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Inquinamento acustico - Rumore - Superamento limiti - Impianti di
climatizzazione - Art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 659 co. 1 c.p..
L’ipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dell’articolo 659 C.p. non può
essere esclusa per il solo fatto che nell’esercizio di una attività rumorosa
l’agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall’articolo 4 Dpcm
14 novembre 1997. Infatti, l’agente, il quale svolge attività di per sé
rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di
legge e le prescrizioni impartite dall’Autorità, ma anche a porre in essere
tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone. Fattispecie: rumori provenienti dagli impianti di
climatizzazione e dal gruppo elettrogeno. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric.
Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud.
22/06/2006), Sentenza n. 23130
Inquinamento acustico - Contravvenzione ex 1° c. art. 659 c.p. -
Configurabilità - Criteri oggettivi. Per la sussistenza della
contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. è sufficiente la
dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter
disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone,
anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la
sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono
nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna
necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l' intensità dei
rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti
agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di
propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da
superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle
occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. Pres. Gemelli -
Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio
2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130
Inquinamento acustico - Esercizio di mestiere o di attività rumorosa - Art.
659 co. 1 c.p. - Art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento
acustico) - Finalità delle diverse discipline. Non può ritenersi che nel
caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista
dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore
della legge n. 447 del 1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di
natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini
adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui
all'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della
rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di
una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due
norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti
costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone,
mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un
effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti
della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente
l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle
due norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità,
dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2
L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma
prevista dall'art. 659 co. 1 c. p.. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric.
Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud.
22/06/2006), Sentenza n. 23130
Udienza pubblica del 22.6.2006
SENTENZA N.
916/06
REG. GENERALE n. 002583 /2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli III.mi Signori:
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere
2. Dott. MOCALI PIERO Consigliere
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) FERRANTELLI ANGELO N. IL 17/10/1963 avverso SENTENZA del 02/12/2004 TRIBUNALE
di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO
Udito il Procuratore Generale in persona del dottor Giovanni Galati,
che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso
Fatto
Con sentenza 02/12/2004 il Tribunale di Palermo condannava Ferrantelli Angelo
alla pena di euro trecento di ammenda, oltre il risarcimento dei danni a favore
delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, siccome dichiarato
responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 659 comma 1 e 2 c.p. "per
avere disturbato le occupazioni ed il riposo di Cefalù Annunziata e del suo
nucleo familiare mediante emissioni sonore provenienti dagli impianti di
climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati presso l'ambulatorio di
dialisi e di malattie renali s.r.l. con sede in Palermo in piazza Europa n. 18".
Nella motivazione il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato
sulla base di numerose e concordi dichiarazioni testimoniali rese da soggetti
residenti in diversi palazzi circostanti, dalle quali era emerso che i rumori
provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno
installati sul tetto dell'ambulatorio erano di intensità tale da arrecare
disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Pertanto - pur non
ravvisandosi gli estremi della contravvenzione punita dal secondo comma
dell'art. 659 c.p., in quanto le emissioni sonore erano di poco inferiori al
limite fissato dall'art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997 - il Tribunale riteneva
sussistente la contravvenzione prevista dal primo comma dell'articolo citato, in
quanto tali emissioni - sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a
notte inoltrata, sia per l' ubicazione degli impianti, che provocava una
amplificazione dei rumori - travalicavano i limiti di normale tollerabilità
riferibile alla media sensibile delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni
e rumori vengono percepiti.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, i quali ne
hanno chiesto l'annullamento per vizio della motivazione e per violazione
dell'art. 659 c.p. sul rilievo che, in mancanza di un abuso nella utilizzazione
dei mezzi di esercizio del mestiere per sua natura rumoroso, si doveva escludere
la sussistenza della contravvenzione in esame, tanto più che dall'accertamento
tecnico era emerso che le emissioni sonore non superavano i limiti previsti
dall'art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.
Infatti é consolidato orientamento di questa Corte che per la sussistenza della
contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. è sufficiente la
dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter
disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone,
anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la
sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono
nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia
fonometrica per accertare l' intensità dei
rumori, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti
agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di
propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da
superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle
occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.
Né l'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. può
essere esclusa per il solo fatto che nell'esercizio di una attività rumorosa
l'agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall'art. 4 D.P.C.M.
14/11/1997. Infatti l'agente, il quale svolge attività di per se rumorosa, è
comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le
prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere tutte le
cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone.
Non vi è dubbio che le due ipotesi previste dall'art. 659 c.p. possono concorrere, di guisa che, anche se non ricorre la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall'Autorità, dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Infatti non può ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 co. 1 c. p..
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto sussistente la contravvenzione
di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., in quanto è stato accertato in punto
di fatto che i rumori provenienti dal laboratorio - sia per la loro intensità, sia
per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per la maggiore
propagazione dei rumori dovuta alla ubicazione degli impianti, che ne provocava
una amplificazione - superavano i limiti di normale tollerabilità ed erano,
comunque, tali da disturbare per la loro intensità e per la loro diffusione
all'esterno il riposo e le occupazioni di numerose persone, che abitavano nei
palazzi circostanti. Ne consegue che correttamente il Tribunale, pur escludendo
l'ipotesi contravvenzionale prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p., ha
ritenuto sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo gli elementi
costitutivi del reato previsto dal primo comma dell'art. 659 c.p., anch'esso
ritualmente contestato.
E'
appena il caso di rilevare che il
reato non può essere dichiarato estinto per
prescrizione, attesa la sospensione dei termini del corso della prescrizione
disposta nella precedente udienza a seguito del rinvio ad altra udienza ai sensi
della L. 46/2006.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve
essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Roma 22/06/2006
Il consigliere estensore
Il presidente
Severo Chieffi
Torquato Gemelli
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