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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929

(Pres. Postiglione - Est. Onorato - Imp. Molaro)

 

UDIENZA PUBBLICA

DEL 12/01/2006

 

SENTENZA
N. 34

 

REGISTRO GENERALE

26509/2005

 


Composta dagli Ill.ml Sigg.:

Dott. Amedeo POSTIGLIONE

Dott. Pierluigi ONORATO
Dott. Mario GENTILE

Dott. Alfredo Maria LOMBARDI

Dott. Aldo FIALE

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da MOLARO Sabatino, nato a Somma Vesuviana il 21.1.1957,

avverso la sentenza resa il 30.3.2005 dalla corte d'appello di Napoli.


Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

osserva:


In fatto e in diritto


I - Con sentenza del 30.3.2005 la corte d'appello di Napoli, parzialmente riformando quella resa secondo il rito abbreviato in data 14.2.2003 dal tribunale monocratico di Nola, ha determinato in venti giorni di arresto e 8.000 euro di ammenda la pena irrogata a Sabatino Molaro siccome colpevole dei reati di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 (capo A) e all'art. 163 D.Lgs. 490/1999 (capo C), commessi in Somma Vesuviana il 4.6.2001, e ha confermato l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi.


Ha osservato la corte che nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico anche la costruzione di un muro di recinzione, come quello realizzato dall'imputato (peraltro piuttosto alto), deve essere previamente assentita con concessione edilizia (ora permesso di costruire).


2 – Il Molaro ha proposto personalmente ricorso, deducendo tre motivi a sostegno.

Lamenta:
2.1 – erronea applicazione della norma di cui all'art. 20 legge 47/1985 (come sostituita dall'art. 44 D.P.R. 380/2001), giacché il muro de quo non poteva qualificarsi né come nuova costruzione, né come ristrutturazione urbanistica o edilizia, sicché per conseguenza non era soggetto a permesso di costruire;
2.2 -- manifesta illogicità di motivazione, laddove la corte territoriale da una parte ha affermato (in punto di responsabilità) che la costruzione del muro era tale da incidere sensibilmente sulla conformazione naturale e sull'aspetto esteriore del luogo, e dall'altra ha ritenuto (in punto di pena) piuttosto modesta l'entità dell'abuso;
2.3 --- inosservanza dell'art. 53 legge 689/1981, come sostituito dall'art. 4 legge 134/2003, giacché la corte, in ossequio al principio del favor rei, doveva sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria corrispondente.


3 — Tutte le censure vanno disattese e il ricorso deve essere quindi respinto.


Quanto al primo motivo, deve osservarsi che in zona soggetta a vincolo paesaggistico — com'è quella di specie — a norma dell'art. 1 comma 8 legge 21.12.2001 n. 443, anche gli interventi edilizi minori generalmente assentibili con d.i.a. sono però subordinati al rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria. In mancanza di tale parere o autorizzazione è sempre necessario il permesso di costruire (già concessione edilizia).


Orbene, nel caso concreto, il muro di recinzione costruito dal Molaro, pur rientrando negli interventi minori ex art. 4, comma 7, D.L. 5.10.1993, non era stato oggetto di d.i.a. e tanto meno di parere o autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni paesaggistici. Pertanto, poiché non aveva ottenuto la concessione edilizia, il Molaro ha commesso i reati contestatigli.


In ordine al secondo motivo di ricorso (n. 2.2), nessuna illogicità di motivazione (tanto meno manifesta) è ravvisabile nella sentenza impugnata, giacché l'osservazione (peraltro irrilevante ai fini della configurazione del reato ambientale, di natura formale) che la costruzione di un muro piuttosto alto incideva sulla configurazione del paesaggio non è incompatibile con la affermazione della modesta entità dell'abuso, potendosi ipotizzare lesioni paesaggistiche anche lievi, che tuttavia restano lesioni.


Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, posto che la sostituzione della pena detentiva breve non era stata chiesta in appello e il giudice di primo grado, facendo legittimo uso del suo potere discrezionale, non l'aveva concessa (evidentemente perché il Molaro non appariva meritevole del beneficio, avendo riportato già due condanne definitive con pena sospesa).


4 - Va osservato d'ufficio che i reati non sono prescritti, giacché al periodo prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo (4.12.2005) va aggiunto un periodo di sospensione del processo dal 10.12.2002 al 14.2.2003 ex Cass. Sez. Un. n. 1021 dell' 1.1.1.2002, Cremonese, rv. 220509, di talché la prescrizione maturerà solo in data 15.1.2006.


5 - Consegue ex art. 616 c.p.p, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma 12.1.2006.
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Beni culturali e ambientali - Costruzione di un muro di recinzione - Nulla osta - Necessità. La realizzazione di un muro di recinzione richiede l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di intervento idoneo ad incidere sulla configurazione del paesaggio. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10 maggio 2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929

 

2) Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Interventi edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Necessità. In zona soggetta a vincolo paesaggistico, a norma dell'art. 1 comma 8 Legge 21.12.2001 n. 443, anche gli interventi edilizi minori generalmente assentibili con d.i.a. sono subordinati al rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria. In mancanza di tale parere o autorizzazione è sempre necessario il permesso di costruire (già concessione edilizia). Fattispecie: costruzione abusiva di un muro di recinzione in zona vincolata. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929

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