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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060

(Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco)

 

UDIENZA CAMERALE

DEL 21/03/2006

 

SENTENZA
N. 347

 

REGISTRO GENERALE

618/06

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Amedeo Postiglione  Presidente

Dott. Guido De Maio  Consigliere
Dott. Alfredo Teresi  Consigliere

Dott. Mario Gentile  Consigliere

Dott. Aldo Fiale  Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da
Bagnasco Marco, nato il 19/08/1965

Avverso Ordinanza
Tribunale di Savona, emessa il 14/10/05

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Avv. Raffaele Caudullo, difensore di ufficio del ricorrente, Bagnasco Marco.

 


Svolgimento del processo

 


Il Tribunale del Riesame di Savona, con ordinanza emessa il 14/10/05 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Bagnasco Marco avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Savona il 24/08/05 ed avente per oggetto manufatti edilizi, ubicati in Savona, via V. Valcada; il tutto in riferimento agli ipotizzati reati di cui all'art. 44, lett. a) e c) DPR 380/01 - respingeva il gravame con conseguente conferma del citato decreto di sequestro preventivo.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo: Violazione dell'art. 606, lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie si trattava di opera legittimamente assentita, realizzata in zona boschiva, in conformità alle disposizioni del P.R.G., come modificato a seguito di variante approvata con delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 21/03/06, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

 


Motivi della decisione



Il ricorso è infondato.

In via preliminare va precisato che, trattandosi di misura cautelare reale, il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge.


Così circoscritto il thema decidendum, si rileva che il Tribunale del Riesame di Savona, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato congruamente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare - allo stato delle indagini e della investigazione finora svolta dal PM – risulta che erano in corso di realizzazione manufatti ubicati in Savona, Via Valcada (mappe 47, 49, 50 F, 67); ossia in area boscata, costituita da bosco fitto già percorso da incendio.


Trattasi di opere illegittime poiché realizzate in zona non edificabile, ai sensi sia dell'art. 18 del relativo P.R.G., sia degli artt. 10 L. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e 142 lett. g) D.L.vo 42/04.


Consegue che le autorizzazioni ambientali rilasciate a favore dell'interessato Bagnasco Marco, sono da considerarsi illegittime.


Sussiste, pertanto, nella fattispecie il fumus commissi delicti degli ipotizzati reati di cui all'art. 44 lett. a) e c) DPR 380/01.


Per di contro le censure dedotte nel ricorso sono errate.


In particolare va disatteso l'assunto principale difensivo, secondo cui – ai sensi della modifica dell'art. 18 P.R.G., approvata con delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02 – nella zona in questione era consentita la costruzione di nuovi edifici, trattandosi di aree non identificate come bosco fitto o come bosco rado dalla Carta Tecnica Regionale 1993. Al riguardo va evidenziato che l'art. 18 del P.R.G. prevede il divieto di realizzare nuovi edifici in zona costituente aree boscate, ossia con presenza di bosco ad alto fusto o bosco rado.


Il riferimento alla Carta Tecnica Regionale 1993 – di cui alla modifica dell'art. 18, ai sensi della delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02 - ha rilevanza giuridica ai soli fini di atto ricognitivo, ma non costitutivo.


In altri termini, la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado (come accertato dai rilievi del competente Corpo Forestale di Stato in data 20/05/05), non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata come tale nella Carta Tecnica Regionale, edizione 1993.


Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussisteva anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Bagnasco Marco, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21/03/06

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

Boschi e foreste - Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di alto fusto o di bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in materia di incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici - Art. 10 L. 353/2000. La natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado e non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata nella carta tecnica regionale. Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussiste anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060

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