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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


C
ORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028

(Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane)

 

Omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto del 17.6.1997 il Pretore di Verbania ingiungeva a Luigi Castelliti, titolare dell'omonima impresa edile, di pagare al ricorrente Geometra Antonio Leopaldi la somma di lire 38.906.902 oltre interessi a titolo di compenso per prestazioni professionali.


Il Castelliti proponeva opposizione al decreto contestando tra l'altro di aver dato alcun incarico al Leopaldi.


Quest'ultimo costituendosi in giudizio contestava il fondamento della opposizione di cui chiedeva il rigetto.


Con sentenza dell'11.5.2000 il Pretore di Verbania accoglieva l'opposizione avendo rilevato la nullità del rapporto professionale in forza del quale il Leopaldi aveva agito in quanto avente ad oggetto prestazioni vietate agli iscritti all'albo professionale dei geometri e riservate viceversa agli ingegneri (ovvero progettazione e direzione di lavori per opere civili implicanti costruzioni in cemento armato).


A seguito di gravame da parte del Leopaldi cui resisteva il Castelliti la Corte di Appello di Torino con sentenza dell'11.1.2002 rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al rimborso delle spese di giudizio di secondo grado.


La Corte territoriale ha affermato che, anche qualora fosse stato provato che il progetto delle sole strutture portanti in cemento armato era stato redatto dall'architetto Calderoni, tale circostanza sarebbe stata irrilevante, essendo pacifico in causato che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra Leopaldi, e che la struttura in cemento armato era componente essenziale dell'opera; inoltre il Giudice di Appello ha rilevato che dalla documentazione in atti non era emersa assolutamente la prova che la direzione dei lavori attinenti alle opere in cemento armato fosse stata assunta dall'architetto Calderoni, come invece dedotto dall'appellante ed ha aggiunto che la prova testimoniale in proposito formulata dal Leopaldi per la prima volta in appello era inammissibile ex art. 345 c.p.c..


Per la cassazione di tale sentenza il Leopaldi ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui il Castelliti ha resistito con controricorso formulando altresì ricorso incidentale.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Premesso che i due ricorsi sono stati riuniti all'udienza di discussione, si rileva che con il primo motivo del ricorso principale il Leopaldi, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 R.D. 11.2.1929 n. 274, della L. 144/1949 e degli articoli 2 - 4 L. 5.11.1971 n. 1086 nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondato l'appello proposto dall'esponente sulla base della considerazione che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra Leopoldi proposta la redazione delle sole strutture portanti in cemento armato da parte dell'architetto Calderoni, tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante.


Il ricorrente assume che nella fattispecie in realtà il committente aveva direttamente incaricato un ingegnere per la progettazione e direzione delle opere in cemento armato ed un geometra per le altre opere.


Il ricorrente afferma poi, sulla scorta della sentenza 10.3.1997 n. 248 del Consiglio di Stato, che per le opere per le quali è richiesto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che i suddetti professionisti abbiano ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che abbiano effettuato la supervisione del progetto stesso mediante la sottoscrizione "per presa visione".


Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la prova per interpello e testi richiesta dall'appellante sul fatto che le opere in cemento armato erano state progettate e dirette dall'architetto Calderoni a tal fine incaricato dalla impresa edile Luigi Castelliti; il ricorrente sostiene che, qualora la documentazione prodotta non fosse stata ritenuta sufficiente a provare la suddetta circostanza, avrebbe dovuto essere ammessa la prova sopra richiamata sia perché indispensabile ai fini della decisione sia perché l'esponente non aveva potuto proporla nel giudizio di primo grado, essendo venuto a conoscenza della eccezione di nullità del contratto dopo la scadenza del terrmine per le deduzioni istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c..


Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.


Il Giudice di Appello ha affermato, in riferimento alla tesi dell'appellante secondo cui le opere in cemento armato erano state progettate da un professionista abilitato, ovvero dall'architetto Calderoni, che era pacifico in causa che il progetto generale dell'opera era stato predisposto dal geometra Leopaldi, e che la struttura in cemento armato era componente essenziale dell'opera stessa.


Tale statuizione, non oggetto di specifica censura in questa sede, costituisce una "ratio decidendi" più che sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata.


E' appena il caso di ricordare che a norma dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo.


E' quindi opportuno rilevare che tale normativa, non modificata dalla 1. 5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364).


L'evidenziata disciplina, dalla quale quindi emerge una chiara ripartizione di competenza tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, spiega l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, cosicché in particolare a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì: titolare della progettazione (Cass. 25.2.1986 n. 1182; vedi pure Cass. 13.1.1984 n. 286; Cass. 13.3.1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità.


Correttamente quindi la sentenza impugnata, rilevato altresî che la direzione di tutti i lavori era stata eseguita dal geometra Leopaldi, ha concluso per la nullità del Contratto intercorso tra professionista e committente e per l'esclusione di ogni compenso per il primo, considerato che la giurisprudenza sopra richiamata non consente di enucleare e distinguere - con riferimento ad un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra, privo di competenza al riguardo secondo la normativa prima citata, che abbia anche assunto la direzione di tutti i relativi lavori - una autonoma attività, per la parte di tali lavori inerenti ad opere in cemento armato, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto.


Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.


Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo articolato il Castelliti, denunciando violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585/1994, censura la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte appellata, determinate in lire 320.000 per esposti ed in lire 2.000.000 per compenso, avendo omesso di prendere in esame le spese imponibili (richieste in lire 190.000), i diritti di procuratore (indicati in lire 929.500) nonché le spese generali.


La censura é fondata.


Il Giudice di Appello, nel determinare nella somma complessiva di lire 2.000.000 il "compenso" relativo alle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellato senza alcuna ulteriore specificazione, ha disatteso il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'esigenza di assicurare alle parti la possibilità di un controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone al Giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato e i diritti di procuratori (Cass. 23.6.1997 n. 5607; Cass. 23.5.2002 n. 7527).

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.


P.Q.M.


La Corte,
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al altra Sezione della Corte di Appello di Torino.


Così deciso in Roma il 30.3.2005.
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica e edilizia - Contratto di progettazione e direzione lavori comprendente opere in cemento armato concluso da un geometra - Progetto controfirmato o vistato da un ingegnere - Illegittimità - Diritto al compenso - Esclusione - Contratto in generale - Nullità. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e per esse non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028

 

2) Urbanistica e edilizia - Progettazione - Direzione dei lavori - Competenza dei geometri - Strutture in cemento armato. A norma dell'art. 16 R.D. 11.2.1929 n. 274 la competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. Sicché, tale normativa, non modificata dalla 1. 5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato (vedi "ex multis" Cass. 28.7.1992 n. 9044; Cass. 19.4.1995 n. 4364). Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028

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