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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929
(Pres. Postiglione - Est. Onorato - Imp. Molaro)
UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/01/2006
SENTENZA
N. 34
REGISTRO GENERALE
26509/2005
Composta dagli Ill.ml Sigg.:
Dott. Amedeo POSTIGLIONE
Dott. Pierluigi ONORATO
Dott. Mario GENTILE
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI
Dott. Aldo FIALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MOLARO Sabatino, nato a Somma Vesuviana il 21.1.1957,
avverso la sentenza resa il 30.3.2005 dalla corte d'appello di Napoli.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
osserva:
In fatto e in diritto
I - Con sentenza del 30.3.2005 la corte d'appello di Napoli, parzialmente
riformando quella resa secondo il rito abbreviato in data 14.2.2003 dal
tribunale monocratico di Nola, ha determinato in venti giorni di arresto e 8.000
euro di ammenda la pena irrogata a Sabatino Molaro siccome colpevole dei reati
di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 (capo A) e all'art. 163 D.Lgs.
490/1999 (capo C), commessi in Somma Vesuviana il 4.6.2001, e ha confermato
l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e di ripristino dello stato dei
luoghi.
Ha osservato la corte che nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico anche la
costruzione di un muro di recinzione, come quello realizzato dall'imputato
(peraltro piuttosto alto), deve essere previamente assentita con concessione
edilizia (ora permesso di costruire).
2 – Il Molaro ha proposto
personalmente ricorso, deducendo tre motivi a sostegno.
Lamenta:
2.1 – erronea applicazione della norma di cui all'art. 20 legge 47/1985 (come
sostituita dall'art. 44 D.P.R. 380/2001), giacché il muro de quo non
poteva qualificarsi né come nuova costruzione, né come ristrutturazione
urbanistica o edilizia, sicché per conseguenza non era soggetto a permesso di
costruire;
2.2 -- manifesta illogicità di motivazione, laddove la corte territoriale da una
parte ha affermato (in punto di responsabilità) che la costruzione del muro era
tale da incidere sensibilmente sulla conformazione naturale e sull'aspetto
esteriore del luogo, e dall'altra ha ritenuto (in punto di pena) piuttosto
modesta l'entità dell'abuso;
2.3 --- inosservanza dell'art. 53 legge 689/1981, come sostituito dall'art. 4
legge 134/2003, giacché la corte, in ossequio al principio del favor rei,
doveva sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria corrispondente.
3 — Tutte le censure vanno disattese e il ricorso deve essere quindi respinto.
Quanto al primo motivo, deve osservarsi che in zona soggetta a vincolo
paesaggistico — com'è quella di specie — a norma dell'art. 1 comma 8 legge
21.12.2001 n. 443, anche gli interventi edilizi minori generalmente assentibili
con d.i.a. sono però subordinati al rilascio del parere o dell'autorizzazione da
parte dell'autorità tutoria. In mancanza di tale parere o autorizzazione è
sempre necessario il permesso di costruire (già concessione edilizia).
Orbene, nel caso concreto, il muro di recinzione costruito dal Molaro, pur
rientrando negli interventi minori ex art. 4, comma 7, D.L. 5.10.1993, non era
stato oggetto di d.i.a. e tanto meno di parere o autorizzazione da parte
dell'autorità preposta alla tutela dei beni paesaggistici. Pertanto, poiché non
aveva ottenuto la concessione edilizia, il Molaro ha commesso i reati
contestatigli.
In ordine al secondo motivo di ricorso (n. 2.2), nessuna illogicità di
motivazione (tanto meno manifesta) è ravvisabile nella sentenza impugnata,
giacché l'osservazione (peraltro irrilevante ai fini della configurazione del
reato ambientale, di natura formale) che la costruzione di un muro piuttosto
alto incideva sulla configurazione del paesaggio non è incompatibile con la
affermazione della modesta entità dell'abuso, potendosi ipotizzare lesioni
paesaggistiche anche lievi, che tuttavia restano lesioni.
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, posto che la sostituzione della pena
detentiva breve non era stata chiesta in appello e il giudice di primo grado,
facendo legittimo uso del suo potere discrezionale, non l'aveva concessa
(evidentemente perché il Molaro non appariva meritevole del beneficio, avendo
riportato già due condanne definitive con pena sospesa).
4 - Va osservato d'ufficio che i reati non sono prescritti, giacché al periodo
prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo (4.12.2005) va aggiunto un
periodo di sospensione del processo dal 10.12.2002 al 14.2.2003 ex Cass. Sez.
Un. n. 1021 dell' 1.1.1.2002, Cremonese, rv. 220509, di talché la prescrizione
maturerà solo in data 15.1.2006.
5 - Consegue ex art. 616 c.p.p, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di
irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 12.1.2006.
1) Beni culturali e ambientali - Costruzione di un muro di recinzione - Nulla osta - Necessità. La realizzazione di un muro di recinzione richiede l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di intervento idoneo ad incidere sulla configurazione del paesaggio. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10 maggio 2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929
2) Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Interventi edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Necessità. In zona soggetta a vincolo paesaggistico, a norma dell'art. 1 comma 8 Legge 21.12.2001 n. 443, anche gli interventi edilizi minori generalmente assentibili con d.i.a. sono subordinati al rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria. In mancanza di tale parere o autorizzazione è sempre necessario il permesso di costruire (già concessione edilizia). Fattispecie: costruzione abusiva di un muro di recinzione in zona vincolata. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929
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