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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
(Ud. 02/03/2006), Sentenza n. 10629
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Fanghi essiccati residui della lavorazione
di calcestruzzo - Natura di rifiuti. In tema di gestione dei rifiuti, i
fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo
costituiscono rifiuti non pericolosi, il cui abbandono in modo incontrollato
integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel. Teresi A. - Imp. Cadelano. - P.M.
Ciampoli L. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud.
2/03/2006), Sentenza n. 10629
Procedure e varie - Custodia cautelare - Imputati a piede libero -
Sospensione dei termini - Sospensione del corso della prescrizione – Operatività
– Automatica - Art. 159, cod. pen. - Art. 304 c.p.p.. La sospensione del
corso della prescrizione, correlata ai casi in cui la sospensione dei termini di
custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, a norma
dell'art. 159, comma primo, cod. pen. ed opera anche nei confronti di imputati a
piede libero. Inoltre, va osservato che la sospensione del corso della
prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in
ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da
una particolare disposizione di legge" opera automaticamente e non richiede un
apposito provvedimento del giudice, diversamente da quanto previsto dall'art.
304 c.p.p. per la sospensione dei termini di custodia cautelare, che presuppone
l'emissione di un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame. (Cass. SU del
28.11.2001 sentenza n. 36, Cremonese). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. -
Rel. Teresi A. - Imp. Cadelano. - P.M. Ciampoli L. (Conf.) CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud. 2/03/2006), Sentenza n. 10629
Udienza pubblica del 2.3.2006
SENTENZA N. 381
REG. GENERALE n. 01202/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Signori
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
1. Dott. Franco Mancini Consigliere
2. Dott. Alfredo TERESI
Consigliere rel.
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cadelano
Massimiliano, nato a Cagliari 8.01.1970, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Cagliari in data 11.11.2005 che ha confermato la condanna alla pena
dell'arresto e dell'ammenda inflittagli con la sentenza di primo grado per il
reato di cui all'art. 51, comma 1, d. Igs. n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del P.G. dott. Luigi Ciampoli, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 11.11.2005 la Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna
alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a
Cadelano Massimiliano perché responsabile di avere, quale amministratore unico
dell'insediamento produttivo Intersar s. r. l., abbandonato in modo
incontrollato rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi essiccati derivanti
dall'attività di produzione di calcestruzzi.
Riteneva la corte che i fanghi costituissero rifiuti perché qualificati tali
dallo stesso imputato, il quale aveva escluso che potessero essere riutilizzati
e aveva dichiarato che li avrebbe conferiti in discarica.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando vizio di motivazione in
ordine alla qualificazione dei fanghi come rifiuti, essendo irrilevante la
dichiarazione richiamata dai giudici dell'appello, ben potendo gli stessi essere
riutilizzati, come ritenuto nell'ordinanza sindacale 22.01.2002.
Chiedeva l'annullamento della sentenza anche per l'intervenuta prescrizione.
Il
ricorso è infondato avendo i giudici di merito correttamente individuato gli
elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutato ogni obiezione
difensiva, con logica e corretta motivazione che non può essere censurata.
E' stato accertato, in fatto, che un consistente quantitativo stratificato di
fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo è stato
depositato all'esterno dell'insediamento produttivo
Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno correttamente qualificato
tali sostanze come rifiuto anche perché lo stesso titolare dell'impianto aveva
escluso una diversa qualificazione ed ammesso che le stesse dovevano essere
conferite in discarica.
Sul punto, sono irrilevanti le considerazioni difensive circa la concreta
possibilità di riutilizzo "mediante processi chimici da eseguire presso altro
stabilimento" essendo tale prospettazione contraria non solo alla disciplina
del decreto n. 22/1977, ma anche a quella della nuova definizione di rifiuto
contenuta nell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con
legge 8 agosto 2002 n. 178 [quale interpretazione autentica della nozione
dettata dall'art. 6 lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22], che
definisce rifiuto ogni sostanza inclusa nelle categorie riportate
nell'allegato A del decreto citato di cui il detentore "si disfi",
che cioè il detentore sottoponga ad una delle attività di smaltimento o di
recupero che sono precisate negli allegati B e C del decreto o di
cui il detentore abbia "deciso di disfarsi"', che cioè il
detentore voglia destinare a una delle operazioni di smaltimento o di recupero,
come sopra individuate o di cui il detentore abbia "l'obbligo di disfarsi"'
in base a una disposizione di legge, a un provvedimento della pubblica autorità
o alla natura stessa del materiale e, in particolare, in base alla natura di
sostanze pericolose come individuate nell'allegato D del decreto.
La decisione di disfarsi ricorre per legge per i residui di produzione o
di consumo effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo, analogo o
in diverso ciclo produttivo ovvero di consumo senza subire alcun intervento di
trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all'ambiente ovvero dopo avere
subito un trattamento preventivo, ma senza che sia necessaria alcuna operazione
di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto.
Ribadito che la riutilizzazione va intesa come possibilità di reimpiego diretto
senza alcun trattamento preventivo, correttamente è stato ritenuto che, nel caso
in esame, i fanghi essiccati costituiscono rifiuto a nulla rilevando la
richiamata, postuma, ordinanza sindacale.
Premesso che le SU di questa Corte, con sentenza n. 36 del 28.11.2001,
Cremonese, hanno affermato che la sospensione del corso della prescrizione,
correlata ai casi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è
imposta da una particolare disposizione di legge, a norma dell'art. 159, comma
primo, cod. pen. opera anche nei confronti di imputati a piede libero, va
osservato che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art.
159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in ogni caso in cui la sospensione
dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di
legge" opera automaticamente e non richiede un apposito provvedimento del
giudice, diversamente da quanto previsto dall'art. 304 c.p.p. per la sospensione
dei termini di custodia cautelare, che presuppone l'emissione di un'ordinanza
appellabile al tribunale del riesame.
Per la durata della sospensione il codice di rito non prevede alcun termine
massimo, sicché correttamente è stato ritenuto che ciascun termine parziale va
calcolato dalla data della richiesta di rinvio a quella della successiva
udienza.
Pertanto, il reato, commesso l'11.06.2001, non è prescritto perché al termine
massimo di anni 4 mesi 6 (11.12.2005) va aggiunto un periodo di sospensione del
corso della prescrizione, per rinvio richiesto dalla difesa, per mesi 2 e giorni
22, sicché la prescrizione maturerà il 4.03.2006.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza 2.03.2006.
Il consigliere estensore
Il presidente
Alfredo Teresi
Amedeo Postiglione
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