all'art. 335 c.p.p. come nuova notizia di reato. Riteneva inoltre il p.m. di
non dover dare avviso alla presidente Cortinovis ex art. 408, comma 2. c.p.p.,
ancorché questa avesse formalmente domandato di essere avvisata della. richiesta
di archiviazione, sia perché l'istanza del 5.5.2004 in realtà era appunto -
finalizzata solo alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p., sia perché
l'ente di protezione degli animali non poteva qualificarsi come persona offesa
dal reato e non era neppure legittimata a costituirsi parte civile.
ll g.i.p. del tribunale, con provvedimento dell' 11.1.2005, condividendo
integralmente la argomentazioni del p.m., disponeva l'archiviazione del
procedimento.
2 - Il difensore della Cortinovis, nella suddetta qualità, ha proposto ricorso
per cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione
dell'art. 408, comma 2. c.p.p.. Sostiene che trattasi di un provvedimento
abnorme, perché non ha rispettato il diritto della. persona offesa di essere
avvisata della richiesta di archiviazione a norma di legge. Precisa che in base
alla giurisprudenza corrente l'ANPA, anche indipendentemente dall'applicazione
dell'art. 91 c.p.p., doveva essere considerata parte offesa, in quanto
statutariamente portatrice di interessi lesi dal reato previsto dall'art. 726
c.p.
3 - Il procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.
Nella sua requisitoria scritta osserva che il provvedimento impugnato non era in
realtà un decreto di archiviazione e quindi si sottraeva alla disciplina
prevista dagli artt. 408-410 c.p.p.. infatti gli adempimenti amministrativi
(nella specie, l'iscrizione di un nuovo procedimento penale) non possono
modificare il contenuto giurisdizionale degli atti (nella specie l'istanza di
riapertura delle indagini), con la conseguenza che la richiesta di archiviazione
formulata dal p.m. in ragione di quella nuova registrazione equivaleva in realtà
alla decisione di non accogliere la sollecitazione a formulare richiesta di
riapertura delle indagini, che a lui solo spettava ex art. 414 c.p.p..
4 - Con memoria depositata in cancelleria il 13.3.2006 ai sensi dell'art. 121
c.p.p. il difensore di Enzo Novello, indagato nel procedimento de quo,
argomenta ulteriormente per l'inammissibilità del ricorso.
Sostiene che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, se è possibile
ricorrere contro il provvedimento di archiviazione ex art. 406, comma 6, c.p.p.,
non è possibile impugnare il diniego di riapertura delle indagini dopo la
precedente archiviazione. Spetta solo al pubblico ministero, anche dietro
sollecitazione dell'interessato, formulare al g.i.p. richiesta per la riapertura
delle indagini.
Con un secondo motivo sostiene che non è possibile riesaminare in sede di
legittimità la valutazione negativa che il giudice di merito ha operato circa i
concreti presupposti di applicazione dell'art. 91 c.p.p. relativamente all'ente
esponenziale di interessi collettivi.
5 Ad avviso del collegio, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non può negarsi che l'istanza presentata il 5.5.2004 dalla presidente Cortinovis,
nonostante sollecitasse formalmente una riapertura delle indagini già concluse
con l'archiviazione, era in sostanza fondata su un "fatto nuovo" rispetto a
quelli per cui era intervenuto il decreto di archiviazione, e cioè la morte di
un cane meticcio "in circostanze non chiare".
Proprio perché il giudice aveva già disposto l'archiviazione delle indagini
precedenti, sicuramente l'istanza non costituiva esercizio di quel potere che
l'art. 410 c.p. attribuisce alla persona offesa di opporsi alla richiesta di
archiviazione chiedendo la prosecuzione delle indagini.
Risponde quindi al contenuto reale della predetta istanza-denunzia sia la scelta
(amministrativa) dell'ufficio del pubblico ministero di iscrivere la nuova
notizia di reato nel registro dì cui all'art. 335 c.p.p., sia la successiva
scelta (giudiziaria) del sostituto procuratore della Repubblica di chiedere
l'archiviazione del procedimento ex art. 408 c.p.p., anziché di respingere la
sollecitazione a richiedere la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p..
Per conseguenza. però, il pubblico ministero doveva preventivamente notificare
la richiesta di archiviazione alla Ci1ortinovis, quale presidente dell'ANPA, che
aveva chiesto di essere a tal uopo avvisata, ai sensi dell'art. 408, comma 2,
c.p.p..
6 Non può infatti condividersi la tesi dello stesso p.m.. poi accolta dal
giudice. secondo cui l'ente di protezione degli animali non solo non poteva
costituirsi parte civile, ma neppure poteva qualificarsi come persona offesa dal
reato, e quindi non era legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione e
a chiedere di essere preventivamente avvisato al riguardo.
In materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a
esercitare le facoltà processuali della persona offesa è recentemente
intervenuta la legge 20.7.2004 n. 189, la quale
-oltre a introdurre nel titolo IX bis del codice penale i delitti contro il sentimento per gli animali e a modificare la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. - con l'art. 7 ha stabilito che "ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge".
L'art. 19 quater disp. coord. cod. pen., introdotto dall'art. 3 della
stessa legge, prevede che agli enti o alle associazioni di protezione degli
animali individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'interno, siano affidati gli animali sequestrati o confiscati.
Infine l'art. 91 c.p.p. - com'è noto - stabilisce che "gli enti e le
associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del
fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità
di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e
grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa
dal reato"
Si configura quindi un sistema in cui gli enti di protezione degli animali
individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti
offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004,e cioè dai delitti contro il
sentimento degli animali (artt. 544 bis- 544 quinquies c.p.) e
dalla contravvenzione prevista dal nuovo art. 727 c.p..
A tutt'oggi peraltro il decreto ministeriale previsto dal predetto art. 19
quater non è stato ancora emanato, sicché non. è possibile identificare
ex lege gli enti collettivi offesi dai reati suddetti.
7 - Ciò però non esclude che un'associazione di protezione degli animali possa
essere qualificata come "persona offesa" dal reato in base ai principi generali
e al disposto dell'art. 90 c.p.p., e possa per conseguenza essere legittimata a
chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art.
408, comma 2, c.p.p..
Invero, se la persona offesa dal reato è per unanime approdo di dottrina e
giurisprudenza - il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma
incriminatrice, non può dubitarsi che un'associazione statutariamente deputata
alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati
dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater,
544 quinquies e 727 c.p..
Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall'applicazione
dell'art. 91 c.p.p., un'associazione che abbia come scopo statutario la
tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex art. 408,
comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in
quanto soggetto offéso dai reati stessi.
Ne deriva per il caso di specie la nullità dell'impugnato provvedimento di
archiviazione, che essendo stato emanato senza previo avviso alla persona offesa
che l'aveva richiesto, ha violato il diritto processuale di intervento della
ricorrente Cortinovis, nella qualità di rappresentante legale dell"ANIA, ai
sensi degli arti. 127, comma. 5, 409, comma 6, c.p.p. così come interpretati c
modificati dalla sent. 353/1991 della Corte costituzionale.
Gli atti vanno restituiti al pubblico ministero competente per l'esercizio delle
facoltà spettantegli secondo legge.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e
dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Alba.
Cosi deciso in Roma i1 12.5.2006
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