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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc.
21/03/2006),
Sentenza n. 17060
(Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco)
UDIENZA CAMERALE
DEL 21/03/2006
SENTENZA
N. 347
REGISTRO GENERALE
618/06
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
Dott. Guido De Maio
Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bagnasco Marco, nato il 19/08/1965
Avverso Ordinanza
Tribunale di Savona, emessa il 14/10/05
Sentita la relazione fatta dal
Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Angelo Di Popolo che ha
concluso per Inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Avv. Raffaele Caudullo, difensore di ufficio del ricorrente,
Bagnasco Marco.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Savona, con ordinanza emessa il 14/10/05 -
provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Bagnasco Marco
avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale
di Savona il 24/08/05 ed avente per oggetto manufatti edilizi, ubicati in
Savona, via V. Valcada; il tutto in riferimento agli ipotizzati reati di cui
all'art. 44, lett. a) e c) DPR 380/01 - respingeva il gravame con conseguente
conferma del citato decreto di sequestro preventivo.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo: Violazione dell'art.
606, lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie si trattava di opera
legittimamente assentita, realizzata in zona boschiva, in conformità alle
disposizioni del P.R.G., come modificato a seguito di variante approvata con
delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 21/03/06, ha
chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va precisato che, trattandosi di misura cautelare reale, il
ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge.
Così circoscritto il thema decidendum, si rileva che il Tribunale del Riesame di
Savona, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi
logici, ha motivato congruamente in ordine a tutti i punti determinanti della
decisione. In particolare - allo stato delle indagini e della investigazione
finora svolta dal PM – risulta che erano in corso di realizzazione manufatti
ubicati in Savona, Via Valcada (mappe 47, 49, 50 F, 67); ossia in area boscata,
costituita da bosco fitto già percorso da incendio.
Trattasi di opere illegittime poiché realizzate in zona non edificabile, ai
sensi sia dell'art. 18 del relativo P.R.G., sia degli artt. 10 L. 353/2000
(legge quadro in materia di incendi boschivi) e 142 lett. g) D.L.vo 42/04.
Consegue che le autorizzazioni ambientali rilasciate a favore dell'interessato
Bagnasco Marco, sono da considerarsi illegittime.
Sussiste, pertanto, nella fattispecie il fumus commissi delicti degli ipotizzati
reati di cui all'art. 44 lett. a) e c) DPR 380/01.
Per di contro le censure dedotte nel ricorso sono errate.
In particolare va disatteso l'assunto principale difensivo, secondo cui – ai
sensi della modifica dell'art. 18 P.R.G., approvata con delibera consiliare n.
36 dell'08/04/02 – nella zona in questione era consentita la costruzione di
nuovi edifici, trattandosi di aree non identificate come bosco fitto o come
bosco rado dalla Carta Tecnica Regionale 1993. Al riguardo va evidenziato che
l'art. 18 del P.R.G. prevede il divieto di realizzare nuovi edifici in zona
costituente aree boscate, ossia con presenza di bosco ad alto fusto o bosco
rado.
Il riferimento alla Carta Tecnica Regionale 1993 – di cui alla modifica
dell'art. 18, ai sensi della delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02 - ha
rilevanza giuridica ai soli fini di atto ricognitivo, ma non costitutivo.
In
altri termini, la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva
di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado (come accertato dai rilievi del
competente Corpo Forestale di Stato in data 20/05/05), non dal fatto che la zona
sia necessariamente riportata come tale nella Carta Tecnica Regionale, edizione
1993.
Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussisteva anche
il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L.
353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Bagnasco Marco, con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 21/03/06
Boschi e foreste - Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di alto fusto o di bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in materia di incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici - Art. 10 L. 353/2000. La natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado e non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata nella carta tecnica regionale. Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussiste anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060
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