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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006) Sentenza n. 22044

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044

(Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio)

 

 

UDIENZA PUBBLICA

DEL 19/05/2006
 

SENTENZA
N. 32


REGISTRO GENERALE
N. 25797/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.  - Ernesto LUPO - Presidente
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE - Consigliere
2. Dott. Claudia SQUASSONI- Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria LOMBARDI - Consigliere
4. Dott. Giovanni AMOROSO -  Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Autieri, difensore di fiducia di Di Fabbio Maurizio, n. a Pontinia il 14.12.1966, avverso la sentenza in data 16.12.2003 del Tribunale di Latina, con la quale venne condannato alla pena di € 800,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha affermato la colpevolezza di Di Fabbio Maurizio in ordine al reato di cui all'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99, ascrittogli per avere effettuato l'utilizzazione agronomica di effluenti dell'allevamento di bovini provenienti dall'azienda agricola di cui è titolare il medesimo imputato, in assenza della prescritta autorizzazione.


La sentenza ha fondato la pronuncia di colpevolezza sull'ispezione, effettuata da agenti dei NAS, dalla quale era emerso che l'imputato aveva stoccato le deiezioni organiche prodotte dai bovini, allevati in numero di circa 60 capi, nonché sul convincimento espresso dal giudice di merito che le predette deiezioni dovevano essere impiegate per la fertirrigazione di un annesso terreno della estensione di circa sette ettari, adibito alla produzione di foraggio.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99.


Si deduce che la disposizione citata punisce chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, in assenza della prescritta autorizzazione, mentre nel caso in esame era stato accertato il solo stoccaggio delle deiezioni degli animali, sicché non poteva ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma penale, in assenza dell'effettivo spargimento sul terreno degli effluenti senza la prescritta autorizzazione.


Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per manifesta illogicità della motivazione.


Si deduce che il giudice di merito ha desunto l'intenzione dell'imputato di effettuare la fertirrigazione illecita dalla circostanza che lo stesso ha chiesto l'autorizzazione due giorni dopo l'accesso dei NAS, senza tener conto del fatto che la richiesta di autorizzazione doveva essere considerata assolutamente tempestiva, in relazione alla attività avente ad oggetto lo spargimento sul terreno delle deiezioni bovine, ed ha illogicamente equiparato la detenzione delle predette deiezioni alla concreta utilizzazione delle stesse in difformità delle prescrizioni della norma citata.


Il ricorso è fondato.


E' stato reiteratamente precisato da questa Corte, sia pure nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/99, che "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per fertirrigazione si intende la distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia...." (sez. III, 1.2.1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19.11.1994 n. 11555; sez. III, 30.1.1991 n. 1018)


Anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99, introdotto dall'art. 23, co. 1 lett. g), del D. L.vo 18.8.2000 n. 258, deve, pertanto, affermarsi che la norma sanziona l'effettivo spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento e delle altre sostanze citate dal predetto comma, derivando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, con le modalità previste dalla disposizione di cui alla contestazione, solo dall'effettivo compimento della descritta attività, sicché per integrare l'ipotesi di reato non é sufficiente il mero stoccaggio degli effluenti.


Quest'ultimo deve qualificarsi quale attività prodromica alla commissione del reato non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali, o eventualmente punibile per un diverso titolo di reato, con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche (cfr. sez. 111, 16.10.1999 n. 12174).


La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, dovendo l'imputato essere assolto perché il fatto di cui alla imputazione non sussiste.


P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 19.5.2006.
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Acque - Scarico dei liquami in apposite vasche - Stoccaggio degli effluenti - Autonoma autorizzazione - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento. Il mero stoccaggio degli effluenti è attività prodromica alla commissione del reato e, pertanto, non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali o eventualmente punibile per diverso titolo di reato con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche. Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044


2) Acque - Inquinamento delle acque superficiali o sotterranee - Spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento - Integrazione del reato - Presupposti - Attività prodromica - Non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali - D. L.vo n. 152/99 - D. L.vo n. 258/2000. Anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99, introdotto dall'art. 23, co. 1 lett. g), del D. L.vo 18.8.2000 n. 258, deve, affermarsi che la norma sanziona l'effettivo spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento e delle altre sostanze citate dal predetto comma, derivando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, con le modalità previste dalla disposizione di cui alla contestazione, solo dall'effettivo compimento della descritta attività, sicché per integrare l'ipotesi di reato non é sufficiente il mero stoccaggio degli effluenti. Quest'ultimo deve qualificarsi quale attività prodromica alla commissione del reato non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contrawenzionali, o eventualmente punibile per un diverso titolo di reato, con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche (cfr. sez. 111, 16.10.1999 n. 12174). Nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/99, la giurisprudenza: "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per fertirrigazione si intende la distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia...." (sez. III, 1.2.1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19.11.1994 n. 11555; sez. III, 30.1.1991 n. 1018). Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044

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