Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 03/05/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 15154
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
03/05/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 15154
Pres. Papadia U. Est. Ianniello
A. Rel. Ianniello A. Imp. Maduli. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Annulla
senza rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 16 Novembre 2005).
del 08/03/2006
SENTENZA N.323
REGISTRO GENERALE
N.001829/2006
Composta dagli Ill.mi
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MADULI DOMENICO, nato il 03/04/1973;
avverso ORDINANZA del 16/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso:
annullamento senza rinvio.
È presente il difensore Avv. Inzillo Maria Caterina di Vibo Valentia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 novembre 2005, il Tribunale di riesame di Reggio
Calabria ha confermato integralmente il provvedimento di convalida del
sequestro probatorio pronunciato dal P.M. di Reggio Calabria in data 24
settembre 2005 e relativo a due strutture in ferro zingato ancora in corso
di esecuzione per l'istallazione di cartellonistica pubblicitaria sul
terrazzo e sull'abbaino di un fabbricato in via Foro Boario angolo via San
Pietro n. 13 nel Comune di Reggio Calabria, qualificate come cosa pertinente
il reato nell'ambito di un procedimento penale a carico di Domenico Maduli,
amministratore unico della Publiemme s.r.l., indagato per la contravvenzione
di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per Cassazione l'indagato, deducendo
violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 253 c.p.p., per non avere il
Tribunale dichiarato nullo il decreto del P.M., in assenza in esso di ogni
reale motivazione in ordine alle specifiche finalità probatorie legittimanti
la misura in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati
dall'accusa. Tra l'altro, il Tribunale avrebbe qualificato la cosa
sequestrata corpo del reato e non cosa pertinente il reato come fatto dal
P.M. e avrebbe aggiunto il fine di non condurre il reato ad ulteriori
conseguenze che è estraneo al sequestro probatorio e proprio del sequestro
preventivo.
Con un ulteriore motivo, l'indagato censura l'ordinanza per violazione
dell'art. 25 Cost., in quanto il sequestro sarebbe stato disposto nonostante
la disciplina invocabile nel caso in esame non fosse quella contenuta nel
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ma quella sull'istallazione degli impianti
pubblicitari di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che in caso di
violazione delle relative disposizioni prevede unicamente sanzioni
amministrative. Del resto gli impianti pubblicitari non sarebbero
qualificabili come opere edilizie, perché precarie e temporanee, non
aumentano il carico urbanistico e non comportano un mutamento della
destinazione d'uso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ambedue i motivi di ricorso sono fondati.
Quanto al primo, relativo all'assenza nel decreto di convalida del sequestro
probatorio di ogni reale motivazione in ordine alle specifiche finalità
probatorie legittimanti la misura in funzione dei fatti storici enunciati
dall'accusa, le sezioni unite di questa Corte nella sentenza 28 gennaio 2004
n. 5876, citata anche dal ricorrente e il cui dictum questo Collegio
condivide pienamente, hanno affermato la necessità di una tale motivazione
del decreto del P.M. (non integrabile in sede di riesame) e ciò anche con
riferimento alle cose sequestrate che costituiscono corpo del reato. Nel
caso in esame la motivazione del decreto di convalida è solo apparente sul
punto e quindi riconducibile, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte, al vizio di violazione di legge di cui all'art. 325 c.p.p.,
comma 1, (cfr., ex plurimis, la sentenza citata nonché Cass. S.U. 28 maggio
2003 n. 12, le quali definiscono apparente la motivazione quando questa sia
priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da
risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal Giudice
di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il
provvedimento).
Il provvedimento del P.M., che ha restituito all'esame del Tribunale è
infatti così motivato: "ritenuto che il sequestro è avvenuto in presenza dei
presupposti di legge, avente ad oggetto cosa pertinente il reato".
Trattandosi all'evidenza di motivazione meramente assertiva, priva di
qualsivoglia riferimento alle esigenze che in concreto renderebbero
necessario o anche solo utile il sequestro, essa deve pertanto essere
qualificata come meramente apparente.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato e prevale sul primo in quanto
conduce all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto
di convalida del P.M. perché il fatto non sussiste e quindi per una ragione
di merito.
Il P.M. e il Tribunale della libertà di Reggio Calabria hanno infatti
erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di legge in
materia di edilizia, anziché, sulla base del principio di specialità, il
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il quale disciplina, tra l'altro, anche il
potere dei Comuni di determinare la tipologia e la quantità degli impianti
pubblicitari nonché le modalità per ottenere dal Comune il provvedimento per
la relativa istallazione (art. 3, in particolare comma 3) e stabilisce per
la violazione delle relative disposizioni regolamentari unicamente sanzioni
amministrative pecuniarie (art. 24) oltre alla rimozione da parte del Comune
degli impianti pubblicitari abusivi. Sulla base delle considerazioni svolte,
il ricorso va accolto, con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza
impugnata nonché del decreto di convalida del sequestro del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, perché il fatto non
sussiste e con l'ordine di restituzione di quanto in sequestro all'avente
diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del P.M. presso
il Tribunale di Reggio Calabria perché il fatto non sussiste e ordina la
restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006
1) Urbanistica e edilizia - Cartelli pubblicitari - Installazione - Disciplina applicabile - D.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 597/1993. L’installazione di cartellonistica pubblicitaria su un fabbricato in difetto della preventiva autorizzazione comunale non configura alcuna violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto la materia è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni dallo stesso dettate. Pres. Papadia U. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Maduli. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 16 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 03/05/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 15154
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza