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CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006) Sentenza n. 22044
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale,
sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044
(Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio)
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/05/2006
SENTENZA
N. 32
REGISTRO GENERALE
N. 25797/2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. - Ernesto LUPO - Presidente
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE - Consigliere
2. Dott. Claudia SQUASSONI- Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria LOMBARDI - Consigliere
4. Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Autieri, difensore di fiducia di Di
Fabbio Maurizio, n. a Pontinia il 14.12.1966, avverso la sentenza in data
16.12.2003 del Tribunale di Latina, con la quale venne condannato alla pena di €
800,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 59, co. 11 ter,
del D. L.vo n. 152/99.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha affermato la colpevolezza di
Di Fabbio Maurizio in ordine al reato di cui all'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo
n. 152/99, ascrittogli per avere effettuato l'utilizzazione agronomica di
effluenti dell'allevamento di bovini provenienti dall'azienda agricola di cui è
titolare il medesimo imputato, in assenza della prescritta autorizzazione.
La sentenza ha fondato la pronuncia di colpevolezza sull'ispezione, effettuata
da agenti dei NAS, dalla quale era emerso che l'imputato aveva stoccato le
deiezioni organiche prodotte dai bovini, allevati in numero di circa 60 capi,
nonché sul convincimento espresso dal giudice di merito che le
predette deiezioni dovevano essere impiegate per la fertirrigazione di un
annesso terreno della estensione di circa sette ettari, adibito alla produzione
di foraggio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99.
Si deduce che la disposizione citata punisce chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica di effluenti di allevamento, in assenza della prescritta
autorizzazione, mentre nel caso in esame era stato accertato il solo stoccaggio
delle deiezioni degli animali, sicché non poteva ritenersi integrata la
fattispecie prevista dalla norma penale, in assenza dell'effettivo spargimento
sul terreno degli effluenti senza la prescritta autorizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per
manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce che il giudice di merito ha desunto l'intenzione dell'imputato di
effettuare la fertirrigazione illecita dalla circostanza che lo stesso ha
chiesto l'autorizzazione due giorni dopo l'accesso dei NAS, senza tener conto
del fatto che la richiesta di autorizzazione doveva essere considerata
assolutamente tempestiva, in relazione alla attività avente ad oggetto lo
spargimento sul terreno delle deiezioni bovine, ed ha illogicamente equiparato
la detenzione delle predette deiezioni alla concreta utilizzazione delle stesse
in difformità delle prescrizioni della norma citata.
Il ricorso è fondato.
E' stato reiteratamente precisato da questa Corte, sia pure nella vigenza della
normativa precedente all'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/99, che "In tema
di tutela delle acque dall'inquinamento, per fertirrigazione si intende la
distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno,
di regola con impianto irriguo a pioggia...." (sez. III, 1.2.1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19.11.1994 n. 11555; sez. III, 30.1.1991 n. 1018)
Anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 59, co. 11 ter, del D.
L.vo n. 152/99, introdotto dall'art. 23, co. 1 lett. g), del D. L.vo 18.8.2000
n. 258, deve, pertanto, affermarsi che la norma sanziona l'effettivo spargimento
sul terreno degli effluenti di allevamento e delle altre sostanze citate dal
predetto comma, derivando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali o
sotterranee, con le modalità previste dalla disposizione di cui alla
contestazione, solo dall'effettivo compimento della descritta attività, sicché
per integrare l'ipotesi di reato non é sufficiente il mero stoccaggio degli
effluenti.
Quest'ultimo deve qualificarsi quale attività prodromica alla commissione del
reato non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai
reati contravvenzionali, o eventualmente punibile per un diverso titolo di reato,
con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche
un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche (cfr.
sez. 111, 16.10.1999 n. 12174).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, dovendo
l'imputato essere assolto perché il fatto di cui alla imputazione non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 19.5.2006.
1) Acque - Scarico dei liquami in apposite vasche - Stoccaggio degli effluenti - Autonoma autorizzazione - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento. Il mero stoccaggio degli effluenti è attività prodromica alla commissione del reato e, pertanto, non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali o eventualmente punibile per diverso titolo di reato con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche. Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044
2) Acque - Inquinamento delle acque superficiali o sotterranee - Spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento - Integrazione del reato - Presupposti - Attività prodromica - Non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali - D. L.vo n. 152/99 - D. L.vo n. 258/2000. Anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99, introdotto dall'art. 23, co. 1 lett. g), del D. L.vo 18.8.2000 n. 258, deve, affermarsi che la norma sanziona l'effettivo spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento e delle altre sostanze citate dal predetto comma, derivando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, con le modalità previste dalla disposizione di cui alla contestazione, solo dall'effettivo compimento della descritta attività, sicché per integrare l'ipotesi di reato non é sufficiente il mero stoccaggio degli effluenti. Quest'ultimo deve qualificarsi quale attività prodromica alla commissione del reato non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contrawenzionali, o eventualmente punibile per un diverso titolo di reato, con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche (cfr. sez. 111, 16.10.1999 n. 12174). Nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/99, la giurisprudenza: "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per fertirrigazione si intende la distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia...." (sez. III, 1.2.1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19.11.1994 n. 11555; sez. III, 30.1.1991 n. 1018). Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044
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