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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
(Ud. 23/02/2006), Sentenza n. 10624
Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Sanatoria edilizia - Effetti -
Retrodatazione al momento di presentazione della domanda - Conseguente
dichiarazione di estinzione per sanatoria e non per prescrizione. In materia
edilizia tra le due cause di estinzione, costituite dalla prescrizione e dalla
sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985 (ora sostituiti dagli
artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380 del 2001), va dichiarato il non doversi
procedere per intervenuta sanatoria, in quanto questa retroagisce al momento
della proposizione della domanda, non potendosi fare gravare sul privato le
conseguenze dei ritardi procedimentali della pubblica amministrazione. Pres.
Onorato P. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Nuzzo ed altri. P.M.
Passacantando G.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud.
23/02/2006), Sentenza n. 10624
Udienza pubblica del 23.2.2006
SENTENZA N. 00353
REG. GENERALE n. 035589/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori:
Dott. ONORATO PIERLUIGI Presidente
1. Dott. PETTI CIRO Consigliere
2. Dott. TERESI ALFREDO Consigliere
3. Dott. GENTILE MARIO Consigliere
4. Dott. IANNIELLO ANTONIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) NUZZO PASQUALE N. IL 26/09/1942
2) PASCARELLA ALESSANDRO N. IL 26/09/1942
3) DIGLIO GRAZIA N. IL 18/05/1957
4) DIGLIO VINCENZO N. IL 04/08/1956
5) DIGLIO MARIA GRAZIA N. IL 04/03/1960
6) DIGLIO ANTONIETA N. IL 10/11/1967
7) DIGLIO ROSA N. IL 12/12/1954
8) DIGLIO BRUNO N. IL 09/02/1963
9) DIGLIO MICHELE N. IL 01/03/1952
avverso SENTENZA del 05/04/2005
CORTE APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere IANNIELLO ANTONIO
udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Passacantando
che ha concluso per : annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il difensore Avv. Francesco Potierno (Limatola)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5 aprile 2005, la Corte d'appello di Napoli ha confermato
integralmente la decisione di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere - sezione distaccata di Marcianise - che il 19 luglio 2002 aveva
riconosciuto Pasquale Nuzzo, Alessandro Pascarella, Grazia Diglio, Vincenzo
Diglio, Maria Carmela Diglio, Antonietta Diglio, Rosa Diglio, Bruno Diglio e
Michele Diglio responsabili della contravvenzione di cui all'art. 20, comma
primo, lett. c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere realizzato, in
concorso tra di loro, come accertato in Santa Maria a Vico il 9 maggio 2000, una
strada a mezza costa in roccia e terreno vegetale misto ad argilla di circa
1.100 metri di lunghezza e metri cinque di larghezza, senza concessione edilizia
e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, condannandoli alla pena di giorni
venti di arresto e di € 4.000,00 di ammenda ciascuno. Pena sospesa.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione personalmente gli
imputati, deducendo l'estinzione della contravvenzione contestata per
intervenuta prescrizione alla data del 9 novembre 2004.
Con memoria aggiuntiva pervenuta a questa Corte il 13 febbraio 2006, il
difensore degli imputati ha trasmesso copia autentica del permesso di
costruzione in sanatoria n. 4/06 relativamente alla strada per cui è giudizio,
rilasciato in data 8 febbraio 2006 dal Comune di Santa Maria a Vico - anche a
seguito di autorizzazione del 3 agosto 2004 della Provincia di Caserta, per ciò
che riguarda il vincolo idrogeologico, in sanatoria delle opere realizzate per
l'apertura della medesima strada - chiedendo la dichiarazione di estinzione
della contravvenzione contestata ai ricorrenti ai sensi dell'art. 22 della legge
n. 47 del 1985 e successive modifiche.
All'udienza del 23 febbraio 2006 le parti hanno concluso come in epigrafe
indicato.
Alla luce della documentazione da ultimo citata, la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per sopraggiunta estinzione del reato per sanatoria.
Tra le due cause di estinzione (la prescrizione, maturata - ai sensi del
combinato disposto degli artt. 157, comma 1°, punto 5 e 160 c.p., applicabile al
caso in esame - in data 9 novembre 2004, essendo stato il reato commesso in data
9 maggio 2000 e la sanatoria di cui all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n.
47) va preferita la seconda – alla stregua del resto della richiesta formulata
in udienza dalla difesa - in quanto verificatasi in epoca precedente alla prima.
Dovendosi infatti ritenere che la concessione in sanatoria retroagisca, ai fini
considerati, al momento delle proposizione della domanda - non potendosi gravare
il privato cittadino delle conseguenze degli eventuali ritardi della Pubblica
Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali - si rileva
dagli atti che nel caso in esame la domanda in sanatoria dei ricorrenti risale
al 10 febbraio 2003 e quindi che l'estinzione conseguente all'accoglimento della
stessa è antecedente a quella che sarebbe derivata dalla prescrizione del reato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per
sanatoria.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006
Il consigliere relatore Il presidente
Antonio IANNIELLO
Pierluigi ONORATO
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