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CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
(Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 17.6.1997 il Pretore di Verbania ingiungeva a Luigi Castelliti,
titolare dell'omonima impresa edile, di pagare al ricorrente Geometra Antonio
Leopaldi la somma di lire 38.906.902 oltre interessi a titolo di compenso per
prestazioni professionali.
Il Castelliti proponeva opposizione al decreto contestando tra l'altro di aver
dato alcun incarico al Leopaldi.
Quest'ultimo costituendosi in giudizio contestava il fondamento della
opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'11.5.2000 il Pretore di Verbania accoglieva l'opposizione
avendo rilevato la nullità del rapporto professionale in forza del quale il
Leopaldi aveva agito in quanto avente ad oggetto prestazioni vietate agli
iscritti all'albo professionale dei geometri e riservate viceversa agli
ingegneri (ovvero progettazione e direzione di lavori per opere civili
implicanti costruzioni in cemento armato).
A seguito di gravame da parte del Leopaldi cui resisteva il Castelliti la Corte
di Appello di Torino con sentenza dell'11.1.2002 rigettava l'impugnazione e
condannava l'appellante al rimborso delle spese di giudizio di secondo grado.
La Corte territoriale ha affermato che, anche qualora fosse stato provato che il
progetto delle sole strutture portanti in cemento armato era stato redatto
dall'architetto Calderoni, tale circostanza sarebbe stata irrilevante, essendo
pacifico in causato che il progetto generale dell'opera era stato predisposto
dal geometra Leopaldi, e che la struttura in cemento armato era componente
essenziale dell'opera; inoltre il Giudice di Appello ha rilevato che dalla
documentazione in atti non era emersa assolutamente la prova che la direzione
dei lavori attinenti alle opere in cemento armato fosse stata assunta
dall'architetto Calderoni, come invece dedotto dall'appellante ed ha aggiunto
che la prova testimoniale in proposito formulata dal Leopaldi per la prima volta
in appello era inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza il Leopaldi ha proposto un ricorso articolato
in due motivi cui il Castelliti ha resistito con controricorso formulando
altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i due ricorsi sono stati riuniti all'udienza di discussione, si
rileva che con il primo motivo del ricorso principale il Leopaldi, denunciando
violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 R.D. 11.2.1929 n. 274, della L.
144/1949 e degli articoli 2 - 4 L. 5.11.1971 n. 1086 nonché vizio di
motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondato l'appello
proposto dall'esponente sulla base della considerazione che il progetto generale
dell'opera era stato predisposto dal geometra Leopoldi proposta la redazione
delle sole strutture portanti in cemento armato da parte dell'architetto
Calderoni, tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante.
Il ricorrente assume che nella fattispecie in realtà il committente aveva
direttamente incaricato un ingegnere per la progettazione e direzione delle
opere in cemento armato ed un geometra per le altre opere.
Il ricorrente afferma poi, sulla scorta della sentenza 10.3.1997 n. 248 del
Consiglio di Stato, che per le opere per le quali è richiesto l'intervento di un
ingegnere o di un architetto, non è necessario che i suddetti professionisti
abbiano ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che
abbiano effettuato la supervisione del progetto stesso mediante la
sottoscrizione "per presa visione".
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per
non aver ammesso la prova per interpello e testi richiesta dall'appellante sul
fatto che le opere in cemento armato erano state progettate e dirette
dall'architetto Calderoni a tal fine incaricato dalla impresa edile Luigi
Castelliti; il ricorrente sostiene che, qualora la documentazione prodotta non
fosse stata ritenuta sufficiente a provare la suddetta circostanza, avrebbe
dovuto essere ammessa la prova sopra richiamata sia perché indispensabile ai
fini della decisione sia perché l'esponente non aveva potuto proporla nel
giudizio di primo grado, essendo venuto a conoscenza della eccezione di nullità
del contratto dopo la scadenza del terrmine per le deduzioni istruttorie di cui
all'art. 184 c.p.c..
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione,
sono infondate.
Il Giudice di Appello ha affermato, in riferimento alla tesi dell'appellante
secondo cui le opere in cemento armato erano state progettate da un
professionista abilitato, ovvero dall'architetto Calderoni, che era pacifico in
causa che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra
Leopaldi, e che la struttura in cemento armato era componente essenziale
dell'opera stessa.
Tale statuizione, non oggetto di specifica censura in questa sede, costituisce
una "ratio decidendi" più che sufficiente a sorreggere la sentenza
impugnata.
E' appena il caso di ricordare che a norma dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la
competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di
modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione
anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si
estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni
accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole
che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro
destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni
civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni
competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed
architetti iscritti nell'albo.
E' quindi opportuno rilevare che tale normativa, non modificata dalla 1.
5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e
geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non
possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di
costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis"
Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364).
L'evidenziata disciplina, dalla quale quindi emerge una chiara ripartizione di
competenza tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla
progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici,
spiega l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono
ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da
parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli
ingegneri o degli architetti sono illegittime, cosicché in particolare a rendere
legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso
sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i
calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il
professionista competente che deve essere altresì: titolare della progettazione
(Cass. 25.2.1986 n. 1182; vedi pure Cass. 13.1.1984 n. 286; Cass. 13.3.1995 n.
3108), trattandosi di incombenze che devono committente al professionista
abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le
relative responsabilità.
Correttamente quindi la sentenza impugnata, rilevato altresî che la direzione di
tutti i lavori era stata eseguita dal geometra Leopaldi, ha concluso per la
nullità del Contratto intercorso tra professionista e committente e per
l'esclusione di ogni compenso per il primo, considerato che la giurisprudenza
sopra richiamata non consente di enucleare e distinguere - con riferimento ad un
progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da
un geometra, privo di competenza al riguardo secondo la normativa prima citata,
che abbia anche assunto la direzione di tutti i relativi lavori - una autonoma
attività, per la parte di tali lavori inerenti ad opere in cemento armato,
riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico
motivo articolato il Castelliti, denunciando violazione e falsa applicazione del
D.M. n. 585/1994, censura la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione
delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte appellata,
determinate in lire 320.000 per esposti ed in lire 2.000.000 per compenso,
avendo omesso di prendere in esame le spese imponibili (richieste in lire
190.000), i diritti di procuratore (indicati in lire 929.500) nonché le spese
generali.
La censura é fondata.
Il Giudice di Appello, nel determinare nella somma complessiva di lire 2.000.000
il "compenso" relativo alle spese del giudizio di secondo grado in favore
dell'appellato senza alcuna ulteriore specificazione, ha disatteso il
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'esigenza di assicurare
alle parti la possibilità di un controllo sulla liquidazione delle spese
giudiziali impone al Giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato
e i diritti di procuratori (Cass. 23.6.1997 n. 5607; Cass. 23.5.2002 n. 7527).
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
all'accoglimento del ricorso incidentale, e la causa deve essere rinviata anche
per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte
di Appello di Torino.
P.Q.M.
La Corte,
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e
rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al
altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma il 30.3.2005.
1) Urbanistica e edilizia - Contratto di progettazione e direzione lavori comprendente opere in cemento armato concluso da un geometra - Progetto controfirmato o vistato da un ingegnere - Illegittimità - Diritto al compenso - Esclusione - Contratto in generale - Nullità. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e per esse non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
2) Urbanistica e edilizia - Progettazione - Direzione dei lavori - Competenza dei geometri - Strutture in cemento armato. A norma dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Sicché, tale normativa, non modificata dalla 1. 5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364). Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028
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