Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), Sentenza n. 2777
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/1/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2777
(Pres. Postiglione; Est. Gentile; P.M Siniscalchi; Imp. Lolli)
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/12/2005
SENTENZA
N. 2442
REGISTRO GENERALE
N. 31860/05
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott.Mario Gentile
2.Dott.Alfredo Maria Lombardi
3.Dott.Giovanni Amoroso
4.Dott.Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Lolli Osvaldo, nato il 25/01/1961
Avverso la Sentenza Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, emessa l'11/03/05 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario GentileUdito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, con sentenza emessa l'11/03/05, dichiarava Lolli Osvaldo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 51, comma l° lett. a), DLvo 22/97 e lo condannava alla pena di € 3000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp..
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione contestata. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 21/12/05, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare, risulta accertato che Lolli Osvaldo - nelle condizioni di tempo e di luogo come contestate in atti - provvedeva all'attività di demolizione di autoveicoli dismessi; senza essere provvisto della prescritta autorizzazione di cui all'art. 28 D.L.vo 22/97. Trattasi di illecita attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, effettuata in violazione della normativa vigente all'epoca dei fatti (artt. 28 e 51, lett. a), DLvo 22/97).
Per di contro, le censure dedotte nel ricorso sono generiche, non pertinenti alla materia in esame e, comunque, palesemente errate in diritto.
In particolare, va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui nella fattispecie in esame ricorreva l'ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti.
L'attività di autodemolizione costituiva, invero, una peculiare attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, per la quale era necessaria apposita autorizzazione amministrativa, ex artt. 28 - 46 D.L.vo 22/97, secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti. L'esercizio di attività di autodemolizione senza la prescritta autorizzazione, concretizzava la fattispecie criminosa di cui all'art. 51, 1° comma, D.Lvo 22/97.
Al riguardo va precisato che, in epoca successiva ai fatti in esame, è intervenuta la normativa di cui al D.L.vo n. 209/03 che costituisce la nuova disciplina generale della gestione dei veicoli fuori uso.
Detta normativa prevede, all'art. 13, la fattispecie criminosa relativa all'attività illecita di gestione dei veicoli fuori uso, già punita ai sensi dell'art. 51 D. L.vo 22/97. Trattasi, però, in riferimento alla specifica vicenda in esame, non di abolitio criminis, ma di successione di leggi nel tempo, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, c.p.. Nella fattispecie de qua va applicata la norma di cui all'art. 51, 1 ° comma lett. a) D.L.vo 22/97, vigente all'epoca dei fatti (04/07/01), in quanto più favorevole all'imputato poiché prevede un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello stabilito con l'art. 13, comma 1°, D. L.vo 209/2003.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Lolli Osvaldo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di € 500,00.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d E 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21/12/05
1) Rifiuti - Gestione veicoli fuori uso - D.Lv. 209/2003 e D.L.vo 22/97 - Successione di leggi - Disciplina applicabile - Fattispecie. L’entrata in vigore del D.Lv. 209/2003 sulla gestione dei veicoli fuori uso non ha determinato una abolitio criminis trattandosi invece di successione di leggi nel tempo senza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 2, comma terzo c.p.. (Nella fattispecie de qua va applicata la norma di cui all'art. 51, 1 ° comma lett. a) D.L.vo 22/97, vigente all'epoca dei fatti (04/07/01), in quanto più favorevole all'imputato poiché prevede un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello stabilito con l'art. 13, comma 1°, D. L.vo 209/2003). (Pres. Postiglione Est. Gentile Imp. Lolli). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2777
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza