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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128
(Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri)
CAMERA DI CONSIGLIO
del 16/02/2006
SENTENZA
N. 260
REGISTRO GENERALE
47400/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Ernesto Lupo - Presidente
1. Dott. Claudia Squassoni - Consigliere
2. Dott. Alfredo Maria Lombardi - Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco - Consigliere
4. Dott. Giovanni Amoroso -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Andrea Di Lieto, difensore di fiducia di
Silvestri Mario, n. a Maiori il 12.2.1964, avverso l'ordinanza in data
19.10.2005 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato rigettato l'appello
avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Salerno in data 7.2.2005,
che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un immobile.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott., Mario Favalli, che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con la revoca del sequestro;
Udito il difensore, Avv. Andrea Di Lieto, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto da Silvestri Mario avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Salerno in data 7.2.2005, che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un immobile.
L'ordinanza ha premesso che l'immobile oggetto dell'istanza era stato sottoposto
a sequestro nel corso delle indagini per l'esecuzione di lavori di scavo,
finalizzati all'ampliamento di un locale terraneo, facente parte di un
fabbricato preesistente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il
permesso di costruire, senza l'autorizzazione della amministrazione preposta
alla tutela del vincolo e l'osservanza delle prescrizioni in materia di
progettazione di opere da realizzarsi in zona sismica; che l'istanza di
dissequestro era stata fondata sul presupposto della intervenuta sanatoria dei
lavori abusivi, per effetto della presentazione di una d.i.a. e del successivo
rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un
garage da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Maiori in data 2.4.2004;
documentazione che il G.I.P. aveva ritenuto non idonea a modificare i
presupposti legittimanti la misura cautelare anche alla luce delle conclusioni
della consulenza tecnica disposta dal P.M..
L'ordinanza ha, quindi, osservato che in ordine al fumus dei reati oggetto di
indagine doveva ritenersi formato il giudicato endoprocessuale, afferente alla
misura cautelare; che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, pur se
ne era stata messa in dubbio la legittimità da parte del consulente tecnico del
P.M., si palesava quale fatto idoneo a far venir meno le esigenze cautelari con
riferimento alla violazione urbanistica ed agli altri reati ascritti
all'indagato ad eccezione di quello afferente alla violazione paesaggistica, sia
perché non estinguibile a seguito del rilascio dei provvedimenti di sanatoria,
sia perché tuttora non risultava essere stata chiesta l'autorizzazione
dell'amministrazione preposta alla tutela dei vincoli.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Silvestri, che la
denuncia per violazione di legge.
Con un unico motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione ed errata
applicazione degli art. 146, 149, 181 del D. L.vo n. 42/2004 e dell'art. 1 della
L. n. 308/2004.
Il ricorrente, premesso che i giudici di merito hanno erroneamente affermato la
sussistenza del fumus commissi delicti anche con riferimento al reato
urbanistico, in quanto i parcheggi pertinenziali non sono sottoposti al rilascio
del permesso di costruire e possono essere realizzati in difformità degli
strumenti urbanistici ex art. 9 della L. n. 122/89 e 6 della legge della Regione
Campania n. 19/2001, osserva che l'ordinanza si palesa soprattutto erronea nel
configurare il reato di cui all'art. 181 del D. L.vo n. 42 del 2004.
Si deduce in proposito che l'accesso al vano parcheggio in corso di
realizzazione non doveva essere creato ex novo, ma che tale accesso avveniva per
il tramite di un vano preesistente, sicché il nuovo ambiente non è visibile
dall'esterno e risulta inidoneo a determinare una qualsiasi modificazione
dell'aspetto del paesaggio con la conseguente inapplicabilità della disposizione
citata.
Si osserva inoltre che, ai sensi dell'art. 149 del D. L.vo n. 42/04, gli
interventi che "non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici" non richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sicché
deve ritenersi irrilevante anche l'accertamento in ordine alla natura
manutentiva o pertinenziale di detti lavori, non essendo comunque soggetti ad
autorizzazione.
Si aggiunge che l'ordinanza ha erroneamente ravvisato un supporto alla tesi
della necessiti della previa autorizzazione dei lavori nel disposto dell'art. 6
della legge della Regione Campania n. 19/2001, il quale prevede l'obbligo della
comunicazione dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza, riferendosi la
disposizione citata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici a non a quella
posta a tutela dei beni ambientali. Si osserva, infine, che, nel caso in esame,
non essendovi modificazione dell'aspetto esteriore dei luoghi, non poteva
ritenersi sussistente l'esigenza cautelare di mantenere il sequestro; che tale
esigenza doveva ritenersi venuta meno in seguito alla conclusione dei lavori di
scavo e che, comunque, essendo stati eseguiti i lavori sine titulo prima del
30.9.2004, gli stessi dovevano ritenersi un fatto non costituente reato, ai
sensi dell'art. 1, comma 37, della L. n. 308/2004, in quanto interventi
paesaggisticamente compatibili per l'assenza di modificazioni esteriori.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004 vieta l'esecuzione di lavori "di qualsiasi
genere" su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità
di essa.
