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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 23 gennaio 2006, Sentenza n. 1207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 23 gennaio 2006, Sentenza n. 1207
(Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone)
Omissis
PREMESSO IN FATTO
che con decisione del 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato confermava la
pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che aveva
annullato la deliberazione della Giunta del Comune di Spezzano nella n. 1005 del
1998 avente a oggetto l'espropriazione, tra altri, di un fabbricato appartenente
a Luigi Rossi, sito in Piazza Quattro Fontane, destinato alla demolizione per la
realizzazione del progetto di arredo urbano della frazione di Camigliatello;
che con ricorso notificato il 29 gennaio 2003 Luigi Rossi conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il Comune di
Spezzano nella Sila per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la
demolizione del fabbricato in misura di €. 452.355,00;
che il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo
che nella specie la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il giudice amministrativo, tanto nell'esercizio della giurisdizione generale
di legittimità quanto nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, conosce di
tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 35
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
che la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica di cui
all'art. 34 del predetto D.Lgs. n. 80 del 1998 va interpretata - all'esito degli
interventi della Corte costituzionale - non già come istituzione di una nuova
figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all'intero ambito
delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle
amministrazioni pubbliche, bensì come mera estensione dell'ambito della la
giurisdizione già spettante alle controversie aventi a oggetto i diritti
patrimoniali consequenziali, con l'attribuzione al privato di un ulteriore
strumento di tutela nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione (sent. n.
281 del 2004);
che nella materie suddette la giurisdizione amministrativa si configura come
giurisdizione sugli atti e sui provvedimenti, restando esclusa dal suo ambito la
cognizione sui meri comportamenti della Pubblica Amministrazione (seni. n. 204
del 2004);
che la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è
peraltro subordinata al l'iniziativa del ricorrente il quale resta libero di
esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso il
giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero di
riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto
l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua
domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle
posizioni di diritto soggettivo;
che pertanto, salva restando l'attribuzione al giudice ordinario della
cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di disapplicazione
dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa
della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero
antecedente sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come
pregiudiziale in senso tecnico (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU. 10
settembre 2004, n. 18263), resta esclusa dalla sua giurisdizione l'azione
risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo
definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendogli precluso il
sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo;
che, conseguentemente, qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio
dell'attività amministrativa - come avviene nei caso in cui l'atto
amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione
nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito
di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito
i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla
legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice
ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tute la
demolitoria e tutela risarcitoria;
che, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame dev'essere
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
che la natura delle questioni sottoposte all'esame della Corte costituisce
giusta causa di compensazione delle spese giudiziali;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
1) Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Risarcimento dei danni nei confronti della p.a. - Riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Giurisdizione. E’ esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo. Ma quando non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa - come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 23/01/2006, Sentenza n. 1207
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