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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006

(Ud. 02/03/2006), Sentenza n. 10629



Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Fanghi essiccati residui della lavorazione di calcestruzzo - Natura di rifiuti. In tema di gestione dei rifiuti, i fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo costituiscono rifiuti non pericolosi, il cui abbandono in modo incontrollato integra il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997. Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel. Teresi A. - Imp. Cadelano. - P.M. Ciampoli L. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud. 2/03/2006), Sentenza n. 10629

Procedure e varie - Custodia cautelare - Imputati a piede libero - Sospensione dei termini - Sospensione del corso della prescrizione – Operatività – Automatica - Art. 159, cod. pen. - Art. 304 c.p.p.. La sospensione del corso della prescrizione, correlata ai casi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, a norma dell'art. 159, comma primo, cod. pen. ed opera anche nei confronti di imputati a piede libero. Inoltre, va osservato che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge" opera automaticamente e non richiede un apposito provvedimento del giudice, diversamente da quanto previsto dall'art. 304 c.p.p. per la sospensione dei termini di custodia cautelare, che presuppone l'emissione di un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame. (Cass. SU del 28.11.2001 sentenza n. 36, Cremonese). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel. Teresi A. - Imp. Cadelano. - P.M. Ciampoli L. (Conf.) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud. 2/03/2006), Sentenza n. 10629



Udienza pubblica del 2.3.2006
SENTENZA N. 381
REG. GENERALE n. 01202/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III.mi Signori


    Dott. Amedeo Postiglione                    Presidente
1. Dott. Franco Mancini                           Consigliere
2. Dott. Alfredo TERESI                           Consigliere rel.
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi                Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco                          Consigliere


ha emesso la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Cadelano Massimiliano, nato a Cagliari 8.01.1970, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 11.11.2005 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli con la sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 51, comma 1, d. Igs. n. 22/1997;


Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;


Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;


Sentito il PM nella persona del P.G. dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;


osserva


Con sentenza 11.11.2005 la Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Cadelano Massimiliano perché responsabile di avere, quale amministratore unico dell'insediamento produttivo Intersar s. r. l., abbandonato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzi.


Riteneva la corte che i fanghi costituissero rifiuti perché qualificati tali dallo stesso imputato, il quale aveva escluso che potessero essere riutilizzati e aveva dichiarato che li avrebbe conferiti in discarica.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fanghi come rifiuti, essendo irrilevante la dichiarazione richiamata dai giudici dell'appello, ben potendo gli stessi essere riutilizzati, come ritenuto nell'ordinanza sindacale 22.01.2002.


Chiedeva l'annullamento della sentenza anche per l'intervenuta prescrizione.


Il ricorso è infondato avendo i giudici di merito correttamente individuato gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutato ogni obiezione difensiva, con logica e corretta motivazione che non può essere censurata.


E' stato accertato, in fatto, che un consistente quantitativo stratificato di fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo è stato depositato all'esterno dell'insediamento produttivo


Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno correttamente qualificato tali sostanze come rifiuto anche perché lo stesso titolare dell'impianto aveva escluso una diversa qualificazione ed ammesso che le stesse dovevano essere conferite in discarica.


Sul punto, sono irrilevanti le considerazioni difensive circa la concreta possibilità di riutilizzo "mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento" essendo tale prospettazione contraria non solo alla disciplina del decreto n. 22/1977, ma anche a quella della nuova definizione di rifiuto contenuta nell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 [quale interpretazione autentica della nozione dettata dall'art. 6 lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22], che definisce rifiuto ogni sostanza inclusa nelle categorie riportate nell'allegato A del decreto citato di cui il detentore "si disfi", che cioè il detentore sottoponga ad una delle attività di smaltimento o di recupero che sono precisate negli allegati B e C del decreto o di cui il detentore abbia "deciso di disfarsi"', che cioè il detentore voglia destinare a una delle operazioni di smaltimento o di recupero, come sopra individuate o di cui il detentore abbia "l'obbligo di disfarsi"' in base a una disposizione di legge, a un provvedimento della pubblica autorità o alla natura stessa del materiale e, in particolare, in base alla natura di sostanze pericolose come individuate nell'allegato D del decreto.


La decisione di disfarsi ricorre per legge per i residui di produzione o di consumo effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo, analogo o in diverso ciclo produttivo ovvero di consumo senza subire alcun intervento di trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all'ambiente ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza che sia necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto.


Ribadito che la riutilizzazione va intesa come possibilità di reimpiego diretto senza alcun trattamento preventivo, correttamente è stato ritenuto che, nel caso in esame, i fanghi essiccati costituiscono rifiuto a nulla rilevando la richiamata, postuma, ordinanza sindacale.


Premesso che le SU di questa Corte, con sentenza n. 36 del 28.11.2001, Cremonese, hanno affermato che la sospensione del corso della prescrizione, correlata ai casi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, a norma dell'art. 159, comma primo, cod. pen. opera anche nei confronti di imputati a piede libero, va osservato che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge" opera automaticamente e non richiede un apposito provvedimento del giudice, diversamente da quanto previsto dall'art. 304 c.p.p. per la sospensione dei termini di custodia cautelare, che presuppone l'emissione di un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame.

Per la durata della sospensione il codice di rito non prevede alcun termine massimo, sicché correttamente è stato ritenuto che ciascun termine parziale va calcolato dalla data della richiesta di rinvio a quella della successiva udienza.


Pertanto, il reato, commesso l'11.06.2001, non è prescritto perché al termine massimo di anni 4 mesi 6 (11.12.2005) va aggiunto un periodo di sospensione del corso della prescrizione, per rinvio richiesto dalla difesa, per mesi 2 e giorni 22, sicché la prescrizione maturerà il 4.03.2006.


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.


P Q M


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza 2.03.2006.


Il consigliere estensore              Il presidente
   Alfredo Teresi                    Amedeo Postiglione


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