Devono ritenersi, pertanto, vietati ai sensi della disposizione citata anche i
lavori eseguiti nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici,
ai sensi dell'art. 134 e seguenti del D. L.vo n. 42/2004.
Non appare dubbio, invero, alla luce della individuazione dei beni paesaggistici
contenuta negli art. 136 e seguenti del decreto legislativo citato, che con il
termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del
territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza
dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi
limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area
vincolata, sicché ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata
attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualsiasi genere, è
soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.
Peraltro, tale nozione di paesaggio coincide con la definizione contenuta nella
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e
ratificata con la recentissima legge 9.1.2006 n. 14, secondo la quale il termine
"Paesaggio" "designa una determinata parte del territorio, così come percepita
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni".
Questa Corte, peraltro, non ignora l'indirizzo interpretativo citato dal
ricorrente che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del
18.7.1997, secondo la quale anche per i reati di pericolo presunto deve essere
accertata in concreto l'offensività specifica della singola condotta, con la
conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto
inoffensive, ha affermato che devono escludersi dal novero delle condotte
penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (di
recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. III, 28.3.2003 n.
14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051).
Tale indirizzo interpretativo non contrasta, però, con quanto affermato dalla
Corte nel caso di cui ci si occupa, riferendosi le massime citate a
comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l'interesse tutelato
dalla norma, che, per quanto precisato, non deve essere riferito al solo aspetto
esteriore del paesaggio e, quindi, a ciò che è immediatamente percepibile
visivamente, ma al complesso ambientale della parte di territorio soggetta a
tutela, dato che anche interventi non immediatamente percepibili possono
produrre effetti devastanti.
Orbene, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia
interrata, che nel caso in esame risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure
non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori
ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella
quale venga realizzata.
Risulta, altresì, inconferente il riferimento del ricorrente all'art. 149, co. 1
lett. a), del D. L.vo n. 42/2004.
La disposizione citata, infatti, nel consentire l'esecuzione di interventi che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, senza
autorizzazione, si riferisce esclusivamente agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
Nel caso in esame la realizzazione di un nuovo garage interrato non rientra in
nessuna delle citate categorie di interventi.
Sicché nessuna deroga è dato desumere dalla disposizione citata alla necessità
dell'autorizzazione paesaggistica anche per la realizzazione di garage
pertinenziali.
Peraltro, la normativa specifica citata dal ricorrente (art. 9 della L.
24.3.1989 n. 122 e art. 6 della legge della Regione Campania 28.11.2001 n. 19)
contiene esclusivamente deroghe alle disposizioni della legge urbanistica e non
a quella paesaggistica ed ambientale, i cui vincoli sono fatti espressamente
salvi dal citato art. 9 della L. n. 122/89 e dallo stesso art. 6, co. 3, della L
n. 19/2001 della Regione Campania.
Osserva, infine, la Corte, in ordine al dedotto venir meno della punibilità del
fatto ascritto allo indagato per effetto della L. n. 308/2004, che la estinzione
del reato previsto dall'art. 181, co. 1, del D. L.vo n. 42/2004 per gli
interventi eseguiti entro il 30.9.2004, senza la prescritta autorizzazione, è
subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori
eseguiti - accertamento che, ai sensi dell'art. 1, co. 37 e seguenti della
citata L. n. 308/2004, presuppone la richiesta dell'interessato, da presentarsi
entro il termine perentorio del 31.1.2005 - ed all'effettivo pagamento delle
sanzioni amministrative; elementi in ordine ai quali nulla risulta essere stato
dedotto dal Silvestri dinanzi ai giudici di merito. Nel resto le deduzioni del
ricorrente sono censure di fatto in ordine alla sussistenza delle esigenze
cautelari, ravvisate dai giudici di merito, con valutazione non censurabile in
sede di legittimità, risultando peraltro il reato ancora in corso di esecuzione
all'atto della applicazione della misura cautelare.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16.2.2006.
1) Beni culturali e ambientali - Tutela del paesaggio - Rilevanza costruzioni interrate - Vincoli - Nulla osta - Necessità - Art. 181 D.Lv. n. 42/2004. Poiché la tutela del paesaggio in quanto diretta verso una parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata devono ritenersi vietati ai sensi dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali. (Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128
2) Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Realizzazione di una struttura edilizia interrata - Necessità dell'autorizzazione paesaggistica - Sussiste - Reati di pericolo - Art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004 - Deroga - Esclusione. Anche per i reati di pericolo presunto deve essere accertata in concreto l'offensività specifica della singola condotta, Corte Costituzionale n. 247 del 18.7.1997, con la conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto inoffensive, pertanto, devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (di recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. III, 28.3.2003 n. 14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051). Nella specie, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia interrata (nuovo garage), che risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata. Risulta, altresì, inconferente il riferimento all'art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004. La disposizione citata, infatti, nel consentire l'esecuzione di interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, senza autorizzazione, si riferisce esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. Sicché nessuna deroga è dato desumere dalla disposizione citata alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica anche per la realizzazione di garage pertinenziali. Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128
